IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  e,  in
particolare  l'art.  10  del  medesimo  decreto  del Presidente della
Repubblica riguardante l'autorizzazione di prodotti uguali;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2006 dall'Impresa
Chemia  S.p.a.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  Bacillus  chemia
uguale al prodotto di riferimento denominato BIO-ROC registrato al n.
12324  con  Decreto direttoriale in data 2 novembre 2005 dell'impresa
Rocca  Frutta  S.r.l.  con sede legale in via Ravenna n. 1114 - 44040
Gaibana (Ferrara);
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'Ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni   previste   dall'art.  10  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare
che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
BIO-ROC dell'impresa Rocca Frutta S.r.l.;
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della
registrazione di riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato   che   la  classificazione  del  preparato  denominato
Bacillus   Chemia   e'   conforme  a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Bacillus thuringiensis Kurstaki;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre
2015  l'impresa  Chemia S.p.a. con sede in via Statale n. 327 - 44040
Dosso  (Ferrara) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario   esente  da  classificazione  di  pericolo  denominato
Bacillus  Chemia  con  la  composizione  e  alle  condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
    Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da: g. 5 - 10 - 20 - 25
- 50 - l00 - l50 - 200 - 250 - 500; kg. 1 - 5 - 10 - 20 - 25.
    Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa: Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara).
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13693.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
1'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'Impresa interessata.

      Roma, 17 gennaio 2007

                                      Il direttore generale: Borrello