IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13  dell'art.  1  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
22 aprile   2005,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003,  14 luglio  2004,  19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito con modifi-cazioni dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
    a) Studio  di  settore  SM87U  Grandi magazzini, codice attivita'
52.12.1; Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non
alimentari, codice attivita' 52.12.2; Commercio al dettaglio di altri
prodotti  non alimentari n. c.a., codice attivita' 52.48.E; Commercio
al  dettaglio  di libri usati, codice attivita' 52.50.1; Commercio al
dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attivita' 52.50.3;
    b) Studio   di  settore  SM88U  Commercio  all'ingrosso  di  vari
prodotti di consumo non alimentare n. c.a., codice attivita' 51.47.9;
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice
attivita'   51.56.1;   Commercio   all'ingrosso   di  altri  prodotti
intermedi,  codice attivita' 51.56.2; Commercio all'ingrosso di altri
prodotti, codice attivita' 51.90.0;
    c) Studio  di settore TM13U (che sostituisce lo studio di settore
SM13U)  -  Commercio  al  dettaglio di giornali, riviste e periodici,
codice attivita' 52.47.2;
    d) Studio  di settore TM23U (che sostituisce lo studio di settore
SM23U)  -  Commercio  all'ingrosso  di  medicinali,  codice attivita'
51.46.1;  Commercio  all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici,
codice attivita' 51.46.2;
    e) Studio  di settore TM24U (che sostituisce lo studio di settore
SM24U)  -  Commercio  all'ingrosso  di  carta,  cartone e articoli di
cartoleria, codice attivita' 51.47.2;
    f) Studio  di settore TM31U (che sostituisce lo studio di settore
SM31U)  Commercio  all'ingrosso  di  orologi  e  gioielleria,  codice
attivita' 51.47.5;
    g) Studio  di settore TM33U (che sostituisce lo studio di settore
SM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate
(escluse   le  pelli  per  pellicceria),  codice  attivita'  51.24.1;
Commercio  all'ingrosso  di  pelli gregge e lavorate per pellicceria,
codice  attivita' 51.24.2; Commercio all'ingrosso di pellicce, codice
attivita' 51.42.2;
    h) Studio  di settore TM34U (che sostituisce lo studio di settore
SM34U)  -  Commercio  all'ingrosso  di  calzature e accessori, codice
attivita'  51.42.4;  Commercio  all'ingrosso  di  articoli in cuoio e
articoli da viaggio, codice attivita' 51.47.8;
    i) Studio  di settore TM39U (che sostituisce lo studio di settore
SM39U) Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per
riscaldamento, codice attivita' 52.48.D;
    j) Studio  di settore TM40B (che sostituisce lo studio di settore
SM40B) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori,
piante  e  sementi,  codice attivita' 52.62.A; Commercio al dettaglio
ambulante  itinerante  di  fiori,  piante e sementi, codice attivita'
52.63.A;
    k) Studio  di settore TM42U (che sostituisce lo studio di settore
SM42U)  -  Commercio  al dettaglio di articoli medicali e ortopedici,
codice attivita' 52.32.0;
    l) Studio  di settore TM43U (che sostituisce lo studio di settore
SM43U)  Commercio  al  dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti
per l'agricoltura e il giardinaggio, codice attivita' 52.46.4;
    m) Studio  di settore TM44U (che sostituisce lo studio di settore
SM44U)  -  Commercio  al  dettaglio  di  macchine  e attrezzature per
ufficio, codice attivita' 52.48.1;
    n) Studio  di settore TM45U (che sostituisce lo studio di settore
SM45U)  Commercio  al  dettaglio  di  mobili  usati  e  di oggetti di
antiquariato, codice attivita' 52.50.2;
    o) Studio  di settore TM46U (che sostituisce lo studio di settore
SM46U)    Commercio    all'ingrosso   di   articoli per   fotografia,
cinematografia,  ottica  e di strumenti scientifici, codice attivita'
51.47.4;
    p) Studio  di settore TM48U (che sostituisce lo studio di settore
SM48U)  - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice
attivita' 52.48.B.
  2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  delle  note  tecniche e metodologiche, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore SM87U;
    - 2, per lo studio di settore SM88U;
    - 3, per lo studio di settore TM13U;
    - 4, per lo studio di settore TM23U;
    - 5, per lo studio di settore TM24U;
    - 6, per lo studio di settore TM31U ;
    - 7, per lo studio di settore TM33U;
    - 8, per lo studio di settore TM34U;
    - 9, per lo studio di settore TM39U;
    - 10, per lo studio di settore TM40B;
    - 11, per lo studio di settore TM42U;
    - 12, per lo studio di settore TM43U;
    - 13, per lo studio di settore TM44U;
    - 14, per lo studio di settore TM45U;
    - 15, per lo studio di settore TM46U;
    - 16, per lo studio di settore TM48U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti  normali  degli  operatori  del  settore  ed  individua
altresi',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 14 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  tenuto  conto  di specifici indicatori di normalita'
economica    di   significativa   rilevanza,   ricavi,   compensi   e
corrispettivi  fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle  caratteristiche  e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita'  d'impresa,  per le quali non e' stata tenuta l'annotazione
separata,  per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva,
nel periodo d'imposta, la maggiore entita' di ricavi.
  5.  Per  il  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo
studio  di  settore  TM04U  -  Farmacie,  codice  attivita'  52.31.0,
approvato  in  evoluzione  con  decreto del 17 marzo 2005, sono stati
aggiornati i fattori di adattamento le cui modalita' applicative sono
specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato n. 17).
  6.  Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto si
applicano,   ai  fini  dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.