IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto   in  particolare  l'art.  8,  comma 3,  del  citato  decreto
legislativo,   concernente   la   possibilita'   di  autorizzare,  in
circostanze  eccezionali,  l'immissione  in  commercio di un prodotto
fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  27 luglio  1999,  con  il  quale  e' stato
registrato  al  n. 10107 il prodotto fitosanitario denominato Ridomil
Gold R,  modificato  da ultimo con decreto dirigenziale del 23 giugno
2005,  a  nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede
legale  in via Gallarate n. 139 - Milano, e preparato in stabilimenti
gia' autorizzati;
  Vista  l'istanza  presentata in data 14 novembre 2006 dalla regione
Liguria,  con  la  quale  e' stata chiesta l'autorizzazione, ai sensi
dell'art.  8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
all'estensione  d'impiego  del  prodotto fitosanitario Ridomil Gold R
sul  basilico  in  ambiente  protetto,  al fine di porre rimedio alla
grave   epidemia   causata   da  attacchi  di  peronospora  sp.,  che
compromettono  in  modo  particolare  le coltivazioni del basilico in
serra;
  Visto il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  17 novembre  2006,  con  cui e' stato espresso parere
favorevole   alla   richiesta   della  regione  Liguria  circa  l'uso
eccezionale,  per  un  periodo  limitato  di  centoventi  giorni, del
prodotto  fitosanitario  di  cui  trattasi,  per  la lotta contro gli
attacchi  di  peronospora  sp. sulla coltura del basilico in ambiente
protetto;
  Vista  la  domanda  presentata in data 7 dicembre 2006 dall'impresa
Syngenta  diretta  ad  ottenere  l'estensione  d'impiego del prodotto
fitosanitario  Ridomil  Gold  R  per  la lotta contro gli attacchi di
peronospora  sp.  sulla coltura del basilico in ambiente protetto, ai
sensi  dell'art.  8,  comma 3,  del  decreto  legislativo  n. 194 del
17 marzo 1995;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, con il quale si richiede, senza pregiudizio
per  l'iter,  la presentazione di ulteriori prove residui, da fornire
entro quattro mesi dalla data del presente decreto;
  Vista  la  nota  in  data  20 febbraio  2007 con la quale l'impresa
medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data
15 febbraio 2007;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  E'  autorizzata  l'estensione  d'impiego del prodotto fitosanitario
denominato  Ridomil Gold R per combattere gli attacchi di peronospora
sp.   sulla  coltura  del  basilico  in  ambiente  protetto,  in  via
eccezionale  per  un  periodo  di  centoventi  giorni  dalla data del
presente  decreto. Il suddetto prodotto e' registrato al n. 10107 con
decreto   del  27 luglio  1999,  modificato  da  ultimo  con  decreto
dirigenziale  23 giugno  2005,  a  nome  dell'Impresa  Syngenta  Crop
Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano.
  Il  prodotto  e'  preparato  nello stabilimento dell'impresa S.T.I.
Solfotecnica  Italiana  S.p.a.,  via  Evangelista  Torricelli  n.  2,
Cotignola (Ravenna).
  Il  prodotto  e' confezionato nelle taglie da kg 1,5 e in sacchetti
idrosolubili nelle taglie da kg 1, 4, 5.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2007
                                      Il direttore generale: Borrello