IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  richiesta  presentata  dalla  regione  Toscana,  in data
17 gennaio 2007, di autorizzazione ex art. 22 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente un progetto regionale sperimentale
per   trattamenti  fitosanitari  con  prodotti  a  base  di  Bacillus
thuringiensis sp kurstaki, mediante impiego di mezzo aereo;
  Visto   il   parere   espresso,  in  data  8 febbraio  2007,  dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, con il quale la suddetta richiesta e' stata
ritenuta  non pertinente e, in considerazione dell'urgenza segnalata,
e'  stata  avanzata  dalla  stessa  la  possibilita'  alternativa  di
applicazione  della procedura di cui all'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Viste le conseguenti richieste presentate dalla regione Toscana, in
data  9 febbraio  2007, e dalla regione Sardegna, in data 21 febbraio
2007,  di  autorizzazione ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, alla effettuazione di trattamenti aerei con
prodotti fitosanitari a base di Bacillus thuringiensis sp kurstaki;
  Considerato  che  il  provvedimento di autorizzazione provvisoria a
centoventi  giorni  ex  art.  8,  comma 3,  del  decreto  legislativo
17 marzo  1995, n. 194, si applica al fine di contrastare un pericolo
imprevedibile che non puo' essere combattuto con altri mezzi;
  Preso  atto  che  la  condizione  segnalata dalle regioni Toscana e
Sardegna   permette   di   ravvisare   l'esistenza   dei  presupposti
sopraccitati;
  Visto  il  mandato  conferito all'Ufficio, in data 8 febbraio 2007,
dalla   commissione   consultiva   di   attivarsi   nella   procedura
autorizzativa  ex  art.  8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data  6 marzo 2007 dall'Impresa
Valent BioSciences, una divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe
S.A.S.  con  sede legale in Francia, Parc d'Affaires de Crecy - 2 rue
Claude   Chappe,   St-Didier-An-Mont-D'or,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione del prodotto fitosanitario denominato Foray 48B Avio, a
base  di  Bacillus  thuringiensis  sp. kurstaki, per l'impiego con il
mezzo aereo;
  Vista  la  limitazione  contenuta nell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  che prevede un'autorizzazione
provvisoria  a  centoventi  giorni  e per un'utilizzazione limitata e
controllata;
  Vista  la  nota  in  data  6 marzo  2007  dalla  quale  risulta che
l'impresa  ha  trasmesso  la  documentazione  necessaria comunicando,
altresi', di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello
stabilimento dell'impresa: A-Z Drying - Osage, Iowa (U.S.A.);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del 1° aprile 2007 e fino al 29 luglio 2007,
nelle  regioni  Toscana e Sardegna, l'impresa Valent BioSciences, una
divisione  della Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. con sede legale
in  Francia,  Parc  d'Affaires  de  Crecy  -  2  rue  Claude  Chappe,
St-Didier-Au-Mont-D'or,  e'  autorizzata  a  porre  in  commercio  il
prodotto  fitosanitario denominato Foray 48B Avio, a base di Bacillus
thuringiensis  sp.  kurstaki,  con  la composizione e alle condizioni
indicate nella etichetta allegata al presente decreto.
  Le  regioni  Toscana  e  Sardegna  sono  autorizzate a impiegare il
prodotto  Foray 48B Avio per un periodo limitato a centoventi giorni,
come  previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194, nelle aree indicate dalle regioni sopraccitate con le
note inviate al Ministero della salute.
  Le  regioni Toscana e Sardegna vigileranno sulla corretta modalita'
di distribuzione del prodotto attuando ogni procedura necessaria alla
salvaguardia della salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da   litri
10-20-25-50-100-200;
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa:  A-Z  Drying - Osage, Iowa (U.S.A.) e distribuito dalle
imprese  Isagro  Italia  S.r.l.  -  via Caldera n. 21 - Milano; Siapa
S.r.l., via Caldera n. 21 - Milano.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13757.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  e  alle  regioni interessate e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2007
                                      Il direttore generale: Borrello