IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno 2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) Studio di settore SK30U Attivita' di aerofotogrammetria e cartografia, codice attivita' 74.20.3; Altre attivita' tecniche, codice attivita' 74.20.D; b) Studio di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2; c) Studio di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore SK24U) - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice attivita' 74.14.B; d) Studio di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A; e) Studio di settore UK03U, (che sostituisce lo studio di settore TK03U) - Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 74.20.A; f) Studio di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore TK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1; g) Studio di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore TK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2; h) Studio di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore TK18U) - Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E; i) Studio d settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: - 1, per lo studio di settore SK30U; - 2, per lo studio di settore TK23U; - 3, per lo studio di settore TK24U; - 4, per lo studio di settore TK25U; - 5, per lo studio di settore UK03U; - 6, per lo studio di settore UK04U; - 7, per lo studio di settore UK05U; - 8, per lo studio di settore UK18U; - 9, per lo studio di settore UK21U. 3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita' economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni, ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano altresi' ai contribuenti esercenti arti e professioni, ovvero attivita' d'impresa, che svolgono in maniera secondaria le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.