IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13  dell'art.  1  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
22 aprile   2005,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003,  14 luglio  2004,  19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' professionali:
    a) Studio  di  settore  SK30U  Attivita'  di aerofotogrammetria e
cartografia,  codice  attivita'  74.20.3;  Altre  attivita' tecniche,
codice attivita' 74.20.D;
    b) Studio  di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore
SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2;
    c) Studio  di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore
SK24U)  -  Consulenze  fornite da agrotecnici e periti agrari, codice
attivita' 74.14.B;
    d) Studio  di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore
SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A;
    e) Studio di settore UK03U, (che sostituisce lo studio di settore
TK03U)  -  Attivita'  tecniche  svolte  da geometri, codice attivita'
74.20.A;
    f) Studio  di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore
TK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1;
    g) Studio  di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore
TK05U)  - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita'
74.12.A;  Servizi  forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2;
    h) Studio  di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore
TK18U) - Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E;
    i) Studio  d  settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore
TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore SK30U;
    - 2, per lo studio di settore TK23U;
    - 3, per lo studio di settore TK24U;
    - 4, per lo studio di settore TK25U;
    - 5, per lo studio di settore UK03U;
    - 6, per lo studio di settore UK04U;
    - 7, per lo studio di settore UK05U;
    - 8, per lo studio di settore UK18U;
    - 9, per lo studio di settore UK21U.
  3.  Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti  normali  degli  operatori  del  settore  ed  individua
altresi',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 14 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  tenuto  conto  di specifici indicatori di normalita'
economica    di   significativa   rilevanza,   ricavi,   compensi   e
corrispettivi  fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle  caratteristiche  e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e  professioni, ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in
maniera  prevalente  le  attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di
settore  si  applicano  altresi'  ai  contribuenti  esercenti  arti e
professioni,  ovvero  attivita'  d'impresa,  che  svolgono in maniera
secondaria   le  predette  attivita'  per  le  quali  abbiano  tenuto
annotazione   separata.  In  caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
professionali,  ovvero  di piu' attivita' d'impresa, per le quali non
e'  stata  tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si
intende  quella  da  cui  deriva,  nel periodo d'imposta, la maggiore
entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.