IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista  la  domanda presentata il 23 aprile 2003 dall'impresa BASF
Italia  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Cesano  Maderno (Milano), via
Marconato  n. 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del
prodotto  fitosanitario  denominato  Vivando,  contenente la sostanza
attiva metrafenone;
    Vista  la decisione della Commissione dell'Unione europea in data
17 febbraio  2003  «che  riconosce in linea di massima la conformita'
del  fascicolo  trasmesso  per  un  esame  dettagliato in vista di un
eventuale    inserimento    della    sostanza    attiva   metrafenone
nell'Allegato I  della  Direttiva  91/414/CEE del Consiglio, relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
    Visto il parere favorevole espresso in data 26 ottobre 2006 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria del
prodotto di cui trattasi;
    Vista la nota dell'Ufficio del 18 dicembre 2006 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista  la  nota  pervenuta in data 3 gennaio 2007, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni  3 (tre), l'Impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in Cesano
Maderno   (Milano),  via  Marconato  n.  8,  e'  autorizzata  in  via
provvisoria  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario
denominato  Vivando  con  la  composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
    L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della
Commissione   europea   circa  l'inserimento  della  sostanza  attiva
metrafenone  in  Allegato I della Direttiva 91/414/CEE, unitamente ad
eventuali condizioni di utilizzazione.
    Per  la  sostanza  attiva  metrafenone  sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati                |Limiti massimi di residui *
all'alimentazione                 |(mg/kg)
=====================================================================
vite                              |uve: 0,5 vino: 0,2

    Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da litri 0,1 - 0,2 -
0,25 - 1 - 5 - 10.
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dagli stabilimenti delle imprese: BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen, Germania; BASF Espanola S.A., Taragona, Spagna;
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13698.
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 30 gennaio 2007

                                      Il direttore generale: Borrello