L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 giugno 2007.
  Visti:
   la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003;
   la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
   la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali;
   il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per
l'attuazione    di    disposizioni    comunitarie   in   materia   di
liberalizzazione  dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge
n. 73/2007);
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/2004;
   la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2004, n. 134/2006;
   la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006;
   la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/2007.
  Considerato che:
   l'art.  1,  comma 1,  del  decreto-legge  n.  73/2007  dispone che
l'Autorita'  definisca  le modalita' con cui le imprese distributrici
garantiscono  l'accesso  tempestivo  e  non  discriminatorio  ai dati
derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi
dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la
formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di
fornitura;
   l'accessibilita' dei suddetti dati a partire dal 1° luglio 2007 e'
essenziale per l'apertura del mercato;
   e' stata avviata la procedura di cooperazione con il Garante della
protezione   dei   dati   personali   prevista  dalla  legge  per  la
determinazione  degli  aspetti  modali  concernenti il rispetto delle
garanzie per il trattamento dei dati personali.
  Ritenuto opportuno:
   provvedere,  in  esecuzione  del  decreto-legge  n.  73/2007,  con
urgenza  e  immediata efficacia, alla definizione della disciplina in
materia  di  accesso  ai dati di base per la formulazione di proposte
commerciali  inerenti  la  fornitura  di energia elettrica e/o di gas
naturale;
   rinviare a successivo provvedimento la definizione di norme per la
copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica o
di gas naturale per l'attuazione di tale disciplina;
   rinviare  a successivo provvedimento la specificazione di limiti e
obblighi  per  i  venditori per il corretto utilizzo dei dati di base
dei consumi, in conformita' all'esito della procedura di cooperazione
con il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Delibera:

  1. Di  approvare,  ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
n.  73/2007,  la seguente disciplina in materia di accesso ai dati di
base   per  la  formulazione  di  proposte  commerciali  inerenti  la
fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1  Ai  fini  del  presente  provvedimento si adottano le seguenti
definizioni:
   a) «Autorita»  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
   b) «cliente   finale»   e'  un  soggetto  che  acquista  l'energia
elettrica e/o il gas naturale per uso proprio;
   c) «cliente  finale  domestico»  e'  un  cliente finale di energia
elettrica  identificato  ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, lettera a),
dell'Allegato  A  della  deliberazione  30 gennaio  2004,  n. 5/2004,
ovvero  un  cliente  finale  di  gas  naturale  identificato ai sensi
dell'art.  6  dell'Allegato  A  alla deliberazione 28 giugno 2004, n.
134/2006;
   d) «dati di base» sono i dati relativi al cliente finale domestico
necessari per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura
di  energia  elettrica  o  di  gas  naturale;  i  dati  di  base sono
costituiti da:
    (i) cognome e nome;
    (ii) indirizzo civico del punto di utenza;
    (iii) consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas
naturale;
    (iv) potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di
gas naturale;
   e) «consumo  totale  annuo»  e' il consumo di energia elettrica di
cui al comma 15.1 dell'Allegato A della deliberazione 19 luglio 2006,
n.  152/2006,  ovvero  il  consumo  di  gas  naturale  comunicato  al
venditore per la fatturazione nell'arco di un anno solare;
   f) «distributore»  e'  il  soggetto  che  esercita  l'attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale;
   g) «posta  elettronica  certificata»  e'  ogni  sistema  di  posta
elettronica  nel  quale,  con  le  modalita' previste dalla legge, e'
fornita  al  mittente documentazione elettronica attestante l'invio e
la   consegna   di  documenti  informatici  da  un  gestore  iscritto
all'elenco pubblico del CNIPA;
   h) «venditore»  e' il soggetto che esercita l'attivita' di vendita
dell'energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.