L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 giugno 2007. Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge n. 73/2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/2004; la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2004, n. 134/2006; la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006; la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/2007. Considerato che: l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/2007 dispone che l'Autorita' definisca le modalita' con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura; l'accessibilita' dei suddetti dati a partire dal 1° luglio 2007 e' essenziale per l'apertura del mercato; e' stata avviata la procedura di cooperazione con il Garante della protezione dei dati personali prevista dalla legge per la determinazione degli aspetti modali concernenti il rispetto delle garanzie per il trattamento dei dati personali. Ritenuto opportuno: provvedere, in esecuzione del decreto-legge n. 73/2007, con urgenza e immediata efficacia, alla definizione della disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; rinviare a successivo provvedimento la definizione di norme per la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica o di gas naturale per l'attuazione di tale disciplina; rinviare a successivo provvedimento la specificazione di limiti e obblighi per i venditori per il corretto utilizzo dei dati di base dei consumi, in conformita' all'esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali; Delibera: 1. Di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/2007, la seguente disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni: a) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) «cliente finale» e' un soggetto che acquista l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso proprio; c) «cliente finale domestico» e' un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/2004, ovvero un cliente finale di gas naturale identificato ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2004, n. 134/2006; d) «dati di base» sono i dati relativi al cliente finale domestico necessari per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale; i dati di base sono costituiti da: (i) cognome e nome; (ii) indirizzo civico del punto di utenza; (iii) consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale; (iv) potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale; e) «consumo totale annuo» e' il consumo di energia elettrica di cui al comma 15.1 dell'Allegato A della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/2006, ovvero il consumo di gas naturale comunicato al venditore per la fatturazione nell'arco di un anno solare; f) «distributore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale; g) «posta elettronica certificata» e' ogni sistema di posta elettronica nel quale, con le modalita' previste dalla legge, e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici da un gestore iscritto all'elenco pubblico del CNIPA; h) «venditore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di vendita dell'energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.