L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 giugno 2007.
  Visti:
   la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
   la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   il  decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge
n. 73/2007);
   il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/1999;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 novembre  2002, n. 195/2002,
come successivamente modificata e integrata;
   la  deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/2002 (di
seguito: deliberazione n. 207/2002);
   la  deliberazione  dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di
seguito:  deliberazione n. 138/2003), come successivamente modificata
e integrata;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2006,  n. 65/2006 (di
seguito: deliberazione n. 65/2006);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  28 giugno 2006, n. 134/2006 (di
seguito: deliberazione n. 134/2006);
   la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 205/2006 (di
seguito: deliberazione n. 205/2006);
   la  deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 320/2006 (di
seguito: deliberazione n. 320/2006);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 marzo  2007,  n. 79/2007 (di
seguito: deliberazione n. 79/2007);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 marzo  2007,  n. 80/2007 (di
seguito: deliberazione n. 80/2007);
   le   ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  19 giugno  2007  n. 892/2007; n. 893/2007, n. 894/2007, n.
895/2007,  n.  896/2007,  n.  897/2007,  n. 898/2007, n. 899/2007, n.
900/2007, n. 901/2007, n. 902/2007, n. 903/2007;
  Considerato che:
   l'art.  2,  comma 3  del  decreto-legge  n.  73/2007  prevede, tra
l'altro,  che  l'Autorita'  indichi condizioni standard di erogazione
del  servizio  di vendita ai clienti finali, facendo altresi' salvi i
poteri  di  vigilanza  e  di  intervento dell'Autorita' «a tutela dei
diritti  degli  utenti  anche nei casi di verificati e ingiustificati
aumenti  di  prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i
clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta»;
   tale  previsione  conferma  l'assetto  di  tutele  in  materia  di
condizioni   economiche  di  fornitura  del  gas  naturale,  definito
dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  n. 195/2002, n. 207/2002 e n.
138/2003.
  Considerato inoltre che:
   con la deliberazione n. 79/2007 l'Autorita':
    a) ha   rideterminato   i   criteri   per  l'aggiornamento  delle
condizioni  economiche di fornitura, riprovvedendo agli aggiornamenti
relativi  al  periodo  compreso  tra  l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo
2007;
    b) ha  disposto,  all'art. 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti
l'attivita'  di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi
previste,  l'ammontare  relativo  ai  parziali conguagli a favore dei
clienti  finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/2006, n.
134/2006,   n.   205/2006  e  n.  320/2006,  rinviando  a  successivo
provvedimento   la  fissazione  delle  modalita'  con  le  quali  gli
esercenti  effettueranno  i conguagli derivanti dalle disposizioni di
cui alla medesima deliberazione;
   rispetto   al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  80/2007
l'indice  dei  prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha
registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%.
  Ritenuto che sia necessario:
   per il trimestre luglio-settembre 2007, in virtu' della variazione
dell'indice  It  sopra  riportata  rispetto  al valore definito nella
deliberazione  n.  80/2007,  modificare  le  condizioni economiche di
fornitura  del  gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n.
138/2003,   relativamente  al  corrispettivo  di  commercializzazione
all'ingrosso   previsto   dall'art.   7,   comma 1,   della  medesima
deliberazione:

                              Delibera:


                               Art. 1.

Disposizioni    relative    all'aggiornamento    per   il   trimestre
luglio-settembre  2007  delle  condizioni economiche di fornitura del
                            gas naturale.

  Per  il  terzo  trimestre  (luglio-settembre)  2007,  le condizioni
economiche  di  fornitura  del  gas  naturale,  determinate  ai sensi
dell'art.   3   della   deliberazione   dell'Autorita'  n.  138/2003,
diminuiscono  di  0,0239  centesimi  di euro/MJ (0,239 euro/GJ); tale
diminuzione e' pari a 0,9206 centesimi di euro/mc per le forniture di
gas  naturale  con  potere calorifico superiore di riferimento pari a
38,52 MJ/mc.