IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 10 ottobre 2006 dall'impresa
Syngenta  Crop  Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
«Nexol  200  EW»  uguale al prodotto di riferimento denominato «Topas
200  EW»,  registrato  al  n. 9280 con decreto direttoriale in data 4
luglio 1997 dell'impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Topas 200 EW» dell'impresa medesima;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    l'impresa   richiedente   e'   anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la  classificazione del preparato denominato «Nexol
200  EW»  e'  conforme  a  quanto  stabilito  dal decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Penconazolo;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2008  l'impresa  Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.,  con sede in via
Gallarate,  139 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto   fitosanitario   «irritante   pericoloso   per  l'ambiente»
denominato  NEXOL  200  EW  con  la  composizione  e  alle condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
5-l0-25-50-l00-200-250-500 e litri 1-5-10-15-20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dalle imprese estere:
    Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);
    Fregata SA, Wacmierz (Polonia);
    Syngenta  Hellas  S.A.  Enofyta  -  Ag.  Thoma,  Enofyta, Viotias
(Grecia) nonche' prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:
      SCAM  S.p.a.  -  S.  Maria  di Mugnano (Modena) autorizzato con
decreti del 25 gennaio 1972/27 novembre 1990;
      ISAGRO S.p.a. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31
ottobre 1974/16 aprile 2004;
      SIPCAM  S.p.a.  Salerano  sul  Lambro  (Lodi)  autorizzato  con
decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001;
      DIACHEM S.p.a. - UP-SIFA - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con
decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13559.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
    Roma, 7 febbraio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello