IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno  1995),  concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme
in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 31 ottobre 2006 dall'impresa
Bionatura  S.r.l.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bioforce Total L»
uguale   al   prodotto   di  riferimento  denominato  «Ultrastim  GA»
registrato  al  n.  10437  con decreto direttoriale in data 12 aprile
2000 dell'impresa Biolchim S.p.A., con sede in Bologna;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Ultrastim GA» dell'impresa Biolchim S.p.A., con sede in Bologna;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato che la classificazione del preparato denominato «Bioforce
Total  L»  e'  conforme  a  quanto  stabilito dal decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive NAA e Acido Gibberellico;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 12 aprile
2010  l'impresa Bionatura S.r.l., con sede in viadel Pino, 6 - Ozzano
Emilia  (Bolzano),  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto   fitosanitario  «esente  da  classificazione  di  pericolo»
denominato  BIOFORCE  TOTAL  L  con la composizione e alle condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da: ml 250-500 e litri
1-2-5-10.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  presso  lo stabilimento
dell'impresa:  Biolchim  S.p.A.  Medicina  (Bologna)  autorizzato con
decreto del 1° febbraio 1983.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13611.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
    Roma, 12 febbraio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello