IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento    dei    conti    pubblici»,    ed   in   particolare
l'articolo 32-bis  che,  allo scopo di contribuire alla realizzazione
di  interventi  infrastrutturali,  con  priorita' per quelli connessi
alla  riduzione  del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi
straordinari   nei   territori   degli   enti   locali,   delle  aree
metropolitane  e  delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00  per  l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 dicembre  2002  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
    Vista  l'Ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3362  dell'8 luglio  2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  istituito  ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva
dotazione  del Fondo, e' stata destinata la complessiva somma di euro
200.000.000,00,  in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli
anni  2004  e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla
riduzione  del  rischio  sismico,  ai  quali  la  medesima  normativa
riconosce  carattere  di  priorita',  riservando  l'importo  di  euro
67.500.000,00,  per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di
competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
    Vista   la   medesima   ordinanza  n.  3362/2004  con  la  quale,
relativamente  agli  interventi  di  competenza regionale, sono state
ripartite  le  risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono
stati   dettati   i   criteri  per  la  determinazione  dei  relativi
finanziamenti;
    Vista  l'Ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3505  del  9 marzo  2006  recante «Ulteriori disposizioni relative al
Fondo  per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  istituito  ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326» con la quale, relativamente agli interventi
di  competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie
disponibili  per  l'anno 2005 e sono state modificate alcune scadenze
temporali  al  fine  di  assicurare  una piu' proficua gestione delle
risorse assegnate alle regioni e province autonome;
    Vista  la  medesima  ordinanza  n.  3505/2006  con  la  quale  in
particolare e' destinato alla regione Liguria la complessiva somma di
euro 1.015.212,01;
    Viste  le note prot. n. 105568/4546 del 27 luglio 2006 (prot. DPC
39391  del  3 agosto  2006)  e  prot.  132086/5943 del 2 ottobre 2006
(prot.  DPC 49580 del 4 ottobre 2006) con le quali la regione Liguria
ha   trasmesso   il   programma   delle  verifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 1,  comma 4,  lettera a)  della  predetta  ordinanza  n.
3362/2004 per un importo complessivo di euro 1.014.400,00;
    Ritenuto,  sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di
dover  procedere  al finanziamento delle predette verifiche tecniche,
per un importo complessivo pari ad euro 1.014.400,00;
    Visto il comma 2 del richiamato articolo 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare,   gli   enti   beneficiari  e  le  risorse  da  assegnare
nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
    Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  A  valere  sulla quota di competenza della regione Liguria di
cui  all'allegato  1  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3505 del 9 marzo 2006 e' assegnato alla regione Liguria
medesima il finanziamento di complessivi euro 1.014.400,00, dei quali
e'  stata  accertata  la  relativa  disponibilita', da destinare alla
realizzazione   delle   verifiche  tecniche  di  cui  all'articolo 1,
comma 4,  lettera a)  dell'ordinanza  n.  3362/2004, sugli edifici ed
opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
    2.  L'importo  residuo di euro 812,01 rimane nelle disponibilita'
del  Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32-bis del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione.
      Roma, 5 marzo 2007
                                                 Il Presidente: Prodi