IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per lo sviluppo e la competitivita' del turismo Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale e' stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale; Vista l'istanza della sig.ra Nicoletta Cotugno, cittadina austriaca, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «fremdenfu"rer», acquisito in Austria ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: tedesco e italiano; Visto che con la predetta istanza la sig.ra Nicoletta Cotugno ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 3 aprile 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in un tirocinio di adattamento della durata di mesi dodici; Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria; Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della misura compensativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Nicoletta Cotugno, cittadina austriaca, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973, e' riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue tedesco e italiano.