IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per lo sviluppo e la competitivita' del turismo

  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400  recante  la discipli a
dell'attivita'  di  Governo  e  dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233,  cosi'  come  modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge
3 ottobre  2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286
che  ha  attribuito  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri le
funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di turismo e che, per
l'esercizio  di  tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del turismo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 dicembre  2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo,
con  il  quale e' stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico
di  capo  del  Dipartimento  per  lo sviluppo e la competitivita' del
turismo;
  Vista  la  legge  29 marzo  2001,  n.  135  recante  «riforma della
legislazione nazionale del turismo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo n. 286/1998»;
  Visto   l'art.   49  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento
dei   titoli   professionali   abilitanti   per  l'esercizio  di  una
professione  conseguita  in  un  Paese  non  appartenente  all'Unione
europea da parte di cittadini non comunitari;
  Visto  il  decreto  legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive
modifiche,  di  attuazione  della  direttiva n. 92/51/CEE relativa al
secondo   sistema   generale   di   riconoscimento  della  formazione
professionale;
  Vista  le  istanze  del  sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, cittadino
egiziano,  nato  a  Kalubia il 14 luglio 1962, dirette ad ottenere il
riconoscimento  del titolo di guida turistica acquisito in Egitto, ai
fini  dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di Milano e
provincia  e  di  Torino  e  provincia  della  professione  di «guida
turistica» nelle lingue: arabo e italiano;
  Considerato  che  il  sig.  Tarik Mohy Khalil Motwally risulta aver
maturato   congrua   esperienza   professionale   successivamente  al
conseguimento del titolo professionale predetto;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi, favorevoli
alla  concessione  del riconoscimento richiesto previo superamento di
una  misura  compensativa per ogni ambito territoriale consistente in
una  prova  attitudinale  che si articola in un esame scritto e orale
per la provincia di Milano e un tirocinio di adattamento della durata
di  mesi  sei  per  la provincia di Torino in quanto l'interessato ha
effettuato  studi  universitari  che  gli  hanno  consentito di avere
relative alla localita' di esercizio della professione;
  Sentito il rappresentante di categoria;
  Considerato   che   gli   adempimenti   relativi  all'esecuzione  e
valutazione  della  misura  compensativa  sono  di  competenza  delle
province  Milano  e  Torino e che solo la provincia di Milano ha gia'
indicato i contenuti della prova attitudinale;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modifiche  e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998,   e  successive  modificazioni,  non  e'  richiesta  per  i
cittadini  stranieri  gia'  in  possesso di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  sig.  Tarik  Mohy Khalil Motwally possiede un
permesso  di  soggiorno  per  motivi di lavoro subordinato - carta di
soggiorno a tempo indeterminato rilasciato dalla Questura di Milano;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Tarik  Mohy  Khalil  Motwally, cittadino egiziano, nato a
Kalubia  il  14 luglio  1962, e' riconosciuto il titolo di formazione
professionale   di  cui  in  premessa  quale  titolo  abilitante  per
l'accesso  e  l'esercizio  della professione di guida turistica negli
ambiti  territoriali  di  Milano  e provincia e di Torino e provincia
subordinatamente  al  superamento della misura compensativa di cui in
premessa secondo le indicazioni fornite dalle rispettive province.