IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/  CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Martines  Elena,  nata a Torino il
20 ottobre  1977,  cittadina  italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in
Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di ingegnere;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplome   d'Ingenieur   specialite'  genie  mecanique  construction»
conseguito  presso  1'«Institut  National  des Sciences Appliquees de
Lyon»  in data 21 novembre 2001, ha inoltre dimostrato di aver svolto
durante  il  suo  corso  di  laurea  gli esami del quarto anno con il
programma Erasmus;
  Visto  che la richiedente risulta iscritta al «Conseil National des
Ingenieurs et des Scintifiques de France-CNISF»;
  Considerato  che da attestazione del «Ministere education nationale
enseignement superieur recherche» che il titolo di cui e' in possesso
l'istante «da' diritto all'esercizio della professione in Francia»;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle
sedute del 7 dicembre 2007 e dell'11 gennaio 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nelle conferenze sopra citate;
  Ritenuto   che,  nonostante  l'esperienza  professionale  maturata,
sussistano  differenze  tra  la formazione professionale richiesta in
Italia  per  l'esercizio  della  professione di ingegnere in Italia e
quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A,
settore  industriale,  e  che  risulta  pertanto opportuno richiedere
misure   compensative  nelle  seguenti  materie  (scritte  e  orali):
1) energetica   e  macchine  a  fluido,  2) impianti  termoidraulici,
3) impianti  elettrici,  4) impianti  industriali  e  5) (solo orale)
deontologia   e  ordinamento  professionale  oppure  a  scelta  della
richiedente ventiquattro mesi di tirocinio;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Martines  Elena,  nata  a  Torino il 20 ottobre 1977,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri   sezione   A  settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione in Italia.

                               Art. 2.

  Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al
superamento  di  una  prova  attitudinale,  scritta  e  orale,  sulle
seguenti  materie:  1) energetica  e  macchine  a fluido, 2) impianti
termoidraulici,  3) impianti  elettrici,  4) impianti  industriali  e
(solo  orale)  impianti elettrici, 4) impianti industriali e 5) (solo
orale)  deontologia  e  ordinamento professionale oppure scelta della
richiedente ventiquattro mesi di tirocinio;
    oltre solo orale, deontologia e ordinamento professionale oppure,
a   scelta   del  richiedente,  al  compimento  di  un  tirocinio  di
adattamento,  per  un  periodo  di ventiquattro mesi; le modalita' di
svolgimento  dell'una  o dell'altra prova sono indicate nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
    Roma, 29 gennaio 2008
                                          Il direttore generale: Papa