IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/ 48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che modifica le direttive 89/48/ CEE e
92/51/   CEE   del   Consiglio   relative   al  sistema  generale  di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/  CE  del 7 settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza  della sig.ra von Lutterotti Klauder Maria, nata a
Bolzano  (Italia)  il 31 gennaio 1981, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo  n.  115/1992,  e successive modifiche, il riconoscimento
del  titolo  professionale di «Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin»
conseguito in Germania in data 31 gennaio 2006 - come attestato dalla
«Katholische   Fachhoschule»  di  Friburgo  -  ai  fini  dell'accesso
all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della professione di «assistente
sociale», sezione A dell'albo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom  Sozialarbeiterin  (FH)»  conseguito  in  pari data presso la
stessa Universita';
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di assistente sociale - sezione A dell'albo, e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 7 dicembre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del
Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;
  Visto  l'art.  6,  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra modificato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  von Lutterotti Klauder Maria, nata a Bolzano (Italia)
il 31 gennaio 1981, cittadina italiana, riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per l'iscrizione nella sezione A
dell'albo  degli  «assistenti  sociali «e l'esercizio in Italia della
omonima professione.