IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Carceanu  Mihaela,  nata a Suceava
(Romania)  il  9 ottobre 1973, cittadina rumena, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  e
successive  modifiche,  il  riconoscimento  del  titolo  di  «Biolog»
rilasciato  dal «Ministerul Educatiei si Cercetari» nell'agosto 2007,
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
«biologo» - Sezione A dell'albo;
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di
«Licenciat   in   Biologie»   conseguito   nel giugno   2002   presso
1'«Universitatea A. I. Cuza» di Iasi (Romania);
  Viste  le determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre
2007;
  Sentito  il  conforme  parere scritto el rappresentante dell'Ordine
nazionale di categoria;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «biologo»  -  sezione  A  dell'albo,  non  e'
necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Alla sig.ra Carceanu Mihaela, nata a Suceava (Romania) il 9 ottobre
1973,  cittadina  rumena,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
«biologi» - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 1° febbraio 2008
                                          Il direttore generale: Papa