IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Obkircher Maria-Anna, nata a Bolzano
(Italia)  il 4 gennaio 1981, cittadina italiana, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  e
successive   modifiche,   il  riconoscimento  del  titolo  accademico
professionale  austriaco, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di biologo - sezione A dell'albo professionale;
  Preso atto che ha conseguito presso la «Leopold-Franzes-Universitat
Innsbruck» il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften»
nel marzo 2007;
  Preso  atto che detto titolo configura una «formazione direttamente
orientata all'esercizio della professione» ai sensi dall'art. 1 della
direttiva  2001/19/CE,  come attestato dal certificato rilasciato dal
«Bundesministerium   fur   Wissenschaft   und   Forschung»  austriaco
nell'agosto 2007;
  Viste  le determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre
2007;
  Sentito  il  conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine
nazionale di categoria;
  Ritenuto   pertanto   che   la  richiedente  abbia  una  formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «biologo»  -  sezione  A  dell'albo,  non  e'
necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Obkircher  Maria  Anna,  nata  a  Bolzano (Italia) il
4 gennaio   1981,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  «biologi» - Sezione A, e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 1° febbraio 2008
                                          Il direttore generale: Papa