IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Deck  Malgorzata,  nata a Varsavia
(Polonia)  il 26 maggio 1982, cittadina polacca, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra
modificato,  il  riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in
possesso   ai   fini   dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di «psicologo» sezione A dell'albo;
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di
«Dyplom  Psychologia», conseguito presso la «Uniwersytet Warsawski» a
Varsavia (Polonia) nel settembre 2006;
  Considerato  che  detto titolo e' attualmente di per se' abilitante
all'esercizio   della  professione  in  Polonia,  come  attestato  da
certificazione dell'Autorita' competente polacca;
  Viste  le  conformi  determinazioni della conferenza di servizi del
7 dicembre 2007;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  comunque,  che  la  richiedente  non abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «psicologo» - sezione A dell'albo, e pertanto
debba  essere  applicata  una  misura compensativa consistente in una
prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
  Visto  l'art.  6,  comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 come
sopra modificato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Deck Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il 26 maggio
1982,  cittadina  polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.