IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Deck Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il 26 maggio 1982, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di «Dyplom Psychologia», conseguito presso la «Uniwersytet Warsawski» a Varsavia (Polonia) nel settembre 2006; Considerato che detto titolo e' attualmente di per se' abilitante all'esercizio della professione in Polonia, come attestato da certificazione dell'Autorita' competente polacca; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 7 dicembre 2007; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Deck Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il 26 maggio 1982, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.