IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Bellutti Nora, nata a Bolzano (Italia)
il  1° maggio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  come  sopra
modificato,  il  riconoscimento del titolo professionale austriaco di
cui  e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di «psicologo» sezione A dell'albo;
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di
«Magistra  der  Naturwissenschaften  -  Mag.  rer.  nat.», conseguito
presso    la   «Leopold-Franzens-Universitat   Innsbruck»   (Austria)
nel novembre 2005, omologato alla laurea in psicologia italiana dalla
Universita' di Bolzano nel marzo 2007;
  Considerato  che  ha dimostrato di essere iscritta nella «Liste der
Gesundheitspsychologen»  e  nella «Liste der klinischen Psychologen»,
come  attestato  da certificati del «Bundesministerium fur Gesundheit
Familie und Jugend» rilasciati nel febbraio 2007;
  Viste  le  conformi  determinazioni della conferenza di servizi del
25 ottobre 2007;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «psicologo»  -  sezione  A  dell'albo, non e'
necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Bellutti  Nora,  nata a Bolzano (Italia) il 1° maggio
1980,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 12 febbraio 2008
                                          Il direttore generale: Papa