IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Apostu Liviu, nato a Draguseni (Romania)
il  9  luglio  1960,  cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento
del  titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diploma   de   Inginer  in  profilul  mecanic  specializarea  utilaj
tehnologic» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Gh. Asachi din
Iasi» nella sessione giugno 1989;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 25 ottobre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Ritenuto   che   la   formazione  accademica  e  professionale  del
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore  industriale,  dell'albo  degli  ingegneri e che pertanto sia
necessaria  l'applicazione  di una misura compensativa nelle seguenti
materie (scritte e orali) 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e
macchine  a  fluido,  3) impianti  meccanici, 4) organizzazione della
produzione  industriale  e  solo  orale, 5) deontologia e ordinamento
professionale,  oppure,  a scelta del richiedente, in un tirocinio di
ventiquattro mesi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Apostu Liviu, nato a Draguseni (Romania) il 9 luglio 1960,
cittadino  romeno  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Ingegneri»   sez.   A,   settore  industriale  e  l'esercizio  della
professione in Italia.