IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza del sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur Elektrotechnik» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl.Ing.) in Elektrotechnik», presso la «Universitat Stuttgart» in data 1° luglio 1991; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2007; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A, settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) tecnologia meccanica; 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Al Sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.