IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/  CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Funk  Henner Andreas, nato a Esslingen
(Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio   titolo   tedesco  di  «Ingenieur  Elektrotechnik»  ai  fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
  Considerato   che  l'istante  ha  conseguito  il  «Diplom-Ingenieur
(Dipl.Ing.)  in Elektrotechnik», presso la «Universitat Stuttgart» in
data 1° luglio 1991;
  Visto   il   conforme  parere  della  Conferenza  dei  servizi  del
25 ottobre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere - sezione A, settore industriale, e quella
di  cui  e'  in  possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno
richiedere  misure  compensative,  nelle  seguenti materie (scritte e
orali):  1) costruzioni  di  macchine,  2) energetica  e  macchine  a
fluido,   3) tecnologia  meccanica;  4) (solo  orale)  deontologia  e
ordinamento professionale;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  Sig.  Funk  Henner  Andreas,  nato  a Esslingen (Germania) il 5
ottobre   1964,   cittadino   tedesco,   e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «Ingegneri» sez. A, settore industriale, e l'esercizio
della professione in Italia.