IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Zaimaj Margarita, nata a Skrapar (Albania) il 9 settembre 1973, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche, il riconoscimento del titolo di «Kontabel I Miratuar» rilasciato dal «Ministria E Financave» albanese nel febbraio 2006, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»; Visto che ha conseguito il titolo accademico di «Ekonomist Agrar» presso l'Universita' di Agricoltura di Tirana nel 1996; Considerato altresi' che ha conseguito la laurea in «Economia e Commercio» presso l'Universita' degli studi di Genova nel febbraio 2004; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007, in cui sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Vista l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Zaimaj volta ad ottenere una riduzione della prova attitudinale, in seguito al superamento di un esame presso l'Universita' degli studi di Genova; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 ottobre e del 7 dicembre 2007 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e' stata respinta l'istanza di riesame in quanto l'esame di diritto commerciale e' stato sostenuto nel febbraio 2003 in Italia, e quindi precedentemente alla entrata in vigore della riforma relativa al diritto commerciale; Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato; Visto altresi' l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Savona in data 22 settembre 2005 valido fino al 22 settembre 2007; Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Zaimaj Margarita, nata a Skrapar (Albania) il 9 settembre 1973, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.