IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Zaimaj  Margarita,  nata a Skrapar
(Albania)   il  9 settembre  1973,  cittadina  albanese,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto
con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, e successive
modifiche,  il  riconoscimento  del  titolo  di «Kontabel I Miratuar»
rilasciato dal «Ministria E Financave» albanese nel febbraio 2006, ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
«dottore commercialista»;
  Visto  che  ha conseguito il titolo accademico di «Ekonomist Agrar»
presso l'Universita' di Agricoltura di Tirana nel 1996;
  Considerato  altresi'  che  ha  conseguito la laurea in «Economia e
Commercio»  presso  l'Universita'  degli studi di Genova nel febbraio
2004;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del  22 maggio  2007,  in  cui  sono  emerse  delle differenze tra la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Vista  l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Zaimaj volta ad
ottenere  una  riduzione  della  prova  attitudinale,  in  seguito al
superamento di un esame presso l'Universita' degli studi di Genova;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del  25 ottobre  e del 7 dicembre 2007 in cui, con il conforme parere
del    rappresentante    del    Consiglio   nazionale   dei   dottori
commercialisti,  e'  stata  respinta  l'istanza  di riesame in quanto
l'esame  di  diritto commerciale e' stato sostenuto nel febbraio 2003
in  Italia,  e  quindi  precedentemente  alla entrata in vigore della
riforma relativa al diritto commerciale;
  Visto  l'art.  6,  comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992 come
sopra modificato;
  Visto  altresi'  l'art.  49,  comma 3  del decreto presidenziale n.
394/1999, e successive modifiche;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge n. 189/2002, non e' richiesta per i
cittadini  stranieri  gia'  in  possesso di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla  Questura di Savona in data
22 settembre 2005 valido fino al 22 settembre 2007;
  Considerato  che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso
di  soggiorno  scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la
stessa  valenza  del modulo tradizionale e consente allo straniero di
godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Zaimaj  Margarita,  nata  a  Skrapar  (Albania)  il 9
settembre   1973,  cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  dei  «dottori  commercialisti»  e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.