IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6  del decreto legislativo
25 luglio 1998, 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  su  indicato  cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Azevedo Calvo Dos Santos Bianca, nata
a  Sorocaba (Brasile) il 4 aprile 1981, cittadina brasiliana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  brasiliano  di  «Ingenheiro»  ai  fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di Ingenere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Ingenheiro  de  Produca Mecanica», conseguito presso l'«Universidade
de Sao Paulo» in data 1° febbraio 2007;
  Considerato inoltre che e' iscritto presso il «Conselho Regional de
Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  Estrado  de  Sao  Paulo» come
attestato in data 18 giugno 2007;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
7 dicembre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del
Consiglio  nazionale  di categoria nella Conferenza dei servizi sopra
citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere - sez. A settore industriale - e quella di
cui  e'  in  possesso  l'istante,  e  che  risulta pertanto opportuno
richiedere  misura  compensativa,  nelle  seguenti materie: scritte e
orali:   1) tecnologia   meccanica,   2) costruzioni   di   macchine,
3) impianti  termoidraulici.  Solo orale 4) ordinamento e deontologia
professionale;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  n.
189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari.
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Torino rinnovato in data 12 ottobre 2006
con  validita'  fino  al  28 settembre  2008  per  motivi  di  lavoro
subordinato;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Azevedo  Calvo  Dos  Santos  Bianca,  nata a Sorocaba
(Brasile)  il 4 aprile 1981, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli «Ingegneri» - sez. A settore industriale
- e l'esercizio della professione in Italia.