IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamento scolastici

  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.  670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300; la legge 21 dicembre 1999, n.
508;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165;  il decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale
del  21 marzo  2005,  n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dal  prof.  Klaus  Lessmann,  la  documentazione  prodotta a
corredo  dell'istanza  medesima,  rispondente  ai  requisiti  formali
prescritti  dall'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  n. 115,
relativa   al  titolo  di  formazione  sotto  indicato,  nonche',  la
conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione   superiore:   «Dilpom   im  Hauptfach:
Klarinette»  conseguito  il  15 maggio  1985 presso la Hochshule fu"r
Musik und Darstellende Kunst in Graz (Austria),
titolo     di     abilitazione     all'insegnamento:     «Staatliches
Lehrbefa"higungszeugnis»,  conseguito  il  13 giugno  1986  presso la
Hochshule fu"r Musik und Darstellende Kunst in Graz (Austria),
posseduto  dal cittadino comunitario (tedesco) Klaus Lessmann, nato a
Wiesbaden (Germania) il 20 aprile 1961, ai sensi e per gli effetti di
cui  al  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, e' titolo di
abilitazione  all'esercizio della professione di docente nelle scuole
di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    31/A   -   educazione   musicale  negli  istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado;
    32/A - educazione musicale nella scuola media;
    77A - strumento musicale nella scuola media - clarinetto.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 11 gennaio 2008
                                         Il direttore generale: Dutto