IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/ CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Piemonte Roberto, nato a Monfalcone (Italia) l'11 aprile 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato. Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Parma in data 15 luglio 2002 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 4 settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia; Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 6 febbraio 2007; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia come attestato in data 10 novembre 2004; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Ai sensi dell'art. 12, punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui e' stato provveduto con precedente decreto, non e' stata sentita la Conferenza di servizi; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Decreta: Art. 1. Al sig. Piemonte Roberto, nato a Monfalcone (Italia) l'11 aprile 1975, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.