IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/  CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/  CE  del  7 settembre 2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Piemonte  Roberto,  nato  a Monfalcone
(Italia)  l'11 aprile  1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi'
come   modificato   dal   decreto   ministeriale   n.   277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale di «Abogado» conseguito in
Spagna  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di avvocato.
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea  in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi
di Parma in data 15 luglio 2002 e che detto titolo e' stato omologato
con  il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 4 settembre
2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;
  Considerato  che  e'  iscritto  all'«Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid» dal 6 febbraio 2007;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia come attestato in
data 10 novembre 2004;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Ai  sensi  dell'art.  12,  punto  8  del  decreto legislativo sopra
menzionato,  come  sopra modificato, trattandosi di titolo identico a
quello  su  cui  e'  stato  provveduto con precedente decreto, non e'
stata sentita la Conferenza di servizi;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Piemonte  Roberto, nato a Monfalcone (Italia) l'11 aprile
1975,  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.