IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il  decreto  legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione
della  direttiva  n.  92/  51/  CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un
secondo   sistema   generale   di   riconoscimento  della  formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  datato  17 novembre 2006, n. 304,
contenente  i  regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n.  319/1994 come sopra modificato, in materia di misure compensative
per l'esercizio della professione di giornalista professionista;
  Vista l'istanza del sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973
a  Palmanova (Italia), cittadino italiano, direretta ad ottevnere, ai
sensi  dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  conseguito  in  Spagna  ai  fini  dell'accesso
all'albo  dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e
l'esercizio della professione in Italia;
  Rilevato  che  il  richiedente  ha  conseguito il titolo accademico
«Laurea  magistrale  in  Lettere»  presso  l'Universita'  «Alma Mater
studiorum» di Bologna in data 12 luglio 2005;
  Rilevato  che  il  sig.  De  Pauli  risulta  essere  iscritto  alla
«Asociacion Barcelonesa de la Prensa Sportiva» in Spagna;
  Preso  atto  che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente
spagnola,   risulta   che   la  professione  di  giornalista  non  e'
regolamentata  in  Spagna,  ma  il  sig.  De  Pauli risponde a quanto
richiesto  dalla  direttiva  92/51/CEE,  in  quanto ha documentato lo
svolgimento  di  attivita'  professionale  come giornalista presso la
«Revista Don Balon s.a.» dal 1° gennaio 2005;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 13 settembre 2007;
  Visto  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista
professionista»  e  quella  di  cui e' in possesso l'istante, per cui
appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  6  del decreto legislativo n. 319/1994, e successive
integrazioni;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali
sulle materie indicate nell'allegato A;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi diciotto;
  Vista  la richiesta di modifica del decreto datato 12 ottobre 2007,
presentata dal Consiglio nazionale dei giornalisti;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
dell'11 gennaio 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  De  Pauli  Andrea,  nato il 28 settembre 1973 a Palmanova
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
giornalisti  -  elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio
della omonima professione in Italia.