IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Pavel Andrei, nato l'11 dicembre 1955 a Roman (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Electrica, specializarea Electrotehnica» conseguito presso il Politecnico «Gheorghe Asachi» di Iasi nel giugno 1980, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che ha documentato il possesso di esperienza professionale, maturata in Romania; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25 ottobre 2007 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Pavel non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; Rilevato che nella seduta della Conferenza dei servizi del 7 dicembre 2007, in ordine alla istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A settore industriale, sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come sopra modificato; Decreta: Art. 1. Al sig. Pavel Andrei, nato l'11 dicembre 1955 a Roman (Romania), cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.