IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Pavel Andrei, nato l'11 dicembre 1955 a
Roman  (Romania),  cittadino  rumeno,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come sopra
modificato,   il   riconoscimento   del   proprio  titolo  accademico
professionale   di   «Inginer  -  profilul  Electrica,  specializarea
Electrotehnica» conseguito presso il Politecnico «Gheorghe Asachi» di
Iasi nel giugno 1980, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri -
sezione  A  settori industriale e civile ambientale, e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Considerato   che   ha   documentato   il  possesso  di  esperienza
professionale, maturata in Romania;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del  25 ottobre 2007 in cui con il conforme parere del rappresentante
del  Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza
volta  ad  ottenere  l'iscrizione  nella  sezione  A - settore civile
ambientale   dell'albo  degli  ingegneri,  in  quanto  la  formazione
accademico-professionale  documentata  dal  sig.  Pavel  non e' stata
ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le
lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione
di misure compensative;
  Rilevato   che  nella  seduta  della  Conferenza  dei  servizi  del
7 dicembre   2007,   in   ordine   alla  istanza  volta  ad  ottenere
l'iscrizione  nella  sezione A settore industriale, sono emerse delle
differenze  tra  la  formazione accademico-professionale richiesta in
Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere industriale» e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come sopra modificato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Pavel  Andrei, nato l'11 dicembre 1955 a Roman (Romania),
cittadino  rumeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della
professione in Italia.