La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alla
convenzione  internazionale  del  1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre
1974.