IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio
decreto  1  ottobre  1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20
aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nei suoi pareri;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduto  il  parere  della  sezione prima del Consiglio di Stato, n.
1902/74 del 14 febbraio 1975;
  Considerato  che non appare opportuno, al momento, procedere ad una
generale  revisione  delle  norme  statutarie  di  tutti  gli  atenei
relative   alla   direzione   delle   scuole  di  specializzazione  e
perfezionamento  e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini
speciali,  attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo
o  fuori  ruolo,  in  attesa  del  provvedimento  relativo allo stato
giuridico del personale docente;
  Sulla proposta, del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Lo  statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
    L'art.   103,  relativo  alle  norme  generali  delle  scuole  di
specializzazione  in  medicina  e  chirurgia,  e'  integrato  con  il
seguente nuovo comma:

    Possono  iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in
medicina  e  chirurgia  salvo  diversi indirizzi; e' richiesto almeno
all'inizio  del  corso  il  possesso della abilitazione all'esercizio
professionale rilasciato dalla autorita' competente.