A tutti i Ministeri - Gabinetto

1. - La Gazzetta Ufficiale pubblica, attualmente, un numero eccessivo
di  atti  di  scarsa  rilevanza  o di rilievo puramente locale, per i
quali  la  pubblicazione non e' imposta da specifiche disposizioni di
legge o regolamentari.
Questa  prassi,  oltre  a  determinare notevole aggravio finanziario,
presenta   l'inconveniente   di   rendere   meno  agevole  il  rapido
reperimento, fra i numerosi atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
di quelli che rivestono realmente importanza nella vita associata.
Per  eliminare questi inconvenienti, sembra opportuno e necessario un
rigoroso  rispetto  della  normativa  vigente  circa le pubblicazioni
nella " Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana " e nella " Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ".
a)  Per quanto riguarda la Raccolta Ufficiale, l'art. 7, terzo comma,
del  regio  decreto 24 settembre 1931, n. 1256, prevede che " sono in
ogni  caso  esclusi  dalla  Raccolta  i decreti che riguardino enti o
persone  singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli
interessati ".
I  decreti  presidenziali che presentino le dette caratteristiche non
vanno,  pertanto,  inseriti,  neanche  per  sunto  o  estratto, nella
Raccolta  Ufficiale  e,  conseguentemente, non vanno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Pertanto   le   amministrazioni  in  indirizzo,  nel  predisporre,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  1981, i decreti presidenziali relativi a
enti  o  a  persone  singole,  ometteranno  di apporre la clausola di
inserzione  del  decreto  nella  Raccolta  Ufficiale, salvo che per i
decreti   espressa-mente  indicati  negli  elenchi  emanati  a  norma
dell'art. 11 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293.
b)  Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, oltre
le leggi ed i decreti da inserire nella Raccolta Ufficiale, gli altri
decreti  presidenziali ed i decreti ministeriali per i quali vi sia "
richiesta   del   Ministro   proponente,   d'accordo   col   Ministro
Guardasigilli  " (art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252). A
questa  norma  si aggiungono le molteplici disposizioni normative che
specificamente prevedono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di
determinati   atti   o   categorie  di  atti  (decreti  ministeriali,
disposizioni e comunicati, concorsi ed esami, ecc.).
Per  assicurare  il  rispetto  di questa normativa, e' necessario che
ogni  amministrazione  o  ente, nel richiedere la pubblicazione di un
atto   nella   Gazzetta   Ufficiale,   indichi,   nella   lettera  di
accompagnamento  dello  stesso, le norme di legge o regolamentari che
ne prevedono la pubblicazione, ovvero specifichi i motivi per i quali
la  pubblicazione  stessa  viene richiesta ai sensi dell'art. 3 sopra
citato.
2. - Negli anni recenti hanno assunto particolare rilevanza i decreti
ministeriali    a   contenuto   normativo   (i   cosiddetti   decreti
regolamentari).  Questi  decreti, la cui conoscenza e' indispensabile
ai  fini  dell'applicazione  di  numerose  leggi  (alcune delle quali
contengono  anche  sanzioni  penali,  come  in  tema di stupefacenti,
additivi   chimici   e   coloranti  negli  alimenti,  ecc.),  vengono
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ma  non  sono inseriti nella
Raccolta Ufficiale, onde risultano sprovvisti del numero di raccolta.
Di  conseguenza,  il reperimento di questi decreti (e delle modifiche
periodiche  che essi, non raramente, subiscono) a distanza di qualche
tempo dalla loro pubblicazione richiede laboriose ricerche, quando la
citazione  degli  stessi  non  sia accompagnata dalla indicazione del
numero   della   Gazzetta  Ufficiale  nella  quale  essi  sono  stati
pubblicati.
Per   facilitare,  pertanto,  la  conoscenza  delle  fonti  normative
contenute  in  decreti  ministeriali  e' opportuno che ogni qualvolta
questi  decreti  siano  citati  in  successivi  provvedimenti,  venga
indicata,  nel  testo  di  questi ultimi, anche la Gazzetta Ufficiale
nella quale i decreti citati sono stati pubblicati.
Particolarmente importanti sono i decreti regolamentari che subiscono
periodici  aggiornamenti,  in  specie  se  essi  valgono ad integrare
precetti penalmente sanzionati. E' utile che, nelle premesse del piu'
recente   decreto   di   aggiornamento,   siano  citati  gli  estremi
dell'originario  decreto  e  di tutti quelli che lo hanno modificato,
con  la  indicazione  delle  Gazzette  Ufficiali  nelle  quali i vari
decreti sono stati pubblicati.
3.  - L'art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, gia' citato,
prevede  che,  nella  prima  parte della Gazzetta Ufficiale sono pure
pubblicate  "  tutte  le  normali  e  le  circolari  esplicative  dei
provvedimenti legislativi, eccetto quelle di carattere riservato ".
Questa  disposizione  e'  rimasta  finora  disattesa  con  una prassi
senz'altro  inopportuna,  in  quanto  molte  circolari esplicative di
provvedimenti   legislativi  rivestono  sensibile  interesse  per  la
generalita' dei cittadini.
Al fine di dare attuazione, sia pure parziale, alla norma trascritta,
le  amministrazioni  in  indirizzo, a de-correre dal 1° gennaio 1981,
invieranno a questa Presidenza del Consiglio il testo integrale delle
circolari  esplicative  di  provvedimenti  legislativi  di  cui sara'
opportuna  la  pubblicazione,  in  quanto  la loro conoscenza riveste
interesse   per  la  generalita'  dei  cittadini.  Questa  Presidenza
provvedera',  se del caso, a richiedere la pubblicazione al Ministero
di grazia e giustizia.
4.  -  Si  e'  rilevato che molte amministrazioni redigono i bandi di
concorso  con  modalita'  accentuatamente  dettagliate,  specie nella
indicazione  dei  programmi  di  esame.  E' opportuno che detti bandi
siano  redatti  in  forma  piu'  concisa,  nei  limiti in cui cio' e'
compatibile  con  le  esigenze  delle  singole  amministrazioni e dei
concorrenti.  Per  i  programmi  di esame, che siano estesi per molte
pagine,  potra',  ad  esempio,  farsi espresso rinvio ad opuscoli che
l'amministrazione  interessata  si  obblighera'  ad  inviare  a tutti
coloro che ne abbiano a fare specifica richiesta.
5.  -  Per  facilitare  la  migliore  funzionalita'  del servizio, le
amministrazioni  in indirizzo si atterranno alle disposizioni formali
predisposte  dal  Ministero  di  grazia e giustizia e che si allegano
alla presente circolare.

                                    Il Sottosegretario di Stato: RADI