A tutti i Ministeri - Gabinetto
1. - La Gazzetta Ufficiale pubblica, attualmente, un numero eccessivo
di atti di scarsa rilevanza o di rilievo puramente locale, per i
quali la pubblicazione non e' imposta da specifiche disposizioni di
legge o regolamentari.
Questa prassi, oltre a determinare notevole aggravio finanziario,
presenta l'inconveniente di rendere meno agevole il rapido
reperimento, fra i numerosi atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
di quelli che rivestono realmente importanza nella vita associata.
Per eliminare questi inconvenienti, sembra opportuno e necessario un
rigoroso rispetto della normativa vigente circa le pubblicazioni
nella " Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana " e nella " Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ".
a) Per quanto riguarda la Raccolta Ufficiale, l'art. 7, terzo comma,
del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, prevede che " sono in
ogni caso esclusi dalla Raccolta i decreti che riguardino enti o
persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli
interessati ".
I decreti presidenziali che presentino le dette caratteristiche non
vanno, pertanto, inseriti, neanche per sunto o estratto, nella
Raccolta Ufficiale e, conseguentemente, non vanno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Pertanto le amministrazioni in indirizzo, nel predisporre, a
decorrere dal 1° gennaio 1981, i decreti presidenziali relativi a
enti o a persone singole, ometteranno di apporre la clausola di
inserzione del decreto nella Raccolta Ufficiale, salvo che per i
decreti espressa-mente indicati negli elenchi emanati a norma
dell'art. 11 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293.
b) Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, oltre
le leggi ed i decreti da inserire nella Raccolta Ufficiale, gli altri
decreti presidenziali ed i decreti ministeriali per i quali vi sia "
richiesta del Ministro proponente, d'accordo col Ministro
Guardasigilli " (art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252). A
questa norma si aggiungono le molteplici disposizioni normative che
specificamente prevedono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di
determinati atti o categorie di atti (decreti ministeriali,
disposizioni e comunicati, concorsi ed esami, ecc.).
Per assicurare il rispetto di questa normativa, e' necessario che
ogni amministrazione o ente, nel richiedere la pubblicazione di un
atto nella Gazzetta Ufficiale, indichi, nella lettera di
accompagnamento dello stesso, le norme di legge o regolamentari che
ne prevedono la pubblicazione, ovvero specifichi i motivi per i quali
la pubblicazione stessa viene richiesta ai sensi dell'art. 3 sopra
citato.
2. - Negli anni recenti hanno assunto particolare rilevanza i decreti
ministeriali a contenuto normativo (i cosiddetti decreti
regolamentari). Questi decreti, la cui conoscenza e' indispensabile
ai fini dell'applicazione di numerose leggi (alcune delle quali
contengono anche sanzioni penali, come in tema di stupefacenti,
additivi chimici e coloranti negli alimenti, ecc.), vengono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ma non sono inseriti nella
Raccolta Ufficiale, onde risultano sprovvisti del numero di raccolta.
Di conseguenza, il reperimento di questi decreti (e delle modifiche
periodiche che essi, non raramente, subiscono) a distanza di qualche
tempo dalla loro pubblicazione richiede laboriose ricerche, quando la
citazione degli stessi non sia accompagnata dalla indicazione del
numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essi sono stati
pubblicati.
Per facilitare, pertanto, la conoscenza delle fonti normative
contenute in decreti ministeriali e' opportuno che ogni qualvolta
questi decreti siano citati in successivi provvedimenti, venga
indicata, nel testo di questi ultimi, anche la Gazzetta Ufficiale
nella quale i decreti citati sono stati pubblicati.
Particolarmente importanti sono i decreti regolamentari che subiscono
periodici aggiornamenti, in specie se essi valgono ad integrare
precetti penalmente sanzionati. E' utile che, nelle premesse del piu'
recente decreto di aggiornamento, siano citati gli estremi
dell'originario decreto e di tutti quelli che lo hanno modificato,
con la indicazione delle Gazzette Ufficiali nelle quali i vari
decreti sono stati pubblicati.
3. - L'art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, gia' citato,
prevede che, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pure
pubblicate " tutte le normali e le circolari esplicative dei
provvedimenti legislativi, eccetto quelle di carattere riservato ".
Questa disposizione e' rimasta finora disattesa con una prassi
senz'altro inopportuna, in quanto molte circolari esplicative di
provvedimenti legislativi rivestono sensibile interesse per la
generalita' dei cittadini.
Al fine di dare attuazione, sia pure parziale, alla norma trascritta,
le amministrazioni in indirizzo, a de-correre dal 1° gennaio 1981,
invieranno a questa Presidenza del Consiglio il testo integrale delle
circolari esplicative di provvedimenti legislativi di cui sara'
opportuna la pubblicazione, in quanto la loro conoscenza riveste
interesse per la generalita' dei cittadini. Questa Presidenza
provvedera', se del caso, a richiedere la pubblicazione al Ministero
di grazia e giustizia.
4. - Si e' rilevato che molte amministrazioni redigono i bandi di
concorso con modalita' accentuatamente dettagliate, specie nella
indicazione dei programmi di esame. E' opportuno che detti bandi
siano redatti in forma piu' concisa, nei limiti in cui cio' e'
compatibile con le esigenze delle singole amministrazioni e dei
concorrenti. Per i programmi di esame, che siano estesi per molte
pagine, potra', ad esempio, farsi espresso rinvio ad opuscoli che
l'amministrazione interessata si obblighera' ad inviare a tutti
coloro che ne abbiano a fare specifica richiesta.
5. - Per facilitare la migliore funzionalita' del servizio, le
amministrazioni in indirizzo si atterranno alle disposizioni formali
predisposte dal Ministero di grazia e giustizia e che si allegano
alla presente circolare.
Il Sottosegretario di Stato: RADI