La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti  convenzioni,  adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976
dalla 62ยช sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
    A) 28 ottobre 1976:
      n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente
di mare.
    B) 29 ottobre 1976:
      n.   146,   concernente  le  ferie  annuali  retribuite  per  i
marittimi;
      n.  147,  concernente  le  norme minime da osservare sulle navi
mercantili.