Alle intendenze di finanza; Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette; Agli uffici distrettuali delle imposte dirette; e, per conoscenza: Alle direzioni generali; Al servizio centrale degli ispettori tributari; Al comando generale della Guardia di finanza. Con la circolare n. 41 del 15 ottobre 1982 sono stati illustrati, in relazione alle varie situazioni tributarie, i diversi sistemi di definizione agevolata previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. come convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Con la presente circolare vengono forniti, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo secondo, capo primo, del citato decreto-legge n. 429, concernenti le imposte sui redditi, taluni chiarimenti in ordine a questioni che hanno gia' formato oggetto della circolare n; 41 e per le quali sono sorti dubbi interpretativi. (Riferimento punto 1: " Soggetti ammessi a presentare dichiarazioni integrative "). 1. - Casi di fusione e trasformazione. Come previsto dall'art. 14, secondo comma, nei casi di fusione le dichiarazioni integrative per le societa' fuse o incorporate devono essere presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione. In tale ipotesi le dichiarazioni integrative per le societa' fuse o incorporate devono essere presentate, unitamente all'eventuale dichiarazione integrativa della societa' risultante dalla fusione o incorporazione, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, il domicilio fiscale della detta societa' risultante dalla fusione o incorporazione. Discende da quanto sopra che per le societa' preesistenti alla fusione potranno essere seguiti criteri di integrazione autonomi, sia fra le societa' stesse che rispetto alla societa' risultante dalla fusione, ferme restando, naturalmente, per ciascuna di dette societa', le regole di compatibilita' fra le diverse modalita' di integrazione, come precisate al punto 5 della circolare n. 41 Nell'ipotesi di trasformazione di una societa' di persone in un altro tipo di societa' di persone, ovvero di una societa' di capitali in un altro tipo di societa' di capitali, la societa' risultante dalla trasformazione, che intenda avvalersi della facolta' di cui all'art. 14, deve presentare una sola dichiarazione integrativa con riferimento sia ai periodi di imposta anteriori che a quelli successivi alla trasformazione stessa, per i quali intenda effettuare l'integrazione. Nei casi, invece, di trasformazione di una societa' di persone in una societa' di capitali o viceversa, la societa' risultante dalla trasformazione e' tenuta a presentare due distinte dichiarazioni integrative, rispettivamente per i periodi di imposta anteriori e successivi alla trasformazione per i quali intenda effettuare l'integrazione. Ovviamente, in quest'ultima ipotesi anche la dichiarazione integrativa relativa ai periodi d'imposta anteriori alla trasformazione va presentata all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova, al momento della presentazione della detta dichiarazione integrativa, il domicilio fiscale della societa' risultante dalla trasformazione. Anche in questo caso, cosi' come precisato per le ipotesi di fusione, potranno essere seguiti, in ordine alle dichiarazioni integrative, autonomi comportamenti in riferimento ai periodi anteriori e successivi alla trasformazione, nel rispetto, beninteso, per ciascuno dei detti periodi, delle modalita' di integrazione chiarite al punto 5 della citata circolare n. 41. Con riferimento sia ai casi di fusione che a quelli di trasformazione, in presenza di piu' dichiarazioni integrative si dovranno seguire, per ciascuna di dette dichiarazioni, autonome modalita' di versamento, come illustrate nel capitolo quinto della circolare n. 41. 2. - Casi di liquidazione. Nel caso in cui la liquidazione si sia prolungata oltre il periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 e 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, il reddito per la residua frazione del detto periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo sia stato determinato in via provvisoria in base a distinte dichiarazioni dei redditi, i liquidatori in riferimento a detti periodi non possono richiedere, in sede di dichiarazione integrativa, la definizione automatica delle imposte dovute ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 429, ferma restando la possibilita' di avvalersi della predetta definizione automatica per tutti i periodi anteriori alla deliberazione di messa in liquidazione. 3. - Presentazione della dichiarazione integrativa da parte degli eredi. Gli eredi devono presentare la dichiarazione integrativa relativa alle pendenze tributarie del contribuente deceduto al centro di servizio competente in base all'ultimo domicilio fiscale del dante causa. (Riferimento punto 2: " Rapporti tributari pendenti oggetto di dichiarazioni integrative "). 4. - Rapporti tributari pendenti per i contribuenti delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia. Mentre in via generale l'onere di presentare dichiaraziorii integrative non sussiste, ai fiini della definizione agevolata delle pendenze tributarie, par i periodi d'imposta per i quali sono scaduti il 31 dicembre 1981 i termini di decadenza per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 1975 e 1976, occorre tenere presente che per effetto dei vari provvedimentilegislativi - da ultimo il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, convertito in legge 4 agosto 1977, n. 503 - nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1975 o ai periodi d'imposta a cavallo di detto anno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1977; e' pertanto ancora possibile l'attivita' accertatrice in ordine a detti periodi d'imposta, per cui le relative dichiarazioni dei redditi sono suscettibili delle integrazioni previste dal decreto-legge n. 429. (Riferimento punto 6: " Effetti delle dichiarazioni integrative "). 5. - Correzione di errori materiali in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative. Ai sensi del terzo comma dell'art. 20 gli uffici delle imposte e i centri di servizio provvedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative con le modalita' di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. In tale sede si provvedera' anche alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo relativi alla inesatta determinazione degli imponibili e delle imposte rispetto alla modalita' di definizione prescelta. (Riferimento punto 7: " Contenuto della dichiarazio ne integrativa senza definizione automatica "). 6. - Aliquota ILOR applicabile sul maggiore impure bile integrato nelle ipotesi di accertamento dell'ufficio. Sul maggiore imponibile risultante dalla dichiarazio ne integrativa presentata in riferimento a periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento, sia nei casi di estinzione della controversia ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge n. 429 che di prosecuzione della stessa ai sensi del successivo art. 17, va applicata, ai fini dell'imposta locale sui redditi, l'aliquota del 15 per cento prevista dal quinto comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 429. Qualora la contestazione prosegua ai sensi del richiamato art. 17, sull'ulteriore imponibile che risultera' definito al termine del procedimento contenzioso si applichera' l'aliquota ILOR vigente nel periodo d'imposta di riferimento. (Riferimento punto 16: " Contenuto delle dichiarazioni integrative con definizione automatica nei casi in cui non sina stato notificato avviso di accertamento "). 7. - Importi minimi di versamento. L'importo minimo di L. 500.000 di cui al terzo comma dell'art. 19 e' dovuto nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi oggetto di dichiarazione integrativa con definizione automatica siano indicati redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitali. Gli importi minimi previsti nel terzo comma dell'articolo 19 sono dovuti in misura fissa e non vanno ragguagliati ad anno anche nelle ipotesi di periodi di imposta superiori o inferiori a 12 mesi. 8. - Casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Nell'ambito dei periodi d'imposta ancora soggetti ad azione di accertamento o rettifica da parte degli uffici delle imposte dirette, la definizione automatica di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 429 deve comprendere anche i periodi di imposta intermedi per i quali non e' stata presentata, sia pure legittimamente (ipotesi di mancanza di reddito, di possesso di soli redditi fondiari non superiori a L. 360.000 annue, di possesso di soli redditi esenti, ecc.), la dichiarazione dei redditi, fermo restando, come gia' precisato nella circolare n. 41, che e' sempre considerato come presentazione della dichiarazione dei redditi il semplice invio del modello 101 o 201 in presenza di possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente indicati nei citati modelli. (Riferimento punto 20: " Riscossione mediante iscrizione a ruolo "). 9. - Specie dei ruoli per le imposte dovute in base a dichiarazione integrativa nei casi di notifica di accertamento. A parziale modifica di quanto affermato a pagina 55, paragr. 20, ultimo comma, della circolare n. 41, si precisa che le eventuali maggiori imposte iscrivibili a ruolo a seguito di dichiarazione integrativa presentata ai sensi degli articoli 16 e 17, in assenza di una specifica diversa previsione, saranno iscritte nei ruoli suppletivi in applicazione della ordinaria normativa prevista dall'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le maggiori imposte liquidate in base ad accertamento. (Riferimento punto 21: " Ambito di applicazione de la definizione delle controversie relative alle impos dirette abolite "). 10. - Imponibile oggetto di definizione. Con richiamo a quanto gia' chiarito nella circola n. 38 del 5 ottobre 1982 e ribadito nel punto 21 del circolare n. 41, si precisa ulteriormente che il reddi imponibile risultera' definito per un importo pari due terzi dell'imponibile accertato (da intendersi qua maggiore imponibile determinato dall'ufficio in sede rettifica della dichiarazione rispetto a quello dichiara ovvero l'intero reddito imponibile accertato dall'uffcio in caso di omessa dichiarazione), al quale va ovvi mente aggiunto l'eventuale imponibile dichiarato. 11. - Definizione delle controversie relative all'imposta sulle societa'. Un particolare chiarimento merita il meccanismo definizione degli imponibili ai fini dell'imposta su societa', per la quale occorre tenere distinta la componente patrimoniale da quella reddituale. Qualora la controversia riguardi soltanto la compnente reddituale, la riduzione di un terzo dell'imponibile accertato dovra' farsi con esclusivo riferimento tale componente; di contro, se la controversia in atto riguarda anche la componente patrimoniale la riduzione di un terzo dovra' distintamente operarsi anche su tale imponibile accertato. Il Ministro: FORMICA