Alle intendenze di finanza;

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette;

                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette;

                                      e, per conoscenza:

                                  Alle direzioni generali;

                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari;

                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza.

Con  la circolare n. 41 del 15 ottobre 1982 sono stati illustrati, in
relazione  alle  varie  situazioni  tributarie,  i diversi sistemi di
definizione  agevolata  previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429. come convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
Con  la  presente  circolare  vengono  forniti,  con riferimento alle
disposizioni  contenute  nel  titolo  secondo, capo primo, del citato
decreto-legge  n.  429,  concernenti  le  imposte sui redditi, taluni
chiarimenti  in  ordine  a  questioni  che hanno gia' formato oggetto
della circolare n; 41 e per le quali sono sorti dubbi interpretativi.
(Riferimento  punto  1: " Soggetti ammessi a presentare dichiarazioni
integrative ").
1. - Casi di fusione e trasformazione.
Come  previsto  dall'art.  14,  secondo comma, nei casi di fusione le
dichiarazioni  integrative  per le societa' fuse o incorporate devono
essere   presentate   dalla   societa'  risultante  dalla  fusione  o
incorporazione.
In  tale  ipotesi le dichiarazioni integrative per le societa' fuse o
incorporate   devono   essere  presentate,  unitamente  all'eventuale
dichiarazione  integrativa  della societa' risultante dalla fusione o
incorporazione, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si
trova,   al   momento   della   presentazione   della   dichiarazione
integrativa,  il  domicilio  fiscale  della detta societa' risultante
dalla fusione o incorporazione.
Discende  da  quanto  sopra  che  per  le  societa' preesistenti alla
fusione potranno essere seguiti criteri di integrazione autonomi, sia
fra  le  societa'  stesse che rispetto alla societa' risultante dalla
fusione,   ferme   restando,  naturalmente,  per  ciascuna  di  dette
societa',  le  regole  di  compatibilita' fra le diverse modalita' di
integrazione, come precisate al punto 5 della circolare n. 41
Nell'ipotesi di trasformazione di una societa' di persone in un altro
tipo di societa' di persone, ovvero di una societa' di capitali in un
altro  tipo  di  societa'  di  capitali, la societa' risultante dalla
trasformazione,  che intenda avvalersi della facolta' di cui all'art.
14,   deve   presentare   una   sola  dichiarazione  integrativa  con
riferimento  sia  ai  periodi  di  imposta  anteriori  che  a  quelli
successivi alla trasformazione stessa, per i quali intenda effettuare
l'integrazione.
Nei casi, invece, di trasformazione di una societa' di persone in una
societa'  di  capitali  o  viceversa,  la  societa'  risultante dalla
trasformazione  e'  tenuta  a  presentare  due distinte dichiarazioni
integrative,  rispettivamente  per  i  periodi di imposta anteriori e
successivi   alla  trasformazione  per  i  quali  intenda  effettuare
l'integrazione.
Ovviamente,   in   quest'ultima   ipotesi   anche   la  dichiarazione
integrativa    relativa   ai   periodi   d'imposta   anteriori   alla
trasformazione  va  presentata  all'Ufficio  delle  imposte nella cui
circoscrizione  si  trova, al momento della presentazione della detta
dichiarazione   integrativa,  il  domicilio  fiscale  della  societa'
risultante  dalla  trasformazione.  Anche  in questo caso, cosi' come
precisato  per  le  ipotesi  di  fusione, potranno essere seguiti, in
ordine  alle  dichiarazioni  integrative,  autonomi  comportamenti in
riferimento  ai  periodi  anteriori e successivi alla trasformazione,
nel  rispetto,  beninteso,  per  ciascuno  dei  detti  periodi, delle
modalita'  di integrazione chiarite al punto 5 della citata circolare
n. 41.
Con   riferimento   sia   ai   casi   di  fusione  che  a  quelli  di
trasformazione,  in  presenza  di  piu'  dichiarazioni integrative si
dovranno  seguire,  per  ciascuna  di  dette  dichiarazioni, autonome
modalita'  di  versamento,  come illustrate nel capitolo quinto della
circolare n. 41.
2. - Casi di liquidazione.
Nel  caso  in  cui la liquidazione si sia prolungata oltre il periodo
d'imposta  in corso alla data in cui ha effetto la deliberazione o il
provvedimento  di  messa  in  liquidazione  e, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 73, secondo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 597, 10, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 598 e 10, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600, il reddito per la residua frazione del detto
periodo   e  per  ciascun  periodo  d'imposta  successivo  sia  stato
determinato  in  via provvisoria in base a distinte dichiarazioni dei
redditi,  i  liquidatori  in  riferimento a detti periodi non possono
richiedere,  in  sede  di  dichiarazione  integrativa, la definizione
automatica   delle   imposte   dovute   ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto-legge  n.  429,  ferma  restando la possibilita' di avvalersi
della  predetta  definizione automatica per tutti i periodi anteriori
alla deliberazione di messa in liquidazione.
3.  -  Presentazione  della  dichiarazione integrativa da parte degli
eredi.
Gli  eredi  devono  presentare  la dichiarazione integrativa relativa
alle  pendenze  tributarie  del  contribuente  deceduto  al centro di
servizio  competente  in  base all'ultimo domicilio fiscale del dante
causa.
(Riferimento  punto  2:  "  Rapporti  tributari  pendenti  oggetto di
dichiarazioni integrative ").
4.  -  Rapporti  tributari  pendenti  per  i  contribuenti delle zone
terremotate del Friuli-Venezia Giulia.
Mentre   in   via   generale  l'onere  di  presentare  dichiaraziorii
integrative  non sussiste, ai fiini della definizione agevolata delle
pendenze tributarie, par i periodi d'imposta per i quali sono scaduti
il  31  dicembre  1981  i termini di decadenza per la rettifica delle
dichiarazioni  dei redditi presentate negli anni 1975 e 1976, occorre
tenere  presente  che per effetto dei vari provvedimentilegislativi -
da  ultimo  il  decreto-legge  17  giugno 1977, n. 313, convertito in
legge  4  agosto 1977, n. 503 - nei confronti dei contribuenti aventi
domicilio  fiscale  nelle  zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal
terremoto del 1976 i termini per la presentazione delle dichiarazioni
dei  redditi  relative all'anno 1975 o ai periodi d'imposta a cavallo
di  detto  anno  sono  stati  prorogati  fino al 31 dicembre 1977; e'
pertanto  ancora possibile l'attivita' accertatrice in ordine a detti
periodi d'imposta, per cui le relative dichiarazioni dei redditi sono
suscettibili delle integrazioni previste dal decreto-legge n. 429.
(Riferimento punto 6: " Effetti delle dichiarazioni integrative ").
5.  -  Correzione  di  errori materiali in sede di liquidazione delle
dichiarazioni integrative.
Ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 20 gli uffici delle imposte e i
centri  di servizio provvedono alla liquidazione delle imposte dovute
in  base  alle  dichiarazioni  integrative  con  le  modalita' di cui
all'art.  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973 n. 600.
In tale sede si provvedera' anche alla correzione di eventuali errori
materiali  o  di  calcolo relativi alla inesatta determinazione degli
imponibili  e  delle  imposte  rispetto alla modalita' di definizione
prescelta.
(Riferimento  punto  7:  " Contenuto della dichiarazio ne integrativa
senza definizione automatica ").
6.  -  Aliquota  ILOR  applicabile sul maggiore impure bile integrato
nelle ipotesi di accertamento dell'ufficio.
Sul  maggiore  imponibile risultante dalla dichiarazio ne integrativa
presentata  in  riferimento a periodi di imposta per i quali e' stato
notificato   accertamento,   sia   nei   casi   di  estinzione  della
controversia  ai  sensi  dell'art. 16 del decreto-legge n. 429 che di
prosecuzione  della  stessa  ai  sensi  del  successivo  art.  17, va
applicata, ai fini dell'imposta locale sui redditi, l'aliquota del 15
per cento prevista dal quinto comma dell'art. 15 del decreto-legge n.
429.
Qualora  la  contestazione  prosegua ai sensi del richiamato art. 17,
sull'ulteriore  imponibile  che  risultera'  definito  al termine del
procedimento  contenzioso  si applichera' l'aliquota ILOR vigente nel
periodo d'imposta di riferimento.
(Riferimento  punto  16:  " Contenuto delle dichiarazioni integrative
con  definizione automatica nei casi in cui non sina stato notificato
avviso di accertamento ").
7. - Importi minimi di versamento.
L'importo  minimo di L. 500.000 di cui al terzo comma dell'art. 19 e'
dovuto  nel  caso  in  cui nella dichiarazione dei redditi oggetto di
dichiarazione  integrativa  con definizione automatica siano indicati
redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitali.
Gli  importi  minimi  previsti  nel terzo comma dell'articolo 19 sono
dovuti  in  misura fissa e non vanno ragguagliati ad anno anche nelle
ipotesi di periodi di imposta superiori o inferiori a 12 mesi.
8. - Casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nell'ambito  dei  periodi  d'imposta  ancora  soggetti  ad  azione di
accertamento o rettifica da parte degli uffici delle imposte dirette,
la definizione automatica di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 429
deve comprendere anche i periodi di imposta intermedi per i quali non
e'  stata presentata, sia pure legittimamente (ipotesi di mancanza di
reddito,  di  possesso  di  soli  redditi fondiari non superiori a L.
360.000  annue,  di  possesso  di  soli  redditi  esenti,  ecc.),  la
dichiarazione  dei redditi, fermo restando, come gia' precisato nella
circolare  n.  41, che e' sempre considerato come presentazione della
dichiarazione  dei redditi il semplice invio del modello 101 o 201 in
presenza  di  possesso  di  altri  redditi  oltre  quelli  di  lavoro
dipendente indicati nei citati modelli.
(Riferimento punto 20: " Riscossione mediante iscrizione a ruolo ").
9.  -  Specie dei ruoli per le imposte dovute in base a dichiarazione
integrativa nei casi di notifica di accertamento.
A  parziale  modifica  di  quanto  affermato a pagina 55, paragr. 20,
ultimo  comma,  della  circolare  n.  41, si precisa che le eventuali
maggiori  imposte  iscrivibili  a  ruolo  a  seguito di dichiarazione
integrativa presentata ai sensi degli articoli 16 e 17, in assenza di
una   specifica   diversa  previsione,  saranno  iscritte  nei  ruoli
suppletivi   in   applicazione  della  ordinaria  normativa  prevista
dall'art.   11,   terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  per  le  maggiori imposte
liquidate in base ad accertamento.
(Riferimento  punto  21:  "  Ambito di applicazione de la definizione
delle controversie relative alle impos dirette abolite ").
10. - Imponibile oggetto di definizione.
Con richiamo a quanto gia' chiarito nella circola n. 38 del 5 ottobre
1982  e  ribadito  nel  punto  21  del  circolare  n.  41, si precisa
ulteriormente  che  il  reddi  imponibile  risultera' definito per un
importo  pari  due terzi dell'imponibile accertato (da intendersi qua
maggiore  imponibile determinato dall'ufficio in sede rettifica della
dichiarazione  rispetto  a  quello  dichiara  ovvero l'intero reddito
imponibile accertato dall'uffcio in caso di omessa dichiarazione), al
quale va ovvi mente aggiunto l'eventuale imponibile dichiarato.
11.  -  Definizione  delle  controversie  relative  all'imposta sulle
societa'.
Un  particolare  chiarimento  merita  il meccanismo definizione degli
imponibili  ai  fini  dell'imposta  su societa', per la quale occorre
tenere distinta la componente patrimoniale da quella reddituale.
Qualora la controversia riguardi soltanto la compnente reddituale, la
riduzione  di  un  terzo  dell'imponibile  accertato dovra' farsi con
esclusivo  riferimento tale componente; di contro, se la controversia
in  atto riguarda anche la componente patrimoniale la riduzione di un
terzo   dovra'   distintamente  operarsi  anche  su  tale  imponibile
accertato.

                                             Il Ministro: FORMICA