IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio
decreto  4  novembre  1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  l'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Milano e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a  fini  speciali,  a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

  Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
chemioterapia.

  Scuola di specializzazione in chemioterapia

  Art.  265. - La scuola di specializzazione in chemioterapia ha sede
presso  le  cattedre di chemioterapia dell'Universita' degli studi di
Milano e conferisce il diploma di specialista in chemioterapia valido
a tutti gli effetti di legge.
  La scuola ha la durata di quattro anni.
  Art.  266.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato,  che  pure  insegni  nella scuola
medesima.
  Art.  267.  -  L'iscrizione  alla  scuola  e' aperta ai laureati in
medicina  e  chirurgia.  E'  richiesto,  prima  del conseguimento del
diploma,  il  possesso  dell'abilitazione all'esercizio professionale
rilasciato dall'autorita' competente.
  Art. 268. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di
corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.
  Art. 269. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art.  270.  -  La  frequenza  e'  obbligatoria  sia  alle lezioni e
conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche.
  Art. 271. - Durante il corso verranno tenute esercitazioni pratiche
e di laboratorio.
  Art.  272.  - Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi,
che  abbiano  ottenuto  le firme di frequenza, dovranno sostenere gli
esami  di  profitto sulle materie di insegnamento, il cui superamento
e'  condizione  necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per
quelli  che  abbiano  frequentato  il quarto anno, per poter accedere
all'esame  di diploma. Gli allievi che non conseguono le attestazioni
di  frequenza  sul  relativo  libretto  non potranno essere ammessi a
sostenere le prove d'esame.
  Art.  273. - Alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di
diploma,   consistente  nella  presentazione  e  discussione  di  una
dissertazione   scritta   su   argomenti  di  ordine  chemioterapico,
concordato  tra il diplomando e il direttore della scuola, all'inizio
del terzo anno.
  La  dissertazione  deve  essere  approvata  dal  direttore stesso e
depositata  presso  la  direzione, almeno quindici giorni prima degli
esami.
  Art.  274. - La commissione per gli esami di profitto e' costituita
dal  direttore  della  scuola  e  da  almeno due membri, scelti fra i
docenti del corso.
  Art. 275. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) chimica dei chemioterapici;
      2) farmacologia dei chemioterapici;
      3) chemioterapia e sistema immunitario;
      4) meccanismi di farmaco-resistenza;
      5) modificatori della risposta biologica;
      6) epidemiologia e statistica.
    3° Anno:
      1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero;
      2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia;
      3   -   a)  chemioterapia  delle  infezioni  in  pneumologia  e
tisiologia;
      b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia;
      4   -   a)   chemioterapia  delle  infezioni  in  ostetricia  e
ginecologia;
      b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia;
      5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria;
      b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria;
      6) chemioterapia delle malattie tropicali.
    3° Anno:
      1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero;
      2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia;
      3   -   a)  chemioterapia  delle  infezioni  in  pneumologia  e
tisiologia;
      b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia;
      4   -   a)   chemioterapia  delle  infezioni  in  ostetricia  e
ginecologia;
      b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia;
      5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria;
      b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria;
      6) chemioterapia delle malattie tropicali.
    4° Anno:
      1 - a) chemioterapia delle setticemie;
      b) chemioterapia dei tumori sistemici;
      2 - a) chemioterapia delle infezioni in urologia;
      b) chemioterapia delle neoplasie in urologia;
      3 - a) chemioterapia delle infezioni in O.R.L.;
      b) chemioterapia delle neoplasie in O.R.L.;
      4 - a) chemioterapia delle infezioni in dermatologia;
      b) chemioterapia delle neoplasie in dermatologia;
      5 - a) chemioterapia delle infezioni del S.N.C.;
      b) chemioterapia delle neoplasie del S.N.C.;
      6) chemioterapia delle infezioni in odontoiatria;
      7) chemioterapia dei tumori ormono-dipendenti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1982
  Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 179