IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio
decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici
dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in
chemioterapia.
Scuola di specializzazione in chemioterapia
Art. 265. - La scuola di specializzazione in chemioterapia ha sede
presso le cattedre di chemioterapia dell'Universita' degli studi di
Milano e conferisce il diploma di specialista in chemioterapia valido
a tutti gli effetti di legge.
La scuola ha la durata di quattro anni.
Art. 266. - La direzione della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola
medesima.
Art. 267. - L'iscrizione alla scuola e' aperta ai laureati in
medicina e chirurgia. E' richiesto, prima del conseguimento del
diploma, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale
rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 268. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di
corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.
Art. 269. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 270. - La frequenza e' obbligatoria sia alle lezioni e
conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche.
Art. 271. - Durante il corso verranno tenute esercitazioni pratiche
e di laboratorio.
Art. 272. - Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi,
che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli
esami di profitto sulle materie di insegnamento, il cui superamento
e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per
quelli che abbiano frequentato il quarto anno, per poter accedere
all'esame di diploma. Gli allievi che non conseguono le attestazioni
di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a
sostenere le prove d'esame.
Art. 273. - Alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di
diploma, consistente nella presentazione e discussione di una
dissertazione scritta su argomenti di ordine chemioterapico,
concordato tra il diplomando e il direttore della scuola, all'inizio
del terzo anno.
La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e
depositata presso la direzione, almeno quindici giorni prima degli
esami.
Art. 274. - La commissione per gli esami di profitto e' costituita
dal direttore della scuola e da almeno due membri, scelti fra i
docenti del corso.
Art. 275. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) chimica dei chemioterapici;
2) farmacologia dei chemioterapici;
3) chemioterapia e sistema immunitario;
4) meccanismi di farmaco-resistenza;
5) modificatori della risposta biologica;
6) epidemiologia e statistica.
3° Anno:
1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero;
2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia;
3 - a) chemioterapia delle infezioni in pneumologia e
tisiologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia;
4 - a) chemioterapia delle infezioni in ostetricia e
ginecologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia;
5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria;
b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria;
6) chemioterapia delle malattie tropicali.
3° Anno:
1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero;
2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia;
3 - a) chemioterapia delle infezioni in pneumologia e
tisiologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia;
4 - a) chemioterapia delle infezioni in ostetricia e
ginecologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia;
5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria;
b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria;
6) chemioterapia delle malattie tropicali.
4° Anno:
1 - a) chemioterapia delle setticemie;
b) chemioterapia dei tumori sistemici;
2 - a) chemioterapia delle infezioni in urologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in urologia;
3 - a) chemioterapia delle infezioni in O.R.L.;
b) chemioterapia delle neoplasie in O.R.L.;
4 - a) chemioterapia delle infezioni in dermatologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in dermatologia;
5 - a) chemioterapia delle infezioni del S.N.C.;
b) chemioterapia delle neoplasie del S.N.C.;
6) chemioterapia delle infezioni in odontoiatria;
7) chemioterapia dei tumori ormono-dipendenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1982
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 179