IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 aprile 1982; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, che riconosce taluni diritti e liberta' oltre quelli che gia' figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto e' previsto dall'art. 7 paragrafo 1 del protocollo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ventimiglia, addi' 14 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1982 Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 6