IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 32 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza l'insegnamento di "sociologia criminale" muta la denominazione in quella di "criminologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1982 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1983 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 151