Al    presidente    del   Consiglio
                                  superiore dei lavori pubblici

                                  Alle    Direzioni    generali   del
                                  Ministero dei lavori pubblici

                                  Al segretariato generale del C.E.R.

                                  All'Ispettorato generale per l'albo
                                  nazionale   costruttori   e  per  i
                                  contratti

                                  Ai provveditori generali alle opere
                                  pubbliche

                                  Al Magistrato alle acque

                                  Al Magistrato per il Po

                                  Alla       Direzione       generale
                                  dell'A.N.A.S.

                                       e p.c.:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  Al Ministero dell'Interno

                                  Al Ministero di grazia e giustizia

                                  Alla Cassa per il Mezzogiorno

                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Gabinetto

                                  Alla  delegazione  della  Corte dei
                                  conti

                                  Alla Ragioneria centrale

OGGETTO:  Legge 13 settembre 1982, n. 646 - decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni in legge 12 ottobre 1982,
n.  726  -  legge  23  dicembre  1982,  n.  936 - tutte recanti nuove
disposizioni   in   materia  di  lotta  alla  delinquenza  mafiosa  -
attuazione in materia di appalti pubblici.

                                  I
                             Generalita'

Con  i  provvedimenti  legislativi  indicati in oggetto il Parlamento
nazionale,  come  e'  noto, ha inteso approntare una serie di misure,
repressive   e  preventive,  per  rendere  maggiormente  efficace  ed
incisiva  la  lotta  contro  il  fenomeno della delinquenza mafiosa e
contro analoghe forme di delinquenza organizzata.
Nel  quadro  complessivo  di  tali  misure, attinenti principalmente,
anche  se  non  esclusivamente,  alla materia penale e a quella della
prevenzione    di    pubblica   sicurezza,   acquistano   particolare
significato,   per   la   cura  degli  interessi  affidati  a  questa
Amministrazione  dei  lavori  pubblici, le disposizioni concernenti i
pubblici  appalti;  quali  quelle  riguardanti  le  condizioni per la
iscrizione,   sospensione   o   decadenza   dall'Albo  nazionale  dei
costruttori  (cfr. art. 23 della legge n. 646/82), quelle concernenti
la  concessione  in  appalto  o in subappalto di opere riguardanti la
pubblica  amministrazione  (cfr.  art.  10-quinquies  della  legge 31
maggio  1965,  n.  575,  aggiunto dall'art. 20 della legge n. 646/82,
come modificato dall'art. 2-quater del decreto-legge n. 629, legge n.
726/82),  quelle piu' specificatamente concernenti i subappalti (cfr.
art.  21 della legge n. 646/82, come modificato dall'art. 2-quinquies
del  decreto-legge n. 629, legge n. 726/82, nonche' dall'art. 4 della
legge n. 936/82), nonche', infine, quelle concernenti la custodia dei
cantieri (cfr. art. 22 della legge n. 646/82).
Su   tutte   le  citate  disposizioni  e'  opportuno  sia  richiamata
l'attenzione dei competenti uffici operativi; cosi' come e' opportuno
da   parte   di   questo   Ministero  fornire  le  prime  indicazioni
interpretative,  intese  a  superare  le  difficolta' che le predette
disposizioni  hanno  gia incontrato nella loro concreta applicazione.
Per  quanto  attiene  tuttavia  alle  modificazioni  introdotte dalla
normativa   in   esame   alla   disciplina  dell'Albo  nazionale  dei
costruttori,  a  tanto  si  e'  gia'  provveduto  con  la  precedente
circolare  del  18 gennaio 1983 prot. n. 210/31 Gabinetto, alla quale
pertanto  sara'  sufficiente  in  questa  sede  aver fatto richiamo a
rinvio

                                 II
                Disposizioni relative agli appalti e
               subappalti di opere pubbliche in genere

        (art. 10-quinquies della legge n. 575/65 sub art. 20
       della legge n. 646/82, come modificato da art. 2-quater
      del decreto-legge n. 629, legge n. 726/82; art. 10 della
         legge n. 575/65, sub art. 19 della legge n. 646/82,
          come modificato da art. 2 della legge n. 936/82)

1.  -  L'art.  10-quinquies della legge n. 575/65, citata in rubrica,
vieta  l'affidamento  di  appalti  o  subappalti di opere pubbliche a
favore  dei  soggetti  sospesi  o decaduti dall'iscrizione ad albi di
fornitori  e appaltatori pubblici, ovvero a soggetti non iscrivibili,
per  essere  intervenuto a loro carico un provvedimento irrogativo di
misura  di  prevenzione  ex  legibus  27  dicembre 1956, n. 1423 e 31
maggio 1965, n. 575.
Ritiene  questo  Ministero  che  la  norma (al pari delle altre dette
"antimafia")  riguardi  soltanto gli appalti di opere pubbliche. Vero
e'  che  diversi testi adottano la terminologia "opere riguardanti la
pubblica  amministrazione"  (art. 10-quinquies citato; art. 21, primo
comma  della  legge  n.  646/82 come sostituito dall'art. 2-quinquies
della  legge 12 ottobre 1982, n. 726; art. 2, comma 1, della legge 23
dicembre  1982,  n. 936), la quale e' piu' ampia e potrebbe ritenersi
comprensiva  delle  opere che, pure realizzate dallo Stato o da altro
ente pubblico, non sono pubbliche per mancanza di collegamento con il
soddisfacimento  di  un interesse pubblico dell'ente (es. costruzione
di  un edificio al solo fine di impiegarvi i fondi dell'ente pubblico
e trarne un reddito). Tuttavia altre disposizioni collegano l'appalto
o  il  subappalto delle opere in argomento alla decadenza dagli "albi
di  appaltatori, di opere ... pubbliche" (art. 10, primo comma, legge
n.  575/1965,  come  sostituito  dall'art. 19 legge n. 646/1982; art.
l0-quinquies  legge n. 575/1965, aggiunto dall'art. 20 della legge n.
646/1982  e  modificato  dall'art. 2-quater della legge n. 726/1982),
oppure senz'altro alle "opere pubbliche" (art. 22, primo comma, legge
n.  646/1982). Combinando i due gruppi di espressioni sembra si debba
inferirne  che  le opere di cui si occupa la normativa antimafia sono
le opere pubbliche in senso tecnico.
Dovra' quindi trattarsi di opere eseguite dallo Stato o da altro ente
pubblico,   mentre   non   rientrerebbe   nell'ambito   delle   nuove
disposizioni  l'opera  eseguita  da un privato, neanche se' interessi
indirettamente   la  p.a..Inoltre  dette  opere  dovranno  soddisfare
direttamente  un  interesse  pubblico.  Non  sono quindi pubbliche le
opere  dirette  alla  costruzione  e  alla manutenzione di fabbricati
appartenenti  ad  enti  pubblici  non territoriali che vi impiegano i
propri   fondi   per   trarne  un  reddito.  Quei  fabbricati  invero
costituiscono beni patrimoniali disponibili (v. Cass. 21 luglio 1981,
n. 4696), mentre l'opera e' pubblica solo in quanto dia origine ad un
bene  demaniale o patrimoniale indisponibile ovvero incida sull'uno o
l'altro  di  tali  beni.  Infine, essendo connotato tipico dell'opera
pubblica  la  sua natura immobiliare, dovranno escludersi dalla sfera
di  efficacia della normativa antimafia gli appalti perla costruzione
di cose mobili (macchine, navi e simili).
Parimenti  da  escludersi  sono  gli  appalti di servizi, vale a dire
quelli  che  implicano  soltanto  la produzione di una utilita' senza
elaborazione  di  materia  (es.  appalti  per indagini geotecniche, o
aerofotogrammetiche,  ecc.),  atteso  che le citate disposizioni sono
univoche nel menzionare gli "appalti di opere".
Tornando  dunque  all'art.  10-quinquies (legge n. 575/1965, aggiunto
dall'art.  20  legge  n.  646/1982),  la  norma  si applica a tutti i
contratti  da  stipularsi  dopo  la  sua  entrata  in vigore, a nulla
rilevando che i relativi bandi siano stati pubblicati anteriormente e
che    anteriormente   sia   stato   emesso   il   provvedimento   di
aggiudicazione.  Infatti  il  requisito  della  assenza di precedenti
mafiosi si configura, ad avviso di questo Ministero, come presupposto
essenziale  del  contratto  di  appalto,  il  cui venir meno, come ne
determina   la  risoluzione  per  impossibilita'  sopravvenuta  della
prestazione  (con  gli effetti di cui all'art. 1672 c.c. per la parte
di opera pubblica gia' compiuto), cosi' ne impedisce la stipulazione;
la quale stipulazione, inoltre, per effetto dell'art. 10-quinquies in
esame, costituirebbe delitto.
Peraltro, perche' sorga l'impedimento alla stipulazione del contratto
occorre  che a carico dell'aggiudicatario sia "intervenuto alcuno dei
provvedimenti  di cui ai precedenti articoli", cioe' un provvedimento
che abbia irrogato una delle misure di prevenzione di cui alle citate
leggi  n.  1423/1956 e n. 575/1965 (sorveglianza speciale; divieto di
soggiorno;  obbligo  di  soggiorno  in  un  comune  determinato). Non
basterebbe  invece,  ad  avviso  di  questo  Ministero,  la  semplice
pendenza  di  un  procedimento  preordinato  a quell'irrogazione, del
quale  l'art.  10-quinquies  non  fa  parola.  Tale pendenza potrebbe
invece  determinare  la  sospensione del soggetto dall'albo nazionale
dei  costruttori (art. 13 n. 2bis della legge in. 57/1962, introdotto
dall'art.  23  della legge n. 646/1982). In tale evenienza sarebbe la
sospensione  (disposta a norma degli artt. 20 e 22 legge n. 57/1962),
non la pendenza di procedimento "antimafia", a costituire impedimento
alla stipulazione del contratto di appalto.
Non  si  oppone  a  tale interpretazione l'art. 2, primo comma, della
legge  n.  936/1982,  la'  dove  stabilisce che "la certificazione di
volta  in  volta  occorrente  circa  la  sussistenza  o meno a carico
dell'interessato    di    procedimenti   o   di   provvedimenti   per
l'applicazione  di  una  delle  misure  di prevenzione" e' rilasciata
dalla  prefettura;  tra  l'altro,  "ai  fini  della  stipulazione  ed
approvazione    dei   contratti   di   appalto   indicati   nell'art.
10-quinquies".  Trattasi  infatti  di  norma avente schietta natura e
portata procedurale, dettata esclusivamente per precisare l'autorita'
competente  a  rilasciare  la  certificazione  e  il  procedimento da
rispettare  per conseguirla. Ma lo stabilire se a determinati effetti
rilevi  il  provvedimento  ovvero  anche  il procedimento "antimafia"
dipende  dal  contenuto  non  gia' di quell'art. 2, ma degli articoli
10-ter,  10-quater e 10-quinquies della legge n. 575/1965, introdotti
con l'art. 20 della legge n. 646/1982.
2. - L'assenza di provvedimenti irrogativi di misure di prevenzione e
dei  relativi  procedimenti  dovra'  ora  provarsi nei modi stabiliti
dall'art.  2  della  piu'  recente  legge n. 936/82, cioe' tramite la
Prefettura del luogo in cui si stipulera' il contratto' di appalto.
La  certificazione dovra' riferirsi non solo al titolare dell'impresa
aggiudicataria,  ma  anche  al coniuge, ai figli e alle altre persone
secolui  conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia (v. art.
2,  secondo  comma,  della  legge  n. 936/1982). Infatti se ad uno di
codesti  familiari  sia stata irrogata una misura di prevenzione, non
solo  e'  vietata l'iscrizione all'albo del detto titolare, ma la sua
iscrizione  in  precedenza disposta "e' revocata di diritto" (v. art.
10,  terzo  comma, della legge n. 575/1965, come sostituito dall'art.
19  della  legge  n.  646/1982), cioe' senza che occorra la pronunzia
costitutiva  del  Comitato  centrale per l'albo. L'applicazione della
detta  misura  a carico del familiare impedisce cosi' la stipulazione
del   contratto   di   appalto   anche   al   titolare   dell'impresa
aggiudicataria.  Di qui la necessita' di richiedere la certificazione
di  immunita'  da  provvedimenti  "antimafia"  nei confronti non solo
dell'imprenditore   aggiudicatario,   ma  anche  dei  suoi  familiari
conviventi.
Qualora si tratta di societa' in n.c. la certificazione dovra' essere
riferita  a  ciascuno  dei  soci;  se  si  tratti  di una societa' in
accomandita semplice, a ciascuno dei soci accomandatari; se si tratti
di una societa' di qualsiasi altro tipo o di un consorzio, a ciascuno
degli amministratori muniti di rappresentanza.
Ritiene  questo  Ministero  che  la  certificazione prefettizia debba
essere   richiesta  dall'Amministrazione  committente  anche  per  il
direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, ancorche' esso non sia
espressamente  menzionato nelle leggi in esame. Invero l'applicazione
di   una  misura  di  prevenzione  a  carico  del  direttore  tecnico
determinerebbe la cancellazione dall'albo dell'impresa, individuale o
sociale,  da  cui  egli  dipende  (cfr.  art.  21, n. 2 e n. 2-bis, e
secondo comma della legge n. 57/1962) e non sembra logico affidare il
contratto  di  appalto  ad  impresa  destinata  sicuramente ad essere
cancellata  dall'albo  (si  consideri  che l'art. 20, n. 2-bis, della
legge  n.  57/1962, introdotto con l'art. 23 della legge n. 646/1982,
non  lascia  alcun margine di apprezzamento discrezionale al comitato
centrale per l'Albo).
Nell'ipotesi  di  cui  al  terzo  comma  dell'art  10  della legge n.
575/1965,  come  sostituito  dall'art.  19  della  legge  n. 646/1982
(decadenza  o  revoca  di  diritto rispetto all'iscrizione all'albo e
divieto di iscrizione per il mafioso decaduto o revocato e per i suoi
familiari)  l'attestazione circa le intervenute decadenze o revoca e'
rilasciata  dal prefetto "previa esibizione dello stato di famiglia e
del     certificato     di    residenza    dell'interessato"    (scl.
dell'imprenditore gia' iscritto all'albo). Al riguardo si ritiene che
stato  di  famiglia  e  residenza  possano  comprovarsi  anche con le
dichiarazioni sostitutive previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15,
art. 2.
3.  -  Nell'ipotesi  in  cui  l'aggiudicazione  fosse anteriore al 29
settembre  1982  (data  di  entrata  in  vigore  della legge n. 646),
l'eventuale procedimento o provvedimento a carico dell'aggiudicatario
mafioso  impedisce, ad avviso di questo Ministero, l'approvazione del
contratto di appalto per motivi di legittimita' (cfr. art. 107, primo
comma,  reg.  cont.  gen. Stato regio decreto n. 827/1924). Di qui la
necessita'   di  richiedere  alla  competente  prefettura,  prima  di
procedere  all'approvazione,  la  certificazione prevista dall'art. 2
della    legge    n.    936/1982,   riferita   al   nome   non   solo
dell'aggiudicatano,  ma anche a quello dei suoi familiari conviventi,
secondo quanto si e' gia' sopra notato.
4.  -  Non  n occorrono certificazioni (s'intende: del genere sin qui
trattato)per  i  partecipanti  alle gare diversi dall'aggiudicatario,
con i quali ovviamente nessun contratto viene stipulato e che percio'
versano  in  una  situazione che non consente la configurabilita' del
reato  previsto  dall'art 10-quinquies della legge n. 575/65 (divieto
di  stipulare  il  contratto  di appalto con soggetto mafioso, non di
invitarlo   a  partecipare  alla  gara;  ed  e'  appena  il  caso  di
sottolineare  la  natura  penale  della  norma e la impossibilita' di
integrarla mediante analogia: cfr. art. 14 disp. pref. c.c.).
5.  -  Si  ribadisce  invece  la  necessita'  di richiedere una nuova
certificazione   per   quanto   riguarda   l'aggiudicatario,  ove  la
stipulazione  e  l'approvazione  seguano a piu' di tre mesi questa da
quella, e la prima dell'aggiudicazione.
6.  -  Quanto alla consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di
legge  in  attesa del rilascio delle certificazioni prefettizie (art.
337,  secondo  comma, n. 2248/1865 allegato F; art. 10, quarto comma,
reg. 25 maggio 1895, n. 350), questo Ministero la ritiene ammissibile
e  lecita,  anche  senza  la  prova dell'assenza di procedimenti e di
provvedimenti   irrogativi   di   misure   di  prevenzione  a  carico
dell'aggiudicatario,  innanzi  tutto  quando  si  possa  invocare  la
scriminante  generale dello stato di necessita' (e quindi in presenza
di   un  pericolo  attuale  di  un  grave  danno  alle  persone,  non
semplicemente  alle  cose, danno non altrimenti evitabile, ecc.: cfr.
art. 54 c.p.). Naturalmente se la certificazione risultera' positiva,
dovra'  addivenirsi alla risoluzione del contratto per impossibilita'
sopravvenuta della prestazione (cfr. sopra sub n. 1).
Ma  anche  fuori  dell'ipotesi  dello stato di necessita', che com'e'
noto  toglie al fatto tipico penale l'estremo dell'antigiuridicita' e
quindi  ne esclude (l'illiceita' anche penale, si ritiene ammissibile
e penalmente lecita la consegna dei lavori in argomento.
Si   consideri   infatti   che   in   materia   di   opere  pubbliche
all'aggiudicazione del contratto devono sempre seguire, di regola, la
stipulazione  e  l'approvazione  (articoli  325 e 332 della legge sui
lavori  pubblici;  art. 4 del Cap. gen. ll.pp.). Il vincolo giuridico
che  sorge dall'aggiudicazione, in capo a soggetto (l'aggiudicatario)
di  cui  non  e'  ancora  certificata  la  immunita' da provvedimenti
"antimafia",   e'  tuttavia  perfetto  ma  non  ancora  efficace.  La
giurisprudenza    ha   ripetutamente   affermato   che   nelle   more
dell'approvazione  e  della  stipulazione del contratto di appalto di
opere  pubbliche  il privato e' vincolato al negozio claudicante solo
nel  senso  che non puo' recederne, non gia' nel senso che sia tenuto
ad  eseguire  la  propria  prestazione  (v. da ultimo Cass. 23 maggio
1981,  n.  3383).  Autorevole  dottrina  poi  insegna  che  e' errato
considerare  il contratto, prima dell'approvazione, vincolante per il
privato  ma  non  per  l'Amministrazione,  e insegna che invece detto
contratto  versa  nella  condizione oggettiva di pendenza, durante la
quale  non vi sono ne' diritti ne' obblighi per le parti, all'infuori
di  quelli  propri  dei  negozi  pendenti. Nell'un caso e' nell'altro
certo e' comunque che prima dell'approvazione il privato non acquista
posizioni  di diritto soggettivo azionabili. Non sembra quindi che in
tale  situazione possa dirsi che l'Amministrazione abbia, "consentito
la  concessione  in  appalto"  di opere pubbliche, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  10-quinquies  della legge n. 575/1965, introdotto
con  l'art.  20 della legge n. 646/1982. Sembra invece che il termine
"consentire"  alluda a tutte quelle manifestazioni di volonta' idonee
a porre in essere un negozio non solo perfetto ma anche efficace. Del
resto,  stabilito che la certificazione prefettizia va richiesta solo
al   nome  dell'aggiudicatano,  e  non  solo  a  quello  degli  altri
concorrenti,  si  dovra' pure ammettere che non e' reato aggiudicare,
intanto,  i  lavori  a  persona  di cui solo dopo l'aggiudicazione si
richiedera' quella certificazione. Senza dire che questa si richiede,
per  espresso dettatto normativo (v. art. 2, primo comma, della legge
n.  936/1982),  ai  fini  ...  della stipulazione ed approvazione dei
contratti di appalto": dunque ai fini dell'aggiudicazione.
Tale  situazione  non cambia nel caso che, prima della stipulazione e
dell'approvazione  il  Ministro o l'organo decentrato autorizzino per
motivi  d'urgenza  la  consegna  dei lavori (art. 337, secondo comma,
della  legge  sui lavori pubblici), perche' se l'approvazione manchi,
il contratto si considera come mai intervenuto: quindi non puo' dirsi
che sia stata "consentita" la concessione in appalto.
Ovviamente,  ove  invece  si  ritenga che l'approvazione debba essere
concessa,   dovra'  previamente  ottenersi  la  certificazione  sulla
mancanza  di  procedimenti e di provvedimenti di prevenzione a carico
dell'aggiudicatario.
Discorso  a parte meritano i cottimi fiduciari di cui all'art. 74 del
regio  decreto  25  maggio  1895,  n.  350,  che com'e' noto non sono
subordinati  ad  alcuna approvazione e divengono perfetti ed efficaci
non  appena  siansi  incontrate  (in  forma  scritta) le volonta' del
cottimista  e  del  competente  funzionario  dell'Amministrazione dei
lavori  pubblici.  In  tal  caso,  appunto perche' il contratto nasce
efficace,  l'art.  10-quinquies ne risulterebbe senz'altro violato, e
consumato  si  dovrebbe  dire  il  reato  ivi descritto. Ogni cottimo
fiduciario dovra' dunque essere preceduto dalla certificazione di cui
all'art.  2 della legge n. 936/1983 riferita al cottimista ed ai suoi
familiari conviventi.
7. - L'eventuale ritardo con cui possono giungere all'Amministrazione
appaltante  le  ritepute certificazioni prefettizie induce a porre il
problema  degli  effetti  di tale ritardo sul decorso, nel frattempo,
del  termine  di  trenta  giorni entro il quale andrebbe stipulato il
contratto   di  appalto  ovvero  dovrebbe  accettarsi  l'offerta  del
cottimista  (cfr.  art.  4,  primo  e  quinto comma, del cap. gen sul
Ministero  dei  lavori  pubblici approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).
La  piu'  recente  giurisprudenza  ha  innovativamente affermato che,
decorsi trenta giorni dall'aggiudicazione senza che l'Amministrazione
abbia provveduto alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha
diritto   di   svincolarsi   da   ogni  impegno,  cioe'  di  recedere
unilateralmente  dal  contratto aggiudicatogli, solo notificando alla
committente  la  relativa dichiarazione di volonta' a norma dell'art.
114  del  regolamento  sulla  cont. gen. d. St. n. 827/1924 (v. Cass.
ss.uu. 16 marzo 1977, n. 1962).
Se  l'Amministrazione  lasci  decorrere  i  30  giorni perche' non le
giungono  i certificati prefettizi, non sembra possano dirsi impediti
gli  effetti del ritardo giacche il diritto al recesso e' dalla legge
ricollegato  al pure e semplice decorso del tempo, senza che sia dato
alcun  rilievo alla scusabilita' o meno del ritardo medesimo. Vero e'
che  diffusa  dottrina  attribuisce  a  quel  termine  carattere  non
essenziale  ne' perentorio, ma semplicemente dilatorio, desumendosene
che  la  scadenza  non  impedirebbe  all'Amministrazione di stipulare
egualmente il contratto, ne' esimerebbe l'appaltatore dall'obbligo di
prestarvisi.  Ma  tale  insegnamento  appare superato dalla ricordata
sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, la cui autorita',
a fini di indirizzo dell'azione amministrativa, non potrebbe in alcun
modo essere disconosciuta.
Pertanto  se le certificazioni giungono in ritardo e l'aggiudicatario
notifichi il recesso, l'Amministrazione non ha titolo per opporvisi.
Altrettanto  e'  a  dirsi  per il decorso del termine di accettazione
dell'offerta  del  cottimista  in  ordine al quale e' la stessa norma
(quinto comma del citato art. 4) che prevede la revocabilita' di tale
proposta contrattuale.

                                 III
  Disposizioni relative ai subappalti ed ai cottimi in particolare

         (art. 21 della legge n. 646/82, come modificato da
     art. 2-quinquies del decreto-legge n. 629, legge n. 726/82
                 e da art. 4 della legge n. 936/82)

1.  -  L'art.  21,  primo  comma, legge n. 646/82, citato in rubrica,
nella formulazione da ultimo assunta con le disposizioni integratrici
e   modificatrici   pure   sopra   indicate,   configura  come  reato
(contravvenzione)   l'attivita'  di  chi,  avendo  in  appalto  opere
riguardanti  la pubblica Amministrazione, concede, anche di fatto, in
subappalto  o  a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza
l'autorizzazione  dell'autorita' competente. Per tale figura di reato
(definibile sinteticamente come "subappalto o cottimo non autorizzato
di opera pubblica") sono previste le pene dell'arresto da sei mesi ad
un anno e della ammenda pari ad un terzo del valore complessivo dell'
opera  ricevuta  in  appalto. Concorrono necessariamente nel reato, e
sono soggetti alle stesse pene, il subappaltatore e l'affidatario del
cottimo.   Nella   stessa   ipotesi  (di  subappalto  o  cottimo  non
autorizzato)  l'Amministrazione appaltante ha facolta' di chiedere la
risoluzione  del  contratto  di appalto principale (la fattispecie si
configura  quindi,  anche, come ipotesi di inadempimento contrattuale
da parte dell'appaltatore principale).
Il  secondo  comma  dello  stesso  art. 21, l'unico rimasto immutato,
stabilisce  che  l'autorizzazione  al  subappalto  o  al  cottimo  e'
rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneita' tecnica del
subappaltatore  nonche'  del  possesso  da  parte  del  medesimo  dei
requisiti   soggettivi   per   l'iscrizione  all'Albo  nazionale  dei
costruttori  (disposizione ribadita dall'art. 23, ultimo comma, della
stessa legge n. 646/82 per cio' che attiene al possesso dei requisiti
soggettivi che l'affidamento del cottimo deve possedere).
L'idoneita'  tecnica  potra'  provarsi  col certificato di iscrizione
all'Albo  dei costruttori o in mancanza con una dichiarazione giurata
del  subappaltatore  circa  il numero e la natura dei lavori eseguiti
negli  ultimi  5  anni e circa l'attrezzatura posseduta (arg. art. 18
della legge 8 agosto 1977, n. 584).
I   requisiti  soggettivi  potranno  invece  dimostrarsi  con  questi
certificati   (o   dichiarazioni  sostitutive  consentite  dalla  gia
ricordata  legge  4  gennaio  1968, n. 15): cittadinanza, certificato
generale  del  casellario  giudiziale;  carichi  pendenti;  famiglia;
residenza;  il  tutto  riferito  alle persone sopra indicate a p. 8 a
seconda che si tratti di impresa individuale o sociale.
2.  - Premesso cio', e' da rilevare come le disposizioni qui in esame
suscitino  non pochi dubbi interpretativi e non trascurabili problemi
applicativi, sui quali e' opportuno cercare di fare chiarezza.
A  tal  fine  occorre innanzi tutto ricordare che il subappalto ed il
cottimo sono due figure negoziali tra loro distinte. Il subappalto e'
un tipico contratto derivato dal preesistente contratto di appalto (e
cioe'  un  subcontratto)  e postula nel subappaltatore, come per ogni
appaltatore, la qualita' di imprenditore commerciale.
Il  cottimo  (da  non  confondere  con  l'omonimo contratto di lavoro
dipendente, qualificato dalla misurazione della retribuzione riferita
al  risultato  anziche'  al  tempo: cfr. art. 2099 c.c.) e' invece un
contratto  non  derivato,  bensi'  autonomo  rispetto all'appalto, in
quanto  integra  una  fattispecie  di  lavoro  autonomo  (art. 2222 e
seguenti   del  codice  civile),  e,  come  tale,  esso  postula  che
l'affidatario  o  cottimista  non  sia  imprenditore  commerciale (la
distinzione  tra  cottimo  e subappalto e ribadita da Cass. 28 aprile
1980, n. 2785).
3.  - Occorre rammentare, ancora, che per il subappalto ed il cottimo
in  materia  di  opere  pubbliche  gia' disponevano: l'art. 339 della
legge  n.  2248/1865  allegato F sui lavori pubblici e l'art. 2 della
legge  20  febbraio  1962,  n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei
costruttori.  Le  due  citate  disposizioni prevedevano, la prima, la
"approvazione"  (in  realta'  trattavasi  di  autorizzazione,  il cui
diniego  si  riteneva  insindacabile) dell'Amministrazione appaltante
perche'  l'appaltatore potesse affidare ad un'altra impresa, in tutto
o  in  parte,  i  lavori  oggetto di appalto; la seconda l'obbligo di
avvalersi  di altra impresa per l'esecuzione delle opere di carattere
specialistico  (cfr.  art. 2, e tabella allegata della legge n. 57/62
su cui infra n. 4).
Erano  eccettuati  dalla necessita' di autorizzare, ex art. 339 della
legge  n.  2248/1865  cit.,  i  soli  cottimi relativi a movimenti di
terra.  Ed e' proprio in relazione a tale secondo comma dell'art. 339
che il S.C., nella ricordata sentenza n. 2785/ 1980, ha precisato che
dall'obbligo  dell'approvazione  erano esonerati soltanto i cottimi e
non  pure  i  subappalti,  i  quali  sono contratti aventi differente
natura, sia dal lato giuridico sia dal lato economico.
Ma  la  nuova  normativa,  e  segnatamente  l'art.  21, commi primo e
secondo,  della  legge  n. 646/82, e' da ritenere abbia abrogato, per
regolamentazione  della  intera  materia  (art. 15, 3a ipotesi, disp.
prel.  del codice civile), sia pure limitatamente ad subappalto ed ai
cottimi  per  movimenti  di  terra, il citato art. 339 della legge n.
2248/1865 allegato F.
Induce   a  codesta  conclusione  la  formula  particolarmente  ampia
dell'art. 21, che comprende tutti i contratti di subappalto e tutti i
contratti   di   cottimo,   introducendo  una  nuova  disciplina  che
differisce   nettamente  da  quella  dell'art.  338  perche':  a)  la
violazione  del  divieto oggi costituisce reato (contravvenzione, non
oblazionabile  perche'  punita  anche  con l'arresto, v. art. 162 del
codice  penale),  mentre  ieri  costituiva  solo  un  illecito civile
(inadempimento)  sanzionato  con  una penale avente schietta funzione
risarcitoria;  b)  l'inadempimento  ieri  dava all'Amministrazione il
diritto  di risolvere il contratto di appalto e insieme di pretendere
la  detta  penale  in  misura  pari  al  ventesimo  del corrispettivo
d'appalto  originariamente  convenuto,  mentre oggi, fermo il diritto
alla  risoluzione,  al cui esercizio e' naturalmente legittimata solo
l'Amministrazione,  non  l'appaltatore  ne' il subappaltatore, non e'
prevista  alcuna penale con funzione risarcitoria, ma un'ammenda pari
ad  un  terzo,  non  piu,  del prezzo originario dell'appalto, ma del
valore  complessivo  dell'opera,  comprese  dunque  la  revisione, le
varianti  e quant'altro; c) ieri si escludevano dal divieto i cottimi
per l'esecuzione dei movimenti di terra, oggi non si fa piu' distinta
menzione  di tali negozi, che risultano cosi' compresi nella generale
proibizione  sancita  dal  primo  comma  dell'art.  21 della legge n.
646/1982,  sostituito  dall'art. 2-quinquies della legge n. 726/1982.
Nulla  dunque resta della precedente disciplina dettata dall'art. 339
per i subappalti e i cottimi.
Potrebbe  apparire  dubbio  invece  che la nuova norma abbia abrogato
anche  il ricordato art. 2, secondo comma della legge n. 57/62, nella
parte   in   cui  impone  all'appaltatore  di  opere  pubbliche,  per
l'esecuzione di tutta una serie di impianti e lavori speciali (meglio
indicati  nella  tabella allegata alla stessa legge), di avvalersi di
ditte  iscritte  all'Albo  nazionale  per  le relative categorie. Nel
vigore  dell'art.  339 della legge n. 2248/1865 allegato F sui lavori
pubblici, si riteneva che la norma (art. 2 in esame) avesse derogato,
per  quanto  riguarda  gli  impianti  e  i  lavori  speciali compresi
nell'appalto, al divieto di subappalto stabilito dal citato art. 339.
Parimenti  potrebbe oggi ritenersi che l'art. 2 deroghi al divieto di
subappalto  comminato  dall'art  21,  e che quindi i c.d. impiantisti
possano farsi subappaltatori senza bisogno dell'autorizzazione.
Tanto  piu'  che  l'art.  2  e'  norma  speciale che, secondo un noto
brocardo,  non  viene  abrogata  dalla  legge  generale posteriore, e
sembra  sicuro che la norma dell'art. 2 rispetto a quella dell'art 21
si   qualifichi   appunto   come   speciale.  Inoltre  l'impiantista,
diversamente  dagli altri subappaltatori, e' per definizione iscritto
all'albo  e  quindi per definizione possiede i requisiti di idoneita'
tecnica e soggettivi richiesti dal secondo comma dell'art. 21, mentre
gli  eventuali  interventi  di  procedimento  o  di  provvedimenti di
prevenzione verrebbero segnalati dal Comitato centrale per l'albo.
Ma  si  tratta  di  argomenti  solo apparentemente fondati. Quando la
legge  posteriore  regola  l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore,  tutta  la  vecchia  normativa viene travolta, comprese le
norme  speciali,  perche'  quell'intero  regolamento rileva l'intento
legislativo  di  superare  ogni  diversa  disciplina, anche parziale,
esistente.  Nella  specie il legislatore, nel quadro di una massiccia
lotta  contro  la  delinquenza  organizzata,  ha  inteso  che tutti i
subappalti   e   i   cottimi  venissero  controllati  dalla  stazione
appaltante,  e  non  solo e non tanto sotto il profilo dell'idoneita'
tecnica,  della  capacita'  finanziaria,  dell'attrezzatura  ecc. del
subappaltatore,  quanto  alla  sua  immunita'  da  procedimenti  e da
provvedimenti  mafiosi.  Ed essendo tutti i subappalti soggetti senza
eccezione  a  detto  controllo,  vi rientrano fatalmente anche quelli
degli   impiantisti.   Diversamente   dovrebbe   dirsi   che   mentre
l'appaltatore   iscritto   all'albo  deve,  nonostante  l'iscrizione,
documentare  al momento della stipulazione dell'appalto di non essere
mafioso  (tramite  il  certificato del prefetto, a norma dell'art. 2,
della  legge  n.  936/1982),  il  subappaltatore impiantista potrebbe
invece stipulare il subappalto senza fornire documentazione siffatta.
Del quale differente trattamento non si saprebbe davvero come offrire
una ragionevole spiegazione.

4.  - Il disposto dell'art. 2, secondo comma della legge n. 575/62, e
relativa   tabella,  impone  poi  di  verificare  se  il  divieto  di
subappalto   e   di   affidamento   a  cottimo  senza  autorizzazione
dell'Amministrazione  appaltante  riguardi proprio tutte le categorie
di  opere  e  di impianti di carattere speciale ivi elencati (cio' in
relazione  al fatto che la disposizione di cui all'articolo 21, primo
comma,  della  legge n. 646/82 parla di concessione in subappalto o a
cottimo,  in  tutto  in  parte,  dell'opera  appaltata). Ad avviso di
questo Ministero, fermo restando che per tutte le categorie di lavori
contemplate dalla citata tabella, nonche' per i movimenti di terra ex
art.  339,  comma 2, della legge n. 2248 allegato F/1865, sussiste in
linea  di  massima  la  possibilita'  per  le  stazioni appaltanti di
assentire  le  autorizzazioni, qualora beninteso nel subappaltatore o
nel  cottimista ricorrano tutti i requisiti richiesti (di idoneita' e
morale),  e  cio' corrisponda all'interesse dell'Amministrazione (sul
punto  v.  ancora  infra  sub  n.  9), non puo' negarsi che almeno in
talune  delle  ipotesi  di  lavori  odi impianti speciali di cui alla
tabella  allegata  alla legge n. 57/62, debba escludersi la natura di
affidamento  in  subappalto  e  quindi  la  sussistenza  stessa degli
estremi  della  fattispecie  criminosa  in esame. Cio' sembra potersi
dire  in  particolare  nei casi (di cui alla categoria V) di impianti
tecnologici  e  lavori speciali per l'edilizia, soprattutto allorche'
si  tratti di fornitura in opera e di installazione di manufatti vari
(lettera  f),  di  marmi  e  altri  materiali  lapidei,  di  vetri  e
applicazioni  vetraie  in genere; ma lo e' ancora per lavori compresi
in  altre  categorie (di nuovo, a titolo di esempio, installazioni di
cartelli  segnaletici  e di sicurezza stradale, di cui alla categoria
VII;  ed  ancora: impianti per la sicurezza del traffico ferroviario,
di  cui  alla  categoria  IX,  lettera  c)  e simili. Sembra in altri
termini  che  in  queste  e  altre  simili  ipotesi non ricorrano gli
estremi  del  contratto  di appalto (il subappalto ed il cottimo sono
anche  essi,  come  si  e'  detto,  niente altro che specie di lavoro
autonomo,  di  cui  la  prima e' caratterizzata dalla presenza di una
impresa),  bensi'  quelli  del  contratto  di  fornitura  (quando non
addirittura  quelli  della compravendita di genus), per la prevalenza
della  materia  sul  lavoro,  che  le  parti  ravvisano come il mezzo
ulteriore  per  la posa in opera o la trasformazione della materia ed
il  conseguimento  della  cosa.  Di  conseguenza non si realizzano le
ipotesi  alle  quali  la  norma  - che e' penale, e quindi di stretta
interpretazione  -  subordina la necessita' dell'autorizzazione della
stazione  appaltante,  e  non  tornano applicabili le sanzioni dianzi
ricordate

5.  -  Quanto  ora  detto non e' che un aspetto, importante ma ancora
parziale, del problema piu' generale relativo alla individuazione dei
negozi  giuridici,  tipici  e non, che restano esclusi dalla sfera di
operativita'   dell'art.   21  della  legge  n.  64/82  e  successive
modifiche.  Va  qui  in  proposito  chiarito che nell'ambito di detta
disposizione  ricadono  unicamente  i  subappalti  e i cottimi: non i
contratti  di  fornitura  semplice, ne' quelli di fornitura e posa in
opera;  non  i  c.d.  noleggi  a  freddo (locazioni di cose mobili) e
neppure  i c.d. noleggi di mezzi e attrezzature a caldo (cioe' in una
con l'operatore di macchina), i quali vengono solitamente configurati
o  come  forme  particolari  di  "locatio  rei"  o, piu' spesso, come
contratti innominati, misti di prestazioni reali e personali, in ogni
caso ben distinti dall'appalto e, quindi, dal subappalto
Per quanto attiene in particolare ai contratti di fornitura e posa in
opera,   va   osservato  che  questi  sono  caratterizzati,  rispetto
all'appalto,  non solo dalla prevalenza della materia sulla attivita'
lavorativa,  ma  anche  dal  fatto  che nell'appalto il bene viene in
evidenza  ed ha interesse per il committente in quanto realizzato per
intero  dall'appaltatore;  mentre nella fornitura il bene rientra nel
ciclo  produttivo  e  commerciale del fornitore il quale aggiunge - e
neppur  sempre  - alla prestazione tipica del venditore una attivita'
(la  posa  in  opera), che solo lui e' in grado di' realizzare o solo
lui vuole realizzare, sia per il possesso di specifiche attrezzature,
sia  per  garantire  la tutela di segreti o di privative industriali,
sia  per  evitare  danneggiamenti  alle  attrezzature  medesime e per
simili altre ragioni.
Data,  pertanto,  come  gia'  si e' ripetutamente rilevato, la natura
penale  della  disposizione  de qua, non appare possibile (ex art. 14
disp.  prel. c.c.) estenderne la operativita' al di la' dello stretto
ambito  della  figura dell'appalto di opera, quale definita dell'art.
1655 del codice civile.

6.  -  La  disposizione  in  rubrica  assoggetta alle sanzioni penali
l'affidamento  (non  autorizzato) in subappalto o a cottimo di "opere
riguardanti  la  pubblica  amministrazione".  Non e' chiaro se con la
definizione  cosi' ampia di "pubblica amministrazione" il legislatore
abbia  voluto  ricomprendere tutti indistintamente gli Enti pubblici,
ivi  compresi quelli pubblici economici. L'avviso di questo Ministero
al  riguardo,  considerata  la  "ratio" della legge antimafia, e' nel
senso  di  ricomprendere  tra  i  destinatari  della  norma  gli enti
economici,  che sono pur essi enti pubblici, limitatamente ai casi in
cui  costruiscono  opere  pubbliche  con l'osservanza della normativa
propria  dei  lavori  pubblici  (si  pensi  ad  una  banca di diritto
pubblico che si costruisce la sede).

7.  -  Mentre,  come si e' accennato (v. sopra sub 6), per "autorita'
competente"   al   rilascio   dell'autorizzazione  sembra  non  possa
intendersi  altri  che l'Amministrazione-stazione appaltante (col che
dovrebbero  venire  meno,  almeno  nei casi ordinari, le perplessita'
suscitate  dalla  estrema genericita' del disposto legislativo), poco
chiaro e' se nel caso di concessione (si intende: di sola costruzione
di  opera),  l'autorita'  competente  sia da ravvisare nel concedente
ovvero  nel  concessionario. Il quesito non e' di poco momento, anche
perche'  una sua soluzione nel primo senso (concedente) implicherebbe
che  ogni  rapporto di appalto tra concessionario e terzi appaltatori
verrebbe  a ricadere, ove non autorizzato dal concedente, nel divieto
di subappalto e relative sanzioni penali di cui alla rubricata norma.
L'eccessivita'  di  tale  conseguenza,  in una con la gia' rammentata
natura  penale  della disposizione e con il fatto che l'art. 1, comma
2,  della legge 8 agosto 1977, n. 584 ha equiparato la concessione di
sola  costruzione  all'appalto  soltanto  "ai  fini dell'applicazione
della  presente  legge"  (cioe'  ai  soli  fini  delle  procedure  di
aggiudicazione  regolate  dalla  citata  legge  n.  584/77), inducono
questo Ministero a preferire senz'altro la seconda soluzione. Cioe' a
ritenere  che, nel caso di concessione di costruzione, tutto cio' che
si  riferisce  alla  "competente autorita'" debba intendersi riferito
solo  al  concessionario;  il quale pertanto non incorre nel reato se
da'  in  appalto,  in  tutto  o  in  parte, l'opera concessa ed e' il
soggetto  al  quale  l'appaltatore  in  concreto  dell'opera pubblica
dovra'   rivolgersi,  in  via  esclusiva,  per  ottenere  l'eventuale
autorizzazione a subappaltare o ad affidare in cottimo, in tutto o in
parte,  l'opera di realizzare (onde non incorrere, egli, nel reato di
cui trattasi).
Ritiene  questo  Ministero  che  tale conclusione valga sia quando la
concessione  venga  affidata  ad  un  ente pubblico, sia quando venga
affidata ad un soggeto privato, senza che alla seconda ipotesi sia di
ostacolo  la  dizione  (adottata  dal  primo comma dell'art. 21, mod.
dall'art.   2-quinquies  della  legge  n.  726/1982)  "autorizzazione
dell'autorita'  competente".  Invero  tale termine e' improprio anche
con  riguardo  ad un concessionario che sia ente pubblico, atteso che
nelle  concessioni amministrative, quando vengono affidate ad un ente
pubblico,  questo  esercita l'attivita' concessa non come soggetto di
autarchia,  ma allo stesso titolo e nelle identiche condizioni in cui
lo eserciterebbe un soggetto di diritto privato.
D'altra   parte  il  concessionario,  sia  soggetto  pubblico  oppure
privato,   viene  investito,  tramite  la  sostituzione  operata  dal
provvedimento, dell'esercizio di poteri e funzioni pubbliche che sono
proprie dell'amministrazione concedente, tanto che agli effetti della
legge  penale  e'  considerato pubblico ufficiale (v. art. 357, n. 2,
codice  penale); non e' quindi tanto improprio designarlo col termine
dei  "autorita'"  che  peraltro  andra'  inteso  in  senso oggettivo,
riferito  cioe'  ai poteri e alle funzioni trasferiti (scl. quanto al
loro  esercizio),  non in senso soggettivo, vale a dire riferito alla
persona  del  concessionario,  che  resta  pur sempre un privato. Del
resto   l'autorizzazione,   se  non  dovesse  essere  rilasciata  dal
concessionaro, dovrebbe provenire dall'Amministrazione concedente, la
quale pero' e' terzo rispetto al contratto di appalto e come tale non
avrebbe alcuna veste per incidere sul suo funzionamento, accordando o
denegando quell'autorizzazione rispetto alla quale solo l'appaltatore
e'  legittimato,  perche'  soltanto lui puo' disporre del contratto e
del rapporto di appalto.
Resta escluso, quindi, che ai fini dell'autorizzazione prevista dalla
norma in esame ci si debba rivolgere all'Ente concedente, il quale e'
del  tutto  estraneo  al rapporto di appalto principale intercorrente
tra concessionario e terzo.

8.  - L'art. 339 della legge n. 2248/1865 allegato F vietava altresi'
la  cessione  del  contratto di appalto senza 1'"approvazione", cioe'
l'autorizzazione,  dell'Amministrazione  appaltante.  La normativa di
cui  all'art.  21  della  legge n. 646/82 e successive integrazioni e
modifiche  concerne  unicamente  i  subappalti  ed  i cottimi, non la
cessione del contratto. La quale pertanto, se non autorizzata, rimane
sottoposta  al  divieto,  ancorche' non penalmente sanzionato, e alle
sanzioni  di  cui  alla previgente legislazione, per questa parte non
abrogata ne' derogata dalla nuova disciplina.

9.  -  Con  particolare  riferimento  al  dettato  del  comma secondo
dell'art.  21  si  pone il problema se tale disposizione abbia inteso
far  venire  meno il potere della pubblica amministrazione - stazione
appaltante  di  valutare  l'opportunita'  o  meno  di  autorizzare il
subappalto  o  il cottimo, a seguito della richiesta dell'appaltatore
principale.  In altri termini occorre chiedersi se la disposizione de
qua  debba  intendersi  nel  senso  che,  ove sussistano i prescritti
requisiti  di  idoneita'  tecnica  del  subappaltatore  e i requisiti
soggettivi  per la sua iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori,
l'autorizzazione  debba  essere  senz'altro  rilasciata  e  non possa
essere  negata  per  altre  ragioni,  attinenti  alla convenienza per
l'Amministrazione,  all'interesse  pubblico e simili; ovvero se possa
essere   concessa,  ma  subordinandola  a  particolari  condizioni  e
garanzie a tutela del predetto interesse pubblico.
Al  riguardo  questo  Ministero  e'  dell'avviso  che  la valutazione
discrezionale  sopra  accennata,  che  si  e'  sempre ritenuta essere
propria    dell'Amministrazione    nell'esercizio    della   facolta'
autorizzatoria  di cui all'art. 339 della legge n. 2248/1865, non sia
stata  intaccata  dalla nuova normativa. La portata del secondo comma
pare  infatti  essere  solo quella di imporre a carico della stazione
appaltante,  cui  venga  richiesta l'autorizzazione al subappalto, di
procedere prima del rilascio della autorizzazione alla verifica degli
anzidetti  due requisiti (la cui mancanza e' evidentemente impeditiva
in  assoluto  della  autorizzazione  stessa), mentre e' estranea alla
norma  l'idea  -  che  per essere innovativa avrebbe dovuto risultare
espressamente  -  di privare l'Amministrazione del potere di valutare
autonomamente il proprio interesse a consentire o meno il subappalto,
oppure a consentirlo a questo e non a quel subappaltatore. D'altronde
in   nessuna  disposizione  della  nuova  normativa  si  rinviene  un
qualsiasi  appiglio che consenta di ritenere derogato per la pubblica
amministrazione  il  principio  civilistico (art. 1656 codice civile)
della subordinazione del subappalto al mero consenso del committente,
a   tutela   del  suo  interesse  alla  conservazione  dell'"intuitus
personae".    Naturalmente    la    determinazione   della   pubblica
amministrazione,  trattandosi  di  appalto  pubblico,  dovra'  sempre
essere  ispirata  all'interesse  pubblico  di  cui  e' portatrice, ma
questo  non  significa  che  debba  esserle  preclusa quella autonoma
valutazione  (ai  fini  del  subappalto  o del cottimo) che inserisce
"naturaliter"  al  contratto di appalto, tra i cui presupposti logici
si   rinviene  innegabilmente  l'affidamento  del  committente  nelle
attitudini e nelle capacita' deIl'appaltatore.
Pertanto   e'   da   ritenere   tuttora   sussistente   la   facolta'
dell'Amministrazione  appaltante  di  negare  l'autorizzazione  (o di
subordinarla a determinate condizioni) nell'interesse pubblico pur in
presenza  dei  requisiti  di  idoneita' e soggettivi richiamati dalla
disposizione  in  esame.  Tali requisiti sono cioe' necessari, ma non
sufficienti al conseguimento dell'autorizzazione.
Diversamente  e'  a  dirsi  per i subappalti in corso alla entrata in
vigore della legge n. 726/1982, per i quali occorre distinguere.
L'ultimo  comma dell'art. 21 della legge n. 646/1982, come sostituito
dall'art.  2-quinquies  della  legge n. 726/1982, prescrive che debba
richiedersi  l'autorizzazione  anche per i subappalti e i cottimi che
fossero  in  corso  "alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge",  cioe',  essendo  stata  la  legge  n.  726  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1982, al 13 ottobre 1982.
Ora  tra  i  subappalti e i cottimi stipulati anteriormente si devono
distinguere quelli che erano stati approvati o erano stati lecitamene
posti  in  essere  senza  approvazione  (casi  dell'art. 339, secondo
comma,  della  legge n. 2238/1865, allegato F; e dell'art. 2, secondo
comma,  della  legge  n. 57/1962), da quelli che invece indebitamente
non avevano riportato approvazione alcuna (o perche' non richiesta, o
perche'  rifiutata).  Per i primi la valutazione della compatibilita'
del  subappalto  o  del  cottimo con l'interesse pubblico servito dal
contratto   principale   d'appalto   era   gia'  stata  effettuata  o
dall'Amministrazione (con l'approvazione) o dalla legge (articoli 339
e   2  citati).  Non  resta  che  il  controllo  circa  l'assenza  di
procedimenti  e  provvedimenti  mafiosi,  e solo a questo puo' essere
intesa  l'autorizzazione  ex  art.  21,  u.c..  Segue che, verificata
quell'assenza,   tale   autorizzazione   dovra'   essere   senz'altro
rilasciata.  Per  i  secondi  (subappalti  o cottimi per movimenti di
terra  non  approvati)  l'accennata  valutazione di merito non e' mai
intervenuta,  e  quindi  dovra' essere compiuta, in una alla verifica
antimafia,  in  sede  di  rilascio  della  ridetta autorizzazione, in
conformita'  a  quanto  (come  si  e'  detto) si deve praticare per i
subappalti e i cottimi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge
n. 726/1982.

10.  -  Prima  delle  leggi  "antimafia"  e'  da  ritenere che nessun
requisito  soggettivo  specifico dovesse possedere il subappaltatore.
In particolare non era richiesta la sua iscrizione all'albo nazionale
dei   costruttori.   Questo   infatti  e'  sorto,  sulla  traccia  di
legislazioni  straniere, al preciso scopo di impedire che gli appalti
dello  Stato  e  degli  altri  enti  pubblici  venissero  affidati ad
imprenditori  improvvisati e incapaci. Si trattava e si tratta quindi
di  uno  strumento  di  selezione  e di qualificazione del contraente
rispetto   alla   pubblica  amministrazione.  Esso  quindi  non  puo'
concernere  i  terzi,  quali  sicuramente  sono  i subappaltatori nei
confronti  dei  rispettivi  contratti  di appalto. Cio' e' confermato
dalla  disposizione  che impone all'appaltatore non iscritto all'Albo
per  le  categorie  e i lavori speciali indicati dall'art. 2, secondo
comma,   della   legge  n.  57(1962  sull'albo  dei  costruttori,  di
"servirsi" di un subappaltatore iscritto.
Evidentemente,  se  i subappaltatori fossero stati soggetti all'onere
dell'iscrizione,  non ci sarebbe stata necessita' alcuna di obbligare
gli appaltatori a subappaltare categorie e lavori speciali ad imprese
iscritte.   Il   rilievo   dimostra   che  trattasi  di  disposizione
eccezionale   (doverosita'   dell'iscrizione   per  i  subappaltatori
limitatamente  a  certi  lavori),  la  quale  conferma la regola (non
necessita' dell'iscrizione) nella generalita' dei casi non rientranti
nella  sua  previsione. Anche l'art. 3, stabilendo la sufficienza del
certificato  d'iscrizione  all'albo  per  l'ammissione alle gare e la
stipulazione dei relativi contratti (primo comma), e facendo salva la
facolta'  di  esclusione  dalla  gara  prevista dall'art. 68 del reg.
cont.  st.  n.  827/1924, conferma che l'onere di iscrizione concerne
l'imprenditore  che  intenda  stipulare  il contratto con la pubblica
amministrazione,   onere   che   pertanto  non  puo'  concernere  gli
imprenditori  terzi  quali  indubbiamente  sono i subappaltatori, che
contraggono  con  l'appaltatore-subappaltatore,  non  con la pubblica
amministrazione.
Su  codesta  disciplina  ha  inciso  sensibilmente  il  secondo comma
dell'art 21 della legge n. 646/1982, stabilendo che il subappaltatore
non solo non deve essere stato soggetto passivo di' procedimenti o di
provvedimenti   per   misure  di  prevenzione  "antimafia",  ma  deve
possedere l'idoneita' tecnica rispetto ai lavori subappaltatigli, e i
requisiti   soggettivi  per  la  iscrizione  all'Albo  nazionale  dei
costruttori.  Trattasi  dei  requisiti  d'ordine  generale prescritti
dall'art  13 della legge n. 57(1962 e cosi' la cittadinanza italiana,
l'assenza di precedenti. penali e di carichi pendenti, il certificato
di  iscrizione  alla  camera di commercio, il certificato fiscale, il
certificato  di  iscrizione all'associazione di categoria (v. amplius
art. 13 cit.).
La  norma,  mentre  conferma  che  il  subappaltatore  non ha l'onere
dell'iscrizione (diversamente non si sarebbe preteso che possedesse i
requisiti  per  iscriversi,  ma  si  sarebbe richiamata la necessita'
dell'iscrizione), si applica a tutti i subappalti.
Discorso a parte pero' si impone per i subappalti di valore inferiore
a  L. 45 milioni, in ordine ai quali occorre distinguere il requisito
dell'assenza  di' precedenti mafiosi dagli altri (idoneita' tecnica e
requisiti ex art. 13 della legge n. 57/1962).
Il  primo deve ritenersi necessario perche' l'art. 10-quinquies della
legge  n.  646/1982  punisce con sanzione penale la autorizzazione al
subappalto   con   soggetto   che   abbia  avuto  precedenti  mafiosi
indipendentemente dal valore del subcontratto.
Gli  altri  requisiti invece non sembrano richiesti perche' il rinvio
alle  condizioni necessarie per iscriversi all'albo comporta richiamo
di  tutte le norme che, regolano tale iscrizione, ivi compresa quella
(v.   art.  1,  primo  comma,  della  legge  n.  57/1962)  della  sua
obbligatorieta'  solo  per  gli  appalti  di valore superiore a L. 45
milioni.

11  -  Si  richiama  in  particolare  l'attenzione  sull'ultimo comma
dell'art. 21 della n. 646/1982 il quale, nella formulazione da ultimo
assunta  con  l'art.  4  della  legge n. 936/1982, dispone che, per i
subappalti  ed  i  cottimi  in corso alla data del 29 settembre 1982,
l'autorizzazione alla stazione appaltante deve essere richiesta entro
trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della stessa legge n. 936
(cioe'  entro il 28 gennaio 1983 essendo tale legge entrata in vigore
il  29  dicembre  1982:  cfr.  art.  6)  e che la stazione appaltante
(autorita'  competente) deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda.
La  disposizone  chiarisce,  in  parte,  la disciplina transitoria ed
elimina alcuni problemi insorti in relazione al terzo comma dell'art.
21,  come  sostituito  dall'art.  2-quinquies  del  decreto-legge  n.
629/1982, legge n. 726/1982.
Rimangono  tuttavia  aperti  notevoli  problemi teorici e pratici per
quanto  concerne  la  disciplina non transitoria; ed in particolare i
problemi  se  esista  e  quale  sia,  nel  caso,  il termine concesso
all'Amministrazione  appaltante  per  pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione; ed inoltre come debba qualificarsi, se come assenso o
come  diniego  di  autorizzazione,  il  silenzio  serbato dalla detta
Amministrazione  sulla  richiesta  (questo  secondo  problema si pone
anche  con  riferimento  al  silenzio  dopo  i  sessanta giorni quali
previsti  in  via  transitoria  dall'art.  4  della  legge  n. 936/82
citata).
Quanto  al  primo  problema  l'avviso  di  questo  Ministero  e'  che
l'Amministrazione  appaltante,  pur essendovi tenuta, non abbia alcun
termine   per  pronunciarsi,  positivamente  o  negativamente,  sulla
richiesta  di  autorizzazione,  stante  la  assenza  di  una espressa
previsione  in  tal  senso  e  la  impossibilita' di applicare in via
analogica  l'art.  4  della legge n. 936/82, che detta una disciplina
particolare per casi particolari, qelli cioe' di subappalto in corso.
Questo  significa  che  l'Amministrazione  appaltante  puo' esprimere
efficacemente  la  propria  autorizzazione  o  il  proprio diniego in
qualunque tempo dalla richiesta; ma significa anche che il perdurante
silenzio equivale non a diniego, ma ad assenza di autorizzazione. Del
resto  la fattispecie penale di cui al primo comma dell'art. 21, come
modificato dalli art 2-quinquies del decreto-legge n. 629/1982, legge
n.  726/1982,  non  consente  altra  soluzione, essendovi prevista la
punibilita'  del  comportamento  di chi da' in subappalto (o cottimo)
senza  l'autorizzazione;  ed  in  questa  fattispecie  e' sicuramente
compreso  colui  che  non  ancora  abbia  ricevuto  l'autorizzazione,
ancorche' l'abbia richiesta.
In  pratica cio' vuoi dire che, secondo la disciplina c.d. "a regime"
(primo   comma   art.  21),  per  non  incorrere  nel  reato  de  quo
l'appaltatore che intenda subappaltare i lavori non puo' affidare gli
stessi  sol  che  abbia  richiesto  l'autorizzazione (e tanto meno in
assenza  di  ogni  sua  richiesta), ma deve attendere - senza termine
alla  stregua  del  ius  conditum - che l'Amministrazione si pronunci
espressamente per l'autorizzazione.
Alquanto  diversa sembra essere invece la fattispecie di cui al terzo
comma   dell'art.   21  nella  formulazione  assunta  sia  nell'  art
2-quinquies  del  decreto-legge  n.  629/1982, legge n. 726/1982, sia
nell'art.  4  della  legge  n.  936/1982.  Qui,  infatti, la condotta
criminosa non e' configurata (ne' lo avrebbe potuto essere in base al
principio  di irretroattivita' delle norme incriminatrici penali art.
25,  secondo  comma,  della  Costituzione;  art.  2, primo comma, del
codice  penale)  come  affidamento in subappalto (o in cottimo) senza
autorizzazione,   bensi'   come   "prosecuzione   del  rapporto"  (di
subappalto  o  di  cottimo)  senza  richiesta  ovvero  con diniego di
autorizzazione.  Tale  diniego  parrebbe  doversi  qui  intedere come
diniego  espresso, onde il silenzio serbato dall'Amministrazione dopo
il  trascorrere  dei  sessanta  giorni,  dalla  richiesta non sarebbe
sufficiente  ancora  ad  integrare la fattispecie penale (sempreche',
ben  inteso, tempestiva richiesta dell'autorizzazione vi sia stata da
parte  dell'appaltatore).  D'altra  parte il silenzio dopo i sessanta
giorni,  in  mancanza  di un'espressa qualificazione normativa in tal
senso,  non  puo'  qui  essere  inteso come equivalente senz'altro ad
assenso.
In  pratica cio' vuoi dire che, secondo la disciplina transitoria, il
subappalto  (o  cottimo) puo' proseguire, una volta che l'appaltatore
abbia richiesto l'autorizzazione entro il 28 gennaio 1983, sino a che
non    intervenga    un    provvedimento    esplicito    di   diniego
dell'autorizzazione  e  che  solo  a  partire dalla conoscenza che le
parti   abbiano   di   tale   provvedimento,   l'eventuale  ulteriore
prosecuzione del rapporto integra per esse gli estremi del reato.

12.  -  Risulta evidente come tanto in questa quanto nella precedente
ipotesi  (disciplina  "a  regime")  possa  venire a determinarsi, per
l'inerzia   dell'Amministrazione   appaltante,   una   situazione  di
incertezza  circa la futura sorte del rapporto di subappalto (e dello
stesso   rapporto   di  appalto  principale,  soggetto  anch'esso  ad
eventuale risoluzione: cfr. art. 21, primo comma, ultima parte); onde
si  raccomanda  vivamente  agli  uffici  operativi  di procedere alle
proprie   determinazioni   in   merito,   nonche'   alle  conseguenti
comunicazioni,  entro  tempi  il  piu'  possibile  ristretti;  e cio'
nell'interesse  stesso dell'Amministrazione, al quale l'incertezza di
cui  sopra  appare comunque pregiudizievole, oltre che ovviamente per
ragioni  di osservanza dei principi di buona amministrazione (art. 97
della  Costituzione)  nonche' di doveroso riguardo per le ragioni e i
diritti,  delle  imprese  appaltatrici.  Le  quali,  peraltro, stante
l'obbligo  dell'Amministrazione  di comunque pronunciarsi, si ritiene
possano  attivare a tutela del loro interesse, nel caso di perdurante
silenzio       dell'Amministrazione,       la      procedura      del
silenzio-inadempimento,   secondo   le   indicazioni   dettate  dalla
decisione  10  marzo  1978,  n.  10  dell'A.P. del Consiglio di Stato
(sempre  che  si ritenga di configurare l'autorizzazione come un atto
amministrativo,  anziche'  come un atto di autonomia privata, ex art.
1656 del codice civile, il qual punto e' vivamente controverso, anche
se  rispetto  all'"approvazione"  del vecchio art. 339 della legge n.
2248/1865,  allegato  E,  era pacifico che nel concederla la pubblica
amministrazione fosse insindacabile, e nessuna censura potesse essere
proposta  ne'  alcun  rimedio  potesse essere esperito avverso le sue
determinazioni  su  questo  punto,  opinione  che  puo' reggersi solo
configurando  il  consenso  al  subappalto,  appunto,  come  atto  di
autonomia privata).

                                 IV
          Disposizioni relative alla custodia dei cantieri
                  (art. 22 della legge n. 846/1982)

La rubricata norma prescrive (primo comma) che ai fini della custodia
dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche ci si
debba  servire  di  persone  provviste  della  qualifica  di  guardia
particolare   giurata,   e   configura  (secondo  comma)  come  reato
(contravvenzione)  la  inosservanza  di  tale  disposizione  da parte
dell'appaltatore o del direttore dei lavori.
La norma, ad avviso di questo Ministero, ha valore solo per il futuro
(e  cioe'  per  gli affidamenti in custodia da dare dopo l'entrata in
vigore  della legge n. 646/1982) e cio' per il carattere penale della
intera   fattispecie   (arg.   articoli   25,  secondo  comma,  della
Costituzione e 2, primo comma, del codice penale).
E  poi  sorta  diversita'  di  vedute  sul  significato  del  termine
"direttore  dei  lavori",  sostenendosi  da  taluno  che si e' inteso
incriminare  non  il  funzionario  tecnico  incaricato  di  esplicare
direttamente, nei confronti dell'appaltatore, i poteri di ingerenza e
di cooperazione che spettano alla Amministrazione committente, bensi'
il direttore tecnico che ha il compito di dirigere i lavori per conto
del'impresa  appaltatrice.  Tale opinione sembrava avvalorata da cio'
che  nel  disegno  di  legge poi sfociato nella legge n. 936/1982 era
prevista   una   modifica  dell'art.  22  in  esame  consistente  nel
sostituire   al   "direttore   dei   lavori"   il  direttore  tecnico
dell'appaltatore.
Senonche'  la  modifica  non  e'  rimasta  nel testo definitivo della
legge,   mentre  occorre  riconoscere  che  nella  nostra  tradizione
legislativa  e  dottrinale  il  termine  "direttore dei lavori" ha un
significato  troppo univoco e preciso (v. articoli 1, 3 e 13 del reg.
25  maggio  1895,  n. 350) per poter seriamente dubitare che con esso
siasi  designato, come possibile autore della contravvenzione p. e p.
dall'art.  22, la persona che nell'interesse del committente segue da
vicino l'esecuzione dell'opera, con il potere di dare all'appaltatore
istruzioni  al  fine  di assicurare la corrispondenza dei lavori alle
prescrizioni contrattuali ed alle regole dell'arte.
La  responsabilita' del direttore dei lavori (ove la guardiania venga
affidata  a persona sprovvista della qualifica di guardia giurata) si
fonda,  a  quanto  sembra, su di una culpa in vigilando, volta che il
dovere  di  servirsi  della guardia ridetta incombe prima che su ogni
altro  sull'appaltatore.  Di  qui  la necessita' che il direttore dei
lavori  ordini per iscritto all'appaltatore di adeguarsi, entro breve
termine,   al   dettato   dell'art.   22  e  in  difetto  lo  denunci
all'autorita'  giudiziaria,  presentando un completo rapporto (art. 2
c.p.p.).
E'  poi  appena  il  caso  di  notare  che  l'art.  22  impone per la
guardiania  del cantiere che l'incarico venga affidato ad una guardia
giurata,  non  impone  invece  che  si  faccia luogo alla guardiania.
L'adozione di tale misura, salve diverse indicazioni del contratto di
appalto,  ivi compreso il relativo capitolato speciale, rientra cosi'
nell'autonomia dell'appaltatore.
In ordine infine alla qualifica di guardia particolare giurata, vanno
qui richiamate le disposizioni che al riguardo detta il titolo quarto
(in  particolare  l'art.  138)  del testo unico di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

                                * * *

Si  raccomanda  l'osservanza  delle  indicazioni  di  cui  sopra e si
evidenzia   altresi'  l'opportunita'  che  gli  uffici  in  indirizzo
segnalino  con  ogni tempestivita' a questo Ministero eventuali altre
difficolta' incontrate nella applicazione della normativa in oggetto,
che  non possano essere superate alla stregua dei chiarimenti e degli
indirizzi forniti con la presente circolare.

                                               Il Ministro: NICOLAZZI