Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Agli uffici imposta sul valore aggiunto Agli uffici del registro e p. c.: Al servizio centrale degli ispettori tributari Al comando generale della Guardia di finanza Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato All'Associazione fra le societa' italiane e per azioni - Assonime Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio Alla confederazione italiana esercenti attivita' commerciali - Confesercenti Alla Confederazione italiana piccola e media industria Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato Alla Confederazione nazionale dell'artigianato Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane Alla Federazione nazionale artigiani grafici ed affini Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi All'Associazione nazionale industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici Com'e' noto, con decreto ministeriale 28 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 febbraio successivo, e' stato esteso l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, gia' previsto per alcune categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Cio' premesso, al fine di consentire la uniforme e corretta applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 28 gennaio 1983, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° luglio p.v., si ravvisa l'opportunita' di fornire i seguenti chiarimenti. I - SOGGETTI OBBLIGATI AL RILASCIO DELLA RICEVUTA FISCALE. L'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 1983 stabilisce che il rilascio della ricevuta fiscale e' obbligatorio per le prestazioni di servizio effettuate, anche a domicilio, da: 1) esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere da uomo e di estetista; 2) esercenti laboratori di falegname in genere; 3) esercenti laboratori per lo sviluppo e la riproduzione di fotografie nonché laboratori per fotottica; 4) esercenti laboratori di arte grafica e copisteria; 5) esercenti laboratori di riparazione di impianti idraulici ed elettrici; 6) esercenti laboratori di lavanderia, tintoria e stireria; 7) esercenti laboratori di legatoria libri; 8) esercenti laboratori di lucidatura, laccatura e doratura di mobili ed altri oggetti in legno; 9) esercenti laboratori di maglieria; 10) esercenti laboratori di sartoria; 11) esercenti laboratori per la lavorazione, riparazione del pellame ed affini; 12) esercenti laboratori per la lavorazione e la riparazione di oggetti preziosi, di oreficeria e di orologeria; 13) esercenti laboratori di cornici, quadri, vetri e specchi in genere; 14) esercenti l'attività di tappezziere e materassaio; 15) esercenti laboratori di riparazione di apparecchi radiotelevisivi, fotocinematografici ed elettrodomestici in genere; 16) esercenti lavori di pittura e stuccatura; 17) esercenti imprese di pulizia. Circa l'ambito di applicazione della norma, va innanzitutto osservato che il provvedimento in esame, emesso in attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia tributaria, riguarda esclusivamente le categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano le prestazioni di servizio indicate nell'art. 1 del decreto ministeriale in rassegna, per le quali, a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non e' obbligatoria la emissione della fattura, indipendentemente dalla forma giuridica che detti contribuenti assumono (impresa artigiana, cooperativa, societa', ecc.) e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi prescritti dalle norme che regolano l'esercizio delle rispettive attivita' (licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi, ecc.). L'obbligo suddetto sussiste sia per le prestazioni rese in locali aperti al pubblico, sia in forma ambulante o di posteggio, ovvero nell'abitazione dei clienti, in quanto la sussistenza di un laboratorio, inteso come locale ove avviene materialmente il processo produttivo del bene o del servizio, non assurge ad elemento determinante per la qualificazione di soggetto tenuto al rilascio della ricevuta fiscale. La ricevuta fiscale deve essere rilasciata, analogamente a quanto precisato nella precedente circolare n. 40 del 3 ottobre 1980, paragrafo I, lettera d), concernente l'anzidetto obbligo per altre categorie di contribuenti, oltre che per il corrispettivo delle prestazioni anche per quello relativo, eventualmente, a beni, parti o pezzi utilizzati ai fini della prestazione stessa. Si ritiene opportuno sottolineare che non sono soggette al rilascio della ricevuta fiscale le vendite al pubblico di beni di loro produzione che gli artigiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 860, possono effettuare negli stessi locali del laboratorio senza essere muniti di apposita autorizzazione comunale. A tale proposito valgono, infatti, le disposizioni della legge 26 gennaio 1983, n. 18. E' appena il caso di precisare, inoltre, che, salva l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto 28 gennaio 1983, la disciplina prevista da detto decreto non torna applicabile ogni qualvolta sussista l'obbligo di emissione della fattura. A) Esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere da uomo e di estetista. L'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale a suo tempo imposto, con decreto ministeriale 2 luglio 1980, per le operazioni effettuate da parrucchieri per signora, con il provvedimento in esame e' stato ora esteso agli esercenti laboratori di barbiere, parrucchiere da uomo e di estetista anche se quest'ultima attivita' sia esercitata autonomamente (istituti di bellezza in genere, manicure, pedicure, visagisti, ecc.). Come gia' fatto presente nelle circolari numeri 40 e 48, rispettivamente, del 3 ottobre e del 23 dicembre 1980, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sussiste sia per le prestazioni rese nel laboratorio o al domicilio del cliente, sia per le eventuali cessioni di beni, inerenti alla attivita' tipica di tali operatori, purche' siano effettuate in occasione della prestazione del servizio. B) Esercenti laboratori di falegname in genere. Nell'ampia dizione "esercenti laboratori di falegname in genere" sono compresi i soggetti che riparano, restaurano e producono su ordinazione mobilio di qualsiasi genere e che effettuano comunque lavori con il legno o sul legno, anche con l'impiego di altri materiali purche' non prevalenti, e cioe' intagliatori, intarsiatori, traforisti, stipettai, ecc., indipendentemente dalla destinazione del prodotto finito. Sono riconducibili, pertanto, nella predetta categoria anche quelle imprese artigiane che effettuano le installazioni di serramenta, producono a richiesta o riparano barche o natanti in legno o che effettuano la tagliagione della legna, ad eccezione di quelle segherie, spesso collocate presso punti di vendita, che senza operare alcuna maggiorazione di prezzo svolgono la funzione di tagliare il legno al solo fine di cedere al cliente la quantita' del bene richiesta. C) Esercenti laboratori per lo sviluppo e la riproduzione di' fotografie nonche' laboratori per foto ottica. Sono obbligati al rilascio della ricevuta fiscale gli operatori che, avvalendosi o meno di un laboratorio, provvedono allo sviluppo e alla stampa di fotografie, films e simili ed eseguono servizi cinefotografici in genere, nonche' coloro che svolgono ogni altra attivita' che comporti l'utilizzazione anche di apparecchi magnetici per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini. L'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale sorge, altresi', per gli esercenti laboratori, nel senso chiarito in premessa, di foto ottica, per tutte le operazioni che si concretizzano in una prestazione di servizi quali le lavorazioni, riparazioni con o senza sostituzione di pezzi, adattamenti ecc. escluse quelle meramente accessorie a cessioni di beni, come nel caso della molatura e dell'adattamento delle lenti agli occhiali ceduti. D) Esercenti laboratori di arte grafica e copisteria. Tra gli esercenti laboratori di arte grafica e copisteria sono compresi, oltre le tipografie, anche i litografi, riproduttori di acqueforti, ecc., nonche' le copisterie in genere con esclusione dell'attivita' di foto-copiatura. E) Esercenti laboratori di riparazione di impianti idraulici ed elettrici. Rientrano in tale categoria gli operatori economici esercenti l'attivita' di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed elettrici, compresi quelli di riscaldamento. E' appena il caso di osservare che resta esclusa da tale obbligo l'installazione con fornitura degli impianti suddetti, per la quale, configurandosi l'ipotesi dell'appalto, sussiste l'obbligo di emissione della fattura. F) Esercenti laboratori di lavanderia, tintoria, stireria. All'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sono tenuti coloro che effettuano prestazioni di servizi di lavanderia, tintoria e stireria. Poiche' nell'esercizio di tale attivita' non di rado si verifica l'ipotesi che il pagamento dell'intero corrispettivo o di acconti avvenga anteriormente alla riconsegna dei beni sui quali e' stata effettuata la prestazione, la ricevuta fiscale, da emettere ovviamente all'atto della ultimazione della prestazione stessa e da consegnare contestualmente al committente, dovra' contenere anche la data e l'importo del pagamento effettuato anteriormente, fermo restando l'obbligo della registrazione degli importi sopra indicati secondo le modalita' e i termini di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, posto che, con il pagamento si e' realizzato il momento impositivo ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale medesimo. G) Esercenti laboratori di maglieria. In tale categoria rientrano non solo coloro che riparano, rammendano e riammagliano prodotti della maglieria, ma anche coloro che, su commissione fabbricano, anche nel proprio domicilio, maglie ed altri lavori in maglieria confezionati con lana, cotone ed altre materie tessili similari. H) Esercenti laboratori per la lavorazione, riparazione del pellame ed affini. La prestazione in questione consiste nella lavorazione su ordinazione e riparazione di oggetti in pelle, cuoio ed affini, indipendentemente dal fatto che il prodotto finito sia un semplice articolo in pelle o assuma anche la caratteristica di accessorio o di capo di abbigliamento (es. giacche, gonne, borsette, cinture, ecc.). L'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale prevista per le lavorazioni e riparazioni dei beni suindicati, sussiste, altresi', per la lavorazione e riparazione delle calzature di qualsiasi tipo confezionate in pelle, cuoio o materiali affini. I) Esercenti laboratori per la lavorazione e la riparazione di oggetti preziosi, di oreficeria e di orologeria. Per quanto concerne i soggetti che svolgono l'attivita' di lavorazione e riparazione di oggetti preziosi e di oreficeria, si richiama l'attenzione sul fatto che il decreto ministeriale 2 luglio 1980, ha stabilito, con effetto dal 1° novembre dello stesso anno, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, oltre che per i commercianti al minuto, per le cessioni di pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale, perle naturali e coltivate, lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio, prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo, anche per tutti coloro che effettuano prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la "produzione" dei beni stessi. Pertanto tutte le operazioni di lavorazione effettuate su beni teste' elencati, comprese anche le operazioni di perfezionamento, che comunque realizzano la "produzione" di un nuovo prodotto nel senso gia' chiarito dalle circolari n. 40 del 3 ottobre 1980 (pag. 6) e n. 48 del 23 dicembre 1980 (pag. 5), sono gia' soggette all'obbligo del rilascio del documento fiscale a decorrere dalla data sopra menzionata. Ora con il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 tale obbligo e' stato esteso a tutte le prestazioni, comprese le riparazioni di qualsiasi tipo, effettuate, anche su beni diversi da quelli precedentemente elencati (quali ad es. oggetti d'oro e d'argento, orologi, ecc.) dai predetti soggetti, in laboratori propri o nel proprio domicilio o abitazione o presso laboratori di terzi, avendo rilevanza primaria l'attivita' oggettivamente esercitata, come gia chiarito al paragrafo I. L) Esercenti l'attivita' di tappezziere e materassaio. Sono riconducibili nelle indicate attivita' anche quelle prestazioni rese da tappezzieri che si concretizzano in addobbi e arredi, nonche' quelle rese da materassai per le prestazioni di servizio quali la cardatura della lana, il rifacimento di materassi e la produzione di materassi su misura. La semplice cessione del materasso, invece, non e' soggetta al rilascio della ricevuta fiscale. M) Esercenti laboratori di riparazione di apparecchi radiotelevisivi, fotocinematografici ed elettrodomestici in genere. L'obbligo di emissione della ricevuta fiscale riguarda coloro che effettuano lavori di riparazione su apparecchi radiotelevisivi e sulle relative parti accessorie, comprese le antenne, nonche' lavori di riparazione di apparecchi fotografici, cinematografici e di apparecchi elettrodomestici in genere. All'osservanza di tale obbligo sono quindi tenute anche le imprese produttrici di apparecchi elettrodomestici per l'attivita' di assistenza e manutenzione svolta nei confronti dei propri clienti. II - MODALITA' DI RILASCIO E CARATTERISTICHE DELLA RICEVUTA FISCALE. A) Emissione della ricevuta fiscale. A norma dell'art. 2 del decreto in esame, la ricevuta fiscale deve essere emessa, in duplice esemplare, utilizzando stampati conformi sostanzialmente al modello allegato al decreto stesso (allegato A), dal soggetto che effettua la prestazione nel momento della sua ultimazione e, contestualmente, un esemplare di tale ricevuta deve essere consegnato al cliente. Come si e' gia' avuto modo di precisare in precedenti circolari, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sussiste solo per le prestazioni di servizio rese verso corrispettivo, in quanto, in caso contrario dette prestazioni sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtu' dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Qualora tra le parti venga pattuito il pagamento di acconti a fronte delle prestazioni ancora non ultimate l'obbligo del rilascio dalla ricevuta fiscale sorge al momento della ultimazione della prestazione e gli acconti, per i quali non e' stata rilasciata ricevuta fiscale, come gia' e' stato precisato al punto F del precedente paragrafo, dovranno essere annotati distintamente secondo le modalita' dianzi precisate. Nel caso in cui il corrispettivo non sia stato pagato in tutto o in parte al momento della ultimazione della prestazione, la ricevuta fiscale o la fattura (ricevuta fiscale) emessa all'atto del saldo dell'importo dovuto dovra' fare riferimento alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata. B) Contenuto della ricevuta fiscale. L'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 28 gennaio 1983 precisa quali sono gli elementi e i dati che devono essere inseriti nella ricevuta fiscale. Essi sono: 1) la data di emissione. La ricevuta fiscale deve essere data, con l'indicazione del giorno, mese ed anno di rilascio del documento; 2) la numerazione progressiva. Ogni ricevuta fiscale deve essere numerata in ordine progressivo e per anno solare, anche adottando prefissi alfabetici o numerici di serie: 3) i dati di identificazione dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio ed il luogo di conservazione dei documenti. Devono, altresi', essere indicati nella ricevuta fiscale la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se persona fisica, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA dell'emittente, nonche' l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attivita' ed il luogo dove sono conservati i documenti fiscali previsti dal decreto in esame. L'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio e del luogo di conservazione dei documenti assume particolare rilevanza specialmente nei casi in cui l'attivita' si svolge nel domicilio dei clienti e quando per l'espletamento dell'attivita' stessa il contribuente non si avvalga di un locale apposito adibito a laboratorio, come precisato in premessa; 4) la natura, la qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto della prestazione. Spesso le prestazioni di servizio in questione comportano la sostituzione di uno o piu' parti del bene nel quale si interviene (per es. operazioni di riparazione), per cui si rende necessario che nella ricevuta fiscale vengano indicati oltre la natura della prestazione effettuata anche la denominazione merceologica ed il numero dei beni, parti o pezzi, eventualmente sostituiti ad eccezione delle minuterie, al fine di poter riscontrare la congruita' del corrispettivo dovuto in relazione alle varie componenti della prestazione resa; 5) l'ammontare del corrispettivo dovuto. A mente del secondo comma, numero 3, dell'art. 2 in esame, nella ricevuta fiscale deve essere indicato, tenuto conto anche di quanto dianzi precisato, l'esatto ammontare complessivo del corrispettivo dovuto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. III - RILASCIO DELLA FATTURA (RICEVUTA FISCALE) IN LUOGO DELLA RICEVUTA FISCALE. Diversamente da quanto previsto dai decreti ministeriali precedenti 13 ottobre 1979 e 2 luglio 1980, il decreto in esame stabilisce, all'art. 3, primo comma, che nell'ipotesi in cui sussiste l'obbligo, a carico del prestatore del servizio, di emissione della fattura, in quanto richiesta dal cliente, in luogo della ricevuta fiscale deve essere emessa la fattura (ricevuta fiscale), con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al momento della ultimazione della prestazione, utilizzando stampati conformi sostanzialmente al modello allegato (allegato B) al decreto ministeriale 28 gennaio 1983. Restano ferme, pertanto, per i contribuenti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale in forza dei suindicati decreti ministeriali 13 ottobre 1979 e 2 luglio 1980, le disposizioni dei decreti suddetti e i chiarimenti forniti in materia con le precedenti circolari esplicative. La fattura (ricevuta fiscale), deve contenere, in aggiunta alla numerazione prestampata, anche la nume-razione progressiva propria di tale tipo di documento prevista dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Poiche' la fattura (ricevuta fiscale) per gli effetti tributari che ne derivano e' sostanzialmente assimilabile alla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ne consegue che il suo rilascio determina il momento impositivo dell'operazione ancorche' il corrispettivo non sia stato, in tutto o in parte pagato per effetto di quanto disposto dall'art. 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Anche ai contribuenti previsti dal decreto in esame, come per quelli contemplati nei precedenti decreti, e' consentito adottare un modello bivalente che possa, cioe, essere utilizzato sia come ricevuta fiscale che come fattura (ricevuta fiscale) sempre che tale modello contenga tutti i dati prescritti per entrambi i documenti in conformita' ai fac-simili allegati al decreto e sia chiaramente individuabile il tipo di documento di volta in volta emesso. IV - RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI. Le attivita' soggette dal 1° luglio 1983 al rilascio della ricevuta fiscale, pur concretizzandosi esclusivamente in prestazioni di servizi, possono talvolta rendere necessario il trasporto dei beni sui quali e' stata effettuata la prestazione, con conseguente obbligo, per i contribuenti interessati, di emissione del documento accompagnatorio. Cio' puo' verificarsi nel caso in cui la prestazione di servizi sia resa nel laboratorio artigiano ed il bene riparato, restaurato o prodotto venga successivamente consegnato al domicilio del cliente. In questa ipotesi la bolla di accompagnamento emessa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, puo' rendere, come precisato in altre occasioni, non necessaria l'emissione della ricevuta fiscale sempreche' il documento accompagnatorio rechi anche l'indicazione del corrispettivo al lordo dell'IVA. Tale corrispettivo dovra' essere annotato unitamente a quelli delle altre eventuali operazioni per le quali non e' stata emessa ne' ricevuta fiscale, ne' fattura (ricevuta fiscale). Cio', in quanto l'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che le operazioni effettuate dai soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale debbono essere annotate sul registro dei corrispettivi distintamente, cioe' in apposita colonna, rispetto alle altre operazioni eventualmente effettuate e secondo l'aliquota applicabile, anche se sia stata rilasciata, in luogo della ricevuta fiscale, la fattura (ricevuta fiscale). Per le prestazioni di servizio rese invece al domicilio del cliente, in considerazione del fatto che non sempre e' possibile determinare preventivamente sia il corrispettivo che il momento di ultimazione della prestazione stessa, che a volte richiede piu' interventi, non e' consentito emettere, in luogo della ricevuta fiscale, il documento accompagnatorio come sopra integrato. Si ritiene utile, a tal proposito, richiamare quanto gia' fatto presente con la circolare n. 72 del 23 dicembre 1978, circa la sussistenza dell'obbligo dell'emissione del documento accompagnatorio per quei beni che sono destinati ad essere incorporati nell'opera commissionata dal cliente ma che non fanno parte della dotazione ordinaria, esclusa, come noto, unitamente ai beni strumentali, dall'obbligo suddetto. V - RICHIESTA DI BOLLATURA E UTILIZZAZIONE DI STAMPATI PREDISPOSTI DA TIPOGRAFIE AUTORIZZATE. Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dei contribuenti che utilizzano i documenti fiscali in questione, si ribadisce quanto gia' chiarito in precedenti occasioni e cioe' che gli operatori economici, a mente dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 1983, possono utilizzare sia stampati bollati dagli uffici IVA o dagli uffici del registro sia quelli predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, relative ai documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. Nel primo caso le ricevute fiscali e le fatture (ricevute fiscali), conformi sostanzialmente ai modelli allegati A e B al decreto 28 gennaio 1983 preventivamente numerate e intestate al soggetto utilizzatore, devono essere bollate, su richiesta scritta, dall'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente o da uno degli uffici del registro della stessa provincia. Nel secondo caso i documenti devono essere sempre muniti di numerazione progressiva per documento, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, predisposta dalle tipografie autorizzate ai sensi del menzionato art. 11, e non sono soggetti alla bollatura da parte degli uffici. Detti documenti devono essere forniti dalle tipografie autorizzate ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a norma dello stesso art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Inoltre, entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione e comunque prima della loro utilizzazione, l'acquirente utilizzatore deve assumere in carico tali stampati, annotandoli in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la specificazione della data di registrazione, di quella di ricevimento degli stampati, nonche' degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziali e finali. Detti documenti a mente dell'art. 5 del decreto stesso, che richiama l'art. 39 del citato decreto presidenziale n. 633/72, dovranno essere conservati dagli utilizzatori nei termini previsti dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e cioe' fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono. E' ammesso, altresi', l'impiego di sistemi fotografici di conservazione dei suddetti documenti secondo modalita' approvate dall'Amministrazione finanziaria. VI - OBBLIGHI DEGLI UFFICI IVA E DEGLI UFFICI DEL REGISTRO E MODALITA' DI STAMPA. Circa tali obblighi, nulla risultando mutato rispetto alla precedente normativa, si richiamano le istruzioni impartite al paragrafo VIII della circolare n. 40 del 3 ottobre 1980 ed al paragrafo V della circolare n. 48 datata 23 dicembre 1980. VII - SANZIONI. In merito all'applicazione delle sanzioni si richiama quanto fatto presente al paragrafo 10 della circolare n. 25 del 13 giugno 1980 soggiungendo che l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71 ed integrato dall'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prevede, tra l'altro, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con l'indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale. Inoltre, l'art. 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, stabilisce la reclusione da sei mesi a tre anni per: a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali; b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera a) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione. E' previsto, infine, l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda sino a lire due milioni per chi stampa, fornisce, acquista e detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni. * * * Gli uffici in indirizzo e le associazioni di categoria interessati sono pregati di voler curare la piu' ampia divulgazione del contenuto della presente circolare. Il Ministro: FORTE