Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari

                                  Agli   uffici  imposta  sul  valore
                                  aggiunto

                                  Agli uffici del registro

                                      e p. c.:

                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato

                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane e per azioni - Assonime

                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio - Confcommercio

                                  Alla     confederazione    italiana
                                  esercenti  attivita'  commerciali -
                                  Confesercenti

                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  piccola e media industria

                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana dell'artigianato

                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  dell'artigianato

                                  Alla      Confederazione     libere
                                  associazioni artigiane italiane

                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  artigiani grafici ed affini

                                  Alla    Confederazione    artigiana
                                  sindacati autonomi

                                  All'Associazione          nazionale
                                  industrie  grafiche cartotecniche e
                                  trasformatrici

Com'e'  noto,  con  decreto  ministeriale 28 gennaio 1983, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 33 del 3 febbraio successivo, e' stato
esteso  l'obbligo  del rilascio della ricevuta fiscale, gia' previsto
per   alcune   categorie  di  contribuenti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  ad  altri  soggetti  di  cui  all'art.  22 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.

Cio'   premesso,  al  fine  di  consentire  la  uniforme  e  corretta
applicazione  delle  norme  contenute  nel  decreto  ministeriale  28
gennaio 1983, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° luglio p.v.,
si ravvisa l'opportunita' di fornire i seguenti chiarimenti.

I - SOGGETTI OBBLIGATI AL RILASCIO DELLA RICEVUTA FISCALE.

L'art.  1  del citato decreto ministeriale 28 gennaio 1983 stabilisce
che  il  rilascio  della  ricevuta  fiscale  e'  obbligatorio  per le
prestazioni di servizio effettuate, anche a domicilio, da:


   1) esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere da uomo e di
estetista;
   2) esercenti laboratori di falegname in genere;
   3) esercenti laboratori per lo sviluppo e la riproduzione di
fotografie nonché laboratori per fotottica;
   4) esercenti laboratori di arte grafica e copisteria;
   5) esercenti laboratori di riparazione di impianti idraulici ed
elettrici;
   6) esercenti laboratori di lavanderia, tintoria e stireria;
   7) esercenti laboratori di legatoria libri;
   8) esercenti laboratori di lucidatura, laccatura e doratura di
mobili ed altri oggetti in legno;
   9) esercenti laboratori di maglieria;
  10) esercenti laboratori di sartoria;
  11) esercenti laboratori per la lavorazione, riparazione del
pellame ed affini;
  12) esercenti laboratori per la lavorazione e la riparazione di
oggetti preziosi, di oreficeria e di orologeria;
  13) esercenti laboratori di cornici, quadri, vetri e specchi
in genere;
  14) esercenti l'attività di tappezziere e materassaio;
  15) esercenti laboratori di riparazione di apparecchi
radiotelevisivi, fotocinematografici ed elettrodomestici in genere;
  16) esercenti lavori di pittura e stuccatura;
  17) esercenti imprese di pulizia.

Circa l'ambito di applicazione della norma, va innanzitutto osservato
che il provvedimento in esame, emesso in attuazione dell'art. 8 della
legge  10  maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia
tributaria,  riguarda  esclusivamente  le  categorie  di contribuenti
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  che effettuano le prestazioni di
servizio  indicate  nell'art. 1 del decreto ministeriale in rassegna,
per  le  quali, a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non
e'  obbligatoria  la emissione della fattura, indipendentemente dalla
forma  giuridica  che detti contribuenti assumono (impresa artigiana,
cooperativa,  societa',  ecc.)  e  dell'avvenuto  assolvimento  degli
obblighi  prescritti  dalle  norme  che  regolano  l'esercizio  delle
rispettive  attivita'  (licenze,  autorizzazioni, iscrizioni in albi,
ecc.).

L'obbligo  suddetto  sussiste  sia  per le prestazioni rese in locali
aperti  al  pubblico,  sia  in forma ambulante o di posteggio, ovvero
nell'abitazione   dei   clienti,  in  quanto  la  sussistenza  di  un
laboratorio, inteso come locale ove avviene materialmente il processo
produttivo   del  bene  o  del  servizio,  non  assurge  ad  elemento
determinante  per  la  qualificazione  di soggetto tenuto al rilascio
della ricevuta fiscale.

La  ricevuta  fiscale  deve  essere rilasciata, analogamente a quanto
precisato  nella  precedente  circolare  n.  40  del  3 ottobre 1980,
paragrafo  I,  lettera  d), concernente l'anzidetto obbligo per altre
categorie  di  contribuenti,  oltre  che  per  il corrispettivo delle
prestazioni anche per quello relativo, eventualmente, a beni, parti o
pezzi utilizzati ai fini della prestazione stessa.

Si  ritiene  opportuno sottolineare che non sono soggette al rilascio
della  ricevuta  fiscale  le  vendite  al  pubblico  di  beni di loro
produzione  che  gli  artigiani,  ai sensi dell'art. 7 della legge 25
luglio  1956,  n.  860,  possono  effettuare  negli stessi locali del
laboratorio senza essere muniti di apposita autorizzazione comunale.

A  tale  proposito  valgono,  infatti, le disposizioni della legge 26
gennaio 1983, n. 18.

E'  appena il caso di precisare, inoltre, che, salva l'ipotesi di cui
al primo comma dell'art. 3 del decreto 28 gennaio 1983, la disciplina
prevista  da  detto  decreto  non  torna  applicabile  ogni qualvolta
sussista l'obbligo di emissione della fattura.

A)  Esercenti  laboratori  di  barbiere  e  parrucchiere da uomo e di
estetista.

L'obbligo  del  rilascio  della ricevuta fiscale a suo tempo imposto,
con  decreto ministeriale 2 luglio 1980, per le operazioni effettuate
da  parrucchieri  per signora, con il provvedimento in esame e' stato
ora  esteso  agli  esercenti  laboratori di barbiere, parrucchiere da
uomo  e  di  estetista anche se quest'ultima attivita' sia esercitata
autonomamente  (istituti  di  bellezza in genere, manicure, pedicure,
visagisti,  ecc.). Come gia' fatto presente nelle circolari numeri 40
e  48,  rispettivamente,  del  3  ottobre  e  del  23  dicembre 1980,
l'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta fiscale sussiste sia per le
prestazioni  rese nel laboratorio o al domicilio del cliente, sia per
le eventuali cessioni di beni, inerenti alla attivita' tipica di tali
operatori,  purche'  siano  effettuate in occasione della prestazione
del servizio.

B) Esercenti laboratori di falegname in genere.

Nell'ampia dizione "esercenti laboratori di falegname in genere" sono
compresi   i   soggetti  che  riparano,  restaurano  e  producono  su
ordinazione  mobilio  di  qualsiasi  genere e che effettuano comunque
lavori  con  il  legno  o  sul  legno,  anche  con l'impiego di altri
materiali purche' non prevalenti, e cioe' intagliatori, intarsiatori,
traforisti, stipettai, ecc., indipendentemente dalla destinazione del
prodotto finito.

Sono  riconducibili,  pertanto, nella predetta categoria anche quelle
imprese  artigiane  che  effettuano  le  installazioni di serramenta,
producono  a  richiesta  o  riparano  barche o natanti in legno o che
effettuano  la  tagliagione  della  legna,  ad  eccezione  di  quelle
segherie, spesso collocate presso punti di vendita, che senza operare
alcuna  maggiorazione  di  prezzo svolgono la funzione di tagliare il
legno  al  solo  fine  di  cedere  al  cliente  la quantita' del bene
richiesta.

C)  Esercenti  laboratori  per  lo  sviluppo  e  la  riproduzione di'
fotografie nonche' laboratori per foto ottica.

Sono  obbligati al rilascio della ricevuta fiscale gli operatori che,
avvalendosi o meno di un laboratorio, provvedono allo sviluppo e alla
stampa   di   fotografie,   films   e   simili  ed  eseguono  servizi
cinefotografici  in  genere,  nonche'  coloro che svolgono ogni altra
attivita'  che comporti l'utilizzazione anche di apparecchi magnetici
per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini.

L'obbligo  dell'emissione della ricevuta fiscale sorge, altresi', per
gli  esercenti  laboratori,  nel  senso chiarito in premessa, di foto
ottica,   per  tutte  le  operazioni  che  si  concretizzano  in  una
prestazione  di servizi quali le lavorazioni, riparazioni con o senza
sostituzione  di  pezzi,  adattamenti  ecc.  escluse quelle meramente
accessorie  a  cessioni  di  beni,  come  nel  caso  della molatura e
dell'adattamento delle lenti agli occhiali ceduti.

D) Esercenti laboratori di arte grafica e copisteria.

Tra  gli  esercenti  laboratori  di  arte  grafica  e copisteria sono
compresi,  oltre  le  tipografie,  anche i litografi, riproduttori di
acqueforti,  ecc.,  nonche'  le  copisterie  in genere con esclusione
dell'attivita' di foto-copiatura.

E)  Esercenti  laboratori  di  riparazione  di  impianti idraulici ed
elettrici.

Rientrano   in  tale  categoria  gli  operatori  economici  esercenti
l'attivita'  di  riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di impianti idraulici ed elettrici, compresi quelli di riscaldamento.
E'  appena  il  caso  di  osservare che resta esclusa da tale obbligo
l'installazione  con fornitura degli impianti suddetti, per la quale,
configurandosi   l'ipotesi   dell'appalto,   sussiste   l'obbligo  di
emissione della fattura.

F) Esercenti laboratori di lavanderia, tintoria, stireria.

All'obbligo  del  rilascio  della ricevuta fiscale sono tenuti coloro
che  effettuano  prestazioni  di  servizi  di  lavanderia, tintoria e
stireria.  Poiche'  nell'esercizio  di  tale attivita' non di rado si
verifica  l'ipotesi  che  il pagamento dell'intero corrispettivo o di
acconti  avvenga  anteriormente alla riconsegna dei beni sui quali e'
stata  effettuata  la  prestazione,  la ricevuta fiscale, da emettere
ovviamente  all'atto  della ultimazione della prestazione stessa e da
consegnare  contestualmente al committente, dovra' contenere anche la
data  e  l'importo  del  pagamento  effettuato  anteriormente,  fermo
restando  l'obbligo  della registrazione degli importi sopra indicati
secondo  le  modalita' e i termini di cui al primo comma dell'art. 24
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  posto  che,  con  il
pagamento si e' realizzato il momento impositivo ai sensi dell'art. 6
del decreto presidenziale medesimo.

G) Esercenti laboratori di maglieria.

In  tale categoria rientrano non solo coloro che riparano, rammendano
e  riammagliano  prodotti  della  maglieria,  ma anche coloro che, su
commissione  fabbricano, anche nel proprio domicilio, maglie ed altri
lavori  in  maglieria  confezionati con lana, cotone ed altre materie
tessili similari.

H)  Esercenti  laboratori per la lavorazione, riparazione del pellame
ed affini.

La prestazione in questione consiste nella lavorazione su ordinazione
e riparazione di oggetti in pelle, cuoio ed affini, indipendentemente
dal  fatto che il prodotto finito sia un semplice articolo in pelle o
assuma   anche   la   caratteristica  di  accessorio  o  di  capo  di
abbigliamento (es. giacche, gonne, borsette, cinture, ecc.).

L'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta  fiscale  prevista  per  le
lavorazioni  e  riparazioni  dei beni suindicati, sussiste, altresi',
per  la  lavorazione  e riparazione delle calzature di qualsiasi tipo
confezionate in pelle, cuoio o materiali affini.

I)  Esercenti  laboratori  per  la  lavorazione  e  la riparazione di
oggetti preziosi, di oreficeria e di orologeria.

Per   quanto   concerne   i  soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
lavorazione  e  riparazione  di  oggetti preziosi e di oreficeria, si
richiama  l'attenzione sul fatto che il decreto ministeriale 2 luglio
1980,  ha  stabilito,  con effetto dal 1° novembre dello stesso anno,
l'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta  fiscale,  oltre  che per i
commercianti  al  minuto, per le cessioni di pietre preziose, escluse
quelle  destinate  ad  uso  industriale,  perle naturali e coltivate,
lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di
laboratorio, prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti
elemento prevalente del prezzo, anche per tutti coloro che effettuano
prestazioni  di servizi in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto
e simili che hanno per oggetto la "produzione" dei beni stessi.

Pertanto tutte le operazioni di lavorazione effettuate su beni teste'
elencati,  comprese  anche  le  operazioni  di  perfezionamento,  che
comunque  realizzano  la  "produzione" di un nuovo prodotto nel senso
gia'  chiarito dalle circolari n. 40 del 3 ottobre 1980 (pag. 6) e n.
48  del 23 dicembre 1980 (pag. 5), sono gia' soggette all'obbligo del
rilascio   del   documento  fiscale  a  decorrere  dalla  data  sopra
menzionata.

Ora con il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 tale obbligo e' stato
esteso  a  tutte le prestazioni, comprese le riparazioni di qualsiasi
tipo,  effettuate,  anche  su  beni diversi da quelli precedentemente
elencati  (quali ad es. oggetti d'oro e d'argento, orologi, ecc.) dai
predetti  soggetti,  in  laboratori  propri o nel proprio domicilio o
abitazione  o  presso  laboratori di terzi, avendo rilevanza primaria
l'attivita' oggettivamente esercitata, come gia chiarito al paragrafo
I.

L) Esercenti l'attivita' di tappezziere e materassaio.

Sono  riconducibili nelle indicate attivita' anche quelle prestazioni
rese da tappezzieri che si concretizzano in addobbi e arredi, nonche'
quelle  rese  da  materassai  per le prestazioni di servizio quali la
cardatura  della lana, il rifacimento di materassi e la produzione di
materassi su misura.

La  semplice  cessione  del  materasso,  invece,  non  e' soggetta al
rilascio della ricevuta fiscale.

M) Esercenti laboratori di riparazione di apparecchi radiotelevisivi,
fotocinematografici ed elettrodomestici in genere.

L'obbligo  di  emissione  della  ricevuta fiscale riguarda coloro che
effettuano  lavori  di  riparazione  su  apparecchi radiotelevisivi e
sulle  relative parti accessorie, comprese le antenne, nonche' lavori
di  riparazione  di  apparecchi  fotografici,  cinematografici  e  di
apparecchi elettrodomestici in genere. All'osservanza di tale obbligo
sono  quindi  tenute  anche  le  imprese  produttrici  di  apparecchi
elettrodomestici  per l'attivita' di assistenza e manutenzione svolta
nei confronti dei propri clienti.

II - MODALITA' DI RILASCIO E CARATTERISTICHE DELLA RICEVUTA FISCALE.

A) Emissione della ricevuta fiscale.

A  norma  dell'art.  2 del decreto in esame, la ricevuta fiscale deve
essere  emessa,  in  duplice esemplare, utilizzando stampati conformi
sostanzialmente  al  modello allegato al decreto stesso (allegato A),
dal  soggetto  che  effettua  la  prestazione  nel  momento della sua
ultimazione  e,  contestualmente,  un esemplare di tale ricevuta deve
essere consegnato al cliente.

Come  si  e'  gia'  avuto  modo di precisare in precedenti circolari,
l'obbligo  del  rilascio  della ricevuta fiscale sussiste solo per le
prestazioni  di servizio rese verso corrispettivo, in quanto, in caso
contrario  dette  prestazioni  sono escluse dal campo di applicazione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto in virtu' dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora  tra le parti venga pattuito il pagamento di acconti a fronte
delle  prestazioni  ancora  non ultimate l'obbligo del rilascio dalla
ricevuta fiscale sorge al momento della ultimazione della prestazione
e  gli acconti, per i quali non e' stata rilasciata ricevuta fiscale,
come  gia'  e'  stato  precisato al punto F del precedente paragrafo,
dovranno  essere  annotati  distintamente secondo le modalita' dianzi
precisate.

Nel  caso  in cui il corrispettivo non sia stato pagato in tutto o in
parte  al  momento  della  ultimazione della prestazione, la ricevuta
fiscale  o  la  fattura  (ricevuta fiscale) emessa all'atto del saldo
dell'importo  dovuto  dovra'  fare  riferimento alla ricevuta fiscale
precedentemente rilasciata.

B) Contenuto della ricevuta fiscale.

L'art.  2,  secondo  comma,  del decreto ministeriale 28 gennaio 1983
precisa  quali  sono gli elementi e i dati che devono essere inseriti
nella ricevuta fiscale. Essi sono:

   1) la data di emissione. La ricevuta fiscale deve essere data, con
l'indicazione del giorno, mese ed anno di rilascio del documento;

   2)  la  numerazione progressiva. Ogni ricevuta fiscale deve essere
numerata  in  ordine  progressivo  e per anno solare, anche adottando
prefissi alfabetici o numerici di serie:

   3)   i   dati   di  identificazione  dell'emittente,  l'ubicazione
dell'esercizio  ed  il  luogo di conservazione dei documenti. Devono,
altresi',  essere  indicati  nella  ricevuta  fiscale  la  ditta,  la
denominazione  o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se persona
fisica,   il   domicilio   fiscale   ed  il  numero  di  partita  IVA
dell'emittente,  nonche'  l'ubicazione  dell'esercizio  in  cui viene
svolta  l'attivita'  ed  il  luogo  dove  sono conservati i documenti
fiscali previsti dal decreto in esame.

L'indicazione   dell'ubicazione   dell'esercizio   e   del  luogo  di
conservazione dei documenti assume particolare rilevanza specialmente
nei  casi  in  cui  l'attivita' si svolge nel domicilio dei clienti e
quando  per  l'espletamento dell'attivita' stessa il contribuente non
si  avvalga  di  un  locale  apposito  adibito  a  laboratorio,  come
precisato in premessa;

   4)  la  natura,  la  qualita'  e  quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto della prestazione. Spesso le prestazioni di servizio
in  questione comportano la sostituzione di uno o piu' parti del bene
nel  quale si interviene (per es. operazioni di riparazione), per cui
si rende necessario che nella ricevuta fiscale vengano indicati oltre
la   natura  della  prestazione  effettuata  anche  la  denominazione
merceologica  ed  il  numero  dei  beni, parti o pezzi, eventualmente
sostituiti ad eccezione delle minuterie, al fine di poter riscontrare
la  congruita'  del  corrispettivo  dovuto  in  relazione  alle varie
componenti della prestazione resa;

5)  l'ammontare  del corrispettivo dovuto. A mente del secondo comma,
numero  3,  dell'art.  2 in esame, nella ricevuta fiscale deve essere
indicato,  tenuto  conto  anche  di quanto dianzi precisato, l'esatto
ammontare   complessivo   del   corrispettivo   dovuto,   comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto.

III  -  RILASCIO  DELLA  FATTURA  (RICEVUTA  FISCALE)  IN LUOGO DELLA
RICEVUTA FISCALE.

Diversamente  da  quanto previsto dai decreti ministeriali precedenti
13  ottobre  1979  e  2  luglio 1980, il decreto in esame stabilisce,
all'art.  3, primo comma, che nell'ipotesi in cui sussiste l'obbligo,
a  carico del prestatore del servizio, di emissione della fattura, in
quanto  richiesta  dal  cliente, in luogo della ricevuta fiscale deve
essere  emessa la fattura (ricevuta fiscale), con le modalita' di cui
all'art.  21  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  al  momento  della  ultimazione  della  prestazione,
utilizzando  stampati  conformi  sostanzialmente  al modello allegato
(allegato B) al decreto ministeriale 28 gennaio 1983.

Restano  ferme,  pertanto,  per  i contribuenti obbligati al rilascio
della  ricevuta  fiscale in forza dei suindicati decreti ministeriali
13 ottobre 1979 e 2 luglio 1980, le disposizioni dei decreti suddetti
e  i  chiarimenti  forniti  in  materia  con  le precedenti circolari
esplicative.  La  fattura  (ricevuta  fiscale),  deve  contenere,  in
aggiunta   alla   numerazione   prestampata,  anche  la  nume-razione
progressiva  propria  di tale tipo di documento prevista dall'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Poiche'  la  fattura (ricevuta fiscale) per gli effetti tributari che
ne  derivano  e'  sostanzialmente  assimilabile  alla  fattura di cui
all'art.  21  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  ne consegue che il suo rilascio determina il momento
impositivo  dell'operazione ancorche' il corrispettivo non sia stato,
in tutto o in parte pagato per effetto di quanto disposto dall'art. 6
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Anche  ai contribuenti previsti dal decreto in esame, come per quelli
contemplati nei precedenti decreti, e' consentito adottare un modello
bivalente  che  possa,  cioe,  essere  utilizzato  sia  come ricevuta
fiscale  che  come fattura (ricevuta fiscale) sempre che tale modello
contenga  tutti  i  dati  prescritti  per  entrambi  i  documenti  in
conformita'  ai  fac-simili  allegati  al  decreto  e sia chiaramente
individuabile il tipo di documento di volta in volta emesso.

IV   -  RICEVUTA  FISCALE  -  FATTURA  (RICEVUTA  FISCALE)  DOCUMENTI
ACCOMPAGNATORI.

Le  attivita'  soggette dal 1° luglio 1983 al rilascio della ricevuta
fiscale,   pur  concretizzandosi  esclusivamente  in  prestazioni  di
servizi,  possono  talvolta  rendere necessario il trasporto dei beni
sui  quali  e'  stata  effettuata  la  prestazione,  con  conseguente
obbligo,  per  i contribuenti interessati, di emissione del documento
accompagnatorio. Cio' puo' verificarsi nel caso in cui la prestazione
di  servizi  sia  resa nel laboratorio artigiano ed il bene riparato,
restaurato  o  prodotto venga successivamente consegnato al domicilio
del  cliente. In questa ipotesi la bolla di accompagnamento emessa ai
sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre   1978,  n.  627,  puo'  rendere,  come  precisato  in  altre
occasioni,   non   necessaria   l'emissione  della  ricevuta  fiscale
sempreche' il documento accompagnatorio rechi anche l'indicazione del
corrispettivo  al  lordo  dell'IVA.  Tale corrispettivo dovra' essere
annotato  unitamente a quelli delle altre eventuali operazioni per le
quali non e' stata emessa ne' ricevuta fiscale, ne' fattura (ricevuta
fiscale).  Cio',  in  quanto  l'art. 24, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che
le  operazioni  effettuate  dai  soggetti obbligati al rilascio della
ricevuta   fiscale   debbono   essere   annotate   sul  registro  dei
corrispettivi distintamente, cioe' in apposita colonna, rispetto alle
altre   operazioni  eventualmente  effettuate  e  secondo  l'aliquota
applicabile,  anche  se sia stata rilasciata, in luogo della ricevuta
fiscale, la fattura (ricevuta fiscale).

Per  le prestazioni di servizio rese invece al domicilio del cliente,
in  considerazione  del fatto che non sempre e' possibile determinare
preventivamente  sia  il  corrispettivo che il momento di ultimazione
della  prestazione  stessa, che a volte richiede piu' interventi, non
e' consentito emettere, in luogo della ricevuta fiscale, il documento
accompagnatorio  come  sopra  integrato.  Si  ritiene  utile,  a  tal
proposito,  richiamare quanto gia' fatto presente con la circolare n.
72   del   23   dicembre  1978,  circa  la  sussistenza  dell'obbligo
dell'emissione  del  documento accompagnatorio per quei beni che sono
destinati  ad essere incorporati nell'opera commissionata dal cliente
ma che non fanno parte della dotazione ordinaria, esclusa, come noto,
unitamente ai beni strumentali, dall'obbligo suddetto.

V - RICHIESTA DI BOLLATURA E UTILIZZAZIONE DI STAMPATI PREDISPOSTI DA
TIPOGRAFIE AUTORIZZATE.

Per  quanto  riguarda gli adempimenti posti a carico dei contribuenti
che  utilizzano i documenti fiscali in questione, si ribadisce quanto
gia'  chiarito  in  precedenti  occasioni  e  cioe' che gli operatori
economici,  a  mente  dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 gennaio
1983,  possono  utilizzare  sia  stampati  bollati dagli uffici IVA o
dagli  uffici  del  registro  sia  quelli  predisposti  da tipografie
autorizzate  dal  Ministero  delle  finanze ai sensi dell'art. 11 del
decreto  ministeriale  29  novembre 1978, recante norme di attuazione
delle   disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   6  ottobre  1978,  n.  627,  relative  ai  documenti  di
accompagnamento dei beni viaggianti.

Nel  primo  caso le ricevute fiscali e le fatture (ricevute fiscali),
conformi  sostanzialmente  ai  modelli  allegati  A e B al decreto 28
gennaio   1983  preventivamente  numerate  e  intestate  al  soggetto
utilizzatore,   devono   essere   bollate,   su   richiesta  scritta,
dall'ufficio  provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente
o da uno degli uffici del registro della stessa provincia.

Nel   secondo  caso  i  documenti  devono  essere  sempre  muniti  di
numerazione  progressiva  per  documento,  anche  con  l'adozione  di
prefissi   alfabetici   di   serie,   predisposta   dalle  tipografie
autorizzate ai sensi del menzionato art. 11, e non sono soggetti alla
bollatura  da  parte  degli  uffici.  Detti  documenti  devono essere
forniti   dalle   tipografie   autorizzate   ovvero  dai  rivenditori
autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a
norma  dello  stesso  art.  11,  su richiesta scritta dell'acquirente
utilizzatore  o dell'acquirente rivenditore. Inoltre, entro il giorno
successivo  non  festivo a quello di ricezione e comunque prima della
loro utilizzazione, l'acquirente utilizzatore deve assumere in carico
tali   stampati,   annotandoli  in  un  apposito  registro  tenuto  e
conservato  a  norma  dell'art.  39  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, con la specificazione della data
di  registrazione,  di  quella di ricevimento degli stampati, nonche'
degli  elementi  di identificazione della tipografia fornitrice o del
rivenditore  autorizzato  e  del numero degli stampati acquistati con
l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziali e finali.

Detti  documenti a mente dell'art. 5 del decreto stesso, che richiama
l'art. 39 del citato decreto presidenziale n. 633/72, dovranno essere
conservati  dagli  utilizzatori nei termini previsti dall'art. 22 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
cioe'  fino  a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
periodo d'imposta cui si riferiscono.

E'   ammesso,   altresi',   l'impiego   di   sistemi  fotografici  di
conservazione  dei  suddetti  documenti  secondo  modalita' approvate
dall'Amministrazione finanziaria.

VI  -  OBBLIGHI  DEGLI  UFFICI  IVA  E  DEGLI  UFFICI  DEL REGISTRO E
MODALITA' DI STAMPA.

Circa tali obblighi, nulla risultando mutato rispetto alla precedente
normativa,  si  richiamano  le istruzioni impartite al paragrafo VIII
della  circolare  n.  40  del  3 ottobre 1980 ed al paragrafo V della
circolare n. 48 datata 23 dicembre 1980.

VII - SANZIONI.

In  merito  all'applicazione  delle sanzioni si richiama quanto fatto
presente  al  paragrafo  10  della circolare n. 25 del 13 giugno 1980
soggiungendo  che  l'art.  8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come
modificato  dalla legge 13 marzo 1980, n. 71 ed integrato dall'art. 6
del  decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29
novembre   1982,   n.   887,   prevede,   tra  l'altro,  la  chiusura
dell'esercizio   ovvero   la   sospensione   della  licenza  o  della
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  svolta, per un periodo
non  inferiore  a  tre giorni e non superiore ad un mese, qualora sia
stato   notificato  avviso  di  irrogazione  di  pena  pecuniaria  in
dipendenza  di  violazione  dell'obbligo  di emissione della ricevuta
fiscale  o  di  emissione  del documento stesso con l'indicazione del
corrispettivo in misura inferiore a quella reale.

Inoltre,   l'art.  3  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 agosto 1982, n. 516,
stabilisce la reclusione da sei mesi a tre anni per:

   a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o
fornisce    stampati   per   la   compilazione   dei   documenti   di
accompagnamento dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali;

   b)  chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla
lettera  a)  forniti  da  tipografie  o rivenditori non autorizzati o
privi della prescritta numerazione.

E'  previsto,  infine,  l'arresto  fino a sei mesi o l'ammenda sino a
lire  due  milioni  per  chi  stampa,  fornisce,  acquista  e detiene
stampati  per  la  compilazione  dei documenti di accompagnamento dei
beni  viaggianti  o  delle  ricevute  fiscali  senza  provvedere alle
prescritte annotazioni.

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                                 * *

Gli  uffici  in  indirizzo e le associazioni di categoria interessati
sono pregati di voler curare la piu' ampia divulgazione del contenuto
della presente circolare.

                                                   Il Ministro: FORTE