Ai provveditori agli studi

                                  Al sovrintendente scolastico per la
                                  provincia di Bolzano

                                  All'intendente  scolastico  per  la
                                  scuola in lingua tedesca di Bolzano

                                  All'intendente  scolastico  per  la
                                  scuola  delle  localita'  ladine di
                                  Bolzano

                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  tesoro

                                  Ai  direttori  delle  accademie  di
                                  belle    arti,    delle   accademie
                                  nazionali   di   danza  e  di  arte
                                  drammatica  e  dei  conservatori di
                                  musica

                                  Ai rettori dei convitti nazionali

                                  Alle  direttrici  degli  educandati
                                  femminili dello Stato

                                     e, per conoscenza:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento  affari
                                  giuridici     e    legislativi    -
                                  Dipartimento    per   la   funzione
                                  pubblica

                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.O.P. e I.G.F.

                                  Al Ministero del tesoro - Direzione
                                  generale  del  tesoro  -  Divisione
                                  XXIV

                                  Al  Ministero degli affari esteri -
                                  Direzione       generale      della
                                  cooperazione culturale, scientifica
                                  e  tecnica  -  Ufficio  V Direzione
                                  generale personale amministrativo -
                                  Ufficio XIV

                                  Alle       Direzioni      generali,
                                  ispettorati   e   servizio  per  la
                                  scuola materna

                                  Alla  ragioneria centrale presso il
                                  Ministero della pubblica istruzione

                                  Alla     Corte    dei    conti    -
                                  Coordinamento del controllo

                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo  atti del Ministero della
                                  pubblica istruzione

                                  Alle  delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti

                                  Ai     sovrintendenti    scolastici
                                  regionali e interregionali

                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato

                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato

                                  All'assessore     alla     pubblica
                                  istruzione  della  Regione autonoma
                                  della Valle d'Aosta

                                  Al  sovrintendente agli studi della
                                  Valle d'Aosta

Nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 197 del 20 luglio
1983  e'  stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica
25  giugno 1983, n. 345, contenente le norme applicative dell'accordo
contrattuale  relativo  al  nuovo trattamento economico del personale
della scuola.
La  disciplina  di cui al predetto accordo si applica, con decorrenza
dal  P'  gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1983 ai soli
fini economici, al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo,
docente,  educativo  e  non docente della scuola materna, elementare,
secondaria  e  artistica,  delle istituzioni educative e delle scuole
speciali  dello Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

                     I- NUOVI STIPENDI INIZIALI
L'art.  2  delle  norme  anzidette  prevede per il predetto personale
della   scuola,   con   riferimento  alle  qualifiche  funzionali  di
inquadramento di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, nuovi livelli
retributivi,  cui  corrispondono  i  seguenti  stipendi  annui  lordi
iniziali:
Seconda qualifica:

accudienti di convitto                                  L. 3.500.000

          (1)  Il  testo e aggiornato secondo le rettifiche contenute
          nella  circolare  ministeriale n 254 (Prot. n 13499/245/FL)
          del 20 settembre 1983

Terza qualifica:

bidelli, guardarobieri, aiutanti guardarobieri, aiutanti
cuochi, custodi dei convitti e degli educanti femminili
dello Stato                                              L. 3.650.000


Quarta qualifica:
applicati, magazzinieri, aiutanti tecnici, cuochi,
infermieri, assistenti di scuola materna                 L. 4.500.000


Quinta qualifica:
segretari                                                L. 5.600.000


Sesta qualifica:
Insegnanti elementari e di scuola materna; istitutori
e istitutrici dei convitti e degli educandati femminili
dello, Stato; assistenti delle scuole speciali statali;
insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di stenografia
e dattilografia, negli istituti tecnici professionali;
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica
e pianisti accompagnatori dei corsi normali, superiori
e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza   L. 5.800.000


Settima qualifica:
insegnanti di scuola media; vice-rettori aggiunti ad
esaurimento nei convitti nazionali; assistenti nei
licei artistici e assistenti nelle accademie di belle
arti; insegnanti delle scuole di istruzione secondaria
di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti
d'arte (ex tab. C, quadro I, allegata al decreto-legge
n. 13/1976)                                              L. 6.650.000


Ottava qualifica:
direttori didattici; vice-direttori degli istituti e
scuole speciali statali; presidi di scuola media;
vice-rettori e vice-direttrici dei convitti e degli
educandati femminili di Stato; presidi delle scuole
ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, dei
licei artistici e degli istituti e scuole speciali
statali; rettori dei convitti nazionali e direttrici
degli educandati femminili statali; direttori dei
conservatori di musica e delle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza; personale docente dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti
e della accademia nazionale di danza (ex tab F, quadri
I, II e III, annessa al decreto-legge n. 13/1976)        L. 7.800.000


Per il personale ispettivo tecnico periferico è previ-
sto nell'ambito dell'ottava qualifica, un livello
retributivo corrispondente allo stipendio annuo lordo
iniziale di                                              L. 8.400.000

                    II. - PROGRESSIONE ECONOMICA
                       A. - Personale di ruolo

1.  Per  il  personale  di  ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore  delle  predette norme (21 luglio 1983) e per quello che sara'
assunto  a  seguito  di  concorsi  gia'  indetti  alla  stessa data o
comunque immesso in ruolo in applicazione delle leggi 20 maggio 1982,
n.  270  e  25  agosto  1982,  n.604, la progressione economica negli
anzidetti  livelli  retributivi  si  sviluppa  secondo  le  modalita'
previste,   rispettivamente,   dal   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  2  giugno 1981, n. 271 e dal decreto dei Presidente della
Repubblica  23  agosto  1981,  n.  507  e,  cioe',  in otto classi di
stipendio  successive  alla prima (complessivamente nove classi), con
incremento  costante  dell'8% dello stipendio iniziale, attribuite al
compimento delle seguenti anzianita' di servizio:

a)  Per  i  docenti  laureati  di  ruolo  delle  scuole di istruzione
secondaria  superiore,  dei  licei artistici e degli istituti d'arte,
gia'  compresi nella tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge n.
13/1976:

I classe                                                     iniziale
II classe                                                    2 anni
III classe                                                   4 anni
IV classe                                                    6 anni
V classe                                                     8 anni
VI classe                                                   10 anni
VII classe                                                  12 anni
VIII classe                                                 14 anni
IX classe                                                   16 anni

b) Per i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti  e  della  Accademia  nazionale  di  danza,  gia' compresi nella
tabella F, quadri I, II e III, annessa al decreto-legge n. 13/1976.

I classe                                                     iniziale
II classe                                                    3 anni
III classe                                                   6 anni
IV classe                                                    9 anni
V classe                                                    12 anni
VI classe                                                   15 anni
VII classe                                                  18 anni
VIII classe                                                 20 anni
IX classe                                                   22 anni

c) Per il restante personale ispettivo tecnico periferico, direttivo,
docente, educativo e non docente della scuola:

I classe                                                     iniziale
II classe                                                    3 anni
III classe                                                   6 anni
IV classe                                                    8 anni
V classe                                                    10 anni
VI classe                                                   12 anni
VII classe                                                  14 anni
VIII classe                                                 16 anni
IX classe                                                   18 anni

d)  Fino  all'approvazione  dei  profili professionali determinati ai
sensi  dell'art.  45 della legge n. 312/1980, il personale accudiente
di  convitto,  analogamente a quanto previsto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, consegue, dopo
un   anno   di   effettivo   servizio   di   ruolo,   fermo  restando
l'inquadramento  nella seconda qualifica, lo stipendio annuo lordo di
L.  3.650.000,  corrispondente all'iniziale del livello 3°. Le classi
di  stipendio,  da  computarsi  su  detto importo, sono attribuite al
compimento  della  prevista  anzianita' maturata a partire da un anno
successivo alla nomina in ruolo.

Per   detto   personale,  la  progressione  economica  nella  seconda
qualifica risulta, pertanto, la seguente:

I classe - stipendio L. 3.500-000                            iniziale
I classe - stipendio L. 3.650.000                      dopo  1 anno
II classe                                              dopo  4 anni
III classe                                             dopo  7 anni
IV classe                                              dopo  9 anni
V classe                                               dopo 11 anni
VI classe                                              dopo 13 anni
VII classe                                             dopo 15 anni
VIII classe                                            dopo 17 anni
IX classe                                              dopo 19 anni

Lo  sviluppo del trattamento economico in ciascun livello retributivo
secondo  le  predette  classi di stipendio e aumenti biennali, figura
nei  rispettivi  quadri  dell'allegato  2,  nei  quali  sono  inoltre
riportati  in  corrispondenza dell'anzianita' tabellare (da riferirsi
alla data del 1° gennaio 1983):
lo  stipendio  annuo  lordo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 271/81;
l'importo dei miglioramento economico;
gli importi delle quote differite del miglioramento stesso, calcolate
nelle  misure del 65% per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983
e del 20 % per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984;
l'importo  dello stipendio annuo lordo, al netto della predetta quota
differita del 65%, spettante dal 1° gennaio 1983.

2.  Per  quanto  concerne in particolare le modalita' di progressione
economica  del  personale di ruolo nei nuovi livelli retributivi, cui
fa  riferimento  l'art.  2  in  esame,  si  ritiene inoltre opportuno
precisare  quanto  segue. Ai sensi degli ultimi tre commi dell'art- 1
del  piu'  volte  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n.
271/81:
per  ogni  biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima
classe  stipendiale,  compresa  l'ultima,  sono  corrisposti  aumenti
periodici  in  ragione del 2,50% dello stipendio della classe stessa,
salvo che il biennio di servizio non dia luogo all'attribuzione della
successiva classe di stipendio;
nel  periodo  di  permanenza  in  ciascuna  delle  predette classi di
stipendio  sono,  altresi',  attribuiti  o anticipati, per nascita di
figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti
biennali,  anche  convenzionali,  pari al 2,50% dello stipendio della
classe in godimento;
gli  aumenti  periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono
di  norma  riassorbiti  al  conseguimento  della successiva classe di
stipendio.  Va  notato in proposito che qualora gli aumenti periodici
stessi siano conseguenti a riconoscimenti di anzianita' utile ai soli
fini   economici,   di  tale  anzianita'  dovra'  tenersi  conto  per
l'attribuzione degli eventuali aumenti biennali nella nuova classe di
stipendio
Restano,  inoltre,  confermati  i  benefici  previsti dall'art. 4 del
medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 271/81 e, in
particolare:
l'attribuzione,  nella  classe di stipendio spettante, di due aumenti
biennali,  non riassorbibili, al maturare dell'anzianita' di anni 16,
utile  ai  fini'  giuridici  ed  economici, prevista per il personale
docente  laureato  di  ruolo della scuola di istruzione secondaria ed
artistica. (tabella C, quadro 1, annessa al decreto-legge n. 13/1976)
gia'  in  servizio  di  ruolo  alla  data  del  1° febbraio 1981 cfr.
paragrafo  A-Personale  docente  (art.  4,  3° comma) della circolare
ministeriale  n.  11  (prot.  n.  2131/566/BD)  dell'11 gennaio 1982;
applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/811;
l'analogo  beneficio previsto per il personale docente di ruolo degli
istituti  di istruzione secondaria di secondo grado, inquadrato nella
sesta   qualifica   (insegnanti   tecnico-pratici   e  insegnanti  di
stenografia  e  dattilografia negli istituti tecnici e professionali)
al maturare dell'anzianita', utile ai fini giuridici ed economici, di
anni 18;
il  computo,  in ragione dell'8% dello stipendio iniziale del livello
di  appartenenza,  del  primo  aumento biennale nell'ultima classe di
stipendio,  nei  confronti  del personale che ha conseguito, entro la
data del 1° febbraio 1981, la qualifica di aiutante tecnico superiore
ovvero ha maturato, entro la stessa data, l'anzianita' necessaria per
conseguirla  senza  scrutinio  (anni  18)  (art. 4, comma ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81).
3.  L'art.  3  delle  norme allegate al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 345/83, prevede, per il personale della soppressa
carriera  di concetto di segreteria di cui alla tabella A, annessa al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  420/74  (segretari),
l'attribuzione  di un aumento biennale aggiuntivo del 2,50% del nuovo
stipendio  della  classe  spettante al 1° gennaio 1983, valutabile ai
fini della successiva progressione economica.
L'attribuzione  di tale aumento periodico comporta, correlativamente,
l'attribuzione  dell'anzianita'  di  due  anni  utili  ai  soli  fini
economici,   da   computare   anche   nella  successiva  progressione
economica.
L'importo  corrispondente  al  predetto  aumento  biennale aggiuntivo
rientra tra i benefici economici assoggettati dall'art. 7 delle norme
stesse alla corresponsione graduale (cfr. paragrafo V).
4.  L'art.  4  delle  citate  norme  dispone  che  gli eventuali piu'
favorevoli  inquadramenti  - da disporsi, nei confronti del personale
non  docente,  a  seguito dell'approvazione dei profili professionali
determinati  ai  sensi  dell'art.  45 della legge n. 312/80 - avranno
decorrenza dalla data di approvazione dei profili stessi.

                     B. - Personale non di ruolo
Per  il  personale non di ruolo, ivi compresi i docenti di religione,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui all'art. 53 della
legge  11 luglio 1980, n. 312, come parzialmente modificate dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
In  proposito si richiamano le istruzioni impartite al paragrafo B) -
Personale  non di ruolo - della circolare ministeriale 6 giugno 1981,
n.   180,   applicativa  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  271/81,  che  vanno,  ovviamente  riferite  ai  nuovi
stipendi.

                    III. - INDENNITA' DI FUNZIONE
1.  L'art.  5 modifica sostanzialmente le previsioni normative di cui
all'art.  54 della legge n. 312/80, sia per quanto riguarda la misura
dell'indennita' corrisposta al personale ispettivo tecnico periferico
e  direttivo  della  scuola,  sia per quanto concerne gli effetti sul
trattamento   pensionistico,   ampliando,   altresi',  la  sfera  dei
destinatari e le ipotesi di corresponsione.
La  disposizione  anzidetta  ridetermina  nella  misura  unica  di L.
2.000.000 annue lorde l'indennita' di cui trattasi, gia' prevista per
effetto  dall'art. 54 della legge n. 312/80 e dell'art. 7 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  271/81,  nelle  misure: di L.
2.000.000  per  il  personale  ispettivo  tecnico periferico e per il
personale  direttivo  con anzianita' di servizio superiore a 5 anni e
di L. 1.500.000 per il personale direttivo con anzianita' di servizio
fino a 5 anni.
Per il predetto personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di
ruolo l'indennita' stessa e' resa pensionabile ed e' assoggettata, ad
ogni  effetto,  in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento
delle  predette  funzioni  anche  nella posizione di incaricato, alla
medesima  disciplina  dello  stipendio,  tranne  che  ai  fini  della
tredicesima  mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione,
la sospensione, la riduzione o il ritardo.
La  norma  stessa dispone, inoltre, abrogando implicitamente il terzo
comma del citato art. 54, che l'indennita' compete anche quando detto
personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che
non comporti l'effettivo esercizio della funzione-
In quanto assoggettata alla medesima progressione dello stipendio, la
misura  dell'indennita' va determinata incrementandone l'importo base
(L. 2.000.000) dell'aliquota percentuale corrispondente alla classe e
aumenti  biennali  conseguibili  nel  livello  di  inquadramento,  in
relazione  alla complessiva anzianita' di effettivo servizio prestato
nel  ruolo  ispettivo  tecnico  periferico  e  direttivo  e di quello
eventualmente  prestato in qualita' di preside o direttore incaricato
nella precedente posizione di docente.
Nel  computo  di  detta  anzianita' non sono da comprendere eventuali
periodi  di  interruzione  del  servizio  che  abbiano  comportato la
sospensione della retribuzione.
Nell'ultima   tabella   (allegato  3)  figurano,  in  relazione  alle
anzianita'  tabellari  delle  classi  e  aumenti  biennali  in cui si
articola   il   livello  retributivo  del  personale  interessato,  i
corrispondenti   indici  di  progressione  e  gli  importi  spettanti
dell'indennita'.
2.  La  misura  fissa  dell'analoga  indennita' prevista dall'art. 54
della  legge n. 312/80 in favore del personale direttivo incaricato e
del  personale  docente  che,  a norma dell'art. 3, ultimo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 417/74, sostituisce il
capo  di istituto nei casi di assenza o impedimento, e' stata elevata
da  L. 1.500.000 a L. 2.000.000 annue lorde e compete, per le ipotesi
previste  dal  medesimo  art.  54,  ancorche' l'indennita' stessa sia
corrisposta  ai titolari. L'indennita' per il personale anzidetto non
e' ovviamente ne' utile a pensione ne' assoggettata a progressione.
L'indennita'   stessa  compete  al  personale  di  cui  trattasi,  in
relazione  all'effettivo  esercizio  della direzione dell'istituzione
scolastica  o  educativa,  nei  periodi  in  cui tale funzione non e'
esercitata  dal  titolare,  in quanto collocato in posizione di stato
giuridico che escluda l'effettivo svolgimento della normale attivita'
di istituto.
Nei   confronti   del  docente  collaboratore  scelto  dal  direttore
didattico  per  il  circolo  affidato  in  reggenza  perche' privo di
titolare, l'indennita' va corrisposta, ai sensi dell'ultima parte del
quinto comma del citato art. 54 nella misura di L. 1.000.000 (pari al
50% di quella prevista per il personale direttivo incaricato).
Circa  le  modalita'  e  le  ipotesi per le quali l'indennita' di cui
trattasi  compete  al  suddetto  personale docente, si fa rinvio alle
disposizioni  impartite  al riguardo con al circolare ministeriale n.
49  del  12  febbraio  1981 (paragrafo VI) facendo tuttavia presente,
che, per effetto della disposizione anzidetta, risulta implicitamente
abrogato  il  quinto  comma  del  citato  art. 54, nella parte in cui
limitava  la  corresponsione  dell'indennita'  al  personale  docente
vicario  per i periodi in cui detta indennita' non veniva corrisposta
rispettivamente  al rettore, al direttore, o alla direttrice titolari
dell'istituzione   educativa,   al   capo  di  istituto  o  direttore
didattico.

      IV. - COMPENSO PER LE ORE ECCEDENTI RESE IN APPLICAZIONE
           DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270
L'art.  8  delle  norme  anzidette  stabilisce  una  nuova misura del
compenso   per  le  prestazioni  rese  oltre  il  normale  orario  di
insegnamento,  previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 417/74, nei casi di sostituzione dei docenti assenti di
cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Detto  compenso  orario  e'  stato fissato nella misura pari a quello
spettante  ai sensi del quarto comma del predetto art. 88, maggiorato
del  20%  e,  cioe', nella misura corrispondente ad 1/78 dell'importo
dello  stipendio  mensile  spettante  nel  mese  in cui viene resa la
prestazione, maggiorato del 20%.

            V. - ATTRIBUZIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI
L'art.  7 delle norme anzidette dispone che i miglioramenti economici
risultanti  dalla  differenza  tra  il  nuovo  trattamento  economico
determinato,   secondo   i   criteri   sopra  enunciati,  sulla  base
dell'anzianita'  tabellare  maturata  alla data del 1° gennaio 1983 e
quello  spettante  alla  medesima  data  in  applicazione dei decreti
presidenziali n. 271/81 e n. 507/81, sono attribuiti gradualmente con
le decorrenze e nelle misure qui di seguito indicate:
dal 1° gennaio 1983, nella misura del 35% della predetta differenza;
dal   1°   gennaio   1984,   nella   misura   di   un  ulteriore  45%
(complessivamente nella misura dell'80% della differenza stessa);
dal 1° gennaio 1985, per l'intero ammontare.
Ai  soli  fini  del  calcolo  del predetto miglioramento economico da
corrispondere  gradualmente,  vanno  posti  a confronto, in relazione
alla  classe  e  aumenti  biennali  maturati  al  1° gennaio 1983, lo
stipendio  annuo  lordo  calcolato  sulla  base del nuovo trattamento
economico  e  lo  stipendio annuo lordo spettante in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81 o 507/81.
Gli  incrementi  stipendiali  relativi  alle  classi  e  agli aumenti
biennali  maurati  successivamente  al 1° gennaio 1983 vanno aggiunti
per  intero  al  trattamento  economico  in  godimento,  ancorche' la
predetta differenza non sia stata corrisposta per intero.
In  concreto,  per  il  periodo transitorio dal 1° gennaio 1983 al 31
dicembre 1984, il trattamento economico spettante risulta equivalente
allo stipendio tabellare relativo alle classi e agii aumenti biennali
via  via maturati dagli interessati, decurtato delle rispettive quote
del miglioramento non ancora attribuito e cioe':
per  il  periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1983, della quota pari
al 65% della predetta differenza;
per  il  periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984, della minore quota
pari al 20% della differenza stessa.
Alla  medesima  disciplina  di attribuzione graduale e' sottoposto il
miglioramento  economico  relativo  all'indennita'  prevista  per  il
personale  ispettivo  tecnico  periferico  e  direttivo  di  ruolo  o
incaricato,  sia  per  quanto  concerne  la  differenza tra l'importo
stabilito  dal  nuovo contratto e quello maturato in applicazione del
citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/1981
(L.  1.500.000  o L. 2.000.000) sia per quanto riguarda la differenza
tra  l'importo  stesso  di  L.  2.000.000  e quello determinato al 1°
gennaio  1983 in applicazione dell'art. 5, secondo comma, delle norme
in esame, con riferimento all'anzianita' di servizio.
Analogamente   a  quanto  previsto  per  lo  stipendio,  gli  aumenti
dell'indennita',   derivanti   dalla   successiva   progressione  per
anzianita', vanno corrisposti per intero.
Per  il  personale  direttivo  incaricato  o vicario e per il docente
collaboratore  scelte per il circolo didattico in reggenza, le misure
dell'indennita'  spettanti  dalle  date  sottoindicate  risultano  le
seguenti:


                                          Importi annui lordi
                                   1-1-1983      1-1-1984    1-1-1985
                                     lire           lire       lire


Personale direttivo incaricato
 o vicario                        1.675.000       1.900.000 2.000.000
Docente collaboratore scelto
 dal direttore didattico per
 il circolo in regenza              837.500         950.000 1.000.000

                VI. - PASSAGGI DI QUALIFICA O LIVELLO
1. L'art. 6 delle norme anzidette innova la disciplina concernente il
trattamento  economico  spettante nei casi di passaggio del personale
di ruolo a qualifica funzionale o livello retributivo superiore.
La materia, era gia' compresa e diversamente disciplinata tra le piu'
ampie  previsioni  normative  dell'art.  52  della  legge  n. 312/80,
relative ai casi di passaggi di qualifica funzionale o di cambiamento
di  posizione  giuridica del personale statale di ruolo, articolo che
risulta  ora  implicitamente  abrogato nelle parti che si riferiscono
alle fattispecie sopra considerate-
Ai  sensi  del  citato  art. 6, nei casi di passaggio a una qualifica
funzionale  o livello retributivo superiori, al personale interessato
viene   attribuito  lo  stipendio  iniziale  previsto  per  la  nuova
qualifica  o  nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla
differenza  tra  lo  stipendio  tabellare  maturato,  alla  data  del
passaggio,  per  classi e aumenti biennali, nella qualifica o livello
di provenienza e il relativo stipendio iniziale.
Per  il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto,
con  anzianita'  di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica non
inferiore  ad  un  anno,  la  predetta  differenza  va  deteminata in
relazione  allo stipendio iniziale del terzo livello che il personale
stesso in concreto consegue al maturare di detta anzianita'.
Qualora  il  nuovo  stipendio  si  collochi  fra due classi o fra due
aumenti   biennali  nell'ultima  classe  del  livello  acquisito,  il
personale  interessato  va inquadrato nella classe o aumento biennale
immediatamente   inferiore,   ferma  restando  la  corresponsione  ad
personam  di detto maggiore stipendio. La differenza tra quest'ultimo
stipendio  e  quello corrispondente alla classe e aumenti biennali di
Inquadramento   va   considerata,  previa  temporizzazione,  ai  fini
dell'ulteriore progressione economica.
La temporizzazione di tale differenza si ottiene:
a) nell'ambito delle prime otto classi, moltiplicando l'importo della
differenza stessa per il numero di giorni corrispondenti agli anni di
permanenza  previsti per il passaggio dalla classe di inquadramento a
quella  successiva  (1080  giorni per le classi triennali, 720 giorni
per  quelle  biennali)  e  dividendo il prodotto per l'importo di una
classe  del  nuovo livello retributivo (8% dello stipendio iniziale);
il  quoziente  arrotondato  per  eccesso  o difetto, a seconda che la
frazione  sia  superiore  ovvero  pari  o  inferiore  a 50 centesimi,
rappresenta  il numero di giorni che convertiti in anni (giorni 360 =
1  anno), mesi (giorni 30 = 1 mese) e giorni, dovranno essere portati
In aggiunta all'anzianita' tabellare della classe di inquadramento ai
fini del conseguimento della classe successiva.
b)  nell'ambito  dell'ultima classe, moltiplicando l'importo predetto
per  720  giorni,  pari  ad  un biennio necessario per l'attribuzione
dell'aumento  periodico,  e dividendo il prodotto per l'importo di un
aumento  biennale  computato  nell'ultima  classe  del  nuovo livello
retributivo   (4,10%   dello   stipendio   iniziale);  il  quoziente,
arrotondato come sopra, rappresenta il periodo di tempo da portare in
aggiunta  all'anzianita' tabellare della classe e aumenti biennali di
inquadramento   ai  fini  dell'attribuzione  del  successivo  aumento
biennale.
I  benefici  risultanti dall'applicazione della predetta disposizione
non  sono  cumulabili  con  quelli  derivanti  dai riconoscimenti dei
servizi  previsti,  agli effetti della carriera, dalle norme vigenti,
riconoscimenti   che   vanno,   pertanto,   effettuati  solo  qualora
risultino, in termini di anzianita' nel livello di appartenenza, piu'
favorevoli  rispetto  ai  primi.  Va  notato, a tale proposito, che i
riconoscimenti dei servizi previsti dalla normativa vigente risultano
generalmente piu' favorevoli nei confronti del solo personale docente
della  scuola  secondaria,  in relazione ai servizi di ruolo e non di
ruolo  prestati  nella scuola elementare e materna, che, com'e' noto,
sono  valutabili  per intero anche se parzialmente utili ai soli fini
economici.
2-  Nel  caso  di  passaggio  ad  una  qualifica funzionale o livello
retributivo superiore, intervenuto nel periodo dal 1° gennaio 1983 al
31  dicembre  1984,  il  beneficio  spettante  con  riferimento  agli
incrementi  apportati al decreto presidenziale in esame agli stipendi
iniziali   delle   due   qualifiche  o  livelli  (rispettivamente  di
provenienza  e  acquisto), va corrisposto alla data del passaggio con
le  medesime gradualita' previste dall'art. 7 delle norme allegate al
decreto stesso.
In  tali  ipotesi,  ai  fini  della  determinazione  dello  stipendio
spettante   dovra'  tenersi  conto  sia  della  quota  differita  del
miglioramento  conseguito  dall'interessato  alla data del 1° gennaio
1983  nella  qualifica  o  livello  di  provenienza,  sia della quota
differita  del  miglioramento  risultante  dalla  differenza  tra gli
stipendi  iniziali  del  nuovo  livello, previsti rispettivamente dal
decreto  presidenziale  in  esame  e dal decreto del Presidente della
Repubblica  n. 271/1981 o dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 507/1981.
Gli  incrementi  stipendiali, conseguenti alla progressione economica
nel   nuovo   livello  successiva  alla  data  del  passaggio,  vanno
corrisposti per intero.
Per  un'esemplificazione del suesposto criterio, si consideri il caso
di  un docente di scuola media in ruolo dal l° ottobre 1975, nominato
preside con decorrenza 10 settembre 1983.
Si  supponga  che  l'interessato  alla data del I° gennaio 1983 abbia
maturato  nel  ruolo docente di provenienza un'anzianita' di servizio
di  anni 15 e mesi 3 utili ai fini giuridici ed economici e di anni 2
utili  ai  soli  fini  economici,  comprensiva del riconoscimento del
servizio non di ruolo.
La posizione tabellare al 1° gennaio 1983 risultera':

livello 7°, classe VIII, primo aumento biennale;
stipendio annuo lordo: L. 10.088.050;
miglioramento economico conseguito al 1° gennaio 1983: L. 1.896.250;
quote differite:
65% = L. 1.232.562;
20% = L. 379.250.
Alla  data  del  passaggio  nel  ruolo  direttivo (10 settembre 1983)
l'interessato  risultera'  inquadrato nella medesima classe 7°, primo
aumento  biennale del livello 7°; il servizio effettivamente prestato
in  qualita' di insegnante di ruolo sara' di anni 7, mesi 11 e giorni
9.

Per l'applicazione della suddetta disposizione, si
determina, innanzitutto, sul settimo livello retri-
butivo di provenienza, il valore economico della
progressione, sottraendo dall'importo dello stipen-
dio maturato
(livello 7°, classe VIII, primo aumento biennale)
 di................................................. L.    10.088.050
lo stipendio iniziale del livello stesso  .......... L. (-) 6.650.000
                                                     ----------------
la differenza pari a ............................... L.     3.438.050
si aggiunge allo stipendio iniziale del livello
 acquisito (livello 8°) ............................ L.     7.800.000
                                                     ----------------
                                          Totale. . .L.    11.238.050

Non  risultando  nell'ottavo  livello  uno stipendio pari al suddetto
totale;  ai  fini dell'inquadramento nel nuovo livello si ha riguardo
allo  stipendio  della  classe  di  importo  immediatamente inferiore
(classe  VI,  pari a L. 10.920.000, conseguibile con un'anzianita' di
anni 12).
La  differenza in meno di L. 318.050 da' luogo al valore temporale di
anni  1  e  giorni  7,  ottenuto moltiplicando l'importo stesso di L.
318.050  per  720  giorni  (pari  ad  un  biennio  necessario  per il
conseguimento della classe successiva) e dividendo il prodotto per L.
624.000  e  cioe'  per  l'ammontare  di  una  classe di stipendio del
livello 8° (8% di L. 7.800.000).


                                    Anni          Mesi         Giorni

L. 318.050 x 720
---------------- = 367               1             -              7
    624.000


che sommati all'anzianità tabellare
 della classe VI .................  12             -              -
                                    ---------------------------------
               Darà un totale di .. 13             -              7

L'inquadramento nel livello 8° risultera' pertanto:
livello 8°, classe VI;
anzianita' nella qualifica al 10 settembre 1983: anni 13 e giorni 7;
progressione economica:
3 settembre 1984, classe VII, L. 11.544.000;
3 settembre 1986, classe VIII, L. 12.168.000.
Nella  progressione  economica non si considera il riconoscimento del
servizio  di  docente  di ruolo ai sensi dell'art. 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 417/74, in quanto non determina una
posizione   piu'   favorevole.  Detto  riconoscimento  comporterebbe,
infatti, un'anzianita' complessiva di anni 4, mesi 11 e giorni 19.
Il trattamento economico spettante va determinato tenendo conto delle
quote  differite  del  miglioramento  economico  conseguito sia nella
qualifica  di  provenienza  alla  data del 1° gennaio 1983, sia nella
qualifica  acquisita  con  riferimento  allo  stipendio  iniziale del
corrispondente livello.
Dette quote differite risulteranno:



                                                   65%         20%
qualifica di provenienza (L. 1.896.250).... L. 1.232.562   L. 379.250
qualifica acquisita (L. 1.500.000) ........ L.   975.000   L. 300.000
                              In totale.... L. 2.207.562   L. 679.250

Il  trattamento  economico spettante nel livello 8° va calcolato come
segue:


Decorrenze     Classe/AB      Stipendio        Quote        Totale
                              tabellare      differite    spettante
    -              -             -               -            -
10-9-1983    "ad personam"  L. 11.238-050(-)L. 2.207.562=L. 9.030.488
1-1-1984     "ad personam"  L. 11.238.050(-)L.   679.250=L.10.558.800
1-9-1984          VII/-     L. 11.544.000(-)L.   679-250=L.10.864.750
1-1-1985          VII/-                                  L.11.544.000
1-9-1986          VIII/-                                 L.12.168.000

3.  L'anzidetta  disposizione si applica, per espressa previsione del
citato  art.  6, anche al personale che abbia conseguito il passaggio
ad  una  qualifica o livello superiori nel periodo compreso tra il 1°
febbraio 1981 e il 1° gennaio 1983.
Nei  confronti  di  detto  personale, al fine di determinare il nuovo
trattamento  spettante  dal  1°  gennaio  1983, in relazione ai nuovi
stipendi  previsti  per  la  qualifica di appartenenza, e' necessario
procedere  previamente,  con  una  fictio  juris,  sulla  base  degli
stipendi Iniziali vigenti alla data del passaggio e secondo i criteri
sopra   enunciati,   ad   un   nuovo  inquadramento  nel  livello  di
appartenenza,   con   decorrenza  giuridica  dalla  stessa  data  del
passaggio:
Il  miglioramento economico risultante dalla differenza tra stipendio
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83 per la
classe  e  aumento biennale conseguiti al 1° gennaio 1983 per effetto
del  nuovo inquadramento e quello corrispondente previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 271/81, va attribuito con le medesime
decorrenze e modalita' previste dall'art. 7 delle norme in esame.

Esempio:
Docente   di  scuola  elementare  nominato  direttore  didattico  con
decorrenza 10 settembre 1981.
Trattamento  economico  tabellare  maturato  alla  data del passaggio
nella   qualifica   di  provenienza  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 271/81):
livello 6°, classe IX, secondo aumento biennale, L. 8.102.952.
Nuovo  inquadramento  livello  8°,  ai  sensi dell'art. 6 delle norme
allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83.


stipendio iniziale liv. 8°                             L.   6.300.000
differenziale liv. 6° (decreto
del Presidente della Repubblica
n. 271/81)
classe IX/2 aumento biennale
 maturata alla data del passaggio...  L.     8.120.952
classe iniziale ....................  L. (-) 4.716.000 L.   3.404.952
                                      ---------------- --------------
                                              Totale.. L.   9.704.952


Inquadramento spettante alla data del
passaggio: livello 8 - CLS VII/ anni 14                L.(-)9.324.000
                                                       --------------
                         Differenza da temporizzare... L.     380.952



                                      Anni     Mesi      Giorni



80.952 x 720
------------ = 544                     1         6         4
  504.000
anzianità tabellare classe VII/ -     14         -         -
servizio di ruolo nella qualifica
 di direttore didattico (10-9-1981 -
 31-12-1982)                           1         3        21
                                     -----------------------
Totale anzianità al 1° gennaio 1983   16         9        25
                                     -----------------------


progressione economica
1-1-1983- Liv. 8°- CLS VIII/0      L. 12.168.000
1-3-1984- Liv. 8°- CLS IX/0        L. 12.792.000
1-3-1986- Liv. 8°- CLS IX/1        L. 13.111.800


determinazione trattamento
 economico - Liv- 8° 1-1-1983                         L.   12.168.000
nuovo inquadramento - D.P.R.
 n. 345/83 - CLS VIII/0                               L.(-) 9.828-000
                                                      ---------------
stipendio maturato - D-P-R.
 n. 271/81 - CLS VIII/0                   Differenza  L.    2.340.000
                                      x 65% = Tot. 1  L.    1.521.000
                                        20% = Tot. 2  L.      468.000


Decorrenze   Classe/AB      Stipendio       Quote         Totale
                            tabellare     differite      spettante
     -           -              -             -              -
1-1-1983    CLS VIII/0   L. 12.168.000(-) L.1.521.000(1)=L.10.647.000
1-1-1983    CLS VIII/0   L. 12.168.000(-) L.  468.000(2)=L.11.700.000
1-3-1984    CLS IX/0     L. 12.792.000(-) L.  468.000(2)=L.12.324.000
1-1-1985    CLS IX/0                                     L.12.792.000
1-3-1986    CLS 1X/1                                     L.13.111.800

                     VII. - DISPOSIZIONI COMUNI

L'art.  9  delle  norme  allegate  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  in  esame  stabilisce  che le nuove misure degli stipendi
risultanti  dall'applicazione  del  decreto  stesso hanno effetto sui
relativi   aumenti   biennali,   sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'   di  buonuscita  e  di  licenziamento,  sull'assegno
alimentare  previsto  dall'art.  82  del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sulle
ritenute   previdenziali   e  assistenziali  e  relativi  contributi,
compresi  le  ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i
contributi di riscatto-
Le  norme  allegate  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
345/83,  salvo  quanto  previsto dagli articoli 3, 5 e 6 concernenti,
rispettivamente, il personale della soppressa carriera di concetto di
segreteria,  l'indennita'  di  funzione  per  il personale ispettivo,
tecnico  periferico  e  direttivo e i casi di passaggio a qualifica o
livello superiori, non contengono, per quanto riguarda il trattamento
economico  fondamentale, disposizioni modificative dell'inquadramento
del personale interessato, ma una mera rideterminazione contabile del
trattamento  economico,  in  relazione  alle posizioni stipendiali in
godimento  al  1°  gennaio 1983 e a quelle successivamente maturate o
maturande in base alla normativa preesistente.
Non  si  rende  quindi  necessario, per il personale della scuola nei
confronti  del  quale  si e' gia' provveduto alla ricostruzione della
carriera   in   base  alle  diposizioni  contenute  nei  decreti  del
Presidente    della   Repubblica   n.271/81   e   507/81,   procedere
all'emissione di nuovi decreti di inquadramento, dovendosi, a partire
dal  1°  gennaio  1983,  ritenere  modificati  solo gli importi degli
stipendi  correlati  alle classi e aumenti biennali che non subiscono
variazioni  rispetto  a  quelli predeterminati nei decreti formali di
ricostruzione della carriera o di inquadramento.
Gli  uffici  che  provvedono  alla liquidazione delle retribuzioni al
personale   della  scuola  procederanno,  pertanto,  direttamente  ad
aggiornare,  sulla  base dei nuovi stipendi. il trattamento economico
spettante  con  decorrenza  dal  l°  gennaio  1983 al personale della
scuola  da  loro  amministrato  e alla liquidazione degli arretrati a
conguaglio,  tenendo  conto  delle disposizioni contenute nell'art. 7
delle  norme  stesse, concernenti la gradualita' della corresponsione
dei  miglioramenti  economici  introdotti  dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 345/83 citato.
A  tale  scopo, e' stato predisposto un apposito prontuario (allegato
5)  nel quale, in corrispondenza delle posizioni stipendiali maturate
al  1°  gennaio  1983,  figurano  gli  stipendi  spettanti alle varie
categorie di personale interessato nel periodo transitorio 1° gennaio
1983-31   dicembre   1984,   anche   per   effetto  della  successiva
progressione economica nel livello di appartenenza.
Per  quanto  concerne,  invece,  le  disposizioni  previste dai sopra
citati articoli 3, 5 e 6, per la cui applicazione si rende necessaria
l'emissione di decreti formali, si richiama l'attenzione sul disposto
dell'art.  172 della legge n. 312/80 per effetto del quale gli uffici
liquidatori   dello   stipendio  sono  autorizzati  a  provvedere  ai
pagamenti  dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino
al  perfezionamento  dei  decreti  formali,  fatti  salvi  comunque i
successivi  conguagli,  sulla  base  dei  dati  in  possesso  o delle
comunicazioni  degli  uffici  presso cui presta servizio il personale
interessato,  relativi  agli elementi necessari per la determinazione
del trattamento stesso-
In  applicazione della citata disposizione legislativa le istituzioni
scolastiche presso le quali il personale interessato presta servizio,
in  attesa  della emanazione dei relativi decreti di attribuzione dei
benefici di cui trattasi da parte dell'organo competente, dovranno:
o)  per il personale di cui sopra retribuito a cura delle istituzioni
scolastiche  stesse, provvedere direttamente, per quanto concerne gli
emolumenti   da  esse  corrisposti,  alla  determinazione  del  nuovo
trattamento  economico provvisorio spettante a ciascun interessato in
applicazione  della presente circolare, dandone notizia al competente
Provveditorato agli Studi;
b)  per  il  personale retribuito dai Provveditori agli Studi o dalle
Direzioni  Provinciali del Tesoro, provvedere all'inoltro ai predetti
competenti    uffici   delle   apposite   comunicazioni   individuali
concernenti  il  trattamento economico spettante al personale stesso,
utilizzando i seguenti modelli allegati alla presente circolare:
moda.  A  -  comunicazione  individuale  per  la corresponsione della
indennita' di funzione;
mod.  B1  o  B2 - comunicazione individuale relativa al personale che
abbia  conseguito  il  passaggio  a qualifica o livello superiori nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 1981 e il 1° gennaio 1983;
mod. C - comunicazione individuale per il personale non docente della
soppressa carriera di concetto di segreteria.
Sulla  base di tali comunicazioni i predetti uffici liquidatori delle
competenze provvederanno, con la massima tempestivita', ad aggiornare
il trattamento economico spettante al personale stesso dal 1° gennaio
1983 cd a corrispondere, altresi', i relativi arretrati a conguaglio.
A  tale  proposito  il  Ministero del tesoro - Direzione generale del
tesoro,  impartira'  direttamente  le  necessarie istruzioni tecniche
alle direzioni provinciali del tesoro.
Per  il  personale  ispettivo  tecnico  periferico,  agli adempimenti
anzidetti  provvedera'  la  Direzione  generale del personale e degli
affari generali e amministrativi di questo Ministero.
Nel  sottolineare  la  necessita'  di  provvedere sollecitamente agli
adempimenti previsti, si pregano le Direzioni generali gli
ispettorati ed il servizio per la scuola materna, che amministrano il
personale considerato nella presente circolare ad inoltrare, ciascuno
per  la  parte di competenza, alla Direzione generale del personale e
degli  affari  generali  e amministrativi - Ufficio di coordinamento,
previsione   e   gestione  della  spesa,  le  richieste  di  maggiore
fabbisogno  di  fondi, affinche' quest'ultima le riassuma in un'unica
lettera  di  richiesta  al  Ministero  del  tesoro, da inviare per il
tramite della ragioneria centrale.
I  provveditori agli studi e le istituzioni scolastiche ed educative,
ordinatori  del  pagamento  dello stipendio al personale interessato,
sono   pregati   di   inoltrare  alle  predette  Direzioni  generali,
ispettorati   e   servizio  perla  scuola  materna  le  richieste  di
integrazione dei fondi occorrenti per coprire il fabbisogno derivante
dai miglioramenti di cui trattasi.
Eventuali  quesiti  in materia vanno rivolti alla direzione generale,
ispettorato   o  servizio  di  questo  Ministero  che  amministra  la
categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.
I  provveditori  agli  studi,  il  sovrintendente  scolastico  per la
provincia  di  Bolzano  e  gli intendenti scolastici per la scuola in
lingua  tedesca  e delle localita' ladine sono pregati di trasmettere
la   presente   circolare   ai  capi  di  istituto  delle  rispettive
circoscrizioni per gli adempimenti di competenza.

                                                Il Ministro: FALCUCCI