Ai provveditori agli studi
Al sovrintendente scolastico per la
provincia di Bolzano
All'intendente scolastico per la
scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'intendente scolastico per la
scuola delle localita' ladine di
Bolzano
Alle direzioni provinciali del
tesoro
Ai direttori delle accademie di
belle arti, delle accademie
nazionali di danza e di arte
drammatica e dei conservatori di
musica
Ai rettori dei convitti nazionali
Alle direttrici degli educandati
femminili dello Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento affari
giuridici e legislativi -
Dipartimento per la funzione
pubblica
Al Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato -
I.G.O.P. e I.G.F.
Al Ministero del tesoro - Direzione
generale del tesoro - Divisione
XXIV
Al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale della
cooperazione culturale, scientifica
e tecnica - Ufficio V Direzione
generale personale amministrativo -
Ufficio XIV
Alle Direzioni generali,
ispettorati e servizio per la
scuola materna
Alla ragioneria centrale presso il
Ministero della pubblica istruzione
Alla Corte dei conti -
Coordinamento del controllo
Alla Corte dei conti - Ufficio
controllo atti del Ministero della
pubblica istruzione
Alle delegazioni regionali della
Corte dei conti
Ai sovrintendenti scolastici
regionali e interregionali
Alle ragionerie regionali dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
All'assessore alla pubblica
istruzione della Regione autonoma
della Valle d'Aosta
Al sovrintendente agli studi della
Valle d'Aosta
Nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 197 del 20 luglio
1983 e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 345, contenente le norme applicative dell'accordo
contrattuale relativo al nuovo trattamento economico del personale
della scuola.
La disciplina di cui al predetto accordo si applica, con decorrenza
dal P' gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1983 ai soli
fini economici, al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo,
docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali dello Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
I- NUOVI STIPENDI INIZIALI
L'art. 2 delle norme anzidette prevede per il predetto personale
della scuola, con riferimento alle qualifiche funzionali di
inquadramento di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, nuovi livelli
retributivi, cui corrispondono i seguenti stipendi annui lordi
iniziali:
Seconda qualifica:
accudienti di convitto L. 3.500.000
(1) Il testo e aggiornato secondo le rettifiche contenute
nella circolare ministeriale n 254 (Prot. n 13499/245/FL)
del 20 settembre 1983
Terza qualifica:
bidelli, guardarobieri, aiutanti guardarobieri, aiutanti
cuochi, custodi dei convitti e degli educanti femminili
dello Stato L. 3.650.000
Quarta qualifica:
applicati, magazzinieri, aiutanti tecnici, cuochi,
infermieri, assistenti di scuola materna L. 4.500.000
Quinta qualifica:
segretari L. 5.600.000
Sesta qualifica:
Insegnanti elementari e di scuola materna; istitutori
e istitutrici dei convitti e degli educandati femminili
dello, Stato; assistenti delle scuole speciali statali;
insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di stenografia
e dattilografia, negli istituti tecnici professionali;
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica
e pianisti accompagnatori dei corsi normali, superiori
e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza L. 5.800.000
Settima qualifica:
insegnanti di scuola media; vice-rettori aggiunti ad
esaurimento nei convitti nazionali; assistenti nei
licei artistici e assistenti nelle accademie di belle
arti; insegnanti delle scuole di istruzione secondaria
di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti
d'arte (ex tab. C, quadro I, allegata al decreto-legge
n. 13/1976) L. 6.650.000
Ottava qualifica:
direttori didattici; vice-direttori degli istituti e
scuole speciali statali; presidi di scuola media;
vice-rettori e vice-direttrici dei convitti e degli
educandati femminili di Stato; presidi delle scuole
ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, dei
licei artistici e degli istituti e scuole speciali
statali; rettori dei convitti nazionali e direttrici
degli educandati femminili statali; direttori dei
conservatori di musica e delle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza; personale docente dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti
e della accademia nazionale di danza (ex tab F, quadri
I, II e III, annessa al decreto-legge n. 13/1976) L. 7.800.000
Per il personale ispettivo tecnico periferico è previ-
sto nell'ambito dell'ottava qualifica, un livello
retributivo corrispondente allo stipendio annuo lordo
iniziale di L. 8.400.000
II. - PROGRESSIONE ECONOMICA
A. - Personale di ruolo
1. Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore delle predette norme (21 luglio 1983) e per quello che sara'
assunto a seguito di concorsi gia' indetti alla stessa data o
comunque immesso in ruolo in applicazione delle leggi 20 maggio 1982,
n. 270 e 25 agosto 1982, n.604, la progressione economica negli
anzidetti livelli retributivi si sviluppa secondo le modalita'
previste, rispettivamente, dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e dal decreto dei Presidente della
Repubblica 23 agosto 1981, n. 507 e, cioe', in otto classi di
stipendio successive alla prima (complessivamente nove classi), con
incremento costante dell'8% dello stipendio iniziale, attribuite al
compimento delle seguenti anzianita' di servizio:
a) Per i docenti laureati di ruolo delle scuole di istruzione
secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte,
gia' compresi nella tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge n.
13/1976:
I classe iniziale
II classe 2 anni
III classe 4 anni
IV classe 6 anni
V classe 8 anni
VI classe 10 anni
VII classe 12 anni
VIII classe 14 anni
IX classe 16 anni
b) Per i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e della Accademia nazionale di danza, gia' compresi nella
tabella F, quadri I, II e III, annessa al decreto-legge n. 13/1976.
I classe iniziale
II classe 3 anni
III classe 6 anni
IV classe 9 anni
V classe 12 anni
VI classe 15 anni
VII classe 18 anni
VIII classe 20 anni
IX classe 22 anni
c) Per il restante personale ispettivo tecnico periferico, direttivo,
docente, educativo e non docente della scuola:
I classe iniziale
II classe 3 anni
III classe 6 anni
IV classe 8 anni
V classe 10 anni
VI classe 12 anni
VII classe 14 anni
VIII classe 16 anni
IX classe 18 anni
d) Fino all'approvazione dei profili professionali determinati ai
sensi dell'art. 45 della legge n. 312/1980, il personale accudiente
di convitto, analogamente a quanto previsto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, consegue, dopo
un anno di effettivo servizio di ruolo, fermo restando
l'inquadramento nella seconda qualifica, lo stipendio annuo lordo di
L. 3.650.000, corrispondente all'iniziale del livello 3°. Le classi
di stipendio, da computarsi su detto importo, sono attribuite al
compimento della prevista anzianita' maturata a partire da un anno
successivo alla nomina in ruolo.
Per detto personale, la progressione economica nella seconda
qualifica risulta, pertanto, la seguente:
I classe - stipendio L. 3.500-000 iniziale
I classe - stipendio L. 3.650.000 dopo 1 anno
II classe dopo 4 anni
III classe dopo 7 anni
IV classe dopo 9 anni
V classe dopo 11 anni
VI classe dopo 13 anni
VII classe dopo 15 anni
VIII classe dopo 17 anni
IX classe dopo 19 anni
Lo sviluppo del trattamento economico in ciascun livello retributivo
secondo le predette classi di stipendio e aumenti biennali, figura
nei rispettivi quadri dell'allegato 2, nei quali sono inoltre
riportati in corrispondenza dell'anzianita' tabellare (da riferirsi
alla data del 1° gennaio 1983):
lo stipendio annuo lordo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 271/81;
l'importo dei miglioramento economico;
gli importi delle quote differite del miglioramento stesso, calcolate
nelle misure del 65% per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983
e del 20 % per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984;
l'importo dello stipendio annuo lordo, al netto della predetta quota
differita del 65%, spettante dal 1° gennaio 1983.
2. Per quanto concerne in particolare le modalita' di progressione
economica del personale di ruolo nei nuovi livelli retributivi, cui
fa riferimento l'art. 2 in esame, si ritiene inoltre opportuno
precisare quanto segue. Ai sensi degli ultimi tre commi dell'art- 1
del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n.
271/81:
per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima
classe stipendiale, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti
periodici in ragione del 2,50% dello stipendio della classe stessa,
salvo che il biennio di servizio non dia luogo all'attribuzione della
successiva classe di stipendio;
nel periodo di permanenza in ciascuna delle predette classi di
stipendio sono, altresi', attribuiti o anticipati, per nascita di
figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti
biennali, anche convenzionali, pari al 2,50% dello stipendio della
classe in godimento;
gli aumenti periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono
di norma riassorbiti al conseguimento della successiva classe di
stipendio. Va notato in proposito che qualora gli aumenti periodici
stessi siano conseguenti a riconoscimenti di anzianita' utile ai soli
fini economici, di tale anzianita' dovra' tenersi conto per
l'attribuzione degli eventuali aumenti biennali nella nuova classe di
stipendio
Restano, inoltre, confermati i benefici previsti dall'art. 4 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81 e, in
particolare:
l'attribuzione, nella classe di stipendio spettante, di due aumenti
biennali, non riassorbibili, al maturare dell'anzianita' di anni 16,
utile ai fini' giuridici ed economici, prevista per il personale
docente laureato di ruolo della scuola di istruzione secondaria ed
artistica. (tabella C, quadro 1, annessa al decreto-legge n. 13/1976)
gia' in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981 cfr.
paragrafo A-Personale docente (art. 4, 3° comma) della circolare
ministeriale n. 11 (prot. n. 2131/566/BD) dell'11 gennaio 1982;
applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/811;
l'analogo beneficio previsto per il personale docente di ruolo degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado, inquadrato nella
sesta qualifica (insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di
stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali)
al maturare dell'anzianita', utile ai fini giuridici ed economici, di
anni 18;
il computo, in ragione dell'8% dello stipendio iniziale del livello
di appartenenza, del primo aumento biennale nell'ultima classe di
stipendio, nei confronti del personale che ha conseguito, entro la
data del 1° febbraio 1981, la qualifica di aiutante tecnico superiore
ovvero ha maturato, entro la stessa data, l'anzianita' necessaria per
conseguirla senza scrutinio (anni 18) (art. 4, comma ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81).
3. L'art. 3 delle norme allegate al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 345/83, prevede, per il personale della soppressa
carriera di concetto di segreteria di cui alla tabella A, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica n. 420/74 (segretari),
l'attribuzione di un aumento biennale aggiuntivo del 2,50% del nuovo
stipendio della classe spettante al 1° gennaio 1983, valutabile ai
fini della successiva progressione economica.
L'attribuzione di tale aumento periodico comporta, correlativamente,
l'attribuzione dell'anzianita' di due anni utili ai soli fini
economici, da computare anche nella successiva progressione
economica.
L'importo corrispondente al predetto aumento biennale aggiuntivo
rientra tra i benefici economici assoggettati dall'art. 7 delle norme
stesse alla corresponsione graduale (cfr. paragrafo V).
4. L'art. 4 delle citate norme dispone che gli eventuali piu'
favorevoli inquadramenti - da disporsi, nei confronti del personale
non docente, a seguito dell'approvazione dei profili professionali
determinati ai sensi dell'art. 45 della legge n. 312/80 - avranno
decorrenza dalla data di approvazione dei profili stessi.
B. - Personale non di ruolo
Per il personale non di ruolo, ivi compresi i docenti di religione,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, come parzialmente modificate dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
In proposito si richiamano le istruzioni impartite al paragrafo B) -
Personale non di ruolo - della circolare ministeriale 6 giugno 1981,
n. 180, applicativa del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 271/81, che vanno, ovviamente riferite ai nuovi
stipendi.
III. - INDENNITA' DI FUNZIONE
1. L'art. 5 modifica sostanzialmente le previsioni normative di cui
all'art. 54 della legge n. 312/80, sia per quanto riguarda la misura
dell'indennita' corrisposta al personale ispettivo tecnico periferico
e direttivo della scuola, sia per quanto concerne gli effetti sul
trattamento pensionistico, ampliando, altresi', la sfera dei
destinatari e le ipotesi di corresponsione.
La disposizione anzidetta ridetermina nella misura unica di L.
2.000.000 annue lorde l'indennita' di cui trattasi, gia' prevista per
effetto dall'art. 54 della legge n. 312/80 e dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 271/81, nelle misure: di L.
2.000.000 per il personale ispettivo tecnico periferico e per il
personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 5 anni e
di L. 1.500.000 per il personale direttivo con anzianita' di servizio
fino a 5 anni.
Per il predetto personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di
ruolo l'indennita' stessa e' resa pensionabile ed e' assoggettata, ad
ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento
delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla
medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della
tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione,
la sospensione, la riduzione o il ritardo.
La norma stessa dispone, inoltre, abrogando implicitamente il terzo
comma del citato art. 54, che l'indennita' compete anche quando detto
personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che
non comporti l'effettivo esercizio della funzione-
In quanto assoggettata alla medesima progressione dello stipendio, la
misura dell'indennita' va determinata incrementandone l'importo base
(L. 2.000.000) dell'aliquota percentuale corrispondente alla classe e
aumenti biennali conseguibili nel livello di inquadramento, in
relazione alla complessiva anzianita' di effettivo servizio prestato
nel ruolo ispettivo tecnico periferico e direttivo e di quello
eventualmente prestato in qualita' di preside o direttore incaricato
nella precedente posizione di docente.
Nel computo di detta anzianita' non sono da comprendere eventuali
periodi di interruzione del servizio che abbiano comportato la
sospensione della retribuzione.
Nell'ultima tabella (allegato 3) figurano, in relazione alle
anzianita' tabellari delle classi e aumenti biennali in cui si
articola il livello retributivo del personale interessato, i
corrispondenti indici di progressione e gli importi spettanti
dell'indennita'.
2. La misura fissa dell'analoga indennita' prevista dall'art. 54
della legge n. 312/80 in favore del personale direttivo incaricato e
del personale docente che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, sostituisce il
capo di istituto nei casi di assenza o impedimento, e' stata elevata
da L. 1.500.000 a L. 2.000.000 annue lorde e compete, per le ipotesi
previste dal medesimo art. 54, ancorche' l'indennita' stessa sia
corrisposta ai titolari. L'indennita' per il personale anzidetto non
e' ovviamente ne' utile a pensione ne' assoggettata a progressione.
L'indennita' stessa compete al personale di cui trattasi, in
relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione
scolastica o educativa, nei periodi in cui tale funzione non e'
esercitata dal titolare, in quanto collocato in posizione di stato
giuridico che escluda l'effettivo svolgimento della normale attivita'
di istituto.
Nei confronti del docente collaboratore scelto dal direttore
didattico per il circolo affidato in reggenza perche' privo di
titolare, l'indennita' va corrisposta, ai sensi dell'ultima parte del
quinto comma del citato art. 54 nella misura di L. 1.000.000 (pari al
50% di quella prevista per il personale direttivo incaricato).
Circa le modalita' e le ipotesi per le quali l'indennita' di cui
trattasi compete al suddetto personale docente, si fa rinvio alle
disposizioni impartite al riguardo con al circolare ministeriale n.
49 del 12 febbraio 1981 (paragrafo VI) facendo tuttavia presente,
che, per effetto della disposizione anzidetta, risulta implicitamente
abrogato il quinto comma del citato art. 54, nella parte in cui
limitava la corresponsione dell'indennita' al personale docente
vicario per i periodi in cui detta indennita' non veniva corrisposta
rispettivamente al rettore, al direttore, o alla direttrice titolari
dell'istituzione educativa, al capo di istituto o direttore
didattico.
IV. - COMPENSO PER LE ORE ECCEDENTI RESE IN APPLICAZIONE
DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270
L'art. 8 delle norme anzidette stabilisce una nuova misura del
compenso per le prestazioni rese oltre il normale orario di
insegnamento, previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 417/74, nei casi di sostituzione dei docenti assenti di
cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Detto compenso orario e' stato fissato nella misura pari a quello
spettante ai sensi del quarto comma del predetto art. 88, maggiorato
del 20% e, cioe', nella misura corrispondente ad 1/78 dell'importo
dello stipendio mensile spettante nel mese in cui viene resa la
prestazione, maggiorato del 20%.
V. - ATTRIBUZIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI
L'art. 7 delle norme anzidette dispone che i miglioramenti economici
risultanti dalla differenza tra il nuovo trattamento economico
determinato, secondo i criteri sopra enunciati, sulla base
dell'anzianita' tabellare maturata alla data del 1° gennaio 1983 e
quello spettante alla medesima data in applicazione dei decreti
presidenziali n. 271/81 e n. 507/81, sono attribuiti gradualmente con
le decorrenze e nelle misure qui di seguito indicate:
dal 1° gennaio 1983, nella misura del 35% della predetta differenza;
dal 1° gennaio 1984, nella misura di un ulteriore 45%
(complessivamente nella misura dell'80% della differenza stessa);
dal 1° gennaio 1985, per l'intero ammontare.
Ai soli fini del calcolo del predetto miglioramento economico da
corrispondere gradualmente, vanno posti a confronto, in relazione
alla classe e aumenti biennali maturati al 1° gennaio 1983, lo
stipendio annuo lordo calcolato sulla base del nuovo trattamento
economico e lo stipendio annuo lordo spettante in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81 o 507/81.
Gli incrementi stipendiali relativi alle classi e agli aumenti
biennali maurati successivamente al 1° gennaio 1983 vanno aggiunti
per intero al trattamento economico in godimento, ancorche' la
predetta differenza non sia stata corrisposta per intero.
In concreto, per il periodo transitorio dal 1° gennaio 1983 al 31
dicembre 1984, il trattamento economico spettante risulta equivalente
allo stipendio tabellare relativo alle classi e agii aumenti biennali
via via maturati dagli interessati, decurtato delle rispettive quote
del miglioramento non ancora attribuito e cioe':
per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1983, della quota pari
al 65% della predetta differenza;
per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984, della minore quota
pari al 20% della differenza stessa.
Alla medesima disciplina di attribuzione graduale e' sottoposto il
miglioramento economico relativo all'indennita' prevista per il
personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo o
incaricato, sia per quanto concerne la differenza tra l'importo
stabilito dal nuovo contratto e quello maturato in applicazione del
citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/1981
(L. 1.500.000 o L. 2.000.000) sia per quanto riguarda la differenza
tra l'importo stesso di L. 2.000.000 e quello determinato al 1°
gennaio 1983 in applicazione dell'art. 5, secondo comma, delle norme
in esame, con riferimento all'anzianita' di servizio.
Analogamente a quanto previsto per lo stipendio, gli aumenti
dell'indennita', derivanti dalla successiva progressione per
anzianita', vanno corrisposti per intero.
Per il personale direttivo incaricato o vicario e per il docente
collaboratore scelte per il circolo didattico in reggenza, le misure
dell'indennita' spettanti dalle date sottoindicate risultano le
seguenti:
Importi annui lordi
1-1-1983 1-1-1984 1-1-1985
lire lire lire
Personale direttivo incaricato
o vicario 1.675.000 1.900.000 2.000.000
Docente collaboratore scelto
dal direttore didattico per
il circolo in regenza 837.500 950.000 1.000.000
VI. - PASSAGGI DI QUALIFICA O LIVELLO
1. L'art. 6 delle norme anzidette innova la disciplina concernente il
trattamento economico spettante nei casi di passaggio del personale
di ruolo a qualifica funzionale o livello retributivo superiore.
La materia, era gia' compresa e diversamente disciplinata tra le piu'
ampie previsioni normative dell'art. 52 della legge n. 312/80,
relative ai casi di passaggi di qualifica funzionale o di cambiamento
di posizione giuridica del personale statale di ruolo, articolo che
risulta ora implicitamente abrogato nelle parti che si riferiscono
alle fattispecie sopra considerate-
Ai sensi del citato art. 6, nei casi di passaggio a una qualifica
funzionale o livello retributivo superiori, al personale interessato
viene attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova
qualifica o nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla
differenza tra lo stipendio tabellare maturato, alla data del
passaggio, per classi e aumenti biennali, nella qualifica o livello
di provenienza e il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto,
con anzianita' di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica non
inferiore ad un anno, la predetta differenza va deteminata in
relazione allo stipendio iniziale del terzo livello che il personale
stesso in concreto consegue al maturare di detta anzianita'.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due
aumenti biennali nell'ultima classe del livello acquisito, il
personale interessato va inquadrato nella classe o aumento biennale
immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad
personam di detto maggiore stipendio. La differenza tra quest'ultimo
stipendio e quello corrispondente alla classe e aumenti biennali di
Inquadramento va considerata, previa temporizzazione, ai fini
dell'ulteriore progressione economica.
La temporizzazione di tale differenza si ottiene:
a) nell'ambito delle prime otto classi, moltiplicando l'importo della
differenza stessa per il numero di giorni corrispondenti agli anni di
permanenza previsti per il passaggio dalla classe di inquadramento a
quella successiva (1080 giorni per le classi triennali, 720 giorni
per quelle biennali) e dividendo il prodotto per l'importo di una
classe del nuovo livello retributivo (8% dello stipendio iniziale);
il quoziente arrotondato per eccesso o difetto, a seconda che la
frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 50 centesimi,
rappresenta il numero di giorni che convertiti in anni (giorni 360 =
1 anno), mesi (giorni 30 = 1 mese) e giorni, dovranno essere portati
In aggiunta all'anzianita' tabellare della classe di inquadramento ai
fini del conseguimento della classe successiva.
b) nell'ambito dell'ultima classe, moltiplicando l'importo predetto
per 720 giorni, pari ad un biennio necessario per l'attribuzione
dell'aumento periodico, e dividendo il prodotto per l'importo di un
aumento biennale computato nell'ultima classe del nuovo livello
retributivo (4,10% dello stipendio iniziale); il quoziente,
arrotondato come sopra, rappresenta il periodo di tempo da portare in
aggiunta all'anzianita' tabellare della classe e aumenti biennali di
inquadramento ai fini dell'attribuzione del successivo aumento
biennale.
I benefici risultanti dall'applicazione della predetta disposizione
non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei
servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle norme vigenti,
riconoscimenti che vanno, pertanto, effettuati solo qualora
risultino, in termini di anzianita' nel livello di appartenenza, piu'
favorevoli rispetto ai primi. Va notato, a tale proposito, che i
riconoscimenti dei servizi previsti dalla normativa vigente risultano
generalmente piu' favorevoli nei confronti del solo personale docente
della scuola secondaria, in relazione ai servizi di ruolo e non di
ruolo prestati nella scuola elementare e materna, che, com'e' noto,
sono valutabili per intero anche se parzialmente utili ai soli fini
economici.
2- Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello
retributivo superiore, intervenuto nel periodo dal 1° gennaio 1983 al
31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli
incrementi apportati al decreto presidenziale in esame agli stipendi
iniziali delle due qualifiche o livelli (rispettivamente di
provenienza e acquisto), va corrisposto alla data del passaggio con
le medesime gradualita' previste dall'art. 7 delle norme allegate al
decreto stesso.
In tali ipotesi, ai fini della determinazione dello stipendio
spettante dovra' tenersi conto sia della quota differita del
miglioramento conseguito dall'interessato alla data del 1° gennaio
1983 nella qualifica o livello di provenienza, sia della quota
differita del miglioramento risultante dalla differenza tra gli
stipendi iniziali del nuovo livello, previsti rispettivamente dal
decreto presidenziale in esame e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 271/1981 o dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 507/1981.
Gli incrementi stipendiali, conseguenti alla progressione economica
nel nuovo livello successiva alla data del passaggio, vanno
corrisposti per intero.
Per un'esemplificazione del suesposto criterio, si consideri il caso
di un docente di scuola media in ruolo dal l° ottobre 1975, nominato
preside con decorrenza 10 settembre 1983.
Si supponga che l'interessato alla data del I° gennaio 1983 abbia
maturato nel ruolo docente di provenienza un'anzianita' di servizio
di anni 15 e mesi 3 utili ai fini giuridici ed economici e di anni 2
utili ai soli fini economici, comprensiva del riconoscimento del
servizio non di ruolo.
La posizione tabellare al 1° gennaio 1983 risultera':
livello 7°, classe VIII, primo aumento biennale;
stipendio annuo lordo: L. 10.088.050;
miglioramento economico conseguito al 1° gennaio 1983: L. 1.896.250;
quote differite:
65% = L. 1.232.562;
20% = L. 379.250.
Alla data del passaggio nel ruolo direttivo (10 settembre 1983)
l'interessato risultera' inquadrato nella medesima classe 7°, primo
aumento biennale del livello 7°; il servizio effettivamente prestato
in qualita' di insegnante di ruolo sara' di anni 7, mesi 11 e giorni
9.
Per l'applicazione della suddetta disposizione, si
determina, innanzitutto, sul settimo livello retri-
butivo di provenienza, il valore economico della
progressione, sottraendo dall'importo dello stipen-
dio maturato
(livello 7°, classe VIII, primo aumento biennale)
di................................................. L. 10.088.050
lo stipendio iniziale del livello stesso .......... L. (-) 6.650.000
----------------
la differenza pari a ............................... L. 3.438.050
si aggiunge allo stipendio iniziale del livello
acquisito (livello 8°) ............................ L. 7.800.000
----------------
Totale. . .L. 11.238.050
Non risultando nell'ottavo livello uno stipendio pari al suddetto
totale; ai fini dell'inquadramento nel nuovo livello si ha riguardo
allo stipendio della classe di importo immediatamente inferiore
(classe VI, pari a L. 10.920.000, conseguibile con un'anzianita' di
anni 12).
La differenza in meno di L. 318.050 da' luogo al valore temporale di
anni 1 e giorni 7, ottenuto moltiplicando l'importo stesso di L.
318.050 per 720 giorni (pari ad un biennio necessario per il
conseguimento della classe successiva) e dividendo il prodotto per L.
624.000 e cioe' per l'ammontare di una classe di stipendio del
livello 8° (8% di L. 7.800.000).
Anni Mesi Giorni
L. 318.050 x 720
---------------- = 367 1 - 7
624.000
che sommati all'anzianità tabellare
della classe VI ................. 12 - -
---------------------------------
Darà un totale di .. 13 - 7
L'inquadramento nel livello 8° risultera' pertanto:
livello 8°, classe VI;
anzianita' nella qualifica al 10 settembre 1983: anni 13 e giorni 7;
progressione economica:
3 settembre 1984, classe VII, L. 11.544.000;
3 settembre 1986, classe VIII, L. 12.168.000.
Nella progressione economica non si considera il riconoscimento del
servizio di docente di ruolo ai sensi dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417/74, in quanto non determina una
posizione piu' favorevole. Detto riconoscimento comporterebbe,
infatti, un'anzianita' complessiva di anni 4, mesi 11 e giorni 19.
Il trattamento economico spettante va determinato tenendo conto delle
quote differite del miglioramento economico conseguito sia nella
qualifica di provenienza alla data del 1° gennaio 1983, sia nella
qualifica acquisita con riferimento allo stipendio iniziale del
corrispondente livello.
Dette quote differite risulteranno:
65% 20%
qualifica di provenienza (L. 1.896.250).... L. 1.232.562 L. 379.250
qualifica acquisita (L. 1.500.000) ........ L. 975.000 L. 300.000
In totale.... L. 2.207.562 L. 679.250
Il trattamento economico spettante nel livello 8° va calcolato come
segue:
Decorrenze Classe/AB Stipendio Quote Totale
tabellare differite spettante
- - - - -
10-9-1983 "ad personam" L. 11.238-050(-)L. 2.207.562=L. 9.030.488
1-1-1984 "ad personam" L. 11.238.050(-)L. 679.250=L.10.558.800
1-9-1984 VII/- L. 11.544.000(-)L. 679-250=L.10.864.750
1-1-1985 VII/- L.11.544.000
1-9-1986 VIII/- L.12.168.000
3. L'anzidetta disposizione si applica, per espressa previsione del
citato art. 6, anche al personale che abbia conseguito il passaggio
ad una qualifica o livello superiori nel periodo compreso tra il 1°
febbraio 1981 e il 1° gennaio 1983.
Nei confronti di detto personale, al fine di determinare il nuovo
trattamento spettante dal 1° gennaio 1983, in relazione ai nuovi
stipendi previsti per la qualifica di appartenenza, e' necessario
procedere previamente, con una fictio juris, sulla base degli
stipendi Iniziali vigenti alla data del passaggio e secondo i criteri
sopra enunciati, ad un nuovo inquadramento nel livello di
appartenenza, con decorrenza giuridica dalla stessa data del
passaggio:
Il miglioramento economico risultante dalla differenza tra stipendio
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83 per la
classe e aumento biennale conseguiti al 1° gennaio 1983 per effetto
del nuovo inquadramento e quello corrispondente previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 271/81, va attribuito con le medesime
decorrenze e modalita' previste dall'art. 7 delle norme in esame.
Esempio:
Docente di scuola elementare nominato direttore didattico con
decorrenza 10 settembre 1981.
Trattamento economico tabellare maturato alla data del passaggio
nella qualifica di provenienza (decreto del Presidente della
Repubblica n. 271/81):
livello 6°, classe IX, secondo aumento biennale, L. 8.102.952.
Nuovo inquadramento livello 8°, ai sensi dell'art. 6 delle norme
allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83.
stipendio iniziale liv. 8° L. 6.300.000
differenziale liv. 6° (decreto
del Presidente della Repubblica
n. 271/81)
classe IX/2 aumento biennale
maturata alla data del passaggio... L. 8.120.952
classe iniziale .................... L. (-) 4.716.000 L. 3.404.952
---------------- --------------
Totale.. L. 9.704.952
Inquadramento spettante alla data del
passaggio: livello 8 - CLS VII/ anni 14 L.(-)9.324.000
--------------
Differenza da temporizzare... L. 380.952
Anni Mesi Giorni
80.952 x 720
------------ = 544 1 6 4
504.000
anzianità tabellare classe VII/ - 14 - -
servizio di ruolo nella qualifica
di direttore didattico (10-9-1981 -
31-12-1982) 1 3 21
-----------------------
Totale anzianità al 1° gennaio 1983 16 9 25
-----------------------
progressione economica
1-1-1983- Liv. 8°- CLS VIII/0 L. 12.168.000
1-3-1984- Liv. 8°- CLS IX/0 L. 12.792.000
1-3-1986- Liv. 8°- CLS IX/1 L. 13.111.800
determinazione trattamento
economico - Liv- 8° 1-1-1983 L. 12.168.000
nuovo inquadramento - D.P.R.
n. 345/83 - CLS VIII/0 L.(-) 9.828-000
---------------
stipendio maturato - D-P-R.
n. 271/81 - CLS VIII/0 Differenza L. 2.340.000
x 65% = Tot. 1 L. 1.521.000
20% = Tot. 2 L. 468.000
Decorrenze Classe/AB Stipendio Quote Totale
tabellare differite spettante
- - - - -
1-1-1983 CLS VIII/0 L. 12.168.000(-) L.1.521.000(1)=L.10.647.000
1-1-1983 CLS VIII/0 L. 12.168.000(-) L. 468.000(2)=L.11.700.000
1-3-1984 CLS IX/0 L. 12.792.000(-) L. 468.000(2)=L.12.324.000
1-1-1985 CLS IX/0 L.12.792.000
1-3-1986 CLS 1X/1 L.13.111.800
VII. - DISPOSIZIONI COMUNI
L'art. 9 delle norme allegate al decreto del Presidente della
Repubblica in esame stabilisce che le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del decreto stesso hanno effetto sui
relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno
alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sulle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi,
compresi le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i
contributi di riscatto-
Le norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica n.
345/83, salvo quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 6 concernenti,
rispettivamente, il personale della soppressa carriera di concetto di
segreteria, l'indennita' di funzione per il personale ispettivo,
tecnico periferico e direttivo e i casi di passaggio a qualifica o
livello superiori, non contengono, per quanto riguarda il trattamento
economico fondamentale, disposizioni modificative dell'inquadramento
del personale interessato, ma una mera rideterminazione contabile del
trattamento economico, in relazione alle posizioni stipendiali in
godimento al 1° gennaio 1983 e a quelle successivamente maturate o
maturande in base alla normativa preesistente.
Non si rende quindi necessario, per il personale della scuola nei
confronti del quale si e' gia' provveduto alla ricostruzione della
carriera in base alle diposizioni contenute nei decreti del
Presidente della Repubblica n.271/81 e 507/81, procedere
all'emissione di nuovi decreti di inquadramento, dovendosi, a partire
dal 1° gennaio 1983, ritenere modificati solo gli importi degli
stipendi correlati alle classi e aumenti biennali che non subiscono
variazioni rispetto a quelli predeterminati nei decreti formali di
ricostruzione della carriera o di inquadramento.
Gli uffici che provvedono alla liquidazione delle retribuzioni al
personale della scuola procederanno, pertanto, direttamente ad
aggiornare, sulla base dei nuovi stipendi. il trattamento economico
spettante con decorrenza dal l° gennaio 1983 al personale della
scuola da loro amministrato e alla liquidazione degli arretrati a
conguaglio, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 7
delle norme stesse, concernenti la gradualita' della corresponsione
dei miglioramenti economici introdotti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 345/83 citato.
A tale scopo, e' stato predisposto un apposito prontuario (allegato
5) nel quale, in corrispondenza delle posizioni stipendiali maturate
al 1° gennaio 1983, figurano gli stipendi spettanti alle varie
categorie di personale interessato nel periodo transitorio 1° gennaio
1983-31 dicembre 1984, anche per effetto della successiva
progressione economica nel livello di appartenenza.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni previste dai sopra
citati articoli 3, 5 e 6, per la cui applicazione si rende necessaria
l'emissione di decreti formali, si richiama l'attenzione sul disposto
dell'art. 172 della legge n. 312/80 per effetto del quale gli uffici
liquidatori dello stipendio sono autorizzati a provvedere ai
pagamenti dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino
al perfezionamento dei decreti formali, fatti salvi comunque i
successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle
comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale
interessato, relativi agli elementi necessari per la determinazione
del trattamento stesso-
In applicazione della citata disposizione legislativa le istituzioni
scolastiche presso le quali il personale interessato presta servizio,
in attesa della emanazione dei relativi decreti di attribuzione dei
benefici di cui trattasi da parte dell'organo competente, dovranno:
o) per il personale di cui sopra retribuito a cura delle istituzioni
scolastiche stesse, provvedere direttamente, per quanto concerne gli
emolumenti da esse corrisposti, alla determinazione del nuovo
trattamento economico provvisorio spettante a ciascun interessato in
applicazione della presente circolare, dandone notizia al competente
Provveditorato agli Studi;
b) per il personale retribuito dai Provveditori agli Studi o dalle
Direzioni Provinciali del Tesoro, provvedere all'inoltro ai predetti
competenti uffici delle apposite comunicazioni individuali
concernenti il trattamento economico spettante al personale stesso,
utilizzando i seguenti modelli allegati alla presente circolare:
moda. A - comunicazione individuale per la corresponsione della
indennita' di funzione;
mod. B1 o B2 - comunicazione individuale relativa al personale che
abbia conseguito il passaggio a qualifica o livello superiori nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 1981 e il 1° gennaio 1983;
mod. C - comunicazione individuale per il personale non docente della
soppressa carriera di concetto di segreteria.
Sulla base di tali comunicazioni i predetti uffici liquidatori delle
competenze provvederanno, con la massima tempestivita', ad aggiornare
il trattamento economico spettante al personale stesso dal 1° gennaio
1983 cd a corrispondere, altresi', i relativi arretrati a conguaglio.
A tale proposito il Ministero del tesoro - Direzione generale del
tesoro, impartira' direttamente le necessarie istruzioni tecniche
alle direzioni provinciali del tesoro.
Per il personale ispettivo tecnico periferico, agli adempimenti
anzidetti provvedera' la Direzione generale del personale e degli
affari generali e amministrativi di questo Ministero.
Nel sottolineare la necessita' di provvedere sollecitamente agli
adempimenti previsti, si pregano le Direzioni generali gli
ispettorati ed il servizio per la scuola materna, che amministrano il
personale considerato nella presente circolare ad inoltrare, ciascuno
per la parte di competenza, alla Direzione generale del personale e
degli affari generali e amministrativi - Ufficio di coordinamento,
previsione e gestione della spesa, le richieste di maggiore
fabbisogno di fondi, affinche' quest'ultima le riassuma in un'unica
lettera di richiesta al Ministero del tesoro, da inviare per il
tramite della ragioneria centrale.
I provveditori agli studi e le istituzioni scolastiche ed educative,
ordinatori del pagamento dello stipendio al personale interessato,
sono pregati di inoltrare alle predette Direzioni generali,
ispettorati e servizio perla scuola materna le richieste di
integrazione dei fondi occorrenti per coprire il fabbisogno derivante
dai miglioramenti di cui trattasi.
Eventuali quesiti in materia vanno rivolti alla direzione generale,
ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra la
categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.
I provveditori agli studi, il sovrintendente scolastico per la
provincia di Bolzano e gli intendenti scolastici per la scuola in
lingua tedesca e delle localita' ladine sono pregati di trasmettere
la presente circolare ai capi di istituto delle rispettive
circoscrizioni per gli adempimenti di competenza.
Il Ministro: FALCUCCI