Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali
delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Ai centri di servizio imposte
dirette di Roma e Milano
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Al comando generale della Guardia
di finanza
Al consorzio nazionale esattori
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Ai Ministeri
Alla Ragioneria generale dello
Stato
Alle ragionerie centrali dei
Ministeri
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Alla Direzione generale degli
affari generali e del personale
servizio ispettivo
Al servizio centrale degli
ispettori tributari
PARTE I
CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1983
1. - RICHIAMI GENERALI
Nell'anno 1983 alcune modifiche legislative, interessanti anche il
conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente, sono
state apportate dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante una nuova tabella
delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
modifiche al regime delle detrazioni di imposta.
Prescindendo dalle anzidette modifiche, gia' illustrate nella
circolare n. 21 del 3 maggio 1983 e di cui si dira' meglio nel
successivo paragrafo, per il compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno 1983 i sostituti d'imposta dovranno
attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il
conguaglio di fine anno 1982.
Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le
circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre
1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le
circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per
la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14
dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n.
13 del 2 maggio 1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle
nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di L.
52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, dall'art. 3 della
legge finanziaria n. 146 del 1980, a favore dei possessori di reddito
di lavoro dipendente e assimilati, nonche' le circolari n. 37 del 19
novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio
di fine anno 1981 e, infine, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982
relativa al conguaglio di fine anno 1982.
In particolare, circa i termini per l'effettuazione del conguaglio di
fine anno, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 2 della
legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le
operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro
dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine
dell'anno di riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno 1983, i
datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici
possono effettuare il predetto conguaglio fino al 29 febbraio 1984.
Pertanto, anche per l'anno 1983, ove datori di lavoro non siano in
grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine del
corrente anno, potranno provvedervi alla fine del mese di gennaio o a
quella del mese di febbraio del prossimo anno, con il conseguente
spostamento al 15 febbraio o al 15 marzo del termine per il
versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso.
Si fa presente tuttavia che l'eventuale spostamento al 29 febbraio
1984 delle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti
finanziari delle predette operazioni, che reagiranno sulle
retribuzioni e pensioni erogate nel mese (dicembre, gennaio o
febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato,
fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio
di cassa) fino al 31 dicembre 1983 ed alle ritenute operate fino a
tale data.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro
sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel
senso che soltanto qualora l'effettuazione delle operazioni di
conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane
conseguentemente spostato, come gia' precisato, al 15 febbraio o al
15 marzo, il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute
derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a
quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione
del conguaglio, mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio venga
eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle eventuali maggiori
ritenute dovra' essere effettuato entro il 15 gennaio 1984.
In aggiunta a quanto gia' ricordato, si ribadisce che lo spostamento
alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio
potra' riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei
pensionati.
Ove si avvalga di tale possibilita', il sostituto d'imposta dovra'
farne opportuna menzione nelle proprie scritture contabili ai fini
dei puntuali controlli circa la congruita' e tempestivita' dei
versamenti delle ritenute.
Anche per il conguaglio di fine anno 1983 potra', inoltre,
presentarsi il problema del rimborso al dipendente dell'imposta che
risulta trattenuta in piu' dal datore di lavoro nei periodi di paga
dello stesso anno.
Questo Ministero, nel far presente che tale problema per l'anno 1983
si presentera' in termini piu' accentuati rispetto allo scorso anno,
tenuto conto delle modifiche legislative avanti indicate, richiama le
istruzioni impartite con le precedenti circolari ed in particolare
con la gia' citata circolare n. 21 del 3 maggio 1983 per i casi in
cui il datore di lavoro si trovi, per tutto o parte del personale,
nell'impossibilita' di procedere al dovuto rimborso in sede di
conguaglio di fine anno 1983.
2. - CHIARIMENTI PARTICOLARI
Nella suddetta circolare n. 21 del 1983 sono state illustrate, com'e'
noto, le procedure che i sostituti d'imposta dovevano seguire entro e
non oltre il mese di giugno 1983 ai fini dell'applicazione della
nuova disciplina ai redditi di lavoro dipendente, stante il disposto
del settimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 953; con la
circolare stessa e' stato, fra l'altro, consentito ai sostituti
d'imposta di procedere alla suddetta appplicazione in due diverse
fasi, la prima delle quali, di carattere generale, da effettuarsi non
oltre il mese di giugno e l'altra, eventuale, in caso di ritardata
acquisizione delle dichiarazioni di spettanza dei singoli dipendenti
interessati all'ottenimento delle nuove e maggiori detrazioni.
Per quest'ultima ipotesi e' stato in particolare chiarito che, ove le
prescritte comunicazioni di spettanza delle detrazioni non fossero
state comunque acquisite dai sostituti d'imposta - principalmente
quelle per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, a
causa del nuovo limite di redditualita' fissato in L. 2.750.000 - in
tempo utile per la prima sistemazione da attuarsi entro il mese di
giugno 1983, i sostituti medesimi avrebbero potuto riconoscere agli
aventi diritto le detrazioni stesse nei periodi di paga successivi e
comunque non oltre il termine per il compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno.
Pertanto, i sostituti d'imposta dovranno tener conto delle eventuali
dichiarazioni di spettanza delle detrazioni pervenute fino al termine
per il compimento delle operazioni del conguaglio di fine anno.
Trascorso tale termine, sia in caso di conguaglio effettuato nel mese
di dicembre che in caso di conguaglio effettuato entro i due mesi
successivi, i lavoratori dipendenti e pensionati non potranno che
sistemare la propria posizione fiscale, ai fini delle nuove e
maggiori detrazioni, mediante la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi mod. 740/84 o mod. 740 S/84.
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, settimo comma, del
decreto-legge n. 953 del 1982 i sostituti d'imposta avrebbero dovuto
procedere, nella prima fase di applicazione della nuova disciplina,
agli eventuali conguagli d'imposta relativi ai periodi di paga
decorsi dal l° gennaio 1983, per un importo non inferiore ai tre
quarti dei conguagli stessi, rinviando alla fine dell'anno 1983 la
definitiva sistemazione della quota residua, occorre che i sostituti
stessi provvedano, in sede di liquidazione delle competenze relative
al mese di dicembre 1983 - periodo di paga nel quale si procede,
nella generalita' dei casi, anche all'effettuazione delle operazioni
di conguaglio di fine anno - all'attribuzione della quota residua
eventualmente non ancora riconosciuta agli aventi diritto.
Va da se' che, qualora le cennate operazioni di conguaglio dovessero
essere eseguite oltre il mese di dicembre, ma comunque entro il 29
febbraio 1984, l'attribuzione della predetta residua parte
dell'ammontare del conguaglio calcolato nel mese di giugno potra'
essere effettuata contestualmente alle operazioni di conguaglio di
fine anno.
In tale occasione i sostituti d'imposta potranno altresi' determinare
- come si e' gia' precisato nel punto 14 della citata circolare n. 21
del 3 maggio 1983 - l'esatta entita' della ulteriore detrazione in
misura decrescente per scaglioni di reddito dipendente fino a 16
milioni di lire, posto che solo alla fine del periodo d'imposta si
avranno a disposizione tutti gli elementi per la definitiva
attribuzione, in sede di ritenuta, di tale ulteriore detrazione; essa
infatti e' correlata sia ai diversi scaglioni di reddito annuo di
lavoro dipendente (cfr. tabella I della circolare n. 21 del 1983) e
sia ai limiti di detto reddito entro i quali opera il cosiddetto
correttivo, siccome evidenziato nella tabella H della piu' volte
citata circolare n. 21 del 1983.
PARTE II
CERTIFICAZIONI
DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1983
3. - CENNI GENERALI
Per quanto riguarda la certificazione delle ritenute d'acconto
operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti durante l'anno
1983 occorre avvertire che il nuovo modello 101, rispetto alle
precedenti edizioni, risulta, anzitutto, aggiornato in funzione delle
modifiche al regime delle detrazioni d'imposta recate dal
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Tenuto, poi, conto delle sopravvenute esigenze dell'Amministrazione
finanziaria ai fini di una piu' analitica ed omogenea conoscenza
degli elementi indici di capacita' contributiva indicati nell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, si e' resa necessaria la ristrutturazione del " Prospetto dati e
notizie particolari " posto nel retro del modello 101, che e' stato
pertanto diversamente articolato in forma piu' organica ed
esauriente.
Si segnala inoltre che nella sezione V dello stesso certificato e'
stato inserito un nuovo rigo, contrassegnato dal n. 34, per
l'individuazione dei rapporti di lavoro di natura stagionale. Tale
integrazione si e' resa indispensabile per evitare errori in sede di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai
lavoratori stagionali.
Da ultimo, si fa presente che i " campi " del modello 101
meccanografico hanno trovato un diverso e piu' corretto
posizionamento secondo le esigenze della compilazione meccanografica.
Per quanto riguarda la certificazione delle indennita' di fine
rapporto di lavoro - modello 102 - questo Ministero, sia nella
considerazione che la legge 29 maggio 1982, n. 297, ha generalizzato
la corresponsione di anticipazioni sull'indennita' di fine rapporto
di lavoro, e sia per venire incontro alle intervenute necessita'
operative dei sostituti d'imposta che utilizzano sistemi di
elaborazione dei dati, ha predisposto un modello 102 adatto alla
compilazione con mezzi meccanografici.
Nella nuova versione meccanografica del modello 102 sono state
unificate le sezioni II e III che nel modello manuale sono riservate,
rispettivamente, alle indennita' relative a rapporti di lavoro
cessati nell'anno 1983 o alle anticipazioni per i rapporti non ancora
cessati e a quelle relative a rapporti cessati negli anni dal 1974 al
1982.
Le indennita' per cessazioni avvenute prima dell'anno 1974 non
potranno invece essere certificate nella nuova versione del modello
ma continueranno ad essere certificate nel modello 102 tradizionale.
Per quanto riguarda, infine, il modello 201, per la certificazione
dei trattamenti pensionistici erogati dallo Stato, dall'INPS e da
altri enti pubblici, si fa presente che lo stesso e' identico a
quello dello scorso anno, fatta eccezione per le sole variazioni
degli anni di riferimento, in quanto le modifiche alle detrazioni
introdotte dalla piu' volte citata legge n. 53 del 28 febbraio 1983
non alterano la struttura estremamente sintetica del modello.
Per l'anno 1983, quindi, le certificazioni che i sostituti d'imposta
devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute di acconto
operate sui redditi di lavoro dipendente dagli stessi corrisposti si
presentano nelle seguenti versioni:
mod. 101 versione normale;
mod. 101 versione meccanografica;
mod. 201 versione "pensioni Tesoro-INPS-Enti pubblici";
mod. 102 versione normale;
mod. 102 versione meccanografica.
Cio' premesso, nei richiamare i chiarimenti contenuti nelle piu'
avanti citate circolari, si rammenta in particolare quanto segue.
I certificati - mod. 101, nelle versioni normale e meccanografica,
mod. 201 e mod. 102, nelle versioni normale e meccanografica - devono
essere redatti in conformita' dei modelli approvati con i decreti
ministeriali del 12 novembre 1983, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 335 del 7 dicembre 1983.
Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente
circolare. Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16
della legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati modelli 101 e 102,
come anche i modelli 201, devono essere consegnati ai percettori di
reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1984.
In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama
l'attenzione dei datori di lavoro e degli enti erogatori di
trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo -
assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art.
53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 -
opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai
lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei
certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In proposito questo Ministero ritiene che, pure in mancanza di
un'espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che
trattasi possa avvenire a mezzo del servizio postale, sempreche' la
relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del termine
previsto dalla legge.
Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o
pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati
certificati, il sostituto d'imposta dovra' provvedere, a richiesta
dell'interessato, al rilascio del duplicato.
Come gia' chiarito nella circolare n. 151 del 1978, in base al
disposto dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni,
sussiste l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice
fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e negli altri atti previsti
dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
784, ivi compresi i certificati attestanti le ritenute d'acconto
operate dai sostituti d'imposta.
Si rammenta che, a norma del richiamato art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 784, i sostituti d'imposta obbligati
all'indicazione del numero di codice fiscale dei dipendenti o
pensionati hanno diritto, se sprovvisti, di riceverne da questi
ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto. In proposito si
richiama l'attenzione dei sostituti di imposta e dei dipendenti o
pensionati sulle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 784, rispettivamente, per i casi di
omissione o errata indicazione del numero di codice fiscale e per i
casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.
Nessun troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli
importi riportati nei modelli 101 e 201 (cosi' come in quelli
indicati nel mod. 102). Si ricorda infine che, in base alle
disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, gli esuli giuliani
e dalmati possono richiedere al datore di lavoro o all'ente erogatore
della pensione che il proprio comune di nascita sui modelli 101 e 102
sia apposto esclusivamente con la sola denominazione italiana senza
alcun riferimento sia alla denominazione attuale del comune stesso
che allo Stato di appartenenza.
4. - CERTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO
PER I COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1983 (MOD. 101)
Il mod. 101 relativo all'anno 1983, come gia' quello per l'anno 1982
e precedenti, e' suddiviso in sette sezioni.
Al datore di lavoro e' riservata la compilazione delle sezioni prima,
terza, quarta e quinta, mentre nel caso di presentazione del
certificato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, la
sezione seconda, il "Prospetto dati e notizie particolari" e la
sezione sesta vanno compilati a cura del dipendente o pensionato; la
compilazione della sezione settima e' effettuata dai familiari a
carico del dipendente o pensionato, ove esistenti.
a) Parte riservata al datore di lavoro.
Si forniscono qui di seguito brevi chiarimenti in ordine alle altre
novita' di quest'anno, rinviando a quelli per la compilazione delle
sezioni riservate al sostituto d'imposta gia' contenuti nelle
precedenti circolari sull'argomento.
Sezione prima.
Come per i decorsi anni, in questa sezione il sostituto d'imposta
dovra' anzitutto riportare i propri elementi di identificazione,
compreso il numero di codice fiscale.
Si rammenta inoltre che il sostituto d'imposta deve ricercare il
codice di attivita' nella tabella e) delle istruzioni al mod. 101 a
compilazione manuale.
Torna utile ricordare che detto codice, anche se richiesto tra gli
elementi di identificazione del sostituto d'imposta, serve a
classificare anche il settore di attivita' del dipendente e coincide
sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un
unico settore di attivita'; questa coincidenza viene meno nelle
ipotesi in cui il sostituto opera in piu' settori di attivita',
oppure quando questi svolga una delle attivita' professionali
raggruppate nell'ultimo riquadro della tabella stessa e
contraddistinte con i numeri di codice da 8.000 a 9.400. Tali codici,
infatti, vanno impiegati dal datore di lavoro per la propria
identificazione (attivita' prevalente) ma non devono essere
utilizzati per i dipendenti, come avverte la barra apposta nel
riquadro stesso, la cui permanenza nella tabella c) del mod. 101 si
giustifica, pertanto, con la sola esigenza di mantenere una completa
uniformita' tra le varie tabelle di attivita' riportate nelle
istruzioni dei vari modelli di dichiarazione.
In relazione all'espresso divieto di cui all'anzidetta barra, il
codice di attivita' dei dipendenti esercenti attivita' professionali
andra' ricercato tra quelli compresi nel riquadro dedicato ai
servizi.
Alla quarta riga, a fianco dei dati anagrafici del dipendente o
pensionato, il sostituto dovra' in ogni caso riportare il numero di
codice fiscale di questi.
Sezione terza.
Per detta sezione, il cui schema e' identico a quello adottato nei
modelli degli scorsi anni, si richiamano integralmente le istruzioni
impartite con le circolari avanti citate.
E' appena il caso di aggiungere che fra gli emolumenti di cui al
punto 1 vanno indicate le varie indennita' anticipate dal datore di
lavoro per conto degli enti previdenziali (indennita' di malattia,
puerperio, ecc.).
Per quanto riguarda in particolare il punto 3, si rammenta che vanno
qui indicate le indennita' e i compensi di cui alla lettera b)
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597,
corrisposti al dipendente da terzi e dei quali il datore di lavoro, a
seguito di comunicazione del soggetto erogante, ha tenuto conto in
sede di conguaglio di fine anno.
Si rammenta che nello stesso punto, ai sensi dell'art. 5 della legge
13 marzo 1980, n. 70, va indicato l'ammontare dei compensi riscossi
per le funzioni elettorali, i quali vanno comunicati al datore di
lavoro dai percipienti che, essendo titolari del solo reddito di
lavoro dipendente, sono esonerati dall'obbligo della presentazione
della dichiarazione dei redditi a norma dell'art. 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600.
Per quanto riguarda le detrazioni da riportare nei punti da 11 a 16
secondo i nuovi e maggiori importi previsti dalla legge n. 53 del 28
febbraio 1983 e da attribuire secondo le modalita' dettate dalla
predetta circolare n. 21 si rammenta, in questa sede, che per
l'indicazione della nuova ulteriore detrazione decrescente prevista
dalla lettera c) dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 597 e' stato introdotto un nuovo rigo contraddistinto
dal n. 15-ter.
In conseguenza di dette maggiori e nuove detrazioni di imposta, al n.
6 delle " Avvertenze " viene ora indicato, per gli emolumenti
percepiti nell'anno 1983, il limite di lire 4.500.000 (in luogo di
quello di L. 3.500.000 riportato nel mod. 101 dello scorso anno)
entro il quale, in presenza delle condizioni previste nella sezione
VI, il mod. 101 non deve essere presentato, ne' spedito.
L'importo di tale limite corrisponde, infatti, in termini reddituali
alla somma delle detrazioni d'imposta spettanti a tutti i lavoratori
dipendenti o pensionati appartenenti alla fascia di reddito non
superiore a 9 milioni di lire (L. 96.000 per quota esente + L.
252.000 per spese di produzione + L. 324.000 per ulteriore detrazione
decrescente + L. 18.000 per oneri deducibili in misura forfettaria +
L. 180.000 per ulteriore detrazione) con la sola particolarita' che
quest'ultima detrazione anche quest'anno non puo' trovare materiale
applicazione per l'intero importo, ma solo per L. 120.000, dato il
limite reddituale previsto per averne diritto, fissato nella misura
massima di L. 4.500.000.
Premesso che la nuova disposizione contenuta nell'art. 3, terzo
comma, del decreto-legge n. 953/82, convertito nella legge n. 53/83 -
secondo la quale le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 597 possono essere usufruite dai
lavoratori dipendenti solo fino a concorrenza dell'imposta lorda
relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla
formazione della base imponibile - non produce alcuna ripercussione
in sede di ritenuta, si precisa, in questa sede, che nel caso in cui
le detrazioni d'imposta effettivamente imputate al dipendente
risultino di ammontare inferiore a quello attribuibile al dipendente
stesso in relazione alla sua situazione personale e familiare, il
datore di lavoro, anziche' procedere all'indicazione analitica delle
detrazioni, riportera' al punto 17 il totale di quelle che in
concreto possono essere assorbite dall'imposta corrispondente
all'ammontare complessivo degli emolumenti imponibili (punto 8)
compresi quelli corrisposti da terzi. Pertanto in nessun caso potra'
verificarsi un credito di imposta a favore del dipendente derivante
da un ammontare di detrazioni d'imposta che, seppure spettanti, non
e' stato possibile attribuire per intero perche' di importo superiore
all'imposta lorda corrispondente al totale delle retribuzioni
dell'anno.
Al punto 18 dovra' essere riportato l'importo complessivo delle
ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro a seguito delle
operazioni di conguaglio finale, con riferimento sempre al 31
dicembre 1983, anche nell'ipotesi in cui il conguaglio e' stato
effettuato successivamente a tale data (fino al 29 febbraio 1984).
Al punto 19 il datore di lavoro dovra' riportare l'ammontare delle
ritenute d'acconto operate da terzi, per intero ovvero per la parte
che dalle operazioni di conguaglio risulti posta a carico del
dipendente.
Al punto 20 risultera' evidenziato l'eventuale ammontare delle
ritenute che, pur dovendo costituire, per effetto del conguaglio,
oggetto di restituzione da parte del datore di lavoro, non sono state
da questi rimborsate per insufficienza del monte ritenute a sua
disposizione nel mese in cui e' effettuato il conguaglio di fine anno
e che, come e' stato precisato, dovranno essere restituite al
dipendente a partire dal mese successivo a quello di effettuazione
del conguaglio stesso, con le modalita' piu' avanti indicate.
Il successivo punto 21 e' stato mantenuto anche nel modello 101 per
il 1983, per evidenziare l'ammontare delle ritenute fiscali da
indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi modello 740 o 740
S a scomputo dell'imposta dovuta dal dipendente in base al suo
reddito complessivo.
Detto punto 21, da compilarsi sempre a cura del datore di lavoro,
nell'ipotesi piu' frequente di conguaglio di fine anno che abbia
esaurito, come avanti detto, i rapporti creditori del dipendente,
evidenziera' l'ammontare complessivo delle ritenute pagate dal
dipendente come indicato nei punti 18 e 19. Mentre, nell'ipotesi che
il conguaglio di fine anno non abbia esaurito la restituzione delle
eventuali somme trattenute in piu' nei vari periodi di paga, la
ritenuta da scomputare in dichiarazione deve essere al netto del
predetto credito d'imposta - da rimborsare al dipendente, sempre a
cura del datore di lavoro, mediante compensazione con le ritenute
dell'anno 1984 - e pertanto al punto 21 sara' indicata la differenza
tra la somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19 e l'importo della
differenza a credito di cui al punto 20.
Ovviamente, poiche' nessun importo dovra' mai essere evidenziato al
punto 20 nelle ipotesi di dipendenti cessati in corso d'anno - in
quanto i conguagli relativi a tali cessazioni, come piu' volte
chiarito, non danno mai luogo a restituzioni di ritenute da parte del
datore di lavoro, a meno che le cessazioni stesse non siano avvenute
per morte dei dipendenti o trattisi di restituzioni conseguenti
all'attribuzione, per cessazioni avvenute a partire dal 16 marzo
1983, delle nuove e maggiori misure delle detrazioni d'imposta -
l'importo delle ritenute da indicare al punto 21 nelle predette
ipotesi di cessazione, sara' sempre uguale alla somma delle ritenute
di cui ai punti 18 e 19:
Sezione quarta.
La sezione quarta e' riservata agli emolumenti relativi ad anni
precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno
1983 che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine
anno, in quanto soggetti a tassazione separata.
A proposito degli emolumenti arretrati nel far riferimento a quanto
specificato al punto 9 della circolare n. 21 del 3 maggio 1983 in
ordine all'effettuazione di eventuali conguagli per arretrati
corrisposti nei primi mesi dell'anno 1983 si richiama in particolare
quanto chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 37 del 10 dicembre
1976 circa la possibilita' dell'esonero dall'obbligo della
dichiarazione anche in presenza di detti emolumenti. Tale
possibilita' viene considerata nella successiva sezione VI,
riguardante l'attestazione del dipendente, di cui sara' fatto cenno
appresso.
Sezione quinta.
Questa sezione ha la medesima impostazione adottata nella edizione
del modello 101 relativo all'anno 1982 con la sola eccezione del
nuovo punto n. 34 riservato all'indicazione della natura stagionale o
meno dei rapporti di lavoro iniziati e/o cessati nell'anno 1983. La
sua compilazione estremamente agevole, anche se non riguardante dati
contabili, riveste notevole interesse, anche per quanto concerne la
predetta indicazione, sia per l'amministrazione che per lo stesso
dipendente.
Analogamente agli anni scorsi, anche nel nuovo modello 101, ad
attestazione di quanto esposto nelle varie sezioni - fatta esclusione
per la seconda - il datore di lavoro (o un suo rappresentante legale
o negoziale) dovra' datare il certificato e apporvi la propria
sottoscrizione.
Si rammenta infine che il datore di lavoro dovra' compilare il
certificato in questione anche per quei dipendenti che abbiano
cessato il rapporto di lavoro prima della fine dell'anno, come
evidenziato nelle sezione quinta, con le due seguenti particolarita':
1) che i dati da riportare nella sezione terza riguarderanno un
conguaglio relativo ad un rapporto cessato anteriormente alla fine
dell'anno;
2) che e' esclusa qualsiasi restituzione di ritenute da parte del
datore di lavoro con le sole eccezioni, avanti ricordate, dei
dipendenti deceduti per i quali detta restituzione e' stata invece
consentita e per l'attribuzione, per cessazioni avvenute a partire
dalla data del 16 marzo 1983, delle maggiori e nuove detrazioni di
imposta introdotte dalla citata legge n. 53.
b) Parte riservata al lavoratore dipendente o al titolare di pensione
erogata da ente senza personalita' di diritto pubblico.
Come gia' accennato, la compilazione delle sezioni seconda e sesta e
quella del " Prospetto dati e notizie particolari " sono riservate al
dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima e'
rimessa invece ai loro familiari a carico, ove esistenti.
Si ribadisce che a tali adempimenti il dipendente (o pensionato) o i
suoi familiari a carico sono tenuti solo quando il certificato mod.
101 viene presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi,
mentre nessuna indicazione dovra' essere effettuata nelle predette
sezioni qualora il certificato stesso debba essere allegato alla
dichiarazione dei redditi modello 740 o 740 S che il dipendente o
pensionato presentera' nell'anno 1984.
Nel rinviare alle avvertenze contenute nel modello 101, si forniscono
qui di seguito brevi chiarimenti per la compilazione delle predette
tre sezioni, nonche' del " Prospetto dati e notizie particolari ".
Sezione seconda.
Il contenuto della predetta sezione non si discosta da quelli della
corrispondente sezione dei modelli degli anni scorsi.
Per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi al coniuge del
dipendente o pensionato si ricorda che, qualora il coniuge possieda
redditi di qualsiasi entita', va indicato il suo numero di codice
fiscale seguendo le avvertenze fornite per il codice fiscale dello
stesso dipendente o pensionato.
Si rammenta infine che, come gia' precisato nelle apposite istruzioni
del mod. 101, la compilazione della sezione seconda puo' essere
effettuata anche dal datore di lavoro, limitatamente ai dati in suo
possesso, fermo restando, ovviamente, l'obbligo dello stesso
dipendente o pensionato di controllarne l'esattezza provvedendo alle
eventuali correzioni.
Prospetto dati e notizie particolari.
Tale prospetto, completamente riformulato come avanti accennato, deve
essere compilato, come precisato al punto 8 delle avvertenze,
relativamente ai beni dei' quali il dipendente o il pensionato abbia
avuto nell'anno 1983 la disponibilita', intendendosi per
disponibilita' la facolta', comunque acquisita, anche di fatto o
precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far
utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero
di sopportarne i relativi costi nell'anno 1983.
Si rammenta che per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi
indici di capacita' contributiva si applica la pena pecuniaria da L.
100.000 a L. 1.000.000.
Sezione sesta.
L'attestazione contenuta nella sezione sesta interessa, come gia'
detto, quei dipendenti o pensionati che intendono avvalersi
dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale mod. 740 o 740 S, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, trovandosi nella posizione prevista per tale esonero.
Ai fini del predetto esonero, per il lavoratore o pensionato dovranno
ricorrere, oltre a tutte le altre condizioni indicate
nell'attestazione, anche quelle specificate al terzo alinea
dell'attestazione stessa, nel senso di non aver percepito altri
emolumenti arretrati diversi da quelli riportati al punto 22 del mod.
101 e di aver conseguito negli anni 1981 e 1982 esclusivamente i
redditi indicati dal datore di lavoro nei punti 24 e 25 del medesimo
mod. 101.
Sezione settima.
Sempre nell'ipotesi di presentazione del mod. 101 in sostituz[one
della dichiarazione annuale dei redditi, i familiari a carico del
dipendente o pensionato, diversi dai figli minori (per essi infatti
e' sufficiente l'attestazione del dichiarante di cui alla sezione
sesta), ai quali si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia
concesse dal sostituto d'imposta, come, indicato nella sezione terza,
devono convalidare la spettanza delle detrazioni stesse attestando di
non aver posseduto nell'anno 1983 redditi superiori al nuovo limite
di redditualita' di L. 2.750.000, al lordo degli oneri deducibili,
esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, e di trovarsi nelle condizioni illustrate al punto
3 delle richiamate avvertenze.
A tal fine i familiari interessati apporranno negli appositi spazi
della sezione la propria firma leggibile con l'indicazione, a fianco,
della relazione di parentela con il dipendente o pensionato.
Si rammenta infine che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della
legge 25 novembre 1983, n. 649, chiunque per consentire l'indebita
fruizione di detrazioni per carichi di famiglia rilascia o utilizza
attestazioni di cui al penultimo comma dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 non rispondenti al vero
e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
da cinque a dieci milioni di lire.
Detta sanzione penale si aggiunge alla sanzione amministrativa
prevista dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973 (pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore
imposta dovuta).
5. - CERTIFICATO DELLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTE O DELLE ANTICIPAZIONI SULLE 1NDENNITA' STESSE CORRISPOSTE
NELL'ANNO 1983, SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA.
Come gia' anticipato nel paragrafo 3, la gamma dei modelli di
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, quest'anno, si e'
arricchita della versione meccanografica del modello 102.
Pertanto, accanto al modello tradizionale, per la cui compilazione
valgono i chiarimenti forniti con le circolari avanti citate, e'
stato predisposto un modello 102 (meccanografico) al fine di
soddisfare le esigenze dei sostituti che adottano sistemi di
elaborazione automatica dei dati.
Nel nuovo modello 102, per il controllo dell'esattezza della
indicazione del codice fiscale dei soggetti eroganti, e' stato
aggiunto nella sezione I un nuovo rigo riservato alla indicazione dei
dati anagrafici dei sostituti che siano persone fisiche.
Nella sezione II, come gia' accennato, dovranno essere indicate le
indennita' corrisposte nell'anno 1983 per cessazioni avvenute
dall'anno 1974 all'anno 1983, nonche' le anticipazioni sulle
indennita' corrisposte, sempre nell'anno 1983, in costanza di
rapporti di lavoro.
L'esposizione dei dati contabili dovra' essere effettuata, con la
stessa sequenza del modello tradizionale, variando, unicamente, la
distinzione numerica dei singoli campi.
La sezione che nel modello 102 tradizionale e' riservata alle
indennita' relative a cessazioni avvenute anteriormente all'anno 1974
non e' stata trasposta nella versione meccanografica; pertanto con
apposita notazione, contrassegnata da un asterisco, viene precisato
che per i rapporti di lavoro cessati negli anni 1973 e precedenti
continua ad essere utilizzato il modello 102 tradizionale.
* * *
Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in
indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella
presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.
Il Ministro: VISENTINI