Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette

                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette

                                  Ai   centri   di  servizio  imposte
                                  dirette di Roma e Milano

                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro

                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato

                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

                                  Al consorzio nazionale esattori

                                      e, per conoscenza:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  Ai Ministeri

                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato

                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri

                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale

                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e  del  personale
                                  servizio ispettivo

                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

                               PARTE I

           CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1983

                       1. - RICHIAMI GENERALI

Nell'anno  1983  alcune  modifiche legislative, interessanti anche il
conguaglio  di  fine  anno  per  i redditi di lavoro dipendente, sono
state  apportate  dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante una nuova tabella
delle  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e
modifiche al regime delle detrazioni di imposta.

Prescindendo   dalle   anzidette  modifiche,  gia'  illustrate  nella
circolare  n.  21  del  3  maggio  1983  e di cui si dira' meglio nel
successivo   paragrafo,   per   il  compimento  delle  operazioni  di
conguaglio   di   fine  anno  1983  i  sostituti  d'imposta  dovranno
attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il
conguaglio di fine anno 1982.

Si  richiamano,  quindi,  oltre  alle  istruzioni  impartite  con  le
circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre
1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le
circolari  n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per
la  disciplina  della  ritenuta  alla  fonte  sui  redditi  di lavoro
dipendente  a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14
dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n.
13  del  2  maggio  1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle
nuove  misure  delle  detrazioni  e  dell'ulteriore  detrazione di L.
52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, dall'art. 3 della
legge finanziaria n. 146 del 1980, a favore dei possessori di reddito
di  lavoro dipendente e assimilati, nonche' le circolari n. 37 del 19
novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio
di  fine anno 1981 e, infine, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982
relativa al conguaglio di fine anno 1982.

In particolare, circa i termini per l'effettuazione del conguaglio di
fine  anno,  si  richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 2 della
legge  17  ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le
operazioni  di  conguaglio  di  fine  anno  per  i  redditi di lavoro
dipendente  possono  essere  effettuate  entro  due  mesi  dalla fine
dell'anno di riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno 1983, i
datori  di  lavoro  e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici
possono effettuare il predetto conguaglio fino al 29 febbraio 1984.

Pertanto,  anche  per  l'anno 1983, ove datori di lavoro non siano in
grado  di  effettuare  le  operazioni di conguaglio entro la fine del
corrente anno, potranno provvedervi alla fine del mese di gennaio o a
quella  del  mese  di  febbraio del prossimo anno, con il conseguente
spostamento  al  15  febbraio  o  al  15  marzo  del  termine  per il
versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso.

Si  fa  presente  tuttavia che l'eventuale spostamento al 29 febbraio
1984  delle  operazioni  di  conguaglio  riguarda  solo  gli  effetti
finanziari   delle   predette   operazioni,   che   reagiranno  sulle
retribuzioni  e  pensioni  erogate  nel  mese  (dicembre,  gennaio  o
febbraio)  in  cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato,
fermo  restando  il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio
di  cassa)  fino  al 31 dicembre 1983 ed alle ritenute operate fino a
tale data.

Si  ritiene  opportuno  richiamare  l'attenzione dei datori di lavoro
sull'obbligo  del  rispetto  dei  termini dei versamenti mensili, nel
senso  che  soltanto  qualora  l'effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio  venga  differita  ai  mesi  di  gennaio o febbraio rimane
conseguentemente  spostato,  come gia' precisato, al 15 febbraio o al
15  marzo, il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute
derivanti  dal  conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a
quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione
del  conguaglio,  mentre,  nell'ipotesi  in  cui  il conguaglio venga
eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle eventuali maggiori
ritenute dovra' essere effettuato entro il 15 gennaio 1984.

In  aggiunta a quanto gia' ricordato, si ribadisce che lo spostamento
alla  fine  di  gennaio  o di febbraio delle operazioni di conguaglio
potra'  riguardare  tutto  o  parte  del  personale  dipendente o dei
pensionati.

Ove  si  avvalga  di tale possibilita', il sostituto d'imposta dovra'
farne  opportuna  menzione  nelle proprie scritture contabili ai fini
dei  puntuali  controlli  circa  la  congruita'  e  tempestivita' dei
versamenti delle ritenute.

Anche   per   il  conguaglio  di  fine  anno  1983  potra',  inoltre,
presentarsi  il  problema del rimborso al dipendente dell'imposta che
risulta  trattenuta  in piu' dal datore di lavoro nei periodi di paga
dello stesso anno.

Questo  Ministero, nel far presente che tale problema per l'anno 1983
si  presentera' in termini piu' accentuati rispetto allo scorso anno,
tenuto conto delle modifiche legislative avanti indicate, richiama le
istruzioni  impartite  con  le precedenti circolari ed in particolare
con  la  gia'  citata circolare n. 21 del 3 maggio 1983 per i casi in
cui  il  datore  di lavoro si trovi, per tutto o parte del personale,
nell'impossibilita'  di  procedere  al  dovuto  rimborso  in  sede di
conguaglio di fine anno 1983.

                    2. - CHIARIMENTI PARTICOLARI

Nella suddetta circolare n. 21 del 1983 sono state illustrate, com'e'
noto, le procedure che i sostituti d'imposta dovevano seguire entro e
non  oltre  il  mese  di  giugno 1983 ai fini dell'applicazione della
nuova  disciplina ai redditi di lavoro dipendente, stante il disposto
del settimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 953; con la
circolare  stessa  e'  stato,  fra  l'altro,  consentito ai sostituti
d'imposta  di  procedere  alla  suddetta appplicazione in due diverse
fasi, la prima delle quali, di carattere generale, da effettuarsi non
oltre  il  mese  di giugno e l'altra, eventuale, in caso di ritardata
acquisizione  delle dichiarazioni di spettanza dei singoli dipendenti
interessati all'ottenimento delle nuove e maggiori detrazioni.

Per quest'ultima ipotesi e' stato in particolare chiarito che, ove le
prescritte  comunicazioni  di  spettanza delle detrazioni non fossero
state  comunque  acquisite  dai  sostituti d'imposta - principalmente
quelle  per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, a
causa  del nuovo limite di redditualita' fissato in L. 2.750.000 - in
tempo  utile  per  la prima sistemazione da attuarsi entro il mese di
giugno  1983,  i sostituti medesimi avrebbero potuto riconoscere agli
aventi  diritto le detrazioni stesse nei periodi di paga successivi e
comunque  non  oltre il termine per il compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno.

Pertanto,  i sostituti d'imposta dovranno tener conto delle eventuali
dichiarazioni di spettanza delle detrazioni pervenute fino al termine
per  il  compimento  delle  operazioni  del  conguaglio di fine anno.
Trascorso tale termine, sia in caso di conguaglio effettuato nel mese
di  dicembre  che  in  caso di conguaglio effettuato entro i due mesi
successivi,  i  lavoratori  dipendenti  e pensionati non potranno che
sistemare  la  propria  posizione  fiscale,  ai  fini  delle  nuove e
maggiori  detrazioni,  mediante  la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi mod. 740/84 o mod. 740 S/84.

Considerato,  inoltre,  che  ai sensi dell'art. 3, settimo comma, del
decreto-legge  n. 953 del 1982 i sostituti d'imposta avrebbero dovuto
procedere,  nella  prima fase di applicazione della nuova disciplina,
agli  eventuali  conguagli  d'imposta  relativi  ai  periodi  di paga
decorsi  dal  l°  gennaio  1983,  per un importo non inferiore ai tre
quarti  dei  conguagli  stessi, rinviando alla fine dell'anno 1983 la
definitiva  sistemazione della quota residua, occorre che i sostituti
stessi  provvedano, in sede di liquidazione delle competenze relative
al  mese  di  dicembre  1983  - periodo di paga nel quale si procede,
nella  generalita' dei casi, anche all'effettuazione delle operazioni
di  conguaglio  di  fine  anno - all'attribuzione della quota residua
eventualmente non ancora riconosciuta agli aventi diritto.

Va  da se' che, qualora le cennate operazioni di conguaglio dovessero
essere  eseguite  oltre  il mese di dicembre, ma comunque entro il 29
febbraio   1984,   l'attribuzione   della   predetta   residua  parte
dell'ammontare  del  conguaglio  calcolato  nel mese di giugno potra'
essere  effettuata  contestualmente  alle operazioni di conguaglio di
fine anno.

In tale occasione i sostituti d'imposta potranno altresi' determinare
- come si e' gia' precisato nel punto 14 della citata circolare n. 21
del  3  maggio  1983 - l'esatta entita' della ulteriore detrazione in
misura  decrescente  per  scaglioni  di  reddito dipendente fino a 16
milioni  di  lire,  posto che solo alla fine del periodo d'imposta si
avranno   a   disposizione  tutti  gli  elementi  per  la  definitiva
attribuzione, in sede di ritenuta, di tale ulteriore detrazione; essa
infatti  e'  correlata  sia  ai diversi scaglioni di reddito annuo di
lavoro  dipendente  (cfr. tabella I della circolare n. 21 del 1983) e
sia  ai  limiti  di  detto  reddito entro i quali opera il cosiddetto
correttivo,  siccome  evidenziato  nella  tabella  H della piu' volte
citata circolare n. 21 del 1983.

                              PARTE II

                           CERTIFICAZIONI
                DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1983

                         3. - CENNI GENERALI

Per  quanto  riguarda  la  certificazione  delle  ritenute  d'acconto
operate  sui  redditi di lavoro dipendente corrisposti durante l'anno
1983  occorre  avvertire  che  il  nuovo  modello  101, rispetto alle
precedenti edizioni, risulta, anzitutto, aggiornato in funzione delle
modifiche   al   regime   delle   detrazioni   d'imposta  recate  dal
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Tenuto,  poi,  conto delle sopravvenute esigenze dell'Amministrazione
finanziaria  ai  fini  di  una  piu' analitica ed omogenea conoscenza
degli  elementi indici di capacita' contributiva indicati nell'art. 2
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, si e' resa necessaria la ristrutturazione del " Prospetto dati e
notizie  particolari  " posto nel retro del modello 101, che e' stato
pertanto   diversamente   articolato   in   forma  piu'  organica  ed
esauriente.

Si  segnala  inoltre  che nella sezione V dello stesso certificato e'
stato   inserito  un  nuovo  rigo,  contrassegnato  dal  n.  34,  per
l'individuazione  dei  rapporti  di lavoro di natura stagionale. Tale
integrazione  si e' resa indispensabile per evitare errori in sede di
liquidazione   delle   dichiarazioni   dei   redditi  presentate  dai
lavoratori stagionali.

Da  ultimo,  si  fa  presente  che  i  "  campi  "  del  modello  101
meccanografico   hanno   trovato   un   diverso   e   piu'   corretto
posizionamento secondo le esigenze della compilazione meccanografica.

Per  quanto  riguarda  la  certificazione  delle  indennita'  di fine
rapporto  di  lavoro  -  modello  102  -  questo Ministero, sia nella
considerazione  che la legge 29 maggio 1982, n. 297, ha generalizzato
la  corresponsione  di anticipazioni sull'indennita' di fine rapporto
di  lavoro,  e  sia  per  venire incontro alle intervenute necessita'
operative   dei   sostituti   d'imposta  che  utilizzano  sistemi  di
elaborazione  dei  dati,  ha  predisposto  un modello 102 adatto alla
compilazione con mezzi meccanografici.

Nella  nuova  versione  meccanografica  del  modello  102  sono state
unificate le sezioni II e III che nel modello manuale sono riservate,
rispettivamente,  alle  indennita'  relative  a  rapporti  di  lavoro
cessati nell'anno 1983 o alle anticipazioni per i rapporti non ancora
cessati e a quelle relative a rapporti cessati negli anni dal 1974 al
1982.

Le  indennita'  per  cessazioni  avvenute  prima  dell'anno  1974 non
potranno  invece  essere certificate nella nuova versione del modello
ma continueranno ad essere certificate nel modello 102 tradizionale.

Per  quanto  riguarda,  infine, il modello 201, per la certificazione
dei  trattamenti  pensionistici  erogati  dallo Stato, dall'INPS e da
altri  enti  pubblici,  si  fa  presente  che lo stesso e' identico a
quello  dello  scorso  anno,  fatta  eccezione per le sole variazioni
degli  anni  di  riferimento,  in quanto le modifiche alle detrazioni
introdotte  dalla  piu' volte citata legge n. 53 del 28 febbraio 1983
non alterano la struttura estremamente sintetica del modello.

Per  l'anno 1983, quindi, le certificazioni che i sostituti d'imposta
devono  rilasciare  per  l'attestazione  delle  ritenute  di  acconto
operate  sui redditi di lavoro dipendente dagli stessi corrisposti si
presentano nelle seguenti versioni:

   mod. 101 versione normale;
   mod. 101 versione meccanografica;
   mod. 201 versione "pensioni Tesoro-INPS-Enti pubblici";
   mod. 102 versione normale;
   mod. 102 versione meccanografica.

Cio'  premesso,  nei  richiamare  i  chiarimenti contenuti nelle piu'
avanti citate circolari, si rammenta in particolare quanto segue.

I  certificati  -  mod. 101, nelle versioni normale e meccanografica,
mod. 201 e mod. 102, nelle versioni normale e meccanografica - devono
essere  redatti  in  conformita'  dei modelli approvati con i decreti
ministeriali   del   12  novembre  1983,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 335 del 7 dicembre 1983.

Tutti  i  cennati  modelli  sono  riportati in allegato alla presente
circolare.  Si  ricorda  che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16
della  legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati modelli 101 e 102,
come  anche  i modelli 201, devono essere consegnati ai percettori di
reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1984.

In  relazione  a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama
l'attenzione   dei  datori  di  lavoro  e  degli  enti  erogatori  di
trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo -
assistito  dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art.
53   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  600  -
opportunamente   introdotto   dal   legislatore   per  consentire  ai
lavoratori  dipendenti  e  ai  pensionati  di  venire in possesso dei
certificati  in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In  proposito  questo  Ministero  ritiene  che,  pure  in mancanza di
un'espressa  disciplina  legislativa,  la consegna dei modelli di che
trattasi  possa  avvenire a mezzo del servizio postale, sempreche' la
relativa   spedizione  garantisca  l'esatta  osservanza  del  termine
previsto dalla legge.

Naturalmente,   qualora   per  qualsiasi  disguido  il  dipendente  o
pensionato  non  venga  in  possesso  in  tempo  utile dei menzionati
certificati,  il  sostituto  d'imposta dovra' provvedere, a richiesta
dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Come  gia'  chiarito  nella  circolare  n.  151  del 1978, in base al
disposto  dell'art.  21,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni,
sussiste  l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice
fiscale  nelle  dichiarazioni dei redditi e negli altri atti previsti
dall'art.  6  dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
784,  ivi  compresi  i  certificati  attestanti le ritenute d'acconto
operate dai sostituti d'imposta.

Si  rammenta  che,  a  norma  del  richiamato  art. 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 784, i sostituti d'imposta obbligati
all'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale  dei  dipendenti  o
pensionati  hanno  diritto,  se  sprovvisti,  di  riceverne da questi
ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto. In proposito si
richiama  l'attenzione  dei  sostituti  di imposta e dei dipendenti o
pensionati  sulle  sanzioni  previste  dall'art.  13  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 784, rispettivamente, per i casi di
omissione  o  errata indicazione del numero di codice fiscale e per i
casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.

Nessun  troncamento  o  arrotondamento  deve  essere effettuato sugli
importi  riportati  nei  modelli  101  e  201  (cosi'  come in quelli
indicati  nel  mod.  102).  Si  ricorda  infine  che,  in  base  alle
disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, gli esuli giuliani
e dalmati possono richiedere al datore di lavoro o all'ente erogatore
della pensione che il proprio comune di nascita sui modelli 101 e 102
sia  apposto  esclusivamente con la sola denominazione italiana senza
alcun  riferimento  sia  alla denominazione attuale del comune stesso
che allo Stato di appartenenza.

                4. - CERTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO
        PER I COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1983 (MOD. 101)

Il  mod. 101 relativo all'anno 1983, come gia' quello per l'anno 1982
e precedenti, e' suddiviso in sette sezioni.

Al datore di lavoro e' riservata la compilazione delle sezioni prima,
terza,  quarta  e  quinta,  mentre  nel  caso  di  presentazione  del
certificato  in  sostituzione  della  dichiarazione  dei  redditi, la
sezione  seconda,  il  "Prospetto  dati  e  notizie particolari" e la
sezione  sesta vanno compilati a cura del dipendente o pensionato; la
compilazione  della  sezione  settima  e'  effettuata dai familiari a
carico del dipendente o pensionato, ove esistenti.

a) Parte riservata al datore di lavoro.

Si  forniscono  qui di seguito brevi chiarimenti in ordine alle altre
novita'  di  quest'anno, rinviando a quelli per la compilazione delle
sezioni   riservate  al  sostituto  d'imposta  gia'  contenuti  nelle
precedenti circolari sull'argomento.

   Sezione prima.

Come  per  i  decorsi  anni, in questa sezione il sostituto d'imposta
dovra'  anzitutto  riportare  i  propri  elementi di identificazione,
compreso il numero di codice fiscale.

Si  rammenta  inoltre  che  il  sostituto d'imposta deve ricercare il
codice  di  attivita' nella tabella e) delle istruzioni al mod. 101 a
compilazione manuale.

Torna  utile  ricordare  che detto codice, anche se richiesto tra gli
elementi   di   identificazione  del  sostituto  d'imposta,  serve  a
classificare  anche il settore di attivita' del dipendente e coincide
sempre  con  quello  del  sostituto  stesso quando questi opera in un
unico  settore  di  attivita';  questa  coincidenza  viene meno nelle
ipotesi  in  cui  il  sostituto  opera  in piu' settori di attivita',
oppure   quando  questi  svolga  una  delle  attivita'  professionali
raggruppate    nell'ultimo    riquadro   della   tabella   stessa   e
contraddistinte con i numeri di codice da 8.000 a 9.400. Tali codici,
infatti,  vanno  impiegati  dal  datore  di  lavoro  per  la  propria
identificazione   (attivita'   prevalente)   ma   non  devono  essere
utilizzati  per  i  dipendenti,  come  avverte  la  barra apposta nel
riquadro  stesso,  la cui permanenza nella tabella c) del mod. 101 si
giustifica,  pertanto, con la sola esigenza di mantenere una completa
uniformita'  tra  le  varie  tabelle  di  attivita'  riportate  nelle
istruzioni dei vari modelli di dichiarazione.

In  relazione  all'espresso  divieto  di  cui all'anzidetta barra, il
codice  di attivita' dei dipendenti esercenti attivita' professionali
andra'  ricercato  tra  quelli  compresi  nel  riquadro  dedicato  ai
servizi.

Alla  quarta  riga,  a  fianco  dei  dati anagrafici del dipendente o
pensionato,  il  sostituto dovra' in ogni caso riportare il numero di
codice fiscale di questi.

   Sezione terza.

Per  detta  sezione,  il cui schema e' identico a quello adottato nei
modelli  degli scorsi anni, si richiamano integralmente le istruzioni
impartite con le circolari avanti citate.

E'  appena  il  caso  di  aggiungere che fra gli emolumenti di cui al
punto  1  vanno indicate le varie indennita' anticipate dal datore di
lavoro  per  conto  degli enti previdenziali (indennita' di malattia,
puerperio, ecc.).

Per  quanto riguarda in particolare il punto 3, si rammenta che vanno
qui  indicate  le  indennita'  e  i  compensi  di cui alla lettera b)
dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 597,
corrisposti al dipendente da terzi e dei quali il datore di lavoro, a
seguito  di  comunicazione  del soggetto erogante, ha tenuto conto in
sede di conguaglio di fine anno.

Si  rammenta che nello stesso punto, ai sensi dell'art. 5 della legge
13  marzo  1980, n. 70, va indicato l'ammontare dei compensi riscossi
per  le  funzioni  elettorali,  i quali vanno comunicati al datore di
lavoro  dai  percipienti  che,  essendo  titolari del solo reddito di
lavoro  dipendente,  sono  esonerati dall'obbligo della presentazione
della  dichiarazione dei redditi a norma dell'art. 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Per  quanto  riguarda le detrazioni da riportare nei punti da 11 a 16
secondo  i nuovi e maggiori importi previsti dalla legge n. 53 del 28
febbraio  1983  e  da  attribuire  secondo le modalita' dettate dalla
predetta  circolare  n.  21  si  rammenta,  in  questa  sede, che per
l'indicazione  della  nuova ulteriore detrazione decrescente prevista
dalla  lettera  c)  dell'art.  16  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  597 e' stato introdotto un nuovo rigo contraddistinto
dal n. 15-ter.

In conseguenza di dette maggiori e nuove detrazioni di imposta, al n.
6  delle  "  Avvertenze  "  viene  ora  indicato,  per gli emolumenti
percepiti  nell'anno  1983,  il limite di lire 4.500.000 (in luogo di
quello  di  L.  3.500.000  riportato  nel mod. 101 dello scorso anno)
entro  il  quale, in presenza delle condizioni previste nella sezione
VI, il mod. 101 non deve essere presentato, ne' spedito.

L'importo  di tale limite corrisponde, infatti, in termini reddituali
alla  somma delle detrazioni d'imposta spettanti a tutti i lavoratori
dipendenti  o  pensionati  appartenenti  alla  fascia  di reddito non
superiore  a  9  milioni  di  lire  (L.  96.000 per quota esente + L.
252.000 per spese di produzione + L. 324.000 per ulteriore detrazione
decrescente  + L. 18.000 per oneri deducibili in misura forfettaria +
L.  180.000  per ulteriore detrazione) con la sola particolarita' che
quest'ultima  detrazione  anche quest'anno non puo' trovare materiale
applicazione  per  l'intero  importo, ma solo per L. 120.000, dato il
limite  reddituale  previsto per averne diritto, fissato nella misura
massima di L. 4.500.000.

Premesso  che  la  nuova  disposizione  contenuta  nell'art. 3, terzo
comma, del decreto-legge n. 953/82, convertito nella legge n. 53/83 -
secondo  la  quale  le  detrazioni di cui all'art. 16 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  597  possono  essere usufruite dai
lavoratori  dipendenti  solo  fino  a  concorrenza dell'imposta lorda
relativa   ai  redditi  di  lavoro  dipendente  che  concorrono  alla
formazione  della  base imponibile - non produce alcuna ripercussione
in  sede di ritenuta, si precisa, in questa sede, che nel caso in cui
le   detrazioni   d'imposta  effettivamente  imputate  al  dipendente
risultino  di ammontare inferiore a quello attribuibile al dipendente
stesso  in  relazione  alla  sua situazione personale e familiare, il
datore  di lavoro, anziche' procedere all'indicazione analitica delle
detrazioni,  riportera'  al  punto  17  il  totale  di  quelle che in
concreto   possono   essere   assorbite  dall'imposta  corrispondente
all'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  imponibili  (punto  8)
compresi  quelli corrisposti da terzi. Pertanto in nessun caso potra'
verificarsi  un  credito di imposta a favore del dipendente derivante
da  un  ammontare di detrazioni d'imposta che, seppure spettanti, non
e' stato possibile attribuire per intero perche' di importo superiore
all'imposta   lorda   corrispondente  al  totale  delle  retribuzioni
dell'anno.

Al  punto  18  dovra'  essere  riportato  l'importo complessivo delle
ritenute  d'acconto  operate  dal  datore  di  lavoro a seguito delle
operazioni  di  conguaglio  finale,  con  riferimento  sempre  al  31
dicembre  1983,  anche  nell'ipotesi  in  cui  il conguaglio e' stato
effettuato successivamente a tale data (fino al 29 febbraio 1984).

Al  punto  19  il datore di lavoro dovra' riportare l'ammontare delle
ritenute  d'acconto  operate da terzi, per intero ovvero per la parte
che  dalle  operazioni  di  conguaglio  risulti  posta  a  carico del
dipendente.

Al  punto  20  risultera'  evidenziato  l'eventuale  ammontare  delle
ritenute  che,  pur  dovendo  costituire, per effetto del conguaglio,
oggetto di restituzione da parte del datore di lavoro, non sono state
da  questi  rimborsate  per  insufficienza  del  monte ritenute a sua
disposizione nel mese in cui e' effettuato il conguaglio di fine anno
e  che,  come  e'  stato  precisato,  dovranno  essere  restituite al
dipendente  a  partire  dal mese successivo a quello di effettuazione
del conguaglio stesso, con le modalita' piu' avanti indicate.

Il  successivo  punto 21 e' stato mantenuto anche nel modello 101 per
il  1983,  per  evidenziare  l'ammontare  delle  ritenute  fiscali da
indicare  nella eventuale dichiarazione dei redditi modello 740 o 740
S  a  scomputo  dell'imposta  dovuta  dal  dipendente  in base al suo
reddito complessivo.

Detto  punto  21,  da  compilarsi sempre a cura del datore di lavoro,
nell'ipotesi  piu'  frequente  di  conguaglio  di fine anno che abbia
esaurito,  come  avanti  detto,  i rapporti creditori del dipendente,
evidenziera'   l'ammontare  complessivo  delle  ritenute  pagate  dal
dipendente  come indicato nei punti 18 e 19. Mentre, nell'ipotesi che
il  conguaglio  di fine anno non abbia esaurito la restituzione delle
eventuali  somme  trattenute  in  piu'  nei  vari periodi di paga, la
ritenuta  da  scomputare  in  dichiarazione  deve essere al netto del
predetto  credito  d'imposta  - da rimborsare al dipendente, sempre a
cura  del  datore  di  lavoro, mediante compensazione con le ritenute
dell'anno  1984 - e pertanto al punto 21 sara' indicata la differenza
tra la somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19 e l'importo della
differenza a credito di cui al punto 20.

Ovviamente,  poiche'  nessun importo dovra' mai essere evidenziato al
punto  20  nelle  ipotesi  di dipendenti cessati in corso d'anno - in
quanto  i  conguagli  relativi  a  tali  cessazioni,  come piu' volte
chiarito, non danno mai luogo a restituzioni di ritenute da parte del
datore  di lavoro, a meno che le cessazioni stesse non siano avvenute
per  morte  dei  dipendenti  o  trattisi  di restituzioni conseguenti
all'attribuzione,  per  cessazioni  avvenute  a  partire dal 16 marzo
1983,  delle  nuove  e  maggiori  misure delle detrazioni d'imposta -
l'importo  delle  ritenute  da  indicare  al  punto 21 nelle predette
ipotesi  di cessazione, sara' sempre uguale alla somma delle ritenute
di cui ai punti 18 e 19:

   Sezione quarta.

La  sezione  quarta  e'  riservata  agli  emolumenti relativi ad anni
precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno
1983  che  non  hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine
anno, in quanto soggetti a tassazione separata.

A  proposito  degli emolumenti arretrati nel far riferimento a quanto
specificato  al  punto  9  della circolare n. 21 del 3 maggio 1983 in
ordine   all'effettuazione   di  eventuali  conguagli  per  arretrati
corrisposti  nei primi mesi dell'anno 1983 si richiama in particolare
quanto  chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 37 del 10 dicembre
1976   circa   la   possibilita'   dell'esonero   dall'obbligo  della
dichiarazione   anche   in   presenza   di   detti  emolumenti.  Tale
possibilita'   viene   considerata   nella   successiva  sezione  VI,
riguardante  l'attestazione  del dipendente, di cui sara' fatto cenno
appresso.

   Sezione quinta.

Questa  sezione  ha  la medesima impostazione adottata nella edizione
del  modello  101  relativo  all'anno  1982 con la sola eccezione del
nuovo punto n. 34 riservato all'indicazione della natura stagionale o
meno  dei  rapporti di lavoro iniziati e/o cessati nell'anno 1983. La
sua  compilazione estremamente agevole, anche se non riguardante dati
contabili,  riveste  notevole interesse, anche per quanto concerne la
predetta  indicazione,  sia  per  l'amministrazione che per lo stesso
dipendente.

Analogamente  agli  anni  scorsi,  anche  nel  nuovo  modello 101, ad
attestazione di quanto esposto nelle varie sezioni - fatta esclusione
per  la seconda - il datore di lavoro (o un suo rappresentante legale
o  negoziale)  dovra'  datare  il  certificato  e  apporvi la propria
sottoscrizione.

Si  rammenta  infine  che  il  datore  di  lavoro dovra' compilare il
certificato  in  questione  anche  per  quei  dipendenti  che abbiano
cessato  il  rapporto  di  lavoro  prima  della  fine dell'anno, come
evidenziato nelle sezione quinta, con le due seguenti particolarita':

   1)  che  i  dati da riportare nella sezione terza riguarderanno un
conguaglio  relativo  ad  un rapporto cessato anteriormente alla fine
dell'anno;

   2)  che e' esclusa qualsiasi restituzione di ritenute da parte del
datore  di  lavoro  con  le  sole  eccezioni,  avanti  ricordate, dei
dipendenti  deceduti  per  i quali detta restituzione e' stata invece
consentita  e  per  l'attribuzione, per cessazioni avvenute a partire
dalla  data  del  16 marzo 1983, delle maggiori e nuove detrazioni di
imposta introdotte dalla citata legge n. 53.

b) Parte riservata al lavoratore dipendente o al titolare di pensione
erogata da ente senza personalita' di diritto pubblico.

Come  gia' accennato, la compilazione delle sezioni seconda e sesta e
quella del " Prospetto dati e notizie particolari " sono riservate al
dipendente  o  pensionato;  la  compilazione della sezione settima e'
rimessa invece ai loro familiari a carico, ove esistenti.

Si  ribadisce che a tali adempimenti il dipendente (o pensionato) o i
suoi  familiari  a carico sono tenuti solo quando il certificato mod.
101 viene presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi,
mentre  nessuna  indicazione  dovra' essere effettuata nelle predette
sezioni  qualora  il  certificato  stesso  debba essere allegato alla
dichiarazione  dei  redditi  modello  740 o 740 S che il dipendente o
pensionato presentera' nell'anno 1984.

Nel rinviare alle avvertenze contenute nel modello 101, si forniscono
qui  di  seguito brevi chiarimenti per la compilazione delle predette
tre sezioni, nonche' del " Prospetto dati e notizie particolari ".

   Sezione seconda.

Il  contenuto  della predetta sezione non si discosta da quelli della
corrispondente sezione dei modelli degli anni scorsi.

Per  quanto riguarda la compilazione dei dati relativi al coniuge del
dipendente  o  pensionato si ricorda che, qualora il coniuge possieda
redditi  di  qualsiasi  entita',  va indicato il suo numero di codice
fiscale  seguendo  le  avvertenze fornite per il codice fiscale dello
stesso dipendente o pensionato.

Si rammenta infine che, come gia' precisato nelle apposite istruzioni
del  mod.  101,  la  compilazione  della  sezione seconda puo' essere
effettuata  anche  dal datore di lavoro, limitatamente ai dati in suo
possesso,   fermo   restando,   ovviamente,  l'obbligo  dello  stesso
dipendente  o pensionato di controllarne l'esattezza provvedendo alle
eventuali correzioni.

   Prospetto dati e notizie particolari.

Tale prospetto, completamente riformulato come avanti accennato, deve
essere  compilato,  come  precisato  al  punto  8  delle  avvertenze,
relativamente  ai beni dei' quali il dipendente o il pensionato abbia
avuto    nell'anno   1983   la   disponibilita',   intendendosi   per
disponibilita'  la  facolta',  comunque  acquisita,  anche di fatto o
precaria,   da  parte  della  persona  fisica  di  utilizzare  o  far
utilizzare  i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero
di sopportarne i relativi costi nell'anno 1983.

Si  rammenta che per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi
indici  di capacita' contributiva si applica la pena pecuniaria da L.
100.000 a L. 1.000.000.

   Sezione sesta.

L'attestazione  contenuta  nella  sezione  sesta interessa, come gia'
detto,   quei   dipendenti   o  pensionati  che  intendono  avvalersi
dell'esonero   dall'obbligo   di  presentazione  della  dichiarazione
annuale mod. 740 o 740 S, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, trovandosi nella posizione prevista per tale esonero.

Ai fini del predetto esonero, per il lavoratore o pensionato dovranno
ricorrere,    oltre    a   tutte   le   altre   condizioni   indicate
nell'attestazione,   anche   quelle   specificate   al  terzo  alinea
dell'attestazione  stessa,  nel  senso  di  non  aver percepito altri
emolumenti arretrati diversi da quelli riportati al punto 22 del mod.
101  e  di  aver  conseguito  negli anni 1981 e 1982 esclusivamente i
redditi  indicati dal datore di lavoro nei punti 24 e 25 del medesimo
mod. 101.

   Sezione settima.

Sempre  nell'ipotesi  di  presentazione  del mod. 101 in sostituz[one
della  dichiarazione  annuale  dei  redditi, i familiari a carico del
dipendente  o  pensionato, diversi dai figli minori (per essi infatti
e'  sufficiente  l'attestazione  del  dichiarante di cui alla sezione
sesta), ai quali si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia
concesse dal sostituto d'imposta, come, indicato nella sezione terza,
devono convalidare la spettanza delle detrazioni stesse attestando di
non  aver  posseduto nell'anno 1983 redditi superiori al nuovo limite
di  redditualita'  di  L. 2.750.000, al lordo degli oneri deducibili,
esclusi  i  redditi  esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, e di trovarsi nelle condizioni illustrate al punto
3 delle richiamate avvertenze.

A  tal  fine  i familiari interessati apporranno negli appositi spazi
della sezione la propria firma leggibile con l'indicazione, a fianco,
della relazione di parentela con il dipendente o pensionato.

Si  rammenta  infine che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della
legge  25  novembre  1983, n. 649, chiunque per consentire l'indebita
fruizione  di  detrazioni per carichi di famiglia rilascia o utilizza
attestazioni  di  cui al penultimo comma dell'art. 15 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 597 del 1973 non rispondenti al vero
e'  punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
da cinque a dieci milioni di lire.

Detta  sanzione  penale  si  aggiunge  alla  sanzione  amministrativa
prevista  dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600  del  1973  (pena  pecuniaria  da due a quattro volte la maggiore
imposta dovuta).

5.  -  CERTIFICATO  DELLE  INDENNITA'  DI  FINE  RAPPORTO  DI  LAVORO
DIPENDENTE  O DELLE ANTICIPAZIONI SULLE 1NDENNITA' STESSE CORRISPOSTE
NELL'ANNO 1983, SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA.

Come  gia'  anticipato  nel  paragrafo  3,  la  gamma  dei modelli di
certificazione  dei  redditi  di lavoro dipendente, quest'anno, si e'
arricchita della versione meccanografica del modello 102.

Pertanto,  accanto  al  modello tradizionale, per la cui compilazione
valgono  i  chiarimenti  forniti  con  le circolari avanti citate, e'
stato   predisposto  un  modello  102  (meccanografico)  al  fine  di
soddisfare   le  esigenze  dei  sostituti  che  adottano  sistemi  di
elaborazione automatica dei dati.

Nel   nuovo  modello  102,  per  il  controllo  dell'esattezza  della
indicazione  del  codice  fiscale  dei  soggetti  eroganti,  e' stato
aggiunto nella sezione I un nuovo rigo riservato alla indicazione dei
dati anagrafici dei sostituti che siano persone fisiche.

Nella  sezione  II,  come gia' accennato, dovranno essere indicate le
indennita'   corrisposte   nell'anno  1983  per  cessazioni  avvenute
dall'anno   1974   all'anno  1983,  nonche'  le  anticipazioni  sulle
indennita'   corrisposte,  sempre  nell'anno  1983,  in  costanza  di
rapporti di lavoro.

L'esposizione  dei  dati  contabili  dovra' essere effettuata, con la
stessa  sequenza  del  modello tradizionale, variando, unicamente, la
distinzione numerica dei singoli campi.

La  sezione  che  nel  modello  102  tradizionale  e'  riservata alle
indennita' relative a cessazioni avvenute anteriormente all'anno 1974
non  e'  stata  trasposta nella versione meccanografica; pertanto con
apposita  notazione,  contrassegnata da un asterisco, viene precisato
che  per  i  rapporti  di lavoro cessati negli anni 1973 e precedenti
continua ad essere utilizzato il modello 102 tradizionale.

                                * * *

Si   raccomanda   agli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  in
indirizzo  la  massima  divulgazione delle istruzioni contenute nella
presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

                                               Il Ministro: VISENTINI