Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette

                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette

                                  Ai  centri  di  servizio  di Roma e
                                  Milano

                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo

                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

                              PREMESSA

La  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  238  del  30 novembre 1983, nel convertire in legge il
decreto-legge  30 settembre 1983, n. 512, ha innovato, con l'art. 3 e
con  decorrenza  dal  periodo  d'imposta in corso alla data della sua
entrata  in  vigore  (1°  dicembre  1983),  la disciplina concernente
l'imputazione proporzionale del reddito dell'impresa familiare di cui
all'ultimo  comma  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, introducendo alcuni correttivi
intesi  a  rafforzare la garanzia dell'Erario in ordine alla corretta
applicazione  dell'istituto ed ha previsto sanzioni penali in caso di
falsita'  della  attestazione  resa  nella dichiarazione dal titolare
dell'impresa. Ha altresi' previsto sanzioni penali a carico di coloro
i  quali,  per  usufruire  indebitamente di detrazioni per carichi di
famiglia  oaffiliati  minori nonche' delle persone cui fa riferimento
l'art.   433   del  codice  civile  ovvero  rilasciano  o  utilizzano
attestazioni non rispondenti al vero.
Cio'  stante,  atteso  la  rilevanza che rivestono le anzidette nuove
disposizioni di legge e l'esigenza di una uniformita' di indirizzo da
parte  degli  organi  periferici  di  questa  amministrazione  cui e'
demandato  il  compito  di  accertare  la regolarita' sia formale che
sostanziale  dei  comportamenti  tenuti  dai soggetti interessati, si
ritiene   opportuno   riassumere   gli   aspetti   essenziali   delle
disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 649 innanzi citata,
le  quali  spiegheranno  effetto, ricorrendone i presupposti, gia' in
sede  di  presentazione  della  prossima  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo d'imposta 1983.

             § 1 - Imprese familiari: condizioni, limiti
                e modalita' d'imputazione del reddito

L'art.  3, primo comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649, dispone
che  l'imputazione  proporzionale dei redditi delle imprese familiari
va  operata  limitatamente  ai redditi risultanti dalla dichiarazione
annuale  presentata dal titolare dell'impresa e subordinatamente alla
sussistenza  della  condizione  che  la  dichiarazione  stessa  rechi
l'attestazione  che  le  quote  di  partecipazione  dei collaboratori
familiari  agli  utili  siano proporzionate alla quantita' e qualita'
del  lavoro  effettivamente  prestato  da  ciascuno  di  essi in modo
continuativo e prevalente.
La  norma  e'  intesa  a  delimitare l'ambito applicativo dell'ultimo
comma  dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 597, aggiunto dall'art. 9 della legge 2 dicembre
1975,  n. 576, a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'impresa
familiare  di  cui all'art. 230-bis del codice civile. Essa, infatti,
reca  modifiche  sia  di  carattere sostanziale che formale: le prime
riguardano  la  determinazione delle quote di reddito attribuibili ai
collaboratori  familiari sulla sola base del reddito risultante dalla
dichiarazione  dell'imprenditore e l'introduzione del requisito della
prevalenza  dell'attivita'  di  lavoro  dei  collaboratoristessi;  le
seconde  afferiscono all'obbligo posto a carico dell'imprenditore che
dei  collaboratori  di attestare, ognuno nella propria dichiarazione,
che  le quote attribuite sono proporzionate alla quantita' e qualita'
del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente.
E'  opportuno  ricordare  che,  ai sensi dell'art. 230-bis del codice
civile "il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita'
di  lavoro  nella famiglia o nell'impresa familiare (.....) partecipa
agli  utili  dell'impresa  familiare"  (.....)  in  proporzione  alla
quantita'  e  qualita'  del  lavoro  prestato  e che correlativamente
l'art.  9 della citata legge n. 576, prendendo in esame i riflessi di
natura  fiscale  della  norma  civilistica,  dispone  che  i  redditi
dell'impresa   familiare  sono  imputabili  a  ciascun  collaboratore
familiare  proporzionalmente  alla rispettiva quota di partecipazione
agli  utili  purche'  la  determinazione  delle  quote stesse risulti
fissata, prima dell'inizio del periodo d'imposta, con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata.
Con  la  locuzione  usata  nel  primo  comma dell'art. 3 "quantita' e
qualita'  del  lavoro  effettivamente prestato da ciascuno di essi in
modo  continuativo  e  prevalente",  l'applicazione  dello  specifico
regime  fiscale  dell'impresa  familiare  e'  stata  subordinata alla
condizione  che  il collaboratore presti il proprio lavoro, oltre che
effettivamente e continuativamente, anche in modo prevalente rispetto
ad  altro  o  altri lavori eventualmente svolti. Ne consegue che deve
ritenersi  preclusa, ai fini fiscali, l'imputazione di quote di utili
ai   collaboratori  che  svolgono  la  propria  attivita'  prevalente
all'esterno della famiglia o dell'impresa familiare e in particolare,
tra essi, a coloro che esplicano in via continuativa una attivita' di
lavoro dipendente, autonomo e d'impresa.
Peraltro,  continua  ad  essere  fiscalmente  rilevante, ricorrendone
tutti  i  presupposti  sostanziali  e  formali, la attribuzione degli
utili  anche  ai  collaboratori che non prestano la propria attivita'
nell'impresa ma nell'ambito della famiglia del titolare dell'impresa.
Infatti,  non  rinvenendosi  nel  contesto  dell'art.  3 in argomento
alcuna  disposizione  che  limiti  l'ambito  soggettivo del-l'impresa
familiare, tale ambito e' tuttora disciplinato, per il rinvio operato
nell'ultimo  comma  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 597/1973, dall'art. 230-bis del codice civile.
Quanto   all'ambito   oggettivo,   si   osserva   che   l'imputazione
proporzionale  in  questione  va  effettuata sul reddito dell'impresa
familiare   risultante   dalla  dichiarazione  dell'imprenditore.  Ne
discende  che  l'imputazione  stessa  puo'  essere fatta soltanto sul
reddito  dichiarato  e  non  sul  maggior  reddito  accertato ne' sul
reddito  accertato  dall'ufficio  in caso di omessa dichiarazione del
titolare, i quali vanno percio' attribuiti esclusivamente al titolare
dell'impresa  e  non  possono, quindi, essere imputati pro quota agli
altri   familiari  aventi  diritto  alla  partecipazione  agli  utili
dell'impresa.
Come  ulteriore  conseguenza  si  ha che le sanzioni amministrative e
penali  che  si  rendano  applicabili  in  dipendenza  della  mancata
presentazione  della  dichiarazione  o  dell'accertamento del maggior
reddito  d'impresa  vanno  irrogate  nei  soli confronti del titolare
dell'impresa,  quale unico agente cui va ricondotto l'evento omissivo
assunto  ad  elemento  costitutivo  delle  fattispecie  sanzionatorie
previste dalla vigente normativa fiscale.
Circa le innovazioni di carattere formale, si osserva che il titolare
dell'impresa  familiare  deve,  ai sensi del primo comma dell'art. 3,
attestare nella propria dichiarazione dei redditi che, in conformita'
dell'atto   pubblico   o   della   scrittura   privata   autenticata,
l'imputazione ai collaboratori familiari del reddito risultante dalla
dichiarazione  stessa  e'  proporzionata alla quantita' e qualita' di
lavoro   effettivamente   prestato   da  ciascuno  di  essi  in  modo
continuativo e prevalente.
Tale  attestazione,  pertanto,  presuppone  che  resta  tuttora fermo
l'obbligo  di  determinare, prima dell'inizio del periodo di imposta,
con  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  dal notaio e
sottoscritta  da  tutti  i partecipanti (imprenditore e collaboratori
familiari), le quote di partecipazione agli utili.
Si  rileva  inoltre  che,  ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 3, i
collaboratori  familiari, a loro volta, devono dichiarare, in sede di
dichiarazione  annuale, che le quote loro imputate sono proporzionate
alla  quantita'  e qualita' di lavoro effettivamente prestato in modo
continuativo e prevalente.
La   ratio   delle   disposizioni  riguardanti  l'attestazione  e  la
dichiarazione   anzidette  risiede  nell'esigenza  di  verificare,  a
posteriori,  la  conformita'  delle prestazioni effettuate alle quote
predeterminate  nell'atto  costitutivo  e,  quindi,  di  accertare la
sussistenza  o meno, per l'intero periodo d'imposta, delle condizioni
richieste  per  la  corretta  imputazione  ai  familiari  del reddito
dell'impresa familiare.
La richiesta conformita' dell'attestazione dell'imprenditore all'atto
pubblico  o  alla  scrittura  privata autenticata riguarda soltanto i
soggetti  (collaboratori  familiari)  e  l'oggetto  delle  preventive
pattuizioni  (impresa),  nel  senso  che  non  possono essere ammessi
soggetti   diversi   da  quelli  che  hanno  sottoscritto  l'atto  di
determinazione delle quote ne' possono essere presi in considerazione
redditi  di attivita' di impresa diverse da quelle previste nell'atto
stesso.
Pertanto  resta  ferma la disciplina preesistente nel senso che dette
quote  non  possono  in  alcun  caso  essere  aumentate  in  sede  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi.  Da cio' discende che l'entita'
delle  quote,  mentre  resta  ferma  nel  caso  di  incremento  della
prestazione  effettuata  in  termini sia di quantita' che di qualita'
della   stessa,  deve,  invece,  essere  ridotta  quando  l'effettiva
prestazione   del   collaboratore   sia   stata  inferiore  a  quella
preventivata  e  deve  essere  annullata  qualora,  pur ricorrendo il
requisito  dell'effettivita',  sia  venuto  a  mancare  quello  della
continuita'  o  quello  della  prevalenza.  In tali casi le quote non
attribuite in tutto o in parte ai collaboratori vanno reintegrate nel
reddito imponibile dell'imprenditore.
E'  opportuno  altresi'  osservare  che la determinazione delle quote
percentuali di imputazione degli utili ai collaboratori va effettuata
tenendo   presente,   nel   quadro   comparativo   delle  valutazioni
percentuali,  il  trattamento  retributivo delle analoghe prestazioni
espletate da soggetti esterni all'impresa o alla famiglia.
Quanto alle modalita' con le quali devono essere rese le attestazioni
e   le   dichiarazioni  concernenti  l'attribuzione  delle  quote  di
partecipazione  agli utili dell'impresa familiare, si fa presente che
esse  debbono  essere  fatte  dall'imprenditore  nei  quadri  740/F o
740/G-Gl  e  dai collaboratori familiari nel quadro 740/H del modello
di  dichiarazione  dei  redditi,  utilizzando  l'apposito  spazio ivi
previsto.
Come sopra indicato, le disposizioni dell'art. 3 spiegano efficacia a
partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della  legge  n.  649  (1°  dicembre  1983)  e  pertanto  le quote di
imputazione  degli  utili delle imprese familiari quali stabilite con
l'atto  pubblico  o  la  scrittura  privata  autenticata valevoli per
l'anno   1983,   ove  non  ricorrano  le  condizioni  previste  dalle
disposizioni  stesse,  vanno  ridotte  o  annullate secondo i criteri
innanzi indicati.

      § 2 - Sanzioni penali per la falsita' della attestazione
                 del titolare dell'impresa familiare

L'ultimo  comma  dell'art.  3 prevede, con riferimento all'ipotesi di
falsita'  della  attestazione  di  cui  al  precedente  primo  comma,
l'applicazione  delle  stesse  sanzioni  stabilite  nell'art.  4  del
decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella  legge 7 agosto 1982, n. 516 - recante norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
-  e cioe' la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da lire
5 milioni a lire 10 milioni.
La  condotta  cui  si  ricollega  il  verificarsi  della  fattispecie
sanzionatoria     anzidetta     e'    costituita    dalla    falsita'
dell'attestazione  resa  nella dichiarazione dei redditi dal titolare
dell'impresa  familiare  in  ordine alla proporzionalita' delle quote
dei  collaboratori  familiari  rispetto alla quantita' e qualita' del
lavoro   effettivamente   prestato  da  ciascuno  di  essi  in,  modo
continuativo e prevalente.
Tale fattispecie penale e' configurabile quando la falsa attestazione
riguardi uno o piu' dei seguenti elementi:
a)   effettivita'  delle  prestazioni  nell'impresa  della  attivita'
lavorativa;
b) continuita' della prestazione di lavoro nel periodo d'imposta;
c) prevalenza rispetto ad eventuale altra attivita' lavorativa;
d)  proporzionalita',  delle  quote  di partecipazione agli utili dei
collaboratori familiari, alla quantita' e qualita' di lavoro prestato
da  ciascuno di essi, intesa quest'ultima con riguardo alla tipologia
delle  qualifiche  e  mansioni  specificate  dai  contratti di lavoro
nazionali collettivi.

          § 3 Falsa indicazione nella dichiarazione annuale
        dei redditi delle detrazioni per carichi di famiglia

Il quarto comma dell'art. 3 della legge n. 649 estende l'applicazione
delle  sanzioni  penali previste dall'articolo 4 del decreto-legge 10
luglio  1982,  n.  429,  convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto   1982,   n.   516,   al  caso  di  falsa  indicazione,  nella
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  di persone a carico e di falsa
atte-stazione  circa  lo stato di possidenza delle stesse persone per
ottenere le detrazioni per carichi di famiglia.
La sanzione e', congiuntamente, della reclusione da sei mesi a cinque
anni e della multa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
Il  fatto costitutivo del reato e' dato dalla falsa indicazione nella
dichiarazione  annuale  dei redditi della esistenza di persone per le
quali  la  legge  tributaria  riconosce  la detrazione per carichi di
famiglia  nonche'  dal rilascio o dalla utilizzazione di attestazioni
non  veritiere  in ordine al non possesso, da parte delle persone per
le  quali  spettano le detrazioni per carichi di famiglia, di redditi
superiori  ai  limiti stabiliti nel secondo comma, ai numeri 2) e 3),
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
Per  rilascio  della attestazione deve intendersi anche l'apposizione
della  firma,  da  parte delle persone a carico, sull'apposito quadro
della scheda di dichiarazione dei redditi modelli 740 e 740/S.
Le  disposizioni sanzionatorie dei commi quarto e quinto dell'art. 3,
richiamate  nei precedenti paragrafi 2 e 3, sono entrate in vigore il
1°  dicembre  1983  e  pertanto esse trovano applicazione solo per le
false  attestazioni (quinto comma), per le false indicazioni e per il
rilascio  e utilizzo di false attestazioni (conima quarto) effettuati
a partire dalla data predetta.
Le  intendenze  di  finanza  e  gli ispettorati compartimentali delle
imposte  dirette  accuseranno  ricevuta della presente circolare alla
Direzione  generale  delle  imposte  dirette di questo Ministero, gli
uffici  distrettuali  ed  i  centri di servizio delle imposte dirette
alla rispettiva intendenza di finanza.

                                               Il Ministro: VISENTINI