Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  Ai Ministeri

                                  Alle regioni

                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano

                                  Alle unita' sanitarie locali

                                  Ai comuni

Le  regioni  hanno  sollevato  il  problema  della legittimita' della
iscrizione   negli   elenchi   delle   USL,   ai   fini   soprattutto
dell'assistenza  medico-generica,  del  cittadino  che, pur dimorando
abitualmente  nel  comune,  non abbia trasferito nel comune stesso la
residenza,  rappresentando  l'esigenza  di  comportamenti uniformi in
materia  nell'interesse  dei cittadini e degli stessi operatori delle
USL.
Lo  scrivente  Ministero, approfondita la complessa questione anche a
livello  tecnico con i responsabili dei competenti servizi regionali,
ritiene  di  fornire  in  materia  i  seguenti  indirizzi  al fine di
assicurare  omogeneita'  di  comportamenti  in  tutto  i1  territorio
nazionale.
La  legge  di riforma sanitaria, in particolare gli articoli 19 e 25,
individua  i  soggetti  assistibili  da  ciascuna  USL  nei cittadini
residenti nel territorio della USL stessa.
Il  termine  "residenza", al quale fa riferimento la legge n. 833/78,
e'  certamente  quello  di  cui all'art. 43 del codice civile (dimora
abituale)  come  chiaramente  si evince dal quarto comma dello stesso
art.  19  sopracitato  che  ripete, nell'indicare i casi di deroga al
criterio della residenza, l'espressione contenuta nel codice civile.
Il  legislatore del 1978 ha ritenuto cioe' di ancorare l'appartenenza
alla USL ad un elemento oggettivo (dimora abituale, ossia a carattere
permanente  e  stabile)  e  non  ad elementi soggettivi (volonta' del
soggetto  di  costituire  e mantenere in una determinata localita' il
centro  principale  delle  proprie  relazioni  familiari,  sociali ed
economiche).
Limitata  rilevanza  ha, al contrario, la dimora temporanea, presa in
considerazione  dal  legislatore  esclusivamente  per  confermare  il
diritto  del  cittadino alle prestazioni urgenti in alcuni casi degni
di   considerazione   (attivita'   lavorativa,  di  studio,  servizio
militare).
Le  successive  disposizioni  legislative,  ivi  compreso  l'art.  1,
lettera  b),  del decreto-legge n. 16/1982 (cosi' come convertito con
legge  25  marzo  1982,  n. 98), nonche' l'art. 27, lettera d), della
legge finanziaria 1984, confermano la suesposta interpretazione.
Infatti,  il  termine di "domicilio" usato dal legislatore nel citato
decreto-legge   n.   16/1982,   ("dimoranti...   fuori   dal  proprio
domicilio"),  tenuto  conto  dei  richiamati  principi della legge di
riforma  sanitaria,  non  puo'  che  essere  interpretato come dimora
abituale, ossia residenza.
D'altra   parte   l'espressione  "popolazione  presente"  di  cui  al
richiamato  art.  27,  tenuto  anche conto che l'ISTAT, salvo che nei
casi    di   censimento,   rileva   esclusivamente   la   popolazione
anagraficamente   residente   nei   comuni,   non   puo'  che  essere
interpretata  nel  senso  di  popolazione  con  dimora abituale nelle
singole  regioni  ossia  la  popolazione  iscritta nelle anagrafi dei
comuni  della  regione  e  quella  residente nei comuni stessi ma non
soggetta  all'obbligo  dell'iscrizione nelle anagrafi come di seguito
precisato.
Sulla  base  delle  suesposte considerazioni appare, quindi, pacifico
che  il  requisito  della  "residenza" sia presupposto essenziale per
l'iscrizione degli assistiti negli elenchi delle USL.
L'accertamento  da  parte  della USL della sussistenza del richiamato
requisito  pone  tuttavia complessi problemi di ordine pratico atteso
che,  come e' noto, la residenza e' connessa a una situazione piu' di
fatto che di diritto.
In  considerazione  di  cio'  e  del fatto che chi e' residente in un
comune  deve iscriversi nell'anagrafe della popolazione residente nel
comune,  questo Ministero ritiene che la dimostrazione dell'esistenza
degli  elementi  di  fatto  che  configurano  la  residenza  e'  data
dall'iscrizione anagrafica.
Da  una  parte,  infatti,  l'art.  2 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228,  concernente  l'ordinamento  delle  anagrafi  della popolazione
residente,  prescrive  -  per  chi dimora abitualmente in un comune -
l'obbligo  dell'iscrizione  all'anagrafe  del comune stesso; t'art. 5
della  stessa  legge  dispone,  poi, che, caso di omessa richiesta di
iscrizione, si provveda d'ufficio.
Dall'altra, l'iscrizione negli elenchi dell'USL presuppone, come gia'
detto,  la  dimora  abituale ossia la residenza in uno dei comuni che
sono   compresi  nell'ambito  territoriale  dell'USL  e,  quindi,  la
richiesta  d'iscrizione  negli elenchi dell'USL costituisce implicito
riconoscimento da parte dell'interessato di trovarsi nella situazione
di   fatto   prevista   dalla   legge   anagrafica  per  l'iscrizione
nell'anagrafe di uno dei predetti comuni.
E' necessario rilevare, comunque, che non tutti i cittadini residenti
sono  tenuti  all'iscrizione  anagrafica  nel  comune  di  residenza.
Infatti  alcune categorie di cittadini, che si trovano in particolari
situazioni  previste  dalla  legge e dal regolamento anagrafico, sono
legittimati a richiedere o a conservare l'iscrizione anagrafica in un
comune diverso da quello di effettiva residenza.
Pertanto,  l'assistito,  salvo  che non rientri in una delle predette
categorie   espressamente   autorizzate   dalla  legge  a  conservare
l'iscrizione  anagrafica in un comune diverso da quello di residenza,
deve,  ai  fini  della inclusione negli elenchi dell'USL, essere gia'
iscritto nell'anagrafe di un comune compreso nell'ambito territoriale
dell'USL  stessa e comprovare tale status con il relativo certificato
di residenza anagrafica.
In  alcuni  comuni si e' stabilito uno stretto collegamento tra USL e
uffici  anagrafici  e  gia'  attualmente  questi  ultimi provvedono a
trasmettere   a   ciascuna  USL  l'elenco  dei  residenti  da  tenere
aggiornato  con  la  consegna  periodica  degli elenchi dei nati, dei
morti e dei trasferiti.
Tale  collegamento,  che secondo gli intendimenti del Ministero degli
interni  dovrebbe essere realizzato in tutto il territorio nazionale,
esclude,  se  esistente,  l'adempimento  a  carico  del  cittadino di
comprovare  la propria residenza anagrafica, ai fini della iscrizione
alla USL.
Il  principio  generale  di  subordinare  l'iscrizione  alla USL alla
iscrizione  anagrafica  e' in armonia con le richiamaste disposizioni
della legge anagrafica e della legge di riforma sanitaria.
Nella  concreta  applicazione  di tale principio si deve, ovviamente,
tener   conto   delle   eccezioni  previste  dalla  legge  anagrafica
all'obbligo dell'iscrizione in anagrafe e rilevanti ai fini sanitari.

                        ECCEZIONI ALL'OBBLIGO
               DELLA PREVENTIVA ISCRIZIONE ANAGRAFICA

A)  L'obbligo della preventiva iscrizione anagrafica non sussiste per
coloro  che  sono  legittimati  dalla  legge  anagrafica a conservare
l'iscrizione stessa in un comune diverso da quello di residenza.
L'art.  6,  comma  primo, del vigente regolamento anagrafico (decreto
del  Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136) prevede che
possono   rimanere   iscritte  nell'anagrafe  del  comune  dal  quale
provengono, le seguenti categorie di persone:
1)  militari  di  leva,  nonche' militari di carriera di-staccati per
frequentare corsi;
2) religiosi sino alla professione dei voti;
3)  studenti,  seminaristi,  convittori e similari assenti dalle loro
famiglie per motivi di studio;
4) bambini dati a balia;
5) ricoverati in istituti di cura;
6) condannati o sottoposti alla misura di prevenzione dell'obbligo di
soggiorno.
Trattandosi di mera facolta' di conservare l'iscrizione nell'anagrafe
del comune di provenienza, e' evidente che, in qualsiasi momento, gli
interessati  possono  chiedere l'iscrizione nel comune dove gia' sono
residenti per uno dei predetti motivi.
La  possibilita'  di  non  iscriversi  nell'anagrafe  del  comune  di
residenza  e',  tuttavia,  limitata nel tempo (da due a cinque anni a
seconda  delle  situazioni  previste)  salvo che per i militari e gli
studenti;  il  periodo  decorre  dal  giorno  dell'allontanamento dal
comune d'iscrizione anagrafica.
B)  Oltre  le  richiamate  categorie  espressamente  disciplinate, il
regolamento  anagrafico  prevede,  poi,  una  categoria  residuale di
persone   dimoranti   in   un   comune   non   soggette   all'obbligo
dell'iscrizione anagrafica.
L'art.  6,  comma secondo, del regolamento dispone che: "la dimora di
fatto  in  un comune anche allo scopo di esercitarvi una professione,
arte   o   mestiere,  se  ha  carattere  temporaneo,  non  da'  luogo
all'iscrizione   della   persona   nell'anagrafe   della  popolazione
residente,  sempreche'  gli  altri  componenti della famiglia abbiano
mantenuto la residenza nel comune d'iscrizione anagrafica".
La fattispecie si verifica allorche' il soggetto dimora "di fatto" in
un  comune per motivi particolari e contingenti; la "dimora di fatto"
non  e' un concetto di-sciplinato dal codice civile, ma e' richiamata
esclusivamente  dalla  legislazione anagrafica. La collocazione della
fattispecie   nell'art.  6  del  regolamento  (eccezione  all'obbligo
dell'iscrizione  anagrafica),  fa  ritenere che per "dimora di fatto"
deve  intendersi  una situazione che, in senso stretto, comporterebbe
l'iscrizione anagrafica.
Nella  predetta  previsione  generale  dell'art. 6 rientrano anche le
particolari  situazioni  disciplinate  dall'art.  1, terzo comma, del
regolamento  stesso  (dimora  temporanea in altri comuni o all'estero
per  l'esercizio  di occupazioni stagionali o, comunque, per cause di
durata limitata).
Tali  situazioni,  che  i  richiamati  articoli 1 e 6 del regolamento
sostanzialmente  assimilano  ai  fini  anagrafici,  assumono, ai fini
sanitari,  diversa  rilevanza  essendo  diverse  le esigenze tutelate
dalle rispettive leggi (anagrafica e sanitaria).
La  legge  anagrafica e' finalizzata alla tenuta e all'aggiornamento,
quanto  piu'  reale,  dell'inventario della popolazione residente, e,
quindi,  per  evidenti motivi di ordine pratico, limita le iscrizioni
ai  soli  casi  di  effettiva  dimora abituale o permanente che hanno
rilevanza ai predetti fini.
La  legge sanitaria e' finalizzata ad assicurare l'assistenza a tutta
la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, prescinde
da qualsiasi relazione tra le persone e un determinato comune.
La   predetta   esigenza   fondamentale  della  legge  sanitaria  e',
necessariamente,   soddisfatta  nei  limiti  dell'organizzazione  del
Servizio sanitario nazionale.
L'obbligo,  ai  fini  dell'iscrizione  negli elenchi della USL, della
residenza  e,  quindi,  della preventiva iscrizione anagrafica e' uno
dei   predetti  limiti  organizzativi.  Tuttavia  detto  limite  deve
necessariamente   essere  contemperato  in  relazione  alla  esigenza
fondamentale di assicurare l'assistenza.
Conseguentemente,  si  ritiene  di  dover  enucleare dalla previsione
generale  dei  richiamati  articoli  1  e  6  del  regolamento alcune
situazioni rilevanti ai fini sanitari.
Possono  essere iscritti in appositi elenchi della USL le persone non
residenti  -  ossia  non  iscritte  nell'anagrafe  di  uno dei comuni
compresi  nell'ambito  territoriale  della  USL stessa ai sensi degli
articoli  1  e  6  del regolamento anagrafico - che si trovano in una
delle seguenti situazioni:
1)  lavoratori  stagionali:  rientrano  nella predetta categoria quei
lavoratori  che  si assentano dal comune di iscrizione anagrafica per
determinate  attivita'  lavorative  che  si  svolgono  per  una parte
dell'anno  (attivita' riferite in particolare all'industria turistica
o  alberghiera,  alla  cantieristica,  ecc.) sempre che il periodo di
attivita' sia di durata superiore a tre mesi;
2)  insegnanti  o  professori con incarichi di durata superiore a tre
mesi;
3)  soggiornanti,  per comprovati motivi di salute, certificati da un
medico  specialista  della USL, in localita' climatiche per oltre tre
mesi;
4)  lavoratori  distaccati, e loro familiari, con contratto di lavoro
di durata superiore a tre mesi;
5)  militari di carriera e loro familiari (militari in senso stretto,
carabinieri, agenti di P.S., guardie di finanza) assegnati a prestare
servizio,  in  via  temporanea, in una localita' diversa da quella di
residenza per oltre tre mesi;
6) dipendenti pubblici e privati inviati in missione in una localita'
diversa  da  quella  di  residenza  per  oltre  tre  mesi  e relativi
familiari.
I  soggetti,  appartenenti  alle  categorie  indicate nel primo comma
dell'art. 6 del regolamento anagrafico (vedi sub A) e quelle previste
dal  secondo comma dello stesso art. 6 riconosciute rilevanti ai fini
sanitari  (vedi  sub  B),  possono,  a domanda, essere iscritti negli
elenchi dell'USL di dimora temporanea.
L'USL   deve  istituire  un  apposito  "elenco  degli  assistiti  non
residenti"  e  cioe'  delle  persone  che,  essendo  presenti  e  non
residenti   in  uno  dei  comuni  compresi  nell'ambito  territoriale
dell'USL  per  uno  dei  motivi  sopra illustrati, chiedono di essere
iscritti negli elenchi dell'USL.
L'iscrizione  negli  elenchi  della  USL decorre dal primo giorno del
mese  successivo  a  quello  di presentazione della domanda, non puo'
avere  durata  inferiore  a  tre  mesi e superiore ad un anno, e puo'
essere rinnovata.
Ai  fini  dell'iscrizione  negli  elenchi  dell'USL,  gli interessati
devono produrre:
a)  certificato,  rilasciato dall'ente, amministrazione o societa' di
appartenenza  o  autorita'  civile  o  militare competente, dal quale
risulti  che  l'interessato  e'  dimorante  in  un comune, diverso da
quello  di  residenza anagrafica, per uno dei motivi sopra indicati e
che la permanenza nel comune stesso si protrarra' per oltre tre mesi;
b) certificato di residenza anagrafica;
c)  certificato  di avvenuta cancellazione dagli elenchi della USL di
residenza anagrafica;
d) certificato o altro titolo equipollente d'iscrizione negli elenchi
dell'USL  di  residenza  anagrafica  unitamente  alla richiesta, alla
predetta  USL, di cancellazione dagli elenchi stessi. La richiesta di
cancellazione,  da  produrre  contestualmente alla richiesta di nuova
iscrizione,  e' inviata, a cura della USL che ha ricevuto la domanda,
all'USL  di  residenza anagrafica e, per conoscenza, alle regioni ove
le predette USL, di residenza anagrafica e di dimora, sono ubicate. A
margine della richiesta di cancellazione deve essere annotata la data
di  decorrenza  della  iscrizione  temporanea.  La  USL di precedente
iscrizione   deve  confermare  l'avvenuta  cancellazione  con  avviso
inviato  all'USL  di nuova iscrizione e, per conoscenza, alle regioni
interessate.
Le  iscrizioni  temporanee  sono  soggette  a convalida periodica non
superiore,  comunque,  all'anno  solare.  A tale fine gli interessati
devono produrre una nuova certificazione come previsto sub a).
Indipendentemente  dalla  durata della iscrizione temporanea l'USL e'
tenuta  a darne notizie all'ufficio di anagrafe del locale comune per
gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi
dell'art. 13 del regolamento anagrafico.
Le  procedure  sopra indicate possono essere modificate dalle singole
regioni   sia  per  conformarle  ai  propri  sistemi  d'iscrizione  e
cancellazione  degli  aventi  diritto  dagli  elenchi - sempreche' le
modifiche  non pregiudichino le finalita' che si intendono perseguire
con  le presenti disposizioni - sia per conformarle alle disposizioni
che  il Ministero dell'interno si e' riservato di impartire ai comuni
per  assicurare  un  sempre piu' stretto collegamento fra le anagrafi
comunali e le USL.
Al  riguardo e' appena il caso di rilevare che il servizio anagrafico
gia'  funziona,  sia  pure  episodicamente  ed a livelli territoriali
comunque  circoscritti,  da  archivio-base  per la costituzione degli
elenchi  USL,  nonche'  per  il  loro periodico aggiornamento tramite
l'invio  alle  USL  stesse,  da parte dei relativi uffici anagrafici,
degli   elenchi   dei  nati,  dei  morti,  dei  nuovi  iscritti,  dei
trasferiti.
Sulla  generalizzazione  di  tale  esperienza,  finora  lasciata alle
sporadiche  iniziative  locali, concordano sia lo scrivente Ministero
che  il Ministero dell'interno, tanto piu' che un rapporto costante e
istituzionalmente  sancito  tra  anagrafi  comunali  e  anagrafi  USL
consentirebbe  di  raggiungere  obiettivi  non trascurabili. Infatti,
prescindendo   dagli   evidenti   riflessi   di   ordine  finanziario
(impossibilita'  di doppie iscrizioni negli elenchi USL, eccetera) lo
stretto  rapporto  fra  le  anagrafi  comunali  e le unita' sanitarie
locali  offrirebbe  la  garanzia di un servizio al cittadino in tempi
reali,  evitando  che  lo  stesso  si  faccia  carico  di  richiedere
singolarmente  il  certificato  attestante  la  propria condizione di
residente  da  esibire  successivamente  alla USL al fine di ottenere
l'iscrizione.
Le  anagrafi  comunali  dovrebbero,  in  prospettiva, automaticamente
comunicare alla USL interessata, esperiti i previsti accertamenti, le
eventuali  variazioni  nelle  condizioni  dei residenti (mutamenti di
indirizzo,  trasferimenti,  cancellazione,  passaggi all'AIRE e cosi'
via).
Parimenti,  nel  caso  di trasferimenti di residenza in altro comune,
quest'ultimo,  una  volta  perfezionato  l'iter  d'iscrizione  tra  i
residenti,   dovrebbe   comunicare   alla  USL  competente  il  nuovo
nominativo da inserire nell'elenco.
La  collaudata  esperienza della struttura anagrafica nel campo delle
comunicazioni  tra i diversi uffici si presenta quale valida garanzia
di  efficienza  nel nuovo servizio in cui i predetti uffici sarebbero
impegnati.
La   collaborazione  suesposta  realizzerebbe,  inoltre,  l'obiettivo
ulteriore  di  sgravare le USL di complesse procedure amministrative,
per  assolvere  le  quali  i  comuni da tempo sono dotati di adeguate
strutture.

                       SITUAZIONI PARTICOLARI

A) Assenza temporanea.
Non possono essere iscritte negli elenchi della USL dove dimorano, ma
debbono  continuare  ad  essere  iscritte negli elenchi delle USL del
comune  d'iscrizione  anagrafica,  le persone comprese nella generale
previsione dell'art. 1, terzo comma, del regolamento anagrafico, che:
1)  si assentano sistematicamente dal comune di iscrizione anagrafica
(ossia  dal  comune di dimora abituale nel quale hanno l'abitazione e
la  famiglia)  per  raggiungere  un  diverso  comune  ove svolgono la
propria   attivita'   professionale   giornaliera,  e  che  ritornano
seralmente  o  in via ricorrente nel comune stesso. E' questo il caso
tipico dei cosiddetti lavoratori "pendolari" o "in missione" di breve
durata;
2)  si  assentano saltuariamente dal comune d'iscrizione anagrafica o
si  recano  in altro comune dove dispongono di una seconda abitazione
di  cui  hanno  la  disponibilita'  o  posseggono  beni  immobili  da
amministrare.  Rientrano,  fra  queste,  le  persone che si recano in
altro comune per turismo, per villeggiatura, per affari, per visite a
familiari o amici, ecc.
La  "assenza  temporanea", per qualsiasi motivo, dal comune di dimora
abituale  non  ha,  quindi,  alcuna  rilevanza.  Gli interessati come
conservano  la  residenza nel comune di dimora abituale (art. 2 legge
anagrafica)  cosi' conservano l'iscrizione negli elenchi della USL in
cui e' ubicato il comune di residenza anagrafica.

B) Dimora all'estero.
1) Emigrazione temporanea.
Restano  iscritti  negli  elenchi  dell'USL  del comune di iscrizione
anagrafica  coloro  che  si  recano  temporaneamente  all'estero  per
l'esercizio  di  occupazione  stagionale,  o,  comunque, per causa di
durata  limitata  (emigrazione  temporanea,  art.  1  del regolamento
anagrafico).  I  soggetti,  che, durante la loro permanenza fuori dal
territorio nazionale, hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte
del  Ministero  della  sanita',  ai  sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 618, dovranno essere cancellati
dagli  elenchi  della  medico-generica e pediatrica di libera scelta,
nei  casi  in  cui la permanenza all'estero si protragga per oltre un
mese (art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526).
Coloro   che  sono  stati  cancellati  dagli  elenchi  ai  sensi  del
richiamato  art. 7, durante i periodi di rientro saltuario in Italia,
hanno diritto a tutte le prestazioni garantite ai cittadini residenti
compresa  l'assistenza  medico-generica  e  pediatrica  attraverso  i
servizi  di  guardia  medica  stagionale  e  il  sistema delle visite
occasionali con i limiti e le modalita' vigenti.
2) Emigrazione definitiva.
Sono  cancellati dall'anagrafe e dagli elenchi dell'USL coloro che si
trasferiscono all'estero in via definitiva (emigrazione definitiva) o
per lunghi periodi (emigrazione non temporanea).
Rientrano  in  detta  categoria sia coloro che emigrano all'estero in
via  permanente,  acquisendo  la residenza in altro Stato, sia coloro
che  si  recano all'estero per causa di lunga durata (lavoro, studio,
ecc.) facendo ritorno in Patria per brevi periodi dell'anno.
Tali  soggetti (emigrati), durante gli eventuali periodi trascorsi in
Italia  per  ferie o festivita', hanno diritto di accedere ai servizi
di  assistenza della localita' in cui si trovano secondo le direttive
gia' emanate al riguardo.

C) Persone senza fissa dimora.
In una situazione del tutto peculiare si trovano, poi, alcune persone
che,  in  ragione  della professione esercitata, non possono dimorare
abitualmente in alcun comune: ossia "le persone senza fissa dimora".
In  detta  categoria  rientrano esclusivamente coloro che, per motivi
professionali,  sono  costretti  a  continui  spostamenti da comune a
comune  (girovaghi,  artisti  delle  imprese  spettacoli  viaggianti,
commercianti  e  artigiani  ambulanti,  ecc.)  senza  possibilita' di
periodico ritorno in famiglia.
Non possono essere comprese, quindi, nella categoria dei "senza fissa
dimora"  quelle persone che frequentemente si assentano dal comune di
dimora abituale non avendo una sede stabile di lavoro (rappresentanti
di  commercio;  personale  imbarcato,  civile o militare, ecc.) e che
sono  iscritte  nell'anagrafe  del  comune  di  dimora  abituale  dei
familiari.
Le  persone  "senza  fissa  dimora" sono iscritte anagraficamente nel
comune  dove  essi  hanno  eletto  il  domicilio ovvero del comune di
nascita (art. 2 della legge n. 1228/1954).
Ai  fini  dell'iscrizione negli elenchi dell'USL gli interessati sono
tenuti  a  produrre il certificato di residenza anagrafica unitamente
alla  dichiarazione dell'USL, nel cui territorio e' ubicato il comune
di  precedente  iscrizione anagrafica, di cancellazione dagli elenchi
dell'USL stessa.

D) Lavoratori stranieri non residenti.
I  cittadini  stranieri,  con  permesso  di  soggiorno  in Italia che
svolgono  attivita'  lavorativa  per  la  quale  risultino  versati i
relativi   contributi  sociali  di  malattia  (es.  lavoratori  dello
spettacolo;  collaboratrici domestiche, insegnanti scolastici, ecc.),
sono  iscritti,  previa  verifica della posizione contributiva presso
l'INPS, alla USL del comune presso il quale hanno eletto il domicilio
per tutto il periodo dell'attivita' lavorativa in Italia.

                     SOGGETTI DI CUI ALL'ARI. 6
              DEL DECRETO MINISTERIALE 9 SETTEMBRE 1981

I  cittadini  italiani  e  stranieri  (compresi  i familiari) i quali
risiedono  in  Italia  e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o
multilaterali  stipulati  dall'Italia,  non  soggetti  al  regime  di
sicurezza  sociale  di  malattia  vigente  in  Italia,  e  cioe' quei
cittadini   che   svolgono   attivita'   lavorativa  presso  missioni
diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o
di  uffici  internazionali,  o  Stati esteri, possono essere iscritti
negli  elenchi  della USL solo a seguito della stipula delle apposite
convenzioni,  tra  Ministero  della  sanita'  e i predetti organismi,
previste  dall'art.  6 del decreto ministeriale 9 settembre 1981, che
disciplina  l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833/78.
Risulta,  tuttavia,  che  alcuni  dei  predetti  soggetti  hanno gia'
richiesto ed ottenuto l'iscrizione ex art. 63 della legge n. 833 o ex
art. 5 della legge n. 33/1980 ovvero sono stati iscritti d'ufficio in
quanto cittadini italiani residenti.
Stante  tale  situazione,  con  decreto interministeriale in corso di
emanazione  e'  stata  disciplinata,  in  attesa  della stipula delle
convenzioni,  la  partecipazione  alla  spesa  dei  soggetti  di  che
trattasi; conseguentemente l'iscrizione deve essere confermata, salvo
che  gli  interessati  stessi  non richiedano la cancellazione, cosi'
come previsto dal predetto decreto interministeriale.
Per  quanto  concerne  eventuali  nuove iscrizioni di soggetti che si
ritiene  rientrino  nella  categoria in questione, al fine di evitare
illegittimi  rifiuti  e quindi mancata erogazione dell'assistenza, le
USL   dovranno  comunque  provvedere  all'iscrizione  stessa  dandone
immediata  comunicazione  allo  scrivente Ministero per le necessarie
verifiche.
Saranno  portate  a  conoscenza delle USL le convenzioni stipulate ai
sensi  dell'art.  6  del  richiamato decreto ministeriale 9 settembre
1981.

                  RAPPORTI CON LE ANAGRAFI COMUNALI

Il  Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica, con i
quali  sono  state  concordate  le  direttive  in  questione, si sono
riservati  di  impartire  ai comuni le disposizioni di competenza per
assicurare  la  reciproca  collaborazione  tra  gli uffici anagrafici
comunali e le USL.

                     CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
             EX ART. 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526

Ulteriore  problema  sollevato da parte di numerose regioni e' quello
relativo  all'interpretazione e modalita' di applicazione dell'art. 7
della legge 7 agosto 1982, n. 526.
Detto  articolo, come e' noto, prevede l'aggiornamento da parte delle
USL  degli  elenchi  dei cittadini assistibili dai medici di medicina
generale  e  dai pediatri convenzionati, nonche' la cancellazione dei
"nominativi   di   coloro   che   anche   temporaneamente   fruiscono
dell'assistenza  sanitaria  erogata dallo Stato ai sensi dell'art. 6,
punti  V) e Z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 618 e
dell'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 620".
Si chiarisce, innanzitutto, che gli "elenchi" ai quali fa riferimento
il  richiamato art. 7 non sono quelli di cui al terzo comma dell'art.
19 della legge n. 833/1978, ossia gli elenchi dei cittadini residenti
nel  territorio  di  ciascuna USL e dall'USL stessa assistiti, ma gli
"elenchi"  nominativi  degli  assistiti in carico a ciascun medico di
medicina generale o pediatrica di libera scelta, previsti dai vigenti
accordi   collettivi   nazionali   resi  esecutivi  con  decreti  del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.
Si  osserva,  inoltre,  che  l'art.  7  di  che  trattasi, per quanto
concerne  l'"aggiornamento  degli elenchi", eleva ad obbligo di legge
l'adempimento  gia'  posto  a  carico delle USL dagli articoli 20 dei
richiamati  accordi,  mentre,  per  quanto concerne la "cancellazione
dagli  elenchi"  di  particolari  categorie  di assistiti, integra la
disciplina degli articoli 18 degli accordi stessi.
Si  rileva, tuttavia, che nella realta', in genere, le USL dispongono
di  un  unico  elenco  utilizzato  sia  ai  fini  dell'iscrizione dei
cittadini residenti sia ai fini della scelta del medico di fiducia.
Pertanto,  nei predetti casi in cui le USL non sono dotate di elenchi
separati,   la   "cancellazione",   non   potendo  essere  effettuata
dall'unico  elenco  esistente, si configura quindi, necessariamente e
unicamente,   come   "sospensione   dell'iscrizione  dell'interessato
relativamente  all'assistenza medico-generica". In sostanza, nel caso
in  cui  le USL siano dotate di distinti elenchi la cancellazione, ai
sensi   dell'art.  7,  sara'  effettuata  esclusivamente  dall'elenco
nominativo  della  medico-generica;  nel  caso, invece, in cui le USL
siano  dotate  di  un  unico  elenco,  non  si  dovra' procedere alla
cancellazione   dall'elenco,   ma  esclusivamente  ad  un'annotazione
nell'elenco    stesso    dell'avvenuta    sospensione   del   diritto
all'assistenza medico-generica.
La  disposizione  del  richiamato art. 7, finalizzata al contenimento
della spesa sanitaria, risponde anche alla esigenza di razionalizzare
il  sistema  dell'assistenza  "a  ciclo  di  fiducia",  per  evitare,
attraverso un piu' puntuale aggiornamento degli elenchi, duplicazioni
di forme assistenziali e di conseguenti spese.
Infatti,  l'assistenza medico-generica e pediatrica di libera scelta,
contrariamente  a tutte le altre prestazioni sanitarie, e' assicurata
con  la  corresponsione  di  compensi  capitari  forfettari annui che
prescindono  dalle effettive prestazioni erogate, per cui e' evidente
che la mancata "cancellazione" dagli elenchi dei soggetti ai quali lo
Stato  gia'  assicura  con altre modalita' detta assistenza, comporta
una  indebita  corresponsione  di compensi ai medici di fiducia e una
duplicazione di spesa.
Si  e'  ritenuto,  pertanto, con la norma in questione, di introdurre
nel  sistema  della  legge  n.  833  il  principio che l'assistito ha
diritto  all'assistenza  medico-generica  e  pediatrica  (con oneri a
carico   dello  Stato)  da  parte  di  un  solo  organismo:  l'USL  o
l'amministrazione  pubblica  di  appartenenza  o  il  Ministero della
sanita';  non  possono,  cioe',  sussistere  situazioni  nelle  quali
l'assistito abbia la possibilita' di fruire, alternativamente, in via
ordinaria,  dell'assistenza  medico-generica o pediatrica da parte di
organismi pubblici diversi.
La  disposizione, quindi, deve essere interpretata, sia alla luce del
richiamato  principio dell'unicita' dell'assistenza medico-generica e
pediatrica,  sia  tenendo conto delle finalita' di contenimento della
spesa  sanitaria che la norma stessa ha inteso perseguire per evitare
che  una  non  corretta applicazione della stessa finisca in concreto
per  negare,  in  alcuni  casi,  l'assistenza  agli interessati o per
comportare maggiori oneri complessivi.
Cio'    premesso,    in    ordine   alla   portata   dell'espressione
"temporaneamente", questo Ministero, tenuto conto anche della vigente
disciplina  convenzionale, ritiene che la cancellazione dagli elenchi
dei soggetti interessati debba essere effettuata soltanto nei casi in
cui  la  causa  che  la  determina  sia  di durata superiore a trenta
giorni;  la  decorrenza  della cancellazione opera, in ogni caso, dal
giorno  in  cui si e' verificata la causa stessa e, quindi, anche con
effetto  retroattivo;  ai  fini  della corresponsione dei compensi ai
medici   a  carico  dei  quali  erano  i  soggetti  "cancellati",  la
cancellazione  decorre dal primo giorno del mese in corso o dal primo
giorno  del  mese  successivo  a seconda che intervenga nella prima o
nella seconda meta' del mese.
Per   quanto  concerne  le  categorie  di  assistiti  richiamati,  in
generale,  dall'art. 7 e le situazioni che danno luogo per gli stessi
alla  "cancellazione",  si precisa che devono essere cancellati dagli
elenchi  esclusivamente  coloro  che  usufruiscono  in  via ordinaria
dell'assistenza medico-generica e pediatrica a carico dello Stato.

Personale militare.
La  cancellazione  riguarda solo i cittadini chiamati ad assolvere il
servizio obbligatorio di leva o che siano allievi di scuole militari,
nonche'  il  personale militare in servizio all'estero o imbarcato su
navi  militari per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, e i
cittadini che svolgono servizio sostitutivo di quello di leva.

Corpi di polizia, dei vigili del fuoco e degli agenti di custodia.
Gli  appartenenti  ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e  al  Corpo  degli agenti di custodia non debbono essere
cancellati  dagli elenchi, in quanto non usufruiscono, da parte delle
amministrazioni  di  appartenenza,  di  prestazioni medico-generiche.
Sono,  invece, da cancellare coloro che svolgono servizio sostitutivo
di quello di leva nei predetti Corpi.

Detenuti.
Devono  essere  cancellati  dagli  elenchi i costretti in istituti di
prevenzione  o  pena (detenuti con sentenza passata in giudicato o in
attesa  di  giudizio,  costretti  in  riformatori, ecc.) per tutto il
periodo,  superiore a trenta giorni, della costrizione negli istituti
stessi.

Personale delle FF.SS.
Il  personale  dipendente  dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato  non  deve  essere  cancellato,  in  quanto  la  organizzazione
sanitaria    della    predetta    azienda   non   eroga   prestazioni
medico-sanitarie     ma    svolge,    esclusivamente,    accertamenti
tecnico-sanitari delle condizioni del personale stesso.

Cittadini all'estero.
La   cancellazione   dagli   elenchi  dei  cittadini  che  si  recano
temporaneamente  all'estero,  per  un  periodo  di  tempo superiore a
trenta  giorni,  deve  essere  effettuata contestualmente al rilascio
dell'attestato  di  cui  all'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618 o dagli appositi attestati del
diritto alla assistenza previsti dalla regolamentazione comunitaria e
dai vigenti accordi internazionali di reciprocita'.

Personale navigante.
Il  personale  navigante  marittimo  e  dell'aviazione civile, che si
trovi in una delle situazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 620/80, dovra' essere
"cancellato"  dagli  elenchi per tutto il periodo in cui e' assistito
dal   Ministero  della  sanita'  ai  sensi  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica.  Come gia' rappresentato con circolare
telegrafica   del  21  maggio  1983,  il  personale  navigante  nelle
situazioni  innanzi  indicate  ha  diritto,  ai  sensi  del combinato
disposto  degli  articoli  19  della legge n. 833 del 1978 e 6, comma
secondo,  quarto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  620  del  1980,  di  accedere  a  tutti  i  servizi di assistenza
sanitaria  di  qualsiasi unita' sanitaria locale con le modalita' e i
limiti vigenti per gli assistiti residenti della USL stessa.
Al  fine  di  consentire  la identificazione degli aventi diritto, si
ritiene  necessario  munire  gli interessati di un apposito tesserino
(riprodotto  in  allegato  alla  presente  circolare)  attestante  il
diritto all'assistenza a carico di questo Ministero.
Poiche'  le  USL  non  sono  in  grado  di  acquisire  direttamente e
compiutamente tutti gli elementi necessari per la cancellazione dagli
elenchi  dei  soggetti che rientrano nella previsione dell'art. 7, si
ritiene  che  l'onere della informativa al riguardo debba far carico,
salvo  che  per  i cittadini che si recano temporaneamente all'estero
con attestazioni rilasciate dalla USL, alle amministrazioni pubbliche
che erogano le prestazioni medico-generiche e pediatriche.
Ne  consegue,  quindi, che la cancellazione dagli elenchi deve essere
disposta  esclusivamente: per il personale militare, su comunicazione
del   Ministero   della  difesa;  per  i  costretti  in  istituti  di
prevenzione o pena, su comunicazione delle competenti autorita' degli
istituti  stessi;  per  il  personale navigante, su comunicazione dei
servizi  ministeriali  di assistenza sanitaria, a detto personale, di
Genova,  Trieste  e  Napoli;  per i dipendenti pubblici che si recano
all'estero  per  un  periodo  di  tempo superiore a trenta giorni, su
comunicazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza.
Fuori   dei   casi   in   cui   l'USL   procede   alla  cancellazione
contestualmente    al    rilascio   degli   attestati   del   diritto
all'assistenza   all'estero,   la  comunicazione,  per  i  lavoratori
occupati  temporaneamente  all'estero  alle  dipendenze  di imprese o
datori  di  lavoro  privati,  deve  essere  fatta dagli interessati o
dall'impresa  o dal datore di lavoro; per gli altri soggetti indicati
alla  lettera  A)  del  primo  comma  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, la comunicazione
del periodo della loro permanenza fuori del territorio nazionale deve
essere fatta direttamente dagli interessati.
La  mancata comunicazione comporta la perdita del diritto al rimborso
di eventuali spese sanitarie sostenute all'estero.
Per  evidenti  motivi  di  ordine sanitario questo Ministero ritiene,
infine,   che   il  "rapporto  di  fiducia"  non  debba  considerarsi
interrotto  nel  periodo  in  cui  il  soggetto e' "cancellato" dagli
elenchi  ai  sensi  dell'art.  7  della legge n. 526/1982, per cui la
eventuale  successiva  reiscrizione  dell'interessato  negli  elenchi
dello  stesso  medico  di  fiducia  a carico del quale era al momento
della cancellazione, non costituisce per il medico nuova scelta.
Si rappresenta l'esigenza di una puntuale applicazione delle presenti
direttive  per  assicurare  uniformita'  di comportamento in tutto il
territorio  nazionale  e  per  gli  evidenti  riflessi anche d'ordine
finanziario e pratico.

Roma, addi' 11 maggio 1984

                                                   Il Ministro: DEGAN