IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Bari, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Bari  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  L'art.  67, relativo al corso di laurea in farmacia, e' soppresso e
sostituito dal seguente:

  L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno
di  studi.  Esso  consiste  in  una discussione scritta approvata dal
professore  che  ne  ha  assegnato il tema, e di argomenti di cultura
generale ad essa attinenti.
  Tale  prova  puo' anche essere preceduta da un colloquio di cultura
inerente le discipline che caratterizzano piu' profondamente il corso
di studi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 luglio 1984

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1984
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 127