Al SECIT - Servizio centrale ispettori tributari All'ispettorato generale amministrativo della Guardia di finanza Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari Ai compartimenti doganali Agli uffici tecnici erariali Ai laboratori chimici delle dogane Allo schedario generale dei titoli azionari Al magazzino generale delle imposte di fabbricazione Al deposito generale dei valori bollati Alla scuola centrale tributaria Alla commissione tributaria centrale L'art. 2, primo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138, prevede che le amministrazioni dello Stato che a suo tempo hanno indetto gli esami di idoneita' a norma dell'art. 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e degli impiegati di ruolo appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale era indetto il concorso, dovranno provvedere alla copertura dei posti ulteriormente accantonati in applicazione del primo comma dell'art. 26-quinquies della legge n. 33/1980 sopra citata mediante immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle va-canti, per le quali gli interessati facciano espressa richiesta. A tal riguardo si ritiene anzitutto utile precisare che la disposizione di cui sopra si applica, per quanto concerne l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed esclusivamente: A) Agli idonei compresi nella graduatoria approvata cori decreto ministeriale n. 180341 del 30 novembre 1982, concernente l'esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli della carriera di concetto tecnica (geometri). B) Agli idonei compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 177952 del 20 gennaio 1983, concernente l'esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli della carriera esecutiva tecnica (assistenti e disegnatori). C) Agli idonei compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 151429 del 4 marzo 1982, concernente l'esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli della carriera ausiliaria (commessi). Cio' premesso si rende noto che dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 sono stati ulteriormente accantonati a norma dell'art. 26-quinquies, per il conferimento agli idonei non ancora immessi nei ruoli delle carriere sopra citate rispettivamente trentatre, settantasette e undici posti nelle sedi di seguito elencate: Per la carriera di concetto tecnica (geometri): Ascoli Piceno 5 Cremona 4 Lucca 6 Massa Carrara 3 Parma 5 Piacenza 4 Ravenna 4 Vicenza 2 -- Totale 33 Per la carriera esecutiva (assistenti e disegnatori): Cuneo 1 Alessandria 1 Cremona 7 Ferrara 5 Forlì 6 Grosseto 5 Mantova 4 Modena 7 Pesaro - Urbino 7 Piacenza 8 Ravenna 8 Rovigo 6 Trento 6 Venezia 6 -- Totale 77 Per la carriera ausiliaria (commessi): Alessandria 1 Asti 1 Como 1 Cremona 1 Cuneo 1 Ferrara 1 Forlì 1 Parma 1 Savona 1 Sondrio 1 Viterbo 1 -- Totale 11 L'immissione in ruolo avverra' nel limite dei posti come sopra indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio. Gli idonei, compresi nelle graduatorie suddette, che siano interessati all'immissione in ruolo in una delle qualifiche e delle sedi sopra indicate, dovranno produrre domanda di immissione in ruolo, espressamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Largo Leopardi n. 5 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda gli aspiranti all'immissione in ruolo dovranno dichiarare: cognome, nome, luogo e data di nascita; qualifica e ufficio ove attualmente prestano servizio; qualifica per la quale chiedono l'immissione in ruolo; sede richiesta per l'immissione in ruolo; indirizzo presso il quale desiderano ricevere eventuali comunicazioni. La firma in calce alla domanda dovra' essere autenticata. Tenuto conto che l'art. 2, primo comma, prevede l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio, alla domanda dovra' essere allegata una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio da cui il candidato dipende attestante che il candidato stesso e' tuttora in servizio, se la firma in calce alla domanda e' autenticata da una delle autorita' previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora invece l'autentica della firma venga effettuata dal capo dell'ufficio ove i candidati prestano servizio, e' sufficiente che contestualmente all'autentica il capo ufficio attesti che il candidato e' in servizio indicandone la qualifica. Qualora per una stessa sede vengano presentate piu' domande, l'assegnazione avverra' nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie e nel limite dei posti indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio. E' appena il caso di precisare che per idonei si intendono sia i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 sia i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni dello Stato che, a seguito del punteggio riportato nell'esame di idoneita', non hanno ancora conseguito l'immissione in ruolo in una delle carriere precedentemente citate di questa Amministrazione, anche se in via provvisoria. Coloro che in relazione alla qualifica, alla sede richiesta e alla posizione in graduatoria non conseguiranno l'immissione in ruolo in applicazione dell'art. 2 della legge indicata in oggetto, conserveranno la loro posizione nella graduatoria generale, unitamente a coloro che non avranno prodotto alcuna domanda e nei loro confronti trovera' applicazione quanto disposto dall'art. 3 della legge predetta. Gli idonei che in applicazione dell'art. 2, primo comma, conseguiranno il diritto all'immissione in ruolo verranno immessi in servizio in via provvisoria secondo le modalita' di cui all'art. 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397, nella sede richiesta e verranno nominati con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, e comunque con decorrenza giuridica non posteriore al 10 giugno 1985, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la no-mina alla qualifica espressamente richiesta. Coloro che senza giustificato motivo non assumeranno servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina, conservando la loro posizione nella graduatoria generale. Della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare verra' data comunicazione agli uffici in indirizzo perche' ne rendano edotto il personale dipendente. Il Ministro: VISENTINI