La legge 28 febbraio 1985, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  53  del  2  marzo  1985,  e'  entrata in vigore il 17 marzo 1985.
Successivamente,  il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito
nella  legge 21 giugno 1985, n. 298, ha apportato al testo originario
numerose, importanti modifiche. Da ultimo, il decreto-legge 22 luglio
1985,  n.  356,  presentato  al  Parlamento  per  la  conversione, ha
introdotto una ulteriore modifica a detto testo.

La   legge   affronta,   essenzialmente,   due   temi:  il  controllo
dell'attivita'   urbanistico-edilizia  e  la  sanatoria  delle  opere
abusivamente   realizzate   entro  il  1°  ottobre  1983.  Pur  nella
distinzione  dei  temi,  i  due  gruppi  di  norme  ad  essi relativi
concorrono  a  combattere  l'abusivismo edilizio: il primo attraverso
una   maggiore   articolazione   e   un   inasprimento   del  sistema
sanzionatorio;   il   secondo  mediante  una  regolamentazione  delle
situazioni derivanti dall'abusivismo pregresso.

Con  la  presente circolare questo Ministero intende far conoscere il
proprio avviso sulle disposizioni della legge riguardanti il recupero
e  la  sanatoria  delle  opere  abusive,  contenute  nei capi terzo e
quarto;  su quelle del capo V connesse con la stessa materia, nonche'
sulla normativa riguardante le " opere interne " di cui agli articoli
26  e  48  che,  per  il  loro  carattere  innovativo  e per il vasto
interesse  suscitato  necessitano  di  qualche chiarimento. E cio' al
fine  di  fornire  un  indirizzo  per una interpretazione omogenea ed
uniforme della legge e per una sua corretta applicazione.

1. RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE - VARIANTI AGLI STRUMENTI
URBANISTICI (art. 29).

La  normativa  in  materia  di recupero degli insediamenti abusivi e'
intesa  a  dare  un  contenuto  urbanistico alla sanatoria, quando si
manifesti  non  in  singoli  episodi  costruttivi,  ma nella forma di
agglomerati edilizi piu' o meno estesi.

L'art.  29  costituisce una norma cornice per l'attivita' legislativa
delle  regioni che vorranno disciplinare la formazione delle varianti
di  recupero; ma e', insieme, dispositiva per i comuni che riterranno
di provvedere in assenza di normativa regionale.

La  legge  non  stabilisce  quali  agglomerati  debbano  intendersi "
insediamenti  "  ai  fini  del  recupero:  e pertanto, spettera' alle
regioni  o  ai  comuni  individuare  quali  raggruppamenti di edifici
debbano  essere  considerati  "  insediamenti  "  e  sottoposti  alla
disciplina dettata dall'art. 29.

E'  possibile che nell'ambito degli agglomerati edilizi da sottoporre
a  variante  di recupero esistano edifici realizzati dopo la data del
1°  ottobre  1983,  stabilita  dalla  legge,  in  via generale, quale
termine  entro  il  quale  le opere debbono essere ultimate per poter
ottenere la sanatoria.

Ma   questa   circostanza   non   comporta  l'inammissibilita'  della
formazione  della  variante  di  recupero  che,  per il suo carattere
urbanistico, deve essere riferita ad una zona tale per estensione, da
consentire    una    idonea    progettazione   dello   strumento   di
pianificazione;  fermo  restando che le opere realizzate abusivamente
dopo  il  1°  ottobre  1983 non potranno conseguire la concessione in
sanatoria.

Ai fini di una adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, le varianti potranno prevedere l'utilizzazione di spazi
sia   interni   sia   esterni   all'insediamento,   anche  attraverso
demolizioni, espropriazioni e diverse utilizzazioni delle costruzioni
esistenti;  come  si evince anche dagli articoli 29, 30 e 32, lettera
b) della legge.

E' appena il caso di rilevare che gli insediamenti abusivi realizzati
su  aree  soggette  a  vincolo  di  inedificabilita' - e pertanto non
suscettibili  di  sanatoria,  secondo  il disposto dell'art. 33 - non
possono essere oggetto di varianti di recupero.

Quanto  agli  insediamenti  ricadenti in zona sismica, deve rilevarsi
che le regioni non possono stabilire criteri di recupero in contrasto
con   le  disposizioni  statali  in  materia.  Per  quanto  riguarda,
comunque,  la  sanatoria  dei singoli immobili abusivi, e' necessario
far riferimento alla normativa emanata con il decreto ministeriale 15
maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno
1985, in attuazione dello art. 35, comma 4, della legge n. 47/1985.

La  disposizione  dell'art.  29  che  prevede  la ridefinizione della
normativa   regionale   in  materia  di  contributo  di  concessione,
limitatamente  al  recupero  degli insediamenti abusivi, non coincide
perfettamente  con  la analoga disposizione, contenuta nell'art. 37 e
riguardante  la  generalita'  delle  concessioni  in sanatoria. Deve,
tuttavia,  ritenersi  che l'art. 37 prevalga sull'art. 29, sia per la
maggiore  completezza  e  articolazione  della regolamentazione della
materia,  sia  per  la  portata piu' generale, che comprende anche le
ipotesi disciplinate dalla norma relativa agli insediamenti abusivi:

Quanto  agli  oneri  di urbanizzazione e al contributo di concessione
deve farsi presente che i comuni che intendessero formare le varianti
di  recupero,  in carenza della legge regionale prevista dall'art. 29
dovrebbero, comunque, osservare le disposizioni emanate dalla regione
in attuazione dell'art. 37 della legge n. 47/1985.

Deve,  infine, farsi presente - come si precisera' meglio illustrando
l'art.  32,  lettera  b)  -  che  le  opere  abusive  comprese  in un
insediamento   da  recuperare  possono  ottenere  la  concessione  in
sanatoria   soltanto  qualora  risultino  non  in  contrasto  con  le
previsioni  delle  varianti di recupero, che destinino le aree su cui
le opere medesime insistono ad edifici o spazi pubblici. Tuttavia, la
domanda  di  concessione  deve  essere  presentata  entro  il termine
prescritto  -  30  novembre 1985 - anche se la variante non sia stata
ancora adottata o approvata.

2. FACOLTA' ED OBBLIGHI DEI COMUNI (art. 30).

Per  agevolare  l'attuazione  delle  varianti  di  recupero  la legge
prevede  una  serie di disposizioni dirette ad eliminare alcuni degli
ostacoli  che  il  comune  puo'  incontrare nell'iter di acquisizione
degli  immobili  necessari  per  l'esecuzione  di  opere  ed impianti
pubblici.

E'   previsto,   innanzitutto,   che   in  luogo  dell'indennita'  di
espropriazione, i proprietari di lotti di terreno destinati a spazi o
impianti  pubblici  con  le  varianti  di  recupero  possano chiedere
l'assegnazione di equivalenti lotti nell'ambito dei piani di zona per
costruirvi,  singolarmente o riuniti in cooperative, la propria prima
abitazione.

La  norma  necessita  di  alcuni  chiarimenti.  In  primo  luogo deve
ritenersi che il lotto a disposizione nel piano di zona - sostituendo
l'indennita'  di espropriazione - debba essere ceduto in proprieta' e
non assegnato in diritto di superficie.

Quanto  all'equivalenza  dei  lotti  deve  ritenersi che questa debba
avere  carattere  non  economico,  ma  urbanistico.  E  pertanto,  il
confronto non deve essere effettuato tra i valori economici dei lotti
(che,   in   ambedue   i   casi   corrispondono   all'indennita'   di
espropriazione)  ma  tra le potenzialita' urbanistiche: e pertanto si
dovra'  assegnare  al  proprietario  espropriando  -  ovvero  a  piu'
proprietari  riuniti  in  cooperativa  -  lotti  sui  quali  si possa
realizzare  un  volume  edilizio  equivalente  a  quello realizzabile
nell'insediamento abusivo - secondo la densita' media di questo - con
il   limite   della  quantita'  sufficiente  e  costruirvi  la  prima
abitazione.  L'esplicito  riferimento  alla  prima abitazione esclude
anche  al  proprietario  espropriando  di  vaste  aree possano essere
assegnate  piu'  aree di quelle necessarie e sufficienti a soddisfare
le  esigenze  abitative  primarie:  per  l'acquisizione  della  parte
eccedente    dovra'   provvedersi   con   il   normale   procedimento
espropriativo.

Anche  i  proprietari  degli  edifici  da  demolire  possono chiedere
l'assegnazione  -  anche qui si trattera' di cessione in proprieta' -
di un lotto di terreno, nell'ambito del piano di zona, per costruirvi
la  propria prima abitazione. In questo caso l'assegnazione del lotto
sostituira'  l'indennita' di espropriazione, per la parte relativa al
terreno,  mentre  l'espropriazione  del  fabbricato  sara' effettuata
secondo le norme vigenti.

Una  sola  osservazione  appare  necessaria  in ordine alla norma del
primo  comma, secondo la quale per far fronte alle richieste di lotti
edificabili,  i  comuni  che  adottano  le  varianti di recupero sono
tenuti  a  provvedere  alla  formazione dei piani di zona, anche se a
cio' non obbligati dalle vigenti disposizioni.

La  legge  pone  un  obbligo  di  provvedere  nel  senso sopraddetto.
Tuttavia,  l'abolizione  del  limite massimo del 40% e il riferimento
agli  "  opportuni  "  ampliamenti,  sembra significare che l'obbligo
posto  ai comuni e', in realta', quello di mettere a disposizione dei
proprietari  espropriandi lotti di terreno edificabili: cosicche', se
non  esistessero richieste in tale senso, ovvero se il comune potesse
soddisfarle  nell'ambito  del piano di zona vigente o, al limite, con
aree del patrimonio comunale, potrebbe risultare non necessario - ne'
obbligatorio - redigere o ampliare il piano di zona.

3. SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE: CARATTERISTICHE GENERALI (art. 31).

La legge n. 47/1985 prevede una sanatoria ampia e comprensiva sia per
cio'  che  riguarda  i  soggetti  legittimati a chiedere la sanatoria
medesima, sia per cio' che concerne le opere sanabili.

La  sanatoria  ha  carattere  automatico, nel senso che al sindaco e'
sottratta  ogni  discrezionalita' nelle determinazioni di competenza,
quando  si  verifichino  le condizioni poste dalla legge: il rilascio
della concessione e' pertanto da considerare atto dovuto.

La   sanatoria,   inoltre,   e'  onerosa,  essendo  subordinata  alla
corresponsione di una somma a titolo di oblazione.

Quanto  al tempo, la sanatoria riguarda le opere abusive in qualsiasi
momento  realizzate, con il limite del 1° ottobre 1983, quale termine
per l'ultimazione dei lavori assoggettabili a sanatoria.

3.1. I soggetti legittimati (art. 31).

La  legge  riconosce  la  legittimazione  ad  agire per conseguire la
sanatoria a diverse categorie di soggetti.

Sono,  innanzitutto, legittimati i proprietari delle opere abusive. A
questo   riguardo   -   trattandosi   di   espressione  di  immediata
comprensione  -  deve  soltanto  farsi presente che, in situazioni di
condominio,  spettera'  non soltanto all'amministrazione condominiale
presentare  l'istanza  di sanatoria, per le parti comuni, ma anche ai
singoli condomini.

Possono,  inoltre, conseguire la sanatoria tutti i soggetti che hanno
titolo,  ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la
concessione  edilizia o l'autorizzazione. Si tratta di titolari di un
diritto  reale  sul  bene,  diverso  dal diritto di proprieta', quale
l'usufrutto,  l'uso,  l'abitazione,  il  diritto  di  superficie,  di
enfiteusi,  ecc.  ma anche di altri soggetti che, comunque, avrebbero
potuto o potrebbero chiedere la concessione o l'autorizzazione.

Infine,  con  espressione  molto  ampia e comprensiva, il terzo comma
dell'art.   31   precisa   che   puo'   chiedere   la  concessione  o
l'autorizzazione  in  sanatoria  " ogni altro soggetto interessato al
conseguimento della sanatoria medesima ".

Cio'  significa  che la facolta' di ottenere la sanatoria e' soggetta
all'unico  limite  dell'esistenza  di  un  interesse che la legge non
qualifica,  ma che discende dal particolare rapporto del soggetto con
l'opera  abusiva, ovvero col proprietario di questa. Puo' affermarsi,
in  breve,  che sono legittimati tutti i soggetti che dalla sanatoria
dell'abuso possono trarre un vantaggio giuridico od economico.

Pertanto,  potra'  chiedere la sanatoria il conduttore che, di fronte
all'inerzia  del  proprietario  e  nel timore della ingiunzione della
sanzione  demolitoria  ritenga  di  assumere  l'iniziativa;  potranno
prendere  l'iniziativa  i congiunti o i rappresentanti di assenti, di
immigrati,  di  malati,  di  minori;  potra'  presentare  istanza  il
creditore  che  abbia interesse a rendere pienamente commerciabile un
bene   del   debitore;  il  socio  di  cooperativa  che  abbia  avuto
l'assegnazione  provvisoria; il proprietario dell'area sulla quale e'
stata realizzata la costruzione abusiva; il detentore dell'immobile a
titolo precario, ecc.

A   parte  vanno  poi  considerati  coloro  che  sono  legittimati  a
presentare  la  domanda  di  concessione  in sanatoria, in nome e per
conto del titolare del bene, quali rappresentanti legali e volontari,
secondo il disposto dell'art. 47-bis della legge n. 47/1985.

La legge, comunque, e' chiara nell'attribuire l'onere della sanatoria
al responsabile dell'abuso; poiche', infatti, precisa che " gli altri
soggetti  interessati  "  hanno diritto a rivalersi nei confronti del
proprietario, per quanto concerne le spese sostenute per il pagamento
sia dell'oblazione, sia del contributo di concessione, ove dovuto.

Altri  soggetti  esplicitamente  legittimati  a chiedere la sanatoria
sono  il  titolare della concessione, il committente, il costruttore,
il  direttore  dei  lavori. L'art. 38 della legge n. 47/1985 precisa,
infatti,  che  tali soggetti, se intendono fruire dei benefici penali
previsti  dallo  stesso  art.  38 e dell'articolo successivo, possono
presentare  al  comune autonoma domanda di oblazione. In tal caso, si
verifichera'  un  cumulo  di istanze per la stessa unita' immobiliare
anche se alcune intese ad ottenere la concessione, altre a fruire dei
benefici   penali,   essendo   l'estinzione  del  reato  strettamente
personale ai sensi dell'art. 182 del codice penale.

3.2. Amministrazioni statali o equiparate (art. 31).

Non  debbono,  invece, presentare istanza di sanatoria ai sensi della
legge  n. 47/1985 i soggetti che non sono tenuti a munirsi di licenza
edilizia,  concessione  o  autorizzazione  comunale per realizzare le
opere di competenza.

Si tratta delle amministrazioni statali o ad esse equiparate, nonche'
degli  "  enti  istituzionalmente  competenti  "  le  cui  opere sono
sottratte  alla  concessione comunale perche' sottoposte al controllo
urbanistico  statale  nei  modi  previsti  dall'art.  29  della legge
urbanistica numero 150/1942 fino al dicembre 1977 e, successivamente,
dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Non   vi  e'  dubbio  che  anche  l'attivita'  edificatoria  di  tali
amministrazioni  ed enti puo' risultare in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia e che tale illegittimo comportamento deve essere
riportato  nell'ambito  della  norma. Ma, per raggiungere questo fine
deve  provvedersi  secondo  il  procedimento  stabilito dalla vigente
legislazione:   e  cioe'  i  soggetti  pubblici  interessati  debbono
presentare  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  istanza  intesa  ad
ottenere,  ora  per  allora,  la prescritta autorizzazione, che sara'
rilasciata, ove ricorrano le condizioni previste, dopo l'espletamento
della procedura di cui all'art. 81.

Quando  le  amministrazioni  abbiano realizzato opere o interventi su
immobili  di  cui non siano proprietarie (ad es.: presi in locazione)
l'istanza  per  ottenere  in  sanatoria  l'autorizzazione puo' essere
presentata   soltanto   dalle  amministrazioni  medesime  e  non  dal
proprietario  dell'immobile,  il  quale  certamente non ha titolo per
ottenere il provvedimento ex art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977.

E'  da  ritenere,  peraltro,  che  il  proprietario possa chiedere al
sindaco  la  concessione in sanatoria, per conservare, al momento del
rilascio  da  parte  dell'amministrazione  statale, l'immobile con le
modifiche strutturali e d'uso realizzate da detta amministrazione, di
fatto  o in base ad autorizzazione. Cio', ovviamente, alle condizioni
stabilite  per la sanatoria della legge numero 47/1985: stante che la
facolta'  di  operare  in  modo  "  difforme dalle prescrizioni e dai
vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi " riconosciuta
dallo  art.  81.  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
616/1977  alle  amministrazioni  statali,  puo'  incontrare,  per  il
privato,  il  limite  posto dalle disposizioni della menzionata legge
che  prevedono  l'insanabilita'  o  la sanabilita' condizionata delle
opere eseguite in zone vincolate.

3.3. L'oggetto della sanatoria (art. 31).

Come si e' detto, la legge prevede una sanatoria ampia anche sotto il
profilo oggettivo. Salvo quanto si dira' a proposito delle condizioni
ed  esclusioni previste dagli articoli 32 e 33, possono essere sanate
le  " costruzioni " e le " altre opere ": cioe' non solo gli edifici,
ma  anche  i manufatti di ogni tipo, e le opere di urbanizzazione. Si
tratta,  insomma,  per usare l'espressione dell'art. 1 della legge n.
10/1977,  di tutte le opere che comportano trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio.

Quanto  agli  abusi, sono suscettibili di sanatoria le opere eseguite
senza   licenza  o  concessione  edilizia,  o  autorizzazione,  o  in
difformita' dalle stesse; oppure in base a titolo annullato, decaduto
o  divenuto  inefficace  o nei confronti sia in corso procedimento di
annullamento  o  di  declaratoria  di decadenza in sede giudiziaria o
amministrativa.

A  questo  ultimo  riguardo  deve  rilevarsi  che il riferimento alla
licenza,  concessione edilizia o autorizzazione " prescritte da norme
di  legge o di regolamento " esclude dalla necessita' della sanatoria
-  poiche' non si tratta di opere abusive - le costruzioni realizzate
prima  dell'entrata  in  vigore  della legge urbanistica del 1942 nei
comuni  nei  quali  il regolamento edilizio non prescriveva l'obbligo
della  licenza  edilizia.  Nello stesso senso e' anche l'ultimo comma
dell'art.  31,  che precisa che sono soggette alla sanatoria le opere
ultimate  prima  del  10 settembre 1967 - cioe' quelle comprese nella
prima  fascia  temporale  di  cui alla tabella allegata alla legge n.
47/1985  - quando ai sensi non solo della legge urbanistica del 1942,
ma  anche  dei regolamenti edilizi comunali era richiesto il rilascio
della licenza di costruzione.

Per  quanto  riguarda le costruzioni realizzate prima dell'entrata in
vigore  della legge urbanistica del 1942 - la quale e' stata la prima
a  prevedere  sanzioni  penali  in  caso di costruzione in assenza di
licenza  edilizia  o  in  difformita' da questa - non sembra che esse
siano soggette alla sanatoria ove si consideri che nei loro confronti
viene  meno  l'oggetto  fondamentale dell'istituto e cioe' l'illecito
penale.

La  sanatoria puo' essere chiesta anche quando il titolo a costruire,
ancora non annullato, sia sottoposto a procedimento di annullamento o
di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. La
disposizione  riguarda  opere  che potrebbero essere state realizzate
legittimamente  e  che  tali  potrebbero  risultare a conclusione del
procedimento.   Tuttavia   il   legislatore   ha   ritenuto  di  dare
all'interessato la facolta' di uscire dall'incertezza connessa con il
procedimento  liberandosi,  attraverso  la  sanatoria, da ogni timore
circa la sorte del bene contestato.

Secondo il disposto dell'art. 43 la sanatoria e' applicabile anche ai
provvedimenti  sanzionatori ancora in corso: cioe' a quelli ancora in
termini  per  l'impugnazione,  a  quelli  nei  cui confronti essa sia
pendente nonche' a quelli inoppugnabili ma non ancora eseguiti.

Nell'ipotesi  di  annullamento del titolo abilitante la realizzazione
dell'opera,    oggetto    della    domanda   di'   sanatoria   dovra'
necessariamente  essere  l'intera  opera  la  quale per effetto della
misura  caducatoria  va  considerata abusiva perche' priva del titolo
fin   dall'origine.   Nell'ipotesi   di   decadenza   o   di   titolo
successivamente  divenuto inefficace, considerata la irretroattivita'
dei   relativi  provvedimenti,  la  sanatoria  dovra'  invece  essere
richiesta  solo  per  la  parte  di  opera  realizzata  dopo  che sia
intervenuta la decadenza o l'inefficacia.

3.4. La data di ultimazione (art. 31.

La  data  entro la quale le opere debbono essere ultimate, per essere
ammesse alla sanatoria, e' il 10 ottobre 1983.

La  legge da' una definizione di ultimazione (diversa da quella usata
dall'art. 4 della legge n. 10/1977, che considera ultimate le opere "
abitabili  o  agibili ") da valere soltanto per la legge n. 47/1985 e
che  fa  riferimento  all'esecuzione  del  rustico e al completamento
della copertura.

Quanto  all'espressione  "  rustico  "  essa  comprende,  oltre  alla
muratura portante - negli edifici realizzati con sistemi tradizionali
-  e l'intelaiatura in cemento armato o in travi in acciaio, anche le
tamponature perimetrali.

Non  puo'  escludersi,  tuttavia,  che possa considerarsi ultimato un
edificio  privo  delle  tamponature, quando le chiusure esterne siano
previste  non  in laterizio ma in materiali o strutture prefabbricate
da  applicare:  quali  potrebbero essere vetrate che formano parete o
infissi che chiudono le aperture dell'intelaiatura.

Il  rustico,  insieme  alla copertura, deve, comunque, essere tale da
rendere  bene  individuabile  il volume dell'edificio: in aggiunta al
volume  cosi'  definito  non e' ammissibile alcuna addizione, salvo i
volumi  tecnici  che,  come  e'  noto, debbono, per la loro funzione,
essere  realizzati  al  di  fuori  del  corpo  dell'edificio  e  che,
pertanto, non concorrono a formare cubatura.

La  copertura potra' risultare costituita dal tetto ovvero dal solaio
dell'ultimo  piano  realizzato:  dovra',  in  ogni caso, concorrere a
definire il volume dell'edificio.

La  legge  stabilisce  anche  che, per le opere interne abusive e per
quelle  non  destinate  alla  residenza, l'ultimazione corrisponde al
completamento   funzionale  delle  opere  medesime.  Esse,  pertanto,
possono  essere  completate  " al rustico " e cioe' senza le finiture
civili, ma debbono essere tali da permetterne l'uso in relazione alla
funzione cui sono destinate.

L'indicazione,   contenuta   nella  legge,  di  un  termine  riferito
all'ultimazione per poter accedere alla sanatoria comporta il divieto
di  completare  le opere che, alla data stabilita, non erano ultimate
nel  senso indicato dalla legge medesima. Qualora, dopo il 1° ottobre
1983,  il  responsabile  dell'abuso  avesse  continuato  i lavori, la
sanatoria  potrebbe essere richiesta soltanto per la parte realizzata
prima  di tale data, sempreche' la parte aggiuntiva sia enucleabile e
autonoma,  rispetto  alla restante costruzione, cosi' da poter essere
sottoposta  al  regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 10/1977.
Altrimenti,  quando  quella  aggiuntiva  costituisca  la  parte  piu'
rilevante  della costruzione, tale da caratterizzarla tipologicamente
o  strutturalmente,  l'edificio  deve  essere  considerato totalmente
realizzato dopo la data di riferimento.

A  questo  proposito  deve farsi presente - come gia' accennato - che
l'art.  43 stabilisce una deroga al principio generale, nel senso che
le  opere  "  non  ultimate  nel  senso  indicato  dal  secondo comma
dell'art.   31,   per   effetto  di  provvedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali,  possano  non  solo  ottenere la sanatoria, ma anche
essere  completate  "  limitatamente  alle  strutture realizzate e ai
lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalita' ".

La  diversa  terminologia  usata  ("  struttura  realizzata " e non "
rustico  e  copertura  ultimata  ",  come  al  comma 2 dell'art. 31);
nonche'  il fatto che i lavori di completamento possono riguardare la
"funzionalita'  " delle strutture, mostrano come il legislatore abbia
avuto  una  particolare  considerazione  per  i  soggetti che abbiano
ottemperato  al provvedimento di sospensione. Infatti, le " strutture
",  nelle  costruzioni  in  cemento  armato  o	in  travi di ferro non
comprende  anche  le  tamponature; ed inoltre l'art. 43 non chiede la
loro   previa  ultimazione.  Anzi,  esso  consente  il  completamento
funzionale   delle   strutture  in  qualsiasi  stato  si  trovino  ("
realizzate ") fino a renderle adatte a svolgere la funzione cui erano
destinate.

Per  le  opere di cui al comma 5 dell'art. 43 il tempo di commissione
dell'abuso   e'   determinato  dalla  data  del  primo  provvedimento
amministrativo  o giurisdizionale di sospensione dei lavori: purche',
ovviamente, questo sia intervenuto entro il 10 ottobre 1983.

Quando  esistano  provvedimenti  del  tipo  ora detto, o altri atti o
certificazioni  provenienti  da  pubblici  poteri, l'accertamento del
tempo di commissione dello abuso non crea problemi.

Quando,  invece,  manchi  un  provvedimento  avente  data  certa, che
individui  tale  momento, l'interessato potra' dimostrare, attraverso
la  documentazione  in  suo  possesso  (fatture  per  la fornitura di
materiale,  fattura di aziende erogatrici di servizi pubblici, ecc.),
la  veridicita'  della  sua  affermazione ovvero, in mancanza di tale
documentazione,   potra'   presentare  un  atto  notorio  o  un  atto
sostitutivo di atto notorio.

Comunque, il comune potra' accertare la data di effettiva ultimazione
dei lavori nei modi che riterra' piu' opportuni.

4. OPERE COSTRUITE SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO (art. 32).

L'art.  32  pone, innanzitutto, un principio generale: e cioe' che il
rilascio  della  concessione  in sanatoria per opere eseguite su aree
sottoposte  a  vincolo  e'  subordinato  al  parere  favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Si tratta di
vincoli  la  cui  tutela  e'  affidata alla discrezionale valutazione
dell'amministrazione  che  puo'  consentire,  negare  o  sottoporre a
condizioni   l'edificazione   o,   comunque,  la  trasformazione  del
territorio. La norma non si riferisce, pertanto, alle destinazioni di
piano,  il  cui  rispetto e' assicurato dal comune nell'esercizio dei
suoi poteri, ma ai vincoli posti da amministrazioni diverse da quella
comunale.

4.1. Il momento dell'imposizione del vincolo (art. 32).

L'art.  32  non precisa in quale momento il vincolo deve essere stato
imposto,   perche'   sorga  la  necessita'  di  acquisire  il  parere
favorevole  dell'amministrazione  preposta  alla  tutela  del vincolo
medesimo.  La  norma,  anzi  usa  una espressione ampia ma che non ne
definisce  sicuramente  l'ambito di applicazione (" opere eseguite su
aree  sottoposte  a vincolo ") che necessita di interpretazione sulla
base  dei  principi  generali.  E il principio che trova applicazione
quando  si  tratti  di concessioni di edificare e' che esse (comprese
quelle  in  sanatoria)  sono  rilasciate  sulla  base della normativa
urbanistica vigente al momento del rilascio.

Pertanto,  nessuna questione sorge quando il vincolo preesisteva alla
realizzazione  dell'opera  abusiva e permane tuttora: alla violazione
della  normativa  urbanistica  si  aggiunge  quella  del  vincolo  e,
conseguentemente,     e'     necessario     acquisire    il    parere
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo.

Quando  l'opera  abusiva  e'  stata  realizzata  in  contrasto con un
vincolo  poi  venuto  meno,  e  pertanto inesistente al momento della
concessione in sanatoria ovvero della formazione del silenzio-assenso
di  cui  al  comma  12  dell'art. 35, il primo comma dell'art. 32 non
trova   applicazione   e   nessun   parere   deve  essere  richiesto:
l'amministrazione,  d'altra  parte, non avrebbe la potesta' di negare
un  parere  favorevole,  quando  il  vincolo non esistesse al momento
dell'esame dell'opera abusiva.

Quando,  invece,  il  vincolo  e'  intervenuto  dopo la realizzazione
dell'opera   abusiva   e'  necessario  chiedere  il  parere  previsto
dall'art.  32, che sara' rilasciato tenendo conto della esistenza del
vincolo  in parola. Si tratta, infatti, di opere che, in precedenza -
mancando  della concessione o essendo state realizzate in difformita'
da  questa  -  non  avevano  giuridica  esistenza;  e,  pertanto,  in
occasione della richiesta di concessione in sanatoria, debbono essere
valutate  secondo  la  normativa  vigente  al  momento  del  relativo
rilascio.

L'art.   32,   peraltro,   lascia   al   discrezionale  apprezzamento
dell'amministrazione    preposta   alla   tutela   del   vincolo   la
determinazione in ordine al parere. Tale amministrazione, cioe', deve
sempre  valutare  l'opera  in  relazione  agli interessi da tutelare:
cosicche'  potrebbe  rilasciare parere favorevole alla concessione in
sanatoria,   anche   quando   il   vincolo  previsto  comportasse  la
inedificabilita' assoluta.

4.2. Il parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
(art: 32).

Il   parere   delle  amministrazioni  competenti  e'  per  il  comune
obbligatorio  -  nel  senso  che  esso non puo' provvedere senza aver
preso cognizione del parere - e vincolante ai fini del rilascio della
concessione in sanatoria.

Trattandosi  di  un sub-procedimento e', di norma, compito del comune
chiedere  alla competente amministrazione il parere: e cio' significa
anche  che  ricade  sul  comune la responsabilita' del rilascio della
concessione in conformita' a tutti i pareri necessari.

Tuttavia,  cio'  non  esclude  che  l'interessato  possa assumersi il
compito  di  chiedere  direttamente all'amministrazione competente il
parere  necessario.  In tale caso, egli deve allegare alla domanda di
concessione  il  parere  gia'  ottenuto; altrimenti, alleghera' copia
conforme  della  istanza  rivolta  all'amministrazione  che tutela il
vincolo, affinche' il comune possa conoscere l'esito della istanza in
parola: poiche', trascorsi centottanta giorni dalla presentazione, il
parere  si  intende  reso  in  senso  negativo  ed il comune non puo'
rilasciare la concessione in sanatoria.

In  ogni caso, il privato invia al comune tante copie di domande (con
relativa  documentazione)  quanti  sono  i vincoli di cui gli risulti
l'esistenza.

Nei  casi  in  cui sia il comune a chiedere il parere, deve farlo con
modalita'  che  permettano  di  individuare  una  data certa, appunto
perche'  tale  data  e'  quella  dalla  quale  decorre  il termine di
centottanta  giorni  sopradetto.  Il  comune,  inoltre,  e'  tenuto a
comunicare  il parere negativo - espresso o tacito - e la conseguente
reiezione  della  domanda  di  sanatoria,  all'interessato,  il quale
potrebbe  esperire  i rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Il  parere  dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, se
non rilasciato nel termine di centottanta giorni comporta, come si e'
detto, silenzio-rifiuto. Esso e' elemento importante nel procedimento
di  sanatoria,  perche'  condiziona sia la ripresa dei lavori, sia la
formazione   del  silenzio-assenso  sull'istanza  di  concessione  in
sanatoria:   e,   pertanto,   sara'   opportuno   che  le  competenti
amministrazioni   provvedano   tempestivamente,   anche   perche'  il
silenzio-rifiuto immotivato originerebbe un contenzioso, che vedrebbe
l'amministrazione soccombente.

4.3. I vincoli (art. 32).

Il  comma  2 dell'art. 32 stabilisce, poi, che sono sanabili le opere
eseguite  abusivamente  su aree vincolate dopo la loro realizzazione,
purche' si verifichino alcune condizioni.

La  prima categoria cui la norma fa riferimento e' quella delle opere
realizzate  (lettera a) in difformita' dalla normativa antisismica: e
la  condizione  e'  che  l'edificio  sia staticamente idoneo o che lo
divenga  a  seguito  di  un  intervento  di adeguamento realizzato in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto del Ministro dei lavori
pubblici  in data 15 maggio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 135 del 10 giugno 1985.

La  lettera b) riguarda le costruzioni realizzate in contrasto con le
previsioni  urbanistiche di destinazione ad edifici o spazi pubblici:
e, la condizione di sanabilita' consiste in un evento futuro, poiche'
tali  costruzioni dovranno risultare non in contrasto con le varianti
di  recupero  urbanistico  che  i  comuni formeranno nel rispetto dei
criteri  stabiliti dalle regioni ai sensi del capo III della legge n.
47/1985.  Nell'ipotesi  della  lettera  b), pertanto, il responsabile
dell'abuso  deve  presentare  istanza di concessione in sanatoria nei
termini  stabiliti  dall'art.  35 conseguendo gli effetti collegati a
tale presentazione e al versamento dell'oblazione; ma potra' ottenere
la concessione solo dopo l'approvazione della variante di recupero.

E'  da ritenere, a questo riguardo, che le regioni e i comuni debbano
provvedere, ai sensi dell'art. 29, rispettivamente, a disciplinare la
formazione  delle  varianti  di  recupero  (comma 1) o a formare tali
varianti  (comma 3) prima del rilascio delle concessioni in sanatoria
e  quindi,  prima del termine di cui all'art. 35, comma 12, trascorso
il  quale  si forma il silenzio-assenso sulla domanda di concessione.
Altrimenti  -  e  cioe'  dopo il rilascio esplicito e implicito della
concessione  -  l'opera  abusiva  sara' considerata sanata e pertanto
legittima  tutti  gli  effetti,  compresi  quelli  espropriativi: non
trovera'  applicazione, cioe' il disposto dell'art. 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, secondo il quale, quando sull'area esproprianda
insiste  un'opera  abusiva,  l'indennita'  e'  determinata in base al
valore della sola area.

Deve  farsi  presente  -  in relazione alla sentenza n. 92/1982 della
Corte  costituzionale  -  che,  trascorso  il termine quinquennale di
efficacia  delle  norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici o spazi pubblici, cessa il relativo vincolo; e pertanto viene
a  mancare  il  contrasto  ipotizzato dall'art. 32, lettera b), della
legge  n. 47/1985, e le opere abusive debbono essere considerate come
realizzate  su  area  gia' vincolata sulla quale il vincolo e' venuto
meno.  Il  comune,  tuttavia,  potrebbe  confermare il vincolo con la
variante di recupero.

Infine  (lettera  c)  sono  sanabili  le costruzioni realizzate nelle
fasce  poste  a  protezione del nastro stradale, a condizione che non
costituiscano  minaccia  alla  sicurezza  del traffico. I criteri per
stabilire  se  esista  tale minaccia e se, percio', la concessione in
sanatoria debba essere negata, possono indicarsi come segue:

a) Abusi singoli su strada in rettilineo.

Quando  l'abuso sia costituito da un fabbricato di piccole dimensioni
su   strada   diritta   senza   intersezioni,  curve  o  singolarita'
plano-volumetriche  prossime,  la  concessione  edilizia in sanatoria
sara'  ammissibile  ove  il  manufatto disti dalla strada almeno 5 m,
ovvero  almeno  meta' della larghezza della strada, se superiore tale
frazione a 5 m.

b) Abusi " singoli " su intersezione stradale.

Sara'  opportuno  assumere  una  perimetrazione flessibile con valori
minimi  e  massimi, entro i quali l'amministrazione comunale, sentito
l'ente   proprietario   della   strada,   possa   adottare   le   sue
determinazioni:

valore minimo: lo stesso di cui al punto a);

valore massimo: quello di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968,
n. 1404, ma con distacchi limitati ad una sola lunghezza.

Al  di  fuori  di  tali  valori,  la  concessione  in sanatoria sara'
comunque negata.

c) Abusi plurimi o di dimensioni notevoli su strada in rettilineo.

Non  potranno essere rilasciate concessioni quando manchi un distacco
pari  almeno  alla  meta' dei valori di cui alla tabella dell'art. 4,
del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404.

d) Abusi plurimi su intersezione stradale.

Sara' opportuno considerare una fascia avente la dimensione:

minima:  corrispondente all'art. 5 del decreto ministeriale 1° aprile
1968, n. 1404 con distacchi limitati ad una sola lunghezza;

massima:  il  valore  integrale  dell'art.  5  dello  stesso  decreto
ministeriale.

Al  di  sotto  di  detti  valori  minimi  non appare possibile alcuna
concessione in sanatoria.

e)  Abusi  singoli  o  plurimi  in  corrispondenza  di  curve, dossi,
disuniformita' plano-volumetriche.

L'ampia   diversificazione   dei   casi   in  concreto  riscontrabili
suggerisce  di  conferire  l'accertamento  della  "  minaccia  " alla
valutazione  documentata  delle amministrazioni comunali e degli enti
proprietari  delle  strade,  fermo restando il minimo inderogabile di
cui  al  terzo  comma dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Naturalmente,  le amministrazioni dovranno tenere massimo conto della
casistica degli incidenti verificatisi in dette zone.

Si  ritiene,  inoltre,  essenziale prescrivere che nei casi c), d) ed
e),   le  amministrazioni  comunali  subordinino  il  rilascio  della
concessione  in  sanatoria  alla  destinazione a parcheggio, mediante
atto  d'obbligo  in  forma  pubblica, della intera fascia residua tra
strada  ed  edificio:  a  destinazione  privata  per quanto richiesto
dall'art.  18  della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall'ultimo comma
dell'art. 26 della legge n. 47/1985, ed anche a destinazione pubblica
ove  nei  fabbricati  coesistano attivita' commerciali, artigianali o
produttive.

Comunque,  il  rilascio  della  concessione, per le costruzioni nelle
fasce di rispetto stradale, e' subordinato anche al parere favorevole
dell'ente proprietario della strada.

Quando  le  condizioni  indicate non si verifichino, le opere abusive
sono  da  considerarsi non suscettibili di sanatoria; e pertanto, nei
loro confronti trovano applicazione le disposizioni del capo I.

Per  le  opere  abusive  realizzate  da privati su aree di proprieta'
dello Stato o di enti pubblici territoriali, senza titolo che abiliti
al   godimento   del   suolo,   il   rilascio   della  concessione  o
dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'   subordinato   anche  alla
disponibilita'  dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione.

Le  opere  in questione, tuttavia, ai sensi dell'art. 33 della legge,
sono  insuscettibili  di  sanatoria  anche  dopo  aver  eventualmente
ottenuto  la concessione del suolo in tutti i casi in cui ricadono in
zone  sottoposte  a  vincolo  di  inedificabilita'  ovvero,  ai sensi
dell'art.  32, sono sanabili soltanto se si verifichino le condizioni
ivi previste.

5. OPERE NON SUSCETTIBILI DI SANATORIA (art. 33).

L'indicazione  delle  opere  abusive  non  suscettibili di sanatoria,
contenuta  nell'art.  33 comprende il contrasto con " ogni... vincolo
che  comporti  la inedificabilita' delle aree ". Quest'ultima dizione
contenuta  nella lettera d) deve considerarsi di carattere residuale,
con   la   conseguenza  che  le  lettere  precedenti  sono  meramente
esemplificative.

L'ampiezza  dell'indicazione  e'  evidente  anche  in  relazione alla
inclusione,  tra i vincoli tutelati, di quelli imposti non solo dalle
leggi, statali e regionali, ma anche da strumenti urbanistici.

Le opere in questione, tuttavia, debbono essere state realizzate dopo
l'imposizione del vincolo, per essere insuscettibili di sanatoria.

La'  dove  l'opera  sia  stata  realizzata prima dell'imposizione del
vincolo  si  e'  evidentemente  al  di  fuori dell'art. 33 ma non per
questo al di fuori di ogni fattispecie limitativa. Si ritiene infatti
che  debba  farsi  applicazione  della  norma  di  carattere generale
contenuta  nel  primo  comma  dell'art.  32, con la conseguenza che i
vincoli  assumono  un  contenuto  e  una  efficacia analoghi a quelli
parziali.

Le  opere  realizzate  su  immobili vincolati ai sensi della legge n.
1089  del  1939  sono  di  sanabilita'  condizionata, poiche' la loro
esclusione  dalla sanatoria si verifica soltanto nella ipotesi in cui
siano incompatibili con la tutela prevista dalla menzionata legge.

Tale   valutazione   non   puo'  che  competere  all'autorita',  come
individuata ai sensi dell'art. 32, il cui parere negativo - sempre in
analogia  con  quanto  previsto  in  quest'ultimo  articolo  -  sara'
vincolante ai fini della sanatoria.

Non si ritiene invece possibile anche l'applicazione in via estensiva
della speciale disciplina del silenzio-rifiuto e pertanto nei casi di
omissioni  dovra'  farsi  luogo  ai  principi  generali dell'istituto
(domanda piu' diffida).

Pertanto,  il  giudizio di insanabilita' non puo' competere al comune
ma,  come  per  le  opere  di  cui  al primo comma dell'art. 32 e' di
spettanza  dell'amministrazione  preposta alla tutela del vincolo: il
comune  (o  l'interessato)  dovranno,  pertanto,  chiedere  il parere
previsto dalla disposizione ora menzionata.

Il   recupero   di   opere   abusive  in  contrasto  con  vincoli  di
inedificabilita'   mediante   variante   allo  strumento  urbanistico
generale,  deve  considerarsi  inammissibile  tutte  le  volte che il
vincolo  medesimo  e' posto da leggi statali o regionali; e', invece,
da  ritenere consentito quando esso e' previsto dal piano regolatore.
Solo   in  questa  ultima  ipotesi  il  comune  puo'  "  disporre  ",
modificandolo  o  eliminandolo,  del vincolo preesistente, emanazione
della sua volonta'.

Per  le  opere non suscettibili di sanatoria si applicano le sanzioni
del  capo  I  ed  in particolare la demolizione, stante la preminente
esigenza  di  assicurare  la  salvaguardia  dei  valori  tutelati col
vincolo.

6.  SOMMA  DA CORRISPONDERE PER OTTENERE LA CONCESSIONE IN SANATORIA:
L'OBLAZIONE (art. 34).

La   legge   subordina   il   conseguimento   della   concessione   o
dell'autorizzazione in sanatoria al pagamento di una somma all'erario
(oblazione)  e,  nei  casi  previsti,  di  un'altra  somma  al comune
(contributo di concessione).

Quanto   all'oblazione,   la  somma  unitaria  a  metro  quadrato  di
superficie  da  corrispondere e' indicata nella tabella allegata alla
legge, che prevede sette tipologie di abuso e tre fasce temporali.

La  somma  da versare e' determinata - peraltro, in via provvisoria -
dal  soggetto che presenta l'istanza di concessione in relazione alla
superficie   dell'opera   o   della   parte  dell'opera  abusivamente
realizzata;  alla  tipologia dell'abuso; al momento in cui l'abuso e'
stato  realizzato.  La legge, inoltre, per tener conto di particolari
aspetti,   oggettivi   e   soggettivi,   dell'abuso  e  diversificare
conseguentemente l'oblazione, prevede alcuni correttivi, maggiorativi
o diminutivi, da applicare al valore tabellare.

a) La tabella.

Le  tipologie  degli  abusi  sono  ordinate,  nella tabella, in scala
decrescente, a partire da quella di maggior gravita'.

La tipologia 1 riguarda le opere realizzate in assenza di titolo o in
difformita'   da   questo,  e,  comunque,  non  conformi  alle  norme
urbanistiche  ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici sia al
momento  in  cui  i  lavori furono iniziati, sia al momento in cui la
domanda di concessione viene presentata.

La  tipologia  2  riguarda  le opere abusive, nel senso ora detto, al
momento   dell'inizio   dei   lavori,   ma  conformi  alla  normativa
urbanistico-edilizia  alla  data  di entrata in vigore della legge n.
47/85.  Ricadono  in  tale tipologia di abuso, pertanto, le opere che
sono   diventate  conformi  a  seguito  di  varianti  allo  strumento
urbanistico,  purche'  approvate  -  non  semplicemente adottate - al
momento  dell'entrata in vigore della legge: ivi comprese le varianti
di  recupero  formate dai comuni, nelle regioni - quali il Lazio e la
Sicilia  -  che  hanno  gia'  legiferato  in materia, quando i comuni
abbiano gia' deliberato tali varianti e queste siano state approvate.

La  tipologia 3 riguarda gli abusi formali: cioe' le opere realizzate
in  assenza  di titolo, ma conformi alla normativa vigente all'inizio
dei  lavori.  La  concessione  in  sanatoria,  pertanto,  puo' essere
richiesta  e rilasciata anche se, all'entrata in vigore della legge o
al   momento   della   presentazione   dell'istanza,   la  disciplina
urbanistica  della  zona  interessata  e'  mutata,  cosi' che l'opera
abusiva  soltanto  formalmente  al momento dell'inizio dei lavori e',
attualmente, in contrasto sostanziale con la normativa ora vigente.

La  tipologia  4  riguarda  interventi  abusivi  eseguiti  su edifici
esistenti  -  a  suo  tempo  realizzati  in base a regolare licenza o
concessione  -  che  non  abbiano comportato aumento della superficie
utile  o  del  volume  assentito;  opere di ristrutturazione edilizia
realizzate senza titolo; modifiche di destinazione d'uso.

Ricadono nel primo gruppo di interventi le modifiche della sagoma che
abbiano  lasciato  invariata  superficie e volume assentiti; le lievi
traslazioni  dell'edificio,  che  non siano tali da comportare totale
difformita'  dalla  licenza  o  dalla  concessione,  ecc. Ai fini del
calcolo  dell'oblazione  non  vanno, comunque, computati - secondo il
disposto  dell'art.  51  -  i volumi tecnici e i manufatti realizzati
negli  stabilimenti,  indicati  dalla  norma ora citata, anche se per
tali  opere  deve  essere chiesta la concessione in sanatoria, quando
siano state realizzate senza titolo.

Quanto  al  mutamento  della  destinazione  d'uso,  quello  preso  in
considerazione  al  punto  4  della tabella allegata alla legge e' il
mutamento  accompagnato  da  opere,  che  puo' definirsi strutturale;
mentre  quello  funzionale - cioe' senza realizzazione di opere - non
forma oggetto di sanatoria.

Cio'  e'  dimostrato  dagli atti parlamentari e dalla stessa legge n.
47/1985.  Innanzitutto,  la  previsione  di  una  oblazione  per tali
mutamenti, che esisteva nella versione del disegno di legge approvata
dalla   Camera   dei  deputati,  e'  scomparsa  nel  successivo  iter
parlamentare.  In secondo luogo, l'art. 25, ultimo comma, della legge
riduce  entro  ambiti  precisi  e  limitati la facolta' dei comuni di
disciplinare,  eventualmente, il mutamento funzionale di destinazione
d'uso.

La   soluzione   adottata  dal  legislatore  appare,  d'altra  parte,
equilibrata  in relazione ai contrasti giurisprudenziali che si erano
verificati vigente la precedente legislazione.

Inoltre,  per  essere  rilevante  ai  fini  che  qui  interessano, il
mutamento  di destinazione d'uso deve implicare variazione tipologica
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Cio'  premesso,  deve  precisarsi,  che,  di  norma,  rientrano nella
tipologia  di abuso 4 le modifiche, con opere, relative a superfici o
volumi  residenziali - come tali computati ai fini del rilascio della
originaria  licenza  o  concessione  -  che  abbiano  ricevuto  altra
destinazione:  cosi'  ad esempio, la trasformazione di una abitazione
in studio professionale.

Non  rientrano  invece  nella  tipologia  4  ma  in  quella  1  -  od
eventualmente  nella  2  o nella 3 - le trasformazioni, con opere, di
superfici  o  volumi  non  computati  ai fini del rilascio del titolo
originario,  in  superfici  o  i  volumi  destinati  alla residenza o
all'uso  produttivo. Cosi', ad esempio, ricadra' nella tipologia 1 (o
2  o  3)  la trasformazione di soffitte, cantine, stenditoi o lavatoi
coperti  (ove  il  regolamento edilizio non li ricomprenda nei volumi
considerati  ai  fini  del computo dell'indice di edificabilita'), in
abitazione;  nella  stessa  tipologia  ricadra'  la chiusura di spazi
aperti  (ad esempio: balconi) anche con pareti vetrate; o la chiusura
di portici o di altri spazi aperti individuati da pilastri. In questi
casi  - poiche' la modifica di destinazione ha comportato non solo un
uso diverso, ma anche l'aumento del volume o della superficie utile -
dovra'  essere  corrisposto anche il contributo di concessione, nella
misura stabilita dalle disposizioni regionali.

Le  tipologie 5 e 6 riguardano ambedue gli abusi consistenti in opere
di  restauro  e  risanamento  conservativo  eseguite  senza titolo in
difformita'  da  questo: quando tali opere sono realizzate nei centri
storici   -   purche'   non   si  tratti  di  interventi  finalizzati
all'adeguamento  igienico,  che  ricadono  nella  tipologia  6 - sono
assoggettati alla piu' onerosa oblazione prevista per la tipologia 5.

La  tipologia  7  prevede  le  opere  di  manutenzione  straordinaria
realizzate  senza  titolo  o  in  difformita'  da  questo; le opere o
modalita'  di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di
volume; le varianti in corso d'opera.

Quanto  alle  opere  di  manutenzione  straordinaria, rientrano nella
tipologia  quelle che riguardano l'esterno degli edifici e, comunque,
quelle  che  non rientrano della categoria delle " opere interne " di
cui allo art. 26.

Per  le opere non valutabili in termini di superficie o di volume (ad
esempio:  scale,  apertura  o  chiusura di vani per finestre o porte;
piccole pensiline, ecc.) deve farsi presente che l'oblazione prevista
deve  essere pagata una sola volta, anche se nell'ambito della stessa
unita'  immobiliare  siano  stati  effettuati piu' abusi dello stesso
tipo:  quando,  ad  esempio,  siano  stati  aperti due vani finestra;
ovvero  sia  stata  chiusa  una  finestra  e aperta un'altra. Quando,
tuttavia,  per  la  quantita'  delle opere e per il loro collegamento
funzionale,  anche  con  opere interne, l'intervento realizzato debba
considerarsi  ricadente  in  altra  tipologia  di  abuso  (ad esempio
ristrutturazione  edilizia)  la richiesta di concessione in sanatoria
non  potra' riguardare le singole opere (non valutabili in termini di
superficie o di volume) ma l'intervento complessivo realizzato.

Infine,  nella  tipologia  7  ricadono  abusi previsti anche in altre
tipologie,  quando  siano  stati  commessi in corso d'opera. Le opere
debbono  avere le caratteristiche indicate all'art. 15 della legge n.
47/1985;  per  esse  la  concessione  in  sanatoria e' necessaria, in
quanto   non   e'   stata   richiesta   l'approvazione   prima  della
dichiarazione  di  ultimazione  dei  lavori;  o,  meglio,  prima  del
rilascio  del  certificato  di abitabilita', come precisa il comma 12
dell'art. 15 della legge n. 10/1977, vigente quando le opere venivano
realizzate.

Quanto  alle note della tabella deve farsi presente che la nota 1 era
stata  introdotta  nel  disegno  di  legge quando la oblazione veniva
calcolata  in percentuale del contributo di concessione, determinato,
secondo  i  parametri regionali, alcune volte in base alla superficie
ed  altre  volte  in  base  al  volume.  L'oblazione,  cosi'  come e'
configurata  nella legge approvata, fa, invece, esclusivo riferimento
alla superficie.

Deve, infine, sottolinearsi che la nota 4 precisa che l'oblazione non
puo' essere, in nessun caso, corrisposta in misura inferiore a quella
prevista per la tipologia settima.

b) I coefficienti correttivi.

Come si e' detto, la legge prevede alcuni coefficienti maggiorativi o
diminutivi  dell'oblazione,  per tener conto di situazioni soggettive
ed oggettive.

Speciale considerazione e' riservata, alla prima casa: (il cosiddetto
abusivismo  di  necessita')  per  la  quale  l'oblazione  ai fini del
rilascio della concessione e' ridotta di un terzo.

Tale  riduzione e' concessa purche' si verifichino due condizioni. La
prima  e'  che  l'abitazione  sia stata " eseguita o acquistata " dal
soggetto  che  presenta  l'istanza:  e  pertanto  il richiedente deve
essere   il   proprietario  dell'immobile  da  sanare.  Non  possono,
conseguentemente,  chiedere il beneficio della riduzione soggetti che
usufruiscono dell'opera abusiva come " prima abitazione " ma a titolo
diverso  dalla proprieta' (locazione, uso, abitazione, ecc.) anche se
legati  al  proprietario  da  vincoli di parentela; ne' puo' chiedere
tale  beneficio  il  proprietario  di  uno  o  piu' alloggi che abbia
destinato  questi  a  " prima abitazione " di parenti, anche in primo
grado.

La  seconda  condizione  e'  che  il richiedente la sanatoria risieda
nell'unita'  immobiliare  per  la  quale  ha  presentato  la relativa
domanda;  a  meno che si tratti di opera ultimata, ma non completata,
ai sensi dell'art. 31 e, pertanto, non abitabile.

La   riduzione   si  applica  per  unita'  immobiliari  di  qualsiasi
superficie  -  purche'  non  si tratti di abitazioni di lusso, ovvero
classificate  catastalmente  A1  -  limitatamente  ai  primi  150 mq.
Pertanto,  il  calcolo  dell'oblazione, quando l'abitazione superi la
misura   ora  indicata,  dovra'  essere  effettuato  distinguendo  le
superfici in relazione al diverso regime cui sono sottoposte.

Una  ulteriore  riduzione,  pari  al  50  per cento dell'importo gia'
ridotto,  e'  concessa  ai  soggetti  - anche in questo caso non puo'
trattarsi  che  dei  proprietari  -  che  stipulano  con il comune la
convenzione o l'atto di obbligo per determinare canoni di locazione e
prezzi   di  vendita  delle  unita'  immobiliari,  costituenti  prima
abitazione.

La  riduzione  di  un  terzo e quella connessa al convenzionamento si
applicano,  ai  fini  della determinazione dell'oblazione, per intere
unita'  immobiliari  costituenti  prima  abitazione  e  non per abusi
consistenti   in  ampliamenti,  interventi  sul  patrimonio  edilizio
esistente,  ecc. pur realizzati in una prima abitazione. Anche per la
prima  abitazione  vale il disposto della nota 4 della tabella, circa
l'importo minimo da corrispondere.

Il  normale  convenzionamento,  ai  sensi  degli articoli 7 e 8 della
legge   n.  10/1977,  che  consente  di  ottenere  la  riduzione  del
contributo  di  concessione alla sola quota commisurata alle opere di
urbanizzazione,  puo',  invece,  essere chiesto da qualsiasi soggetto
che  presenti  l'istanza di concessione in sanatoria, alle condizioni
previste dalle convenzioni comunali.

Quanto alle maggiorazioni, quella del secondo comma e' generale: essa
si  applica,  cioe',  a  tutte  le  opere  abusive  aventi  superfici
superiori  a  quelle  indicate  nel comma medesimo; a meno che non si
tratti  degli abusi indicati al quinto comma, per i quali e' prevista
una specifica disciplina delle riduzioni e delle maggiorazioni.

Deve,  infine, farsi presente, quanto alle maggiorazioni previste per
le superfici, che esse si applicano alle singole opere abusive aventi
specifica  rilevanza  e  autonomamente utilizzabili e costituenti, di
norma,  una  unita'  immobiliare;  e  non  al  complesso  delle opere
eventualmente  realizzate dal soggetto istante nell'ambito del comune
o  dell'intero  territorio  nazionale.  Quando,  tuttavia,  le  opere
abusive  costituiscano  un  complesso  unitario, sia pure suddiviso o
suddivisibile  in  piu' unita' immobiliari, le maggiorazioni previste
dal  comma  2  si  applicano  all'intera opera abusiva, almeno fino a
quando questa resti nella disponibilita' del costruttore o, comunque,
di un unico proprietario.

E  pertanto  dovranno  essere  sommate,  ai  fini della maggiorazione
dell'oblazione  le  superfici  di singole unita' immobiliari comprese
nello  stesso  edificio  o  quelle  degli  edifici  compresi  in  una
lottizzazione  abusiva;  non  cosi'  per quelle di unita' immobiliari
ubicate   in   zone   diverse,  sia  pure  appartenenti  allo  stesso
proprietario.  Invece,  le  maggiorazioni relative alla superficie si
applicano     quando     il     richiedente    la    sanatoria    sia
l'acquirente-proprietario  di  piu' unita' immobiliari ubicate in una
singola " opera abusiva ".

7. RATEIZZAZIONE (art. 36).

L'oblazione  puo'  essere rateizzata. Tutti i soggetti che presentano
la  domanda  di  sanatoria  possono  corrispondere l'oblazione in tre
rate:  una  al  momento  della  presentazione della domanda pari alla
meta' e le altre due, maggiorate del 10 per cento in ragione di anno,
rispettivamente  nei  successivi  centoventi  e  sessanta  giorni. Ma
quando  l'abuso  costituisce  la  prima  abitazione,  il responsabile
dell'abuso  medesimo puo' ottenere una rateizzazione maggiore: sedici
rate  trimestrali  per  chi  abbia  i requisiti di reddito per essere
assegnatario  in  locazione  di  un  alloggio  di  edilizia  pubblica
sovvenzionata  e otto rate, egualmente trimestrali, quando il reddito
sia  quello  previsto  per  accedere ai mutui agevolati dell'edilizia
residenziale pubblica.

Il  numero  di rate sopraindicato e' il massimo concesso dalla legge;
ma  - stante il limite minimo di importo di ciascuna rata, fissato in
150.000  lire  -  quando l'importo dell'oblazione non sia elevato, la
rateizzazione fruibile potra' risultare contenuta in un numero minore
di trimestralita'.

Anche  per la rateizzazione vale quanto si e' detto a proposito delle
riduzioni  dell'oblazione  per  la prima abitazione: e cioe' che essa
non  si  applica  quando  si  tratti  di  ampliamenti,  interventi su
fabbricati esistenti, ecc.

Deve,  infine,  farsi  presente  che  il  disposto  dell'art.  4  del
decreto-legge  22  luglio  1985,  n.  356,  che  fissa  la prima rata
dell'oblazione  in  una  somma  pari  alla meta' della oblazione, non
trova  applicazione  quando  la  rateizzazione  e'  effettuata  nelle
ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'art. 36.

8. IL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (art. 37).

Oltre  la  somma da corrispondere all'erario a titolo di oblazione il
responsabile  dell'abuso  deve  versare  al  comune  il contributo di
concessione  (art.  37).  Questo  e' dovuto per le opere abusivamente
realizzate  dopo  l'entrata in vigore della legge n. 10/1977, purche'
non sia stato versato in precedenza: come puo' verificarsi quando una
costruzione  sia stata eseguita in base a concessione edilizia, ma in
totale difformita' dal titolo ottenuto.

La  misura del contributo e le modalita' di versamento sono stabilite
dalle   leggi   regionali   che   possono  modificare  le  precedenti
disposizioni in materia.

Un   contributo   concessorio,  in  misura  non  superiore  a  quello
commisurato  alle  opere  di  urbanizzazione,  puo',  inoltre, essere
previsto, sempre con legge regionale, anche per il periodo precedente
all'entrata  in  vigore  della  legge  n. 10/1977, compreso tra il 1°
settembre 1967 e il 30 gennaio 1977.

E' da far presente che i soggetti indicati all'art. 6 (titolare della
concessione, committente, costruttore, direttore dei lavori), i quali
presentano  autonoma  domanda di oblazione ai sensi e per gli effetti
dell'art.  38  della  legge  n. 47/1985, non debbono corrispondere il
contributo  di  concessione,  che  resta  a carico del richiedente la
concessione;  e  cio' anche in relazione al principio - affermato dal
Consiglio  di Stato e divulgato dal Ministero dei lavori pubblici con
la  circolare  del  30  luglio  1981,  n.  1669 - secondo il quale il
contributo  di concessione ha natura di corrispettivo per le opere di
urbanizzazione  che il comune e' tenuto a realizzare e, pertanto, non
puo' essere riscosso piu' di una volta.

9.  PROCEDIMENTO  PER  LA SANATORIA - LA DOMANDA DI CONCESSIONE (art.
35).

Il  procedimento  per  ottenere  la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria  inizia  con la presentazione della domanda al comune. Tale
domanda  deve  essere  fatta  esclusivamente  sui  modelli  n.  47/85
predisposti  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  e stampati a cura
dell'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato, approvati con decreto
ministeriale  19  luglio  1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
177 del 29 luglio 1985.

I  modelli  sono  predisposti  in quattro versioni, in relazione alle
singole  tipologie  di  abuso  relative  ad opere ad uso residenziale
(mod. 47/85-A per le tipologie 1, 2, 3; mod. 47/85-B per le tipologie
5 e 6; mod. 47/85-C per la tipologia 7) in una versione relativa alle
opere  non  destinate alla residenza, per tutte le tipologie (modello
47/85-D);  oltre  ad un modello riepilogativo (modello 47/85-R) delle
domande presentate. Essi possono, pertanto, soddisfare ogni esigenza,
per  quanto riguarda le dichiarazioni degli interessati. Nulla vieta,
tuttavia,  che  in  casi specifici - ove si ritenga opportuno fornire
altri  dati  oltre  quelli  richiesti,  ovvero  segnalare particolari
situazioni che non trovano spazio nei modelli - si alleghi al modello
uno  o  piu'  fogli  aggiunti, debitamente firmati, con l'indicazione
degli elementi e dati integrativi.

I modelli sono stampati in un esemplare per il comune e in due copie,
una   per   il   Ministero   dei  lavori  pubblici,  l'altra  per  il
contribuente.  L'esemplare  per il comune e la copia per il Ministero
sono  inseriti  nella  busta appositamente predisposta e stampata; la
copia  per  il  Ministero  deve  essere  trasmessa  dal  comune  alla
prefettura che provvedera' a farla pervenire al competente Ministero.

La  domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 30
novembre  1985.  Essa  puo'  pervenire  al  comune  anche  per posta,
attraverso plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Nei  casi in cui il richiedente la concessione intenda ottenere copia
conforme  della  domanda presentata - ad esempio per i fini di cui al
comma  2  dell'art.  40  della  legge - deve rivolgersi, di norma, al
comune, che e' tenuto a rilasciarla. Qualora, tuttavia, l'interessato
abbia  necessita'  di  ottenere tale documento in tempi piu' brevi di
quelli   occorrenti  al  comune,  puo'  provvedere  diversamente:  ad
esempio,   mediante  notifica;  oppure  presentando  al  notaio,  per
l'autentica  della  firma,  l'originale ed una copia della domanda di
concessione  e  chiedendo  al  comune  di apporre il proprio timbro e
numero  di protocollo, senza attestazione di conformita', sulla copia
autenticata.

La  legge  prevede due ipotesi particolari, nelle quali e' consentito
presentare  la  domanda  entro termini diversi da quello generale. La
prima  ipotesi  considera la eventualita' che il titolo a costruire -
relativamente  ad  opere  ultimate  entro  il 1° ottobre 1983 - venga
annullata  ovvero  dichiarato decaduto o inefficace dopo l'entrata in
vigore   della   legge   n.   47/1985.   In  tal  caso  e'  assegnato
all'interessato un termine di centoventi giorni, a partire dalla data
di notifica del provvedimento per presentare la domanda.

A  questo  riguardo  deve farsi presente che l'art. 31 stabilisce che
possono  chiedere  la  concessione  in  sanatoria  coloro  "  nei cui
confronti  sia  in corso procedimento di annullamento di declaratoria
di  decadenza  in  sede giudiziaria o amministrativa ". Il termine di
cui  all'art. 35 riguarda, pertanto, i procedimenti di annullamento o
di  dichiarazione  di  decadenza  o  di  inefficacia  iniziati  prima
dell'entrata  in  vigore  della  legge  numero  47/1985;  non  quelli
eventualmente  instaurati,  anche  entro il 30 novembre 1985, avverso
provvedimenti  comunali o regionali di annullamento o di declaratoria
di decadenza, emessi dagli organi competenti.

La seconda ipotesi e' prevista dall'art. 40, secondo il quale, quando
l'abuso  non  riguardi  totale  difformita'  o assenza del titolo, la
domanda  di  concessione in sanatoria puo' essere presentata entro un
anno  dall'entrata  in vigore della legge n. 47/1985, sia pure dietro
pagamento di una oblazione doppia rispetto alla norma.

La  domanda  di  concessione  in sanatoria deve essere presentata per
singole   unita'   immobiliari,   cosi'   come   accatastate   ovvero
suscettibili  di  accatastamento.  Le  connessioni tra singole unita'
immobiliari - nel senso indicato all'art. 34 - che possono portare al
cumulo  delle  superfici ed alla maggiorazione dell'oblazione debbono
risultare dal modello utilizzato.

Qualora  si  verificasse che, in un edificio abusivo composto di piu'
unita'  immobiliari alcuni proprietari soltanto provvedano a chiedere
la  concessione  in  sanatoria,  nulla  vieta  che la sanatoria venga
rilasciata  per  una  parte  soltanto  dell'edificio. Ai soggetti che
hanno  presentato  l'istanza  di  concessione  sara' accordato - alle
condizioni  di  legge  -  il certificato di abitabilita'; ai soggetti
inerti  saranno  applicate le sanzioni, secondo il disposto dell'art.
40,  che  consisteranno  nella  gratuita  acquisizione  delle  unita'
immobiliari non sanate.

9.1. La documentazione (art. 35).

Alla  domanda  debbono essere allegati alcuni documenti. Il primo tra
essi    e'    costituito   dalla   prova   dell'eseguito   versamento
dell'oblazione. Esso va effettuato esclusivamente sui moduli di conto
corrente  postale appositamente predisposti e in distribuzione presso
gli uffici postali.

Quanto  alla  documentazione  tecnica,  l'art.  35  non  prescrive la
presentazione  del  progetto,  ma  soltanto  che  siano allegate alla
domanda  la descrizione delle opere, le dichiarazioni sullo stato dei
lavori, la documentazione fotografica, ecc.

Deve,  tuttavia, rilevarsi che la documentazione prodotta deve essere
tale   da  consentire  al  comune  di  rilasciare  la  concessione  o
l'autorizzazione in sanatoria richiesta. D'altra parte essa deve dare
all'interessato   la   certezza  del  suo  diritto:  solo  la  chiara
documentazione  di  cio' che e' stato sanato lo mettera' al riparo da
futuri  accertamenti di abusi presunti e gli dara' la possibilita' di
ottenere  i  provvedimenti  eventualmente  necessari  per  modificare
l'opera  sanata.  Inoltre,  quando l'opera e' ultimata al rustico, ma
non  e'  completata,  e' necessario rappresentare al comune, che deve
rilasciare  la  concessione,  come  l'opera  sara'  completata  nella
distribuzione interna, nelle finiture, ecc.

E'  pertanto  da  ritenere - fermo restando che, ai sensi del comma 9
dell'art.  35  il  comune  puo'  chiedere  integrazioni dei documenti
presentati - che, quanto meno per le prime tre tipologie di abuso sia
opportuno  se  non  necessario,  presentare  anche  il progetto delle
opere. Il modello di domanda, comunque, e' corredato da una busta che
puo' contenere anche gli atti progettuali.

Tornando  alla documentazione esplicitamente prescritta dall'art. 35,
deve  farsi  presente  che la " descrizione delle opere " di cui alla
lettera  a)  -  necessaria  sia  per  le  costruzioni ultimate ma non
completate  sia  per  quelle  abitabili  o  agibili  -  e' effettuata
correttamente  compilando in tutte le sue parti il modello di domanda
di concessione predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

La documentazione della lettera b) riguarda, invece, essenzialmente -
anche  se  non unicamente - le opere ultimate al rustico ai sensi del
comma 2 dell'art. 31 ma non ancora completate. La dichiarazione sullo
stato  dei  lavori,  corredata  dalla documentazione fotografica e la
perizia  giurata  sulle dimensioni e sullo stato delle opere - quando
l'opera abusiva superi i 450 mc - sono necessarie per individuare con
certezza  la  consistenza  delle  opere  da  sanare,  quando le opere
medesime non siano ancora completate.

Quanto  alla  certificazione  attestante  l'idoneita'  statica  delle
opere,  essa  deve  essere  sempre presentata, quando l'opera abusiva
superi i 450 mc e deve riguardare anche l'intero edificio nei casi in
cui  l'opera  medesima,  avente  volume  superiore alla detta misura,
faccia  parte  di  un edificio di maggiori dimensioni, per l'evidente
ragione   che   un   carico  supplementare  influisce  sulla  statica
dell'intero edificio.

Quando  un  edificio  abusivo  superi  il volume in questione, ma sia
formato da piu' unita' immobiliari, tutte inferiori a detta misura ed
appartenenti  a  diversi proprietari, la certificazione relativa allo
stato  delle  opere  e  all'idoneita'  statica deve essere presentata
dall'amministrazione  condominiale,  ove  esista;  ovvero  da uno dei
proprietari   anche   per  gli  altri.  Il  sindaco,  comunque,  puo'
condizionare  il rilascio delle singole concessioni in sanatoria alla
presentazione di detta certificazione.

I soggetti che intendono chiedere la riduzione della oblazione per la
prima  abitazione debbono inoltre allegare (lettera c) un certificato
di  residenza. Nel caso in cui l'alloggio ultimato non sia abitabile,
perche'  incompleto,  l'interessato potra' allegare una dichiarazione
per  affermare  di  aver  eseguito  -  prima  del 1° ottobre 1983 - o
acquistato  l'unita'  immobiliare  allo scopo di destinarla a propria
prima   abitazione   e  di  assumere  l'obbligo  di  abitarla  appena
completata.   Gli   stessi   soggetti,   se   intendono  ottenere  la
rateizzazione  prevista  dall'articolo  36  sono  tenuti a presentare
anche  la  dichiarazione dei redditi. I responsabili di opere abusive
destinate  alla produzione allegano alla domanda un certificato della
competente  camera  di  commercio  dal  quale  risulti  che  la  sede
dell'impresa  -  nel  senso  di luogo nel quale si svolge l'attivita'
produttiva, non di sede legale - e' situata nei locali per i quali si
chiede  la  concessione  in sanatoria. Cio' ai fini dell'applicazione
del  disposto  del  comma  5  dell'art.  34,  e,  in particolare, per
determinare  le  riduzioni  dell'oblazione previste in relazione alle
superfici  coperte  complessive,  che appunto spettano a chi utilizzi
l'opera  per  attivita'  produttive  e non al costruttore - venditore
dell'opera  o  all'imprenditore che non utilizza i locali abusivi per
lo  svolgimento della sua attivita'. Le maggiorazioni dell'oblazione,
invece, colpiscono, comunque, il soggetto che richiede la sanatoria.

Deve,  solo,  precisarsi  che  le imprese agricole, le quali non sono
iscritte  alla  camera  di commercio, in sostituzione del certificato
camerale,  possono  presentare altra attestazione, quale, ad esempio,
quella riguardante la qualifica di coltivatore diretto rilasciata dal
comune,    ovvero    analoga   dichiarazione   delle   organizzazioni
professionali o sindacali dell'agricoltura, ecc.

Infine,  tutti  coloro  i quali chiedono la concessione in sanatoria,
devono  allegare  la  prova  dell'avvenuta  presentazione all'ufficio
tecnico     erariale     della    documentazione    necessaria    per
l'accatastamento;  ovvero, quando l'accatastamento sia gia' avvenuto,
la relativa certificazione.

Qualora  il professionista incaricato di rilasciare la certificazione
statica  non  ritenga  l'opera  "  collaudabile ", l'interessato deve
presentare  un  progetto  di  adeguamento,  anch'esso  redatto  da un
tecnico abilitato.

Tale  progetto  -  stante  il  limitato  tempo a disposizione -- puo'
essere  presentato  anche  separatamente dalla domanda: ma, comunque,
entro  centoventi  giorni da questa. Il comma 6 dell'art. 35 precisa,
infatti,   che  entro  tale  termine  "  l'interessato  integra,  ove
necessario,  la  domanda  a  suo  tempo presentata ". Pertanto, nella
ipotesi  ora  fatta, l'interessato dovra', nel presentare la domanda,
dichiarare  la  inidoneita'  statica della costruzione, ed il proprio
intendimento di presentare un progetto di adeguamento; nei centoventi
giorni  successivi  presentera' il progetto preannunziato; al momento
della  ultimazione  dell'intervento  di  adeguamento  presentera'  la
certificazione  di  idoneita'  statica; il rilascio della concessione
seguira' la presentazione della detta certificazione.

Quanto   al  progetto  in  questione,  deve  precisarsi  che  la  sua
qualificazione  "  di  adeguamento  " sta a significare che esso deve
prevedere  interventi sulle strutture, che non modifichino l'edificio
nella  sua  consistenza  volumetrica  e  di  superficie; e che, anzi,
conservi  le  strutture  gia' realizzate, pur rendendole staticamente
idonee  in  relazione  alla  loro  funzione.  Non  sarebbe, pertanto,
ammissibile  non  solo  un ampliamento dell'esistente, ma neppure una
demolizione  e  ricostruzione,  quando  le strutture fossero talmente
inidonee, da non poter essere rese staticamente collaudabili mediante
opere di adeguamento.

Deve sottolinearsi - a proposito sia della certificazione statica che
del  progetto  di  adeguamento  -  la  rilevanza e la delicatezza del
compito affidato al professionista. Detta certificazione sostituisce,
infatti,  a  tutti  gli  effetti,  gli  accertamenti,  in ordine alla
idoneita'  statica,  al  cemento  armato,  al  rispetto  delle  norme
sismiche,  altrimenti  attribuiti agli uffici statali e regionali. Si
tratta,  in  concreto, del trasferimento al professionista di compiti
normalmente spettanti ad uffici pubblici. Questi ultimi peraltro sono
senz'altro autorizzati ad effettuare tutti gli ulteriori accertamenti
ritenuti necessari.

Come   si  e'  detto,  il  comma  6  dell'art.  35  da'  la  facolta'
all'interessato  di  integrare, nei centoventi giorni successivi alla
presentazione  della  domanda,  la domanda medesima. La disposizione,
insieme  a quella del comma 9 che faculta il sindaco ad invitare, ove
lo  ritenga  necessario, l'interessato ad integrare la documentazione
presentata,  rende  palese,  che  la  presentazione  della domanda e'
soggetta  ad  un  termine  perentorio,  ma  che l'incompletezza della
documentazione non e' motivo di invalidita' della domanda medesima.

Il  comma  7 dell'art. 35 riguarda le costruzioni abusive, realizzate
in  comprensori  lottizzati:  in questa ipotesi non e' sufficiente il
versamento  dell'oblazione per ottenere il rilascio della concessione
in  sanatoria, ma e' necessario anche assumere, mediante convenzione,
l'impegno  a  partecipare,  per  la quota di spettanza, agli oneri di
urbanizzazione dell'intero comprensorio.

9.2. Il completamento delle opere ultimate (art. 35).

Trascorsi   centoventi   giorni  dalla  presentazione  della  istanza
l'interessato puo' completare l'opera ultimata, purche' abbia versato
la seconda rata dell'oblazione.

E'  da  ritenere,  in  relazione alla lettera della legge, che le due
condizioni  -  pagamento  della seconda rata dell'oblazione e decorso
del  termine - debbano essere ambedue presenti e non sia sufficiente,
percio',  pagare  due  rate  dell'oblazione per chiedere al comune di
iniziare i lavori.

Quanto  al pagamento, deve rilevarsi che, a seguito del decreto-legge
22  luglio  1985,  n.  356, che ha portato l'importo della prima rata
alla  meta' dell'intera oblazione, l'interessato deve corrispondere i
tre  quarti  della  intera  somma  per  poter  iniziare  i  lavori di
completamento.  I soggetti che fruiscono della rateizzazione prevista
dall'art.  36 corrisponderanno, rispettivamente, due sedicesimi e due
ottavi  dell'intero;  ma,  se  non  vorranno  anticipare i versamenti
trimestrali, dovranno attendere sei mesi per iniziare i lavori.

Il  presentatore  dell'istanza  di  concessione  o  autorizzazione in
sanatoria puo' completare i lavori " sotto la sua responsabilita' ".

E  cio'  sta  a  significare che tocca all'interessato controllare il
rispetto  della  normativa  e  del progetto presentato al comune. Tra
l'altro,  deve ottenere il parere di cui al primo comma dell'art. 32,
ove necessario; e deve accertarsi che l'opera non ricada in una delle
ipotesi di insuscettibilita' della sanatoria di cui all'art. 33.

Il   comune   -   cui   l'interessato   deve  notificare  il  proprio
intendimento,   ha  trenta  giorni  per  intervenire,  nel  senso  di
comunicare  eventuali fatti ostativi all'esecuzione dei lavori; ma il
decorso  del  termine  non  priva il comune - anche inerte - dei suoi
poteri  di  vigilanza  e  di  repressione,  pur dopo l'esecuzione dei
lavori.  La esecuzione dei lavori di completamento quando l'opera non
sia suscettibile di sanatoria, ovvero l'esecuzione di modifiche delle
strutture ultimate ai sensi dell'art. 31 o l'aver disatteso il parere
sfavorevole     della    competente    amministrazione,    comportano
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  al  capo  I della legge n.
47/1985.

Quanto  al  parere  delle  amministrazioni competenti alla tutela del
vincolo,  spetta  all'interessato  avanzare  la  relativa richiesta e
trasmettere al comune il parere ottenuto.

9.3. Il procedimento in sede comunale (art. 35).

Il comma 9 disciplina il procedimento in sede comunale. Il sindaco e'
tenuto a fare gli accertamenti che ritenga opportuni e che varieranno
in  relazione  allo  stato  dell'opera. Egli, comunque, puo' chiedere
all'interessato  i  documenti a suo avviso indispensabili ai fini del
rilascio  della  concessione o dell'autorizzazione: sempre, tuttavia,
considerando che il titolo richiesto e' - verificandosi le condizioni
di  legge - un atto dovuto. E, pertanto, andrebbe oltre il consentito
il  sindaco  che  chiedesse documentazione relativa a condizioni o ad
esclusioni  non  previste  dalla  legge;  ovvero  che subordinasse il
rilascio  della  concessione  al  verificarsi  di tali condizioni. Il
sindaco,  comunque,  potra'  sempre richiedere documentazione tecnica
relativa   all'opera,   a  cominciare  dal  progetto;  nonche'  altri
documenti  o  elaborati intesi ad individuare l'opera in tutte le sue
caratteristiche.

E'   da   rilevare   che   il   disposto   del   comma   9  ribadisce
l'interpretazione prima data, secondo la quale la documentazione puo'
essere  presentata fino a quando il comune non abbia deciso in ordine
all'istanza:  la  quale  non  e'  invalida per la incompletezza della
documentazione.

Il  sindaco  e' tenuto anche a verificare l'esattezza della oblazione
determinata  provvisoriamente  dal  presentatore  della  domanda  e a
rideterminarla  in  via  definitiva:  sotto  questo  profilo  egli e'
responsabile nei confronti dell'erario del mancato controllo.

Eseguiti,  cosi',  i  dovuti  accertamenti,  il  sindaco  rilascia la
concessione  in  sanatoria, determinando anche il relativo contributo
che,  diversamente  dall'oblazione,  deve essere corrisposto all'atto
del  ritiro della concessione; salva la rateizzazione che, secondo il
disposto della legge regionale sara' accordata all'interessato che ne
abbia fatto richiesta.

La  legge  precisa  che il sindaco non puo' rilasciare la concessione
ove l'interessato non abbia versato l'intero importo della oblazione,
ivi  compreso  il conguaglio eventualmente richiesto al momento della
determinazione  definitiva  dell'oblazione  medesima. Egli, pertanto,
deve  ricevere  la  prova  del  versamento e conservarla, poiche', in
relazione al disposto dell'art. 40, comma 1, la mancata effettuazione
dell'oblazione  fa  considerare  la  domanda  di concessione come non
prescrutata  e  comporta l'applicazione delle sanzioni del capo I. Da
cio'   deriva   che,   nel   caso  in  cui  l'interessato  chieda  la
rateizzazione   prevista   dall'art.   36,  non  potra'  ottenere  la
concessione prima di aver completato il versamento dell'oblazione.

Il  procedimento  per il rilascio della concessione deve considerarsi
completamente  definito  dal  comma  9 dell'art. 35, nel senso che il
sindaco   non   e'   tenuto  a  sottoporre  la  domanda  agli  organi
tecnico-consultivi,  ed  in  particolare  alla  commissione edilizia:
fermo restando che non gli e' preclusa la facolta' di sentire, quando
lo ritenga opportuno, il parere di uffici o della stessa commissione.

La  legge  prevede  il  cosiddetto  " silenzio-assenso " che si forma
trascorsi  ventiquattro  mesi  dalla  presentazione  della domanda di
concessione in sanatoria. Sono escluse dall'applicazione della norma,
ovviamente, le opere insuscettibili di sanatoria; per quelle sanabili
previo  parere  favorevole  dell'autorita' competente alla tutela del
vincolo  il  termine  di  ventiquattro mesi decorre dal momento della
emissione  di tale parere. E' evidente che il silenzio-assenso non si
forma  in  caso  di parere negativo o di mancata emissione del parere
entro  centottanta  giorni  dalla  richiesta,  che  equivale a parere
negativo.  Inoltre,  secondo  la norma generale, la concessione si ha
per  rilasciata  a  condizione  che  l'interessato  provveda anche al
pagamento   dell'intera   oblazione,   nonche'   del   contributo  di
concessione.  Quanto  a  detto  contributo  l'interessato  provvede a
calcolarlo  in  via  provvisoria  - cosi' come prevede anche l'art. 8
della legge n. 94/1982 - salvo conguaglio.

Il comma 14 precisa che, rilasciata la concessione in sanatoria, deve
essere   rilasciato   anche  il  certificato  di  abitabilita'  o  di
agibilita', a speciali condizioni. Esso, cioe' puo' essere rilasciato
anche in deroga alla normativa regolamentare, purche' siano osservate
le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza  statica  e  di
prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Per  l'applicazione  del  disposto  del  comma 14 piu' che cercare di
individuare   le   norme   derogabili   e'   preferibile  considerare
inderogabili  le  norme  di  legge  o  regolamentari  in  materia  di
sicurezza e di prevenzione degli incendi: la mancata osservanza delle
altre,  infatti, non costituira' ostacolo al rilascio del certificato
in  questione.  Conseguentemente  tra  le  norme  derogabili  sono da
considerare  quelle  relative  alle altezze interne delle abitazioni,
ivi  comprese  quelle  dell'art.  34  della legge n. 457/1978 - che "
prevalgono  sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti " - le
quali  hanno carattere regolamentare, anche se i relativi regolamenti
di esecuzione sono previsti dalla legge.

E'  anche  da  rilevare  che  l'abitabilita'  o  l'agibilita'  e'  in
relazione  all'uso  dichiarato  o presunto: ad esempio, un locale che
non  potrebbe  essere considerato agibile, se destinato a cinema, per
l'inosservanza della normativa di prevenzione degli incendi, potrebbe
ottenere  il  certificato di agibilita' se fosse destinato a deposito
non aperto al pubblico.

10. LE " OPERE INTERNE " (art. 26).

L'art.  26  prevede  una  particolare disciplina per una categoria di
opere  -  definite  "  interne  "  -  che  non  trova riscontro nella
precedente legislazione. La nuova disciplina e' intesa a semplificare
e  snellire  la  realizzazione  di  tali opere: esse, cioe', non sono
soggette   ne'  alla  concessione  ne'  alla  autorizzazione  essendo
sufficiente  darne  notizia  al sindaco, mediante la presentazione di
una   relazione   a   firma   di  un  professionista  abilitato  alla
progettazione.

La disposizione dell'art. 26 non e' di agevole applicazione in quanto
le opere in questione coincidono, almeno in parte, con gli interventi
di recupero cosi' come definiti dall'art. 31 della legge n. 457/1978.
E'  pertanto  necessario  per  una corretta applicazione della norma,
individuare  esattamente  la  categoria  delle  opere  interne, prima
attraverso  l'esame  della  stessa  norma  e, successivamente, con il
raffronto  tra  il disegno che ne fornisce l'art. 26 e le definizioni
dell'art. 31 della legge n. 457/1978.

E'  da  rilevare  preliminarmente  che  le opere in questione possono
interessare  sia  le singole unita' immobiliari (gli alloggi, in caso
di  edilizia  residenziale, i manufatti costituenti catastalmente una
unita' immobiliare negli altri casi), sia l'intera costruzione.

Cio'  premesso  si  puo'  affermare  con  certezza  che esse, dovendo
rispettare  la  sagoma  e  i  prospetti  dell'intera costruzione, non
possono  assolutamente  riguardare  l'aspetto esterno del fabbricato,
compresa  la  copertura;  da  cio'  deriva  che  non  possono  essere
considerate " opere interne " aperture, aggetti, chiusure di balconi,
ecc.  in  definitiva  non  possono essere mutati o alterati l'assetto
architettonico e l'estetica dell'edificio, sia pure mediante semplici
fregi.

Il  rispetto degli strumenti urbanistico-edilizi adottati e approvati
e'  una  ovvia  necessita'.  Poiche'  si tratta di operare su edifici
esistenti,  il  mancato  rispetto  degli  strumenti  - soprattutto di
disciplina  edilizia  -  potrebbe  derivare, ad esempio da modifiche,
anche  lievi,  della  distribuzione  dello  spazio interno all'unita'
immobiliare tali da comportare la realizzazione di vani di dimensioni
insufficienti  ad  assicurare  condizioni  ottimali  di  areazione  o
illuminazione.

La norma esclude, inoltre, dalla categoria delle opere interne quelle
che  comportano  aumento  delle  superfici  utili  e del numero delle
unita' medesime.

Circa  la  superficie  -  stante  che  la  norma  si  riferisce  alle
costruzioni  e  non solo alle unita' immobiliari - deve ritenersi che
siano   consentiti  ampliamenti  di  tali  unita'  nell'ambito  della
costruzione,  mediante  accorpamento  totale  o  parziale  di  unita'
contigue.  Non  costituisce, comunque, aumento della superficie utile
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

L'aumento   del   numero  delle  unita'  immobiliari,  attraverso  il
frazionamento   di  quelle  preesistenti,  invece,  e'  espressamente
escluso dalle " opere interne ", poiche' comporta un maggior " peso "
urbanistico:  e' di tutta evidenza, infatti, che un maggior numero di
unita'  immobiliari  comporta  la presenza, nella costruzione e nella
zona,  di  un  maggior  numero  di  famiglie  o  di altri utenti, con
conseguenze di carattere urbanistico, piu' o meno sensibili.

Quanto  alla  esclusione,  dalla  categoria  delle  opere interne, di
quelle  necessarie per attuare la modifica della destinazione di uso,
della  costruzione  o  di  singole  unita'  immobiliari,  deve  farsi
presente,  che  la  esclusione  va  letta  e  interpretata  alla luce
dell'ultimo comma dell'art. 25.

Nei  centri  storici,  inoltre,  i  lavori  progettati possono essere
considerati  opere  interne  solo  se  rispettino  le caratteristiche
originarie  sia  strutturali,  sia  tipologiche, sia funzionali delle
costruzioni e delle unita' immobiliari.

Quanto  alla  prescrizione  secondo  la  quale  le  opere interne non
debbono  recare pregiudizio alla statica dell'immobile, essa non puo'
significare il divieto di operare sulle strutture: poiche' altrimenti
non    si    comprenderebbe   la   necessita'   dell'intervento   del
professionista  abilitato  alla  progettazione.  La  disposizione  va
correttamente   interpretata  nel  senso  che  gli  interventi  sulle
strutture  debbono  essere tali da evitare ogni pregiudizio, sotto il
profilo statico.

La  semplificazione  procedurale prevista dall'art. 26 non si applica
quando si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi di tutela
n.  1086  e n. 1497 del 1939. Al riguardo deve precisarsi che, quando
l'immobile   e'   solo   parzialmente  vincolato,  l'inapplicabilita'
riguarda soltanto la parte vincolata.

Cosi'  illustrata  la norma, e' necessaria qualche considerazione sui
rapporti  tra  le  "  opere interne " e gli interventi sul patrimonio
edilizio  esistente,  come  definiti  dall'art.  31  della  legge  n.
457/1978.

In  realta' la categoria delle " opere interne ", attraversa tutte le
definizioni  della  disposizione ora menzionata, pur senza esaurirle;
con  l'esclusione,  soltanto  della  " ristrutturazione urbanistica "
che,  come  tale,  comporta  trasformazione, appunto, urbanistica del
territorio.

Sono  pertanto, da esaminare i rapporti tra le opere in questione, da
una parte e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro   e  risanamento  conservativo,  ristrutturazione  edilizia,
dall'altra.  E  cio'  e'  necessario  in  quanto la legge n. 47/1985,
disciplinando  agli  articoli 9 e 10 tali interventi, ne considera il
carattere concorrente con le " opere interne " tanto che i due citati
articoli  iniziano con l'espressione " fermo restando quanto disposto
dal successivo art. 26 ".

Va  chiarito  anzitutto  che gli interventi di manutenzione ordinaria
che  coincidono,  quando  sono  interni, con le opere in parola, sono
sottratti  ad  ogni  controllo  comunale,  sia pure nella forma della
notizia;  essi  infatti  godevano  gia'  di  questo  regime di totale
liberta' e non e' pensabile che il nuovo intervento legislativo abbia
voluto assoggettarli al controllo pubblico.

Gli  interventi di Manutenzione straordinaria, invece - sottoposti ad
autorizzazione  comunale  -  possono  considerarsi  " opere interne "
sempreche'  non  riguardino l'esterno dell'edificio, se e' vero che -
come  prima  si e' detto - anche il rinnovo di parti strutturali puo'
essere realizzato con il procedimento di cui all'art. 26.

Quanto  agli  interventi  di  restauro e risanamento conservativo, la
parte  di  essi  che  non  comporta modifiche di destinazione d'uso -
anche nel senso di nuove destinazioni " compatibili " con l'organismo
edilizio  -  e che non comporti l'eliminazione di elementi estranei a
tale  organismo,  almeno quando si tratti di elementi che modifichino
la  sagoma,  e' assoggettabile alla disciplina dell'art. 26. E' ovvio
che  tale  disciplina  non trova applicazione nel caso di restauro di
immobili vincolati.

Infine,  la  ristrutturazione  edilizia  soggetta  a  concessione  di
edificare.  E'  da ritenere che nell'insieme sistematico di opere che
costituiscono  tale  intervento,  alcune  - quando non riguardino ne'
sagoma  ne'  prospetti  - possono rientrare nella categoria delineata
dall'art.  26.  Cosi',  il  ripristino  o  la  sostituzione di alcuni
elementi  costitutivi  dell'edificio o la modifica o l'inserimento di
impianti.  Tuttavia  tali  opere  non  possono  essere  considerate "
interne  "  quando  hanno  la finalita' tipica della ristrutturazione
edilizia, che e' quella di giungere ad un organismo edilizio in tutto
o  in  parte  diverso  dal precedente. Altrimenti si arriverebbe alla
conclusione  che,  attraverso le opere interne non si puo' modificare
la  destinazione  d'uso,  ma  e' consentito trasformare completamente
l'edificio.

Deve, comunque, farsi presente che opere complesse, cioe' comportanti
interventi  di  diverso  tipo  e  ampiezza,  realizzate in una unita'
immobiliare  o in una costruzione, non possono essere disarticolate e
denunziate  separatamente,  quando  tra  esse  esista  un rapporto di
funzionalita'.  Cosi',  non  e'  ammissibile  presentare la relazione
sulle  opere  interne  e,  separatamente, chiedere la concessione per
l'apertura  di  una  o  piu' finestre o per la realizzazione di altri
interventi esterni, funzionali o comunque, contestuali a dette opere:
e'  necessario,  in  questa  ipotesi,  chiedere,  a seconda dei casi,
l'autorizzazione  per  la manutenzione straordinaria o la concessione
per  la  ristrutturazione  edilizia.  Cosi'  pure, non possono essere
denunciate  come  opere  interne,  con  successive  relazioni, quelle
intese  a  realizzare  un  organismo  in tutto o in parte diverso dal
precedente.  Ancora, non puo' essere denunziato come opera interna un
intervento,  in  se'  "  neutro  "  ma  che,  di fatto, prelude ad un
mutamento di destinazione d'uso ed e' da questo seguito.

La  normativa  relativa  alle  opere  interne  riguarda  ogni tipo di
edilizia   -   residenziale   e   non   -  come  risulta  chiaramente
dall'espressione "costruzioni" - usata all'art. 26.

In  particolare,  per  cio' che concerne l'edilizia industriale, deve
farsi  presente che sono da considerare opere interne quelle eseguite
entro  il  perimetro  degli  impianti  o  degli stabilimenti, purche'
aventi   le   caratteristiche  indicate  nella  circolare  di  questo
Ministero  in  data  16  novembre  1977, n. 1913. Cio' in quanto tale
circolare,  in relazione alla specificita' della tipologia edilizia e
dell'attivita'    svolta,    fornisce   una   interpretazione   ampia
dell'intervento  " manutenzione ordinaria " che appare corrispondente
alla nozione di " opere interne " secondo il disposto dell'art. 26.

Come  si  e'  detto, la legge prevede che il proprietario, al momento
dell'inizio   dei   lavori  presenti  una  relazione  firmata  da  un
professionista  abilitato  alla progettazione " che asseveri le opere
da  compiersi  e  il  rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti ".

Il  documento  da  presentare  consiste,  pertanto,  in  una semplice
relazione,  che  potrebbe non essere accompagnata da planimetrie, con
la  quale  il professionista " assevera " - cioe', afferma in base ad
un necessario accertamento - quali sono le opere da compiersi. Con la
sottoscrizione   della   relazione  egli  dichiara  responsabilmente,
inoltre,  che  le  opere  da  realizzare  hanno  le  caratteristiche,
indicate all'art. 26 ed in particolare che esse sono state progettate
in   modo   da   rispettare   le   norme   di   sicurezza   e  quelle
igienico-sanitarie vigenti.

La  relazione dovra' essere presentata in duplice esemplare al comune
il quale apporra' su quello restituito al presentatore l'attestazione
di  copia conforme; tale esemplare sara' esibito sul luogo dei lavori
e  attestera'  l'avvenuta  denunzia  delle opere. La relazione potra'
essere anche spedita con raccomandata con avviso di ricevimento.

La  mancata  presentazione  della relazione e' punita con la sanzione
pecuniaria  prevista  per  le  opere  eseguite  senza autorizzazione,
ridotta di un terzo.

ll. OPERE INTERNE REALIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
(art. 48).

La  facolta'  di  regolarizzare con procedura semplificata le " opere
interne  "  e'  data  dalla  legge  n.  47/1985  anche a quanti hanno
realizzato   tali  interventi  prima  dell'entrata  in  vigore  della
medesima  legge  - prima, cioe', del 17 marzo 1985 - o li avessero in
corso  a tale data. Il legislatore, avendo stabilito all'art. 26, che
le   "   opere   interne   "   sono  sottratte  alla  concessione  ed
all'autorizzazione, ha ritenuto di estendere la nuova disciplina alle
opere  della  stessa  natura  realizzate  in  passato.  Peraltro,  ha
previsto  forme  ancora  piu'  semplici,  per  la  relativa denuncia,
poiche',  in  luogo  della relazione asseverativa del professionista,
richiede  soltanto una " relazione descrittiva delle opere realizzate
"  inviata al sindaco mediante raccomandata con avviso di ricevimento
entro il 31 dicembre 1985.

La nozione di " opere interne " e' stata chiarita al punto 10, cui si
rinvia.   Quanto   alla  relazione,  essa  deve  essere  firmata  dal
proprietario  dell'unita'  immobiliare o della costruzione o da altro
avente  titolo  (amministratore  del condominio, rappresentante di un
ente,   usufruttuario,   ecc.)   anche   senza   l'assistenza  di  un
professionista.

E'  appena  il  caso  di  rilevare  che  quanti abbiano presentato la
relazione  a  firma del professionista, ai sensi dell'originario art.
48,  prima  delle  modifiche  apportate  alla  legge  n.  47/1985 dal
decreto-legge  n.  146/1985 convertito nella legge 21 giugno 1985, n.
298, non debbono ripresentare alcuna relazione.

Quella   dell'art.   48  puo'  considerarsi  una  speciale  forma  di
sanatoria,  in  quanto  interventi  che in precedenza erano soggetti,
quanto  meno, ad autorizzazione, possono, pur in mancanza del titolo,
essere regolarizzati con la presentazione del documento suddetto. Per
tale  sanatoria non trova applicazione il termine del 10 ottobre 1983
stabilito  dalla  legge  n.  47/1985 per l'ultimazione dell'opera: il
disposto  dell'art.  48  riguarda  infatti  tutte le opere realizzate
prima  dell'entrata  in  vigore della legge ovvero in corso alla data
del 17 marzo 1985.

Il   termine  entro  cui  deve  essere  presentata  la  relazione  e'
perentorio,  nel  senso che l'inerzia del proprietario protratta fino
al  31  dicembre  1985  lascia  le  opere  nella situazione in cui si
trovavano alla data di entrata in vigore della legge: e cioe' restano
abusive se tali erano al momento della loro realizzazione.

Come  si  e'  gia'  accennato  illustrando  l'art.  26,  in  caso di'
interventi  complessi  che comprendano anche " opere interne " queste
ultime  non  possono  essere  scorporate  dal  complesso dei lavori e
denunciate  separatamente,  quando  tra  le  opere eseguite esista un
rapporto di funzionalita'.

Infatti,   quando  il  complesso  delle  opere  configuri  uno  degli
interventi  definiti  all'art. 31 della legge n. 457/1978, sottoposti
ad  autorizzazione  o concessione, e' tale intervento che deve essere
denunciato;  e  quando  si  tratti  di  opera realizzata prima del l°
ottobre   1983,   non  possono  essere  presentate  separatamente  la
relazione  di  cui  allo  art.  48  e  la  domanda  di concessione in
sanatoria  per  le altre opere abusive, ogni volta che detto rapporto
di funzionalita' sussista.

Il  rapporto  in  questione puo' mancare quando le varie categorie di
opere  siano  state  eseguite  in  parti  nettamente  distinte  della
costruzione;  ovvero  quando  esse  siano  state  realizzate in tempi
diversi, e cosi' distanziati tra di loro, da escludere ogni relazione
di continuita'.

In   questi   casi,   tuttavia,  il  presentatore  della  domanda  di
concessione   in   sanatoria   dovra'  allegare  al  modello  47/1985
indirizzato al comune, insieme con l'altra documentazione necessaria,
anche  la relazione di cui all'art. 43. Il comune, quando accerti che
tra  l'opera abusiva per la quale si chiede la sanatoria e le " opere
interne  " di cui alla relazione esista un rapporto di funzionalita',
determina  in  via  definitiva  l'importo  della  oblazione  ai sensi
dell'art.  35,  comma  9,  della  legge  n.  47/1985, secondo l'abuso
effettivamente  commesso.  Se,  invece,  accerti  che  la  domanda in
rapporto  alla  relazione,  per  la rilevanza delle omissioni o delle
inesattezze  riscontrate,  e'  da  considerare  dolosamente  infedele
applica le sanzioni di cui al capo I.

12. MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA (art. 40).

L'art.  40  disciplina  gli effetti della mancata presentazione della
domanda di concessione.

Il  primo comma considera tre distinte ipotesi, in relazione ad opere
abusive realizzate in totale difformita' ovvero in assenza di licenza
o concessione:

a) la mancata presentazione della domanda nei termini;

b) la presentazione nei termini di una domanda dolosamente infedele;

c) il mancato versamento della somma dovuta a titolo di oblazione.

In  queste  ipotesi  all'abuso  commesso  si  applicano  non  piu' le
sanzioni amministrative vigenti al momento dell'inizio dei lavori, ma
quelle  del  capo  I  della legge n. 47/1985, le quali, come e' noto,
sono  piu'  articolate  e  rigorose  di  quelle  precedenti:  non  si
applicano, invece, le nuove sanzioni penali - pure collocate nel capo
I - per il principio della irretroattivita' di tali sanzioni.

Quanto  alla  ipotesi  di  cui alla lettera a) la domanda deve essere
presentata  entro  il 30 novembre 1985 sugli appositi modelli 47/1985
predisposti dal Ministero dei lavori pubblici. Qualora la domanda sia
stata  presentata  irritualmente  - anche su carta legale, ma non sul
prescritto modello - deve essere riprodotta, nel termine suddetto, in
conformita' a quanto si e' ora precisato: ferma restando la validita'
della prima agli effetti degli articoli 35 e 40.

Alla  domanda  debbono  essere allegati i prescritti documenti; ma la
mancanza  di  uno  o  piu'  di essi - come si e' gia' accennato - non
rende invalida l'istanza, stante che l'art. 35 della legge n. 47/1985
prevede  la  possibilita' di integrare l'atto entro centoventi giorni
dalla  sua  presentazione  e  attribuisce  al  sindaco la facolta' di
chiedere l'ulteriore documentazione necessaria.

Diversa  dalla  ritardata  presentazione  della  documentazione (che,
comunque, deve essere stata tutta presentata prima del rilascio della
concessione)  e'  la  mancanza  della  documentazione, la inesattezza
delle notizie o delle dichiarazioni, ecc. (lettera b).

In  tal  caso la domanda si considera come non presentata: sempreche'
tali omissioni o inesattezze siano di tale rilievo da far considerare
la   domanda  medesima  "  dolosamente  infedele  ".  Deve,  percio',
trattarsi  non  di semplice errore, sia pure grave, ma del deliberato
proposito  di  alterare  la  reale consistenza ed essenza della opera
abusiva;  ovvero  di  nascondere  altri  importanti  elementi,  anche
relativi all'istante.

Il  mancato  versamento  della  somma  dovuta  a  titolo di oblazione
(lettera  c) puo' determinare l'applicazione delle sanzioni di cui al
capo  I  anche  quando  sia  parziale.  Nel  versamento  e' compreso,
ovviamente,  anche l'eventuale conguaglio da corrispondere al momento
del rilascio della concessione.

Nelle tre ipotesi suddette spetta al sindaco applicare le sanzioni di
cui  al  capo  I  ed  inoltre:  controllare  che la domanda sia stata
tempestivamente  e  ritualmente  presentata;  valutare  se la domanda
debba  considerarsi dolosamente infedele; controllare che l'oblazione
sia stata versata.

Nelle  ipotesi  diverse  da  quelle ora illustrate (e cioe' quando si
tratti  di  abusi  minori)  la  tardiva  presentazione della domanda,
purche'  non  oltre  un  anno  dall'entrata  in vigore della legge n.
47/1985  -  e  cioe'  entro  il 17 marzo 1986 - comporta il pagamento
dell'oblazione in misura doppia.

Il  comma  2 dell'art. 40 stabilisce che sono nulli gli atti tra vivi
aventi  per  oggetto  diritti reali relativi ad edifici o alle unita'
immobiliari  che  li  compongono,  quando  da essi non risultino, per
dichiarazione  dello  alienante,  gli  estremi  della licenza o della
concessione;  ovvero,  in  caso  di  opere abusive, gli estremi della
concessione  in  sanatoria  o  copia  conforme della relativa domanda
corredata  dalla  prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate
dell'oblazione. Per gli edifici iniziati prima dell'entrata in vigore
della  legge numero 765/1967 - cioe' prima del 1° settembre 1967 - e'
sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante,  appunto,  che  l'opera  e'  stata iniziata prima di tale
data.

Pertanto  la  nullita' - ed il divieto di rogare e stipulare gli atti
in  parola  -  deriva,  nel  primo  caso, dalla mancata dichiarazione
relativa  agli  estremi  del  titolo  a  costruire  ovvero  di quella
riguardante la sanatoria; nel secondo caso dalla mancata attestazione
che  la  costruzione esisteva, o cominciava ad esistere, ad una certa
data.

Sono  esclusi  dalla nullita' - e possono essere rogati - gli atti di
costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di
servitu'. Conseguentemente, sono legittimi i trasferimenti di edifici
derivanti   da   procedure   esecutive   immobiliari,  individuali  o
concorsuali;  e  quelli  derivanti  da  procedure  di amministrazione
straordinaria  e  di  liquidazione  coatta  amministrativa. Quando le
opere  trasferite  risultino  abusive, ma siano sanabili ai sensi del
capo IV della legge n. 47/1985, l'aggiudicatario potra' presentare la
domanda  di  concessione in sanatoria entro il 31 dicembre 1986. Dopo
tale  data  cessa la possibilita' di chiedere la sanatoria; pertanto,
l'opera  conserva il suo carattere abusivo e nei suoi confronti trova
applicazione il sistema sanzionatorio del capo I della legge.

13. DIRITTI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI (art. 47).

La disposizione dell'art. 47 riconosce ad ogni acquirente di immobili
o  di  parte  di  essi - anche sulla base di contratto preliminare di
vendita  (compromesso),  purche'  con sottoscrizione autenticata - il
diritto  di  prendere  visione,  presso  gli uffici comunali, di ogni
documentazione  -  di carattere urbanistico ed edilizio - riguardante
l'immobile   stesso   e   di  ottenere  le  relative  certificazioni.
L'eventuale  rifiuto  da  parte della amministrazione comunale di far
esaminare   la  documentazione  o  di  rilasciare  le  certificazioni
rientranti nella sfera di competenza comunale, deve risultare da atto
scritto e deve essere, ovviamente, puntualmente motivato. Contro tale
rifiuto potranno, pertanto esperirsi i rimedi giurisdizionali.

La  norma  ha  lo  scopo  di  dare  all'acquirente la possibilita' di
effettuare   un   controllo  della  regolarita'  urbanistico-edilizia
dell'immobile   acquistato.  Peraltro,  il  controllo  e'  successivo
all'acquisto:  cosicche' l'interessato ha soltanto la possibilita' di
adire le vie legali per ottenere la riparazione del danno subito.

La  vigente legislazione offre, peraltro, anche la possibilita' di un
controllo  preventivo del titolo in base al quale e' stata realizzata
l'opera  oggetto  di  compravendita.  L'art. 31, comma 9, della legge
urbanistica  numero  1150/1942,  cosi'  come  sostituito dall'art. 10
della  legge  ponte  n. 765/1967, stabilisce, infatti, che " chiunque
puo'  prendere  visione  presso  gli  uffici  comunali  della licenza
edilizia e dei relativi atti di progetto ".

14. PROCEDIMENTI IN CORSO (art. 43).

Come   e'  stato  gia'  osservato,  la  sanatoria  ha  un  ambito  di
applicazione  assai  ampio:  l'art.  43  ne  e'  una  conferma. Esso,
infatti,  precisa  che  l'esistenza  di procedimenti sanzionatori non
ancora   eseguiti  o  nei  cui  confronti  penda  l'impugnazione  non
impedisce  il  conseguimento della sanatoria. Il comma 2 da anche una
definizione  dei provvedimenti inoppugnabili - da valere per la legge
n.  47/1985 - che sono quelli per i quali e' intervenuta la decisione
del  Consiglio di Stato, anche se sia ancora pendente il ricorso alla
Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

La  disposizione, pertanto, riguarda tutte le sanzioni pecuniarie, di
demolizione,  di  acquisizione  gratuita  -  irrogate  ma  non ancora
eseguite  -  e pertanto, dalla data di presentazione della domanda di
sanatoria,  non puo' pretendersi la riscossione di somme per sanzioni
pecuniarie;  deve cessare la demolizione, anche se gia' iniziata; non
puo'  proseguire  l'iter  per  l'acquisizione gratuita degli immobili
abusivi,  a  meno  che non sia intervenuta immissione in possesso del
manufatto.

Il  solo  limite  posto  dalla legge e' che le somme gia' versate non
sono  ripetibili  e  che, comunque, le sanzioni gia' eseguite restano
ferme. Le somme in questione possono, tuttavia, essere scomputate dal
contributo  di  concessione:  non  percio',  dall'oblazione, che deve
essere corrisposta per intero.

15. DICHIARAZIONI DEI RAPPRESENTANTI (art. 47-bis).

Le  dichiarazioni  richieste  dalle varie disposizioni della legge n.
47/1985, ivi compresa la domanda di concessione in sanatoria, possono
essere  rese,  in luogo del proprietario o di altro avente titolo, da
rappresentanti  legali  o  volontari. Come e' noto, la rappresentanza
legale  trova la sua fonte nella legge, quella volontaria o negoziale
discende  dalla  volonta'  del  rappresentato,  e  si  concreta nella
procura.

La  procura  -  sia  speciale,  riferita  alla materia della legge n.
47/1985 sia generale - abilita il procuratore a rilasciare, in nome e
per  conto  del  rappresentato,  ogni  e  qualsiasi  dichiarazione da
rendersi  ai  sensi della legge medesima. Il senso della disposizione
e'  appunto  quello  di considerare la procura - purche' non limitata
esplicitamente  ad  una  parte  della  materia  -  comprensiva  della
facolta' di rilasciare tutte le dichiarazioni previste dalla legge in
parola.

16. SANATORIE REGIONALI (art. 49).

Coloro  che abbiano gia' ottenuto la sanatoria in base alla normativa
regionale,  possono  detrarre  l'importo  versato  dal  contributo di
concessione  previsto  dal  primo  comma  dell'art. 37 della legge n.
47/1985.

Si  tratta  dei  responsabili  di  abusi  commessi  nel Lazio e nella
Sicilia,  le  uniche  regioni che abbiano legiferato in materia prima
dell'entrata in vigore della legge statale.

La  detrazione riguarda, inoltre, le opere abusive realizzate dopo il
30 gennaio 1977, come si evince dal richiamo al primo comma dell'art.
37,  che  fa  riferimento  alla  necessita'  di  corrispondere  detto
contributo " ove dovuto ": cioe' dopo l'entrata in vigore della legge
Bucalossi.

L'oblazione  spettante  allo  Stato  deve,  pertanto,  essere versata
integralmente e nei tempi stabiliti; la detrazione di cui all'art. 49
avverra'  al  momento  della  determinazione  e  del  versamento  del
contributo   di   concessione,   contestualmente  al  rilascio  della
concessione.

17.  OPERE DEMOLITE (articolo aggiunto dall'art. 8-quater della legge
di conversione).

La  disposizione aggiunta con la legge del 21 giugno 1985, n. 298, di
conversione  del decreto-legge n. 146/1985 (art. 8-quater) prevede la
non  punibilita',  ne' in sede amministrativa, ne' in sede penale, di
coloro  i  quali abbiano demolito o eliminato le opere abusive, entro
la data di entrata in vigore della legge medesima.

La   norma,  inserita  come  e'  nella  legge  n.  47/1985,  riguarda
esclusivamente  le  opere  realizzate  entro  il 1° ottobre 1983: non
quelle  successive, per le quali la normativa in materia di sanatoria
non  trova  applicazione.  Essa,  tuttavia,  e'  molto ampia, poiche'
attribuisce  alla  demolizione  effetti  estintivi  dei reati e degli
illeciti  amministrativi,  non  solo  urbanistico-edilizi,  ma  anche
relativi  ad  altri aspetti, tutelati da leggi speciali, quali quelli
paesistici, storici, archeologici.

Ovviamente,   la   demolizione   non   sara'  sufficiente  a  rendere
imperseguibile  il  responsabile  dell'abuso  ogni qualvolta la norma
sanzionatoria  non  colpisca  soltanto  il  comportamento abusivo, ma
abbia  riguardo  anche al danno arrecato al bene tutelato: quando, ad
esempio,   l'opera,   abusivamente   realizzata  su  area  a  vincolo
archeologico,  abbia arrecato un danno al relativo patrimonio, la sua
eleminazione non puo' sanare l'illecito commesso.

18. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI (art. 51).

Il  comma  primo  dell'art.  51  precisa  che  -  ai fini del calcolo
dell'oblazione  -  il computo delle superfici e' effettuato secondo i
parametri  indicati  agli  articoli  2  e  3 del decreto ministeriale
emanato  il  10  maggio  1977  per  la determinazione della parte del
contributo  di  concessione  ragguagliato al costo di costruzione: in
esso   sono   definite  la  superficie  complessiva  e  quella  utile
abitabile.

Il  provvedimento  ministeriale  riguarda, peraltro, solo gli edifici
destinati  alla  residenza:  e  pertanto,  per  quelli aventi diversa
destinazione   la   superficie   -   sempre   ai   fini  del  calcolo
dell'oblazione  -  dovra'  essere  calcolata  sulla  base  di normali
misurazioni,  pur  tenendo  conto  di alcuni criteri che emergono dal
provvedimento  in parola, quali l'esclusione dal computo di murature,
pilastri, ecc.

Soltanto  per  le  opere realizzate nelle zone agricole - residenze e
locali  per  lo  svolgimento  dell'attivita' produttiva - in funzione
della   conduzione   del   fondo  e  delle  esigenze  produttive  dei
coltivatori   diretti   o   degli   imprenditori  agricoli  a  titolo
principale,  la  legge  stabilisce  che  le  relative  superfici sono
considerate  " per servizi e accessori " ai sensi del menzionato art.
2  del  decreto  ministeriale.  E, pertanto, esse sono da considerare
solo per il 60% del totale.

Il  comma terzo precisa che non sono computati i volumi tecnici delle
costruzioni.   Al  riguardo,  si  rinvia  alla  circolare  di  questo
Ministero  in  data  31 gennaio 1973, n. 2474, che definisce i volumi
tecnici.

19. ISCRIZIONE AL CATASTO (art. 52).

L'art.  52 disciplina l'iscrizione al catasto degli immobili di nuova
costruzione e di quelli realizzati entro la data di entrata in vigore
della  legge  n.  47/1985  e  ancora  non  dichiarati ai fini di tale
iscrizione.

Al primo comma, con disposizione innovatrice che intende evitare, per
l'avvenire,  ritardi  ingiustificati  nella iscrizione al catasto, si
stabilisce che la relativa dichiarazione deve essere effettuata prima
del  rilascio  del certificato di abitabilita' o di agibilita'; e che
copia  di  essa  deve essere allegata alla domanda intesa ad ottenere
tale  certificato.  La norma, pertanto, vieta al comune di rilasciare
il  certificato  in  questione  quando  manchi la prova dell'avvenuta
dichiarazione al catasto.

Quanto  alle  opere ultimate prima dell'entrata in vigore della legge
n.  47/1985,  l'art.  52  pone  il  termine  del 31 dicembre 1985 per
provvedere  alla denunzia delle opere non iscritte e delle variazioni
non  registrate: trascorso tale termine e' dovuto il diritto fisso di
L. 250.000.

Fermo  restando che sono in ogni caso da denunziare le opere di nuova
costruzione,  nonche'  quelle comportanti variazioni nel numero delle
unita'  immobiliari  - per frazionamento o funzione - deve precisarsi
che non tutte le variazioni debbono essere registrate; ma solo quelle
che  comportino mutamento dello stato dei beni per quanto riguarda la
consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

E'  noto  che  la consistenza, per le unita' abitative, (gruppo A) e'
indicata in " vani ", con dei limiti di superficie predeterminati per
ciascuna  categoria,  e,  in alcuni casi, anche per la classe; per le
unita'  del gruppo " B " (alloggi collettivi e simili) la consistenza
e'  indicata  in  metri  quadrati  e  per  le  unita'  del gruppo "C"
(attivita' commerciali e simili) in metri cubi.

E' noto altresi' che il classamento viene stabilito in funzione delle
caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'unita' immobiliare.

Pertanto,  alcune  variazioni nello stato possono non avere rilevanza
ai  fini  della  determinazione della consistenza e dell'assegnazione
del classamento.

Ad  esempio, le lievi modifiche interne - quali lo spostamento di una
porta  o di un tramezzo che pur variando la superficie utile dei vani
interessati non modifica il numero dei vani e la loro funzionalita' -
non  hanno  rilevanza  catastale.  Diversamente,  quando si operi una
ridistribuzione degli spazi interni, si doti la unita' immobiliare di
servizi  o infine si modifichi l'utilizzazione di superfici scoperte,
quali balconi o terrazze.

Deve,  infine,  farsi presente che sono dichiarabili per l'assunzione
nell'archivio  catastale non solo i fabbricati abitabili o agibili ma
anche  quelli  in  corso  di  costruzione, quando l'interessato abbia
necessita' di individuare in modo univoco con un indicatore catastale
fabbricati  o  loro  porzioni  non ancora ultimati, oggetto di negozi
giuridici;  od  anche  quando  -  come nel caso previsto all'art. 35,
comma  3,  lettera  d),  della legge n. 47/1985 - la dichiarazione al
catasto  di  opere  non  ancora  abitabili  o agibili sia prevista da
disposizioni di legge.

L'accatastamento   deve   essere   chiesto  dal  proprietario  o  dal
possessore  dell'unita'  immobiliare.  In  casi  eccezionali, potra',
tuttavia,  presentare  la  relativa istanza anche il soggetto diverso
dal proprietario, che intenda presentare la domanda di concessione in
sanatoria:  in  tale  ipotesi,  l'interessato  esibira'  soltanto  la
documentazione  in suo possesso, mentre spettera' all'UTE chiedere al
proprietario l'ulteriore documentazione che risultasse necessaria.

Si  confida  che,  anche  con  l'ausilio  della presente circolare, i
competenti uffici statali, regionali e soprattutto comunali, vorranno
fornire  ai  cittadini  tutta  la opportuna assistenza ai fini di una
corretta applicazione della legge.

Questo   Ministero,  comunque,  e'  disponibile  per  ogni  ulteriore
chiarimento che risultasse necessario.

     Roma, addi' 30 luglio 1985

                                               Il Ministro: NICOLAZZI