Al    presidente    del   Consiglio
                                  superiore dei lavori pubblici

                                  Al direttore generale dell'ANAS

                                  Ai direttori generali

                                  Al segretario generale del CER

                                  Al  presidente  del Magistrato alle
                                  acque

                                  Al presidente del Magistrato per il
                                  Po

                                  Ai    provveditori    alle    opere
                                  pubbliche

                                  A tutti i Ministeri

                                  Ai    presidente    delle    giunte
                                  regionali

                                  Alla provincia autonoma di Trento

                                  Alla provincia autonoma di Bolzano

                                  All'ENEL

                                  Alle amministrazioni provinciali

                                  Alle  pubbliche  amministrazioni  e
                                  agli  enti  pubblici  operanti  nel
                                  settore delle opere pubbliche

Con  precedente  circolare  n.  618  del  25  novembre 1978. e' stato
consentito    uno   snellimento   delle   procedure   amministrative,
relativamente alle ipotesi di richiesta;
A)  ai  aggiornamento  della  iscrizione  alle  norme  contenute nega
articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584;
B)  di iscrizione per avvenuto conferimento di azienda, effettuato ai
sensi  delle corrispondenti norme del codice civile e per gli effetti
fiscali  previsti dall'allora vigente art. 10 della legge 16 dicembre
1977, n. 904.
In   tali   ipotesi,  le  imprese  interessate,  inscritte  nell'albo
nazionale  dei  costruttori  per  importi  di competenza del comitato
centrale,  possono  presentare  direttamente  a  tale  organo la loro
richiesta,  corredata  della  completa documentazione necessaria, non
essendo  richiesto  il  preventivo  parere  del  comitato  regionale'
territorialmente competente.
Quest'ultimo,  infatti,  agli  espressi  sensi del combinato disposto
dell'art.  8  della  legge  10  febbraio  1962, n. 57, coma da ultimo
modificato  dall'art.  7  della  legge  10  dicembre  1981, n. 741, e
dell'art.  19  della  legge  n.  57,  e  chiamato obbligatoriamente a
formulare  il  suo  parere  in  ordine  a  modifiche  nei  requisiti,
organizzazione  e  struttura dell'impresa che siano influenti ai fini
della sua iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.
In  altri  termini,  il  comitato  regionale  deve  esprimere parere,
relativamente  a  variazioni  che  implichino  aumenti  di importo di
iscrizione,   estensione  della  iscrizione  in  altre  categorie  di
specializzazione  ed infine relativamente a variazioni concernenti la
direzione tecnica dell'impresa.
Si e' potuto constatare che imprese inscritte nell'albo nazionale dei
costruttori modifichino, con frequenza meritevole di ogni attenzione,
la  struttura  aziendale,  trasformando  in particolare la loro forma
societaria (nell'ambito delle societa' di persone o delle societa' di
capitali,  ovvero  assumendo  da  societa'  di  persone  la  forma di
societa'  di  capitali  e  viceversa)  e conseguentemente modifichino
altresi'  la  loro ragione o denominazione sociale, ovvero effettuino
operazioni   di   conferimento   di   azienda   e   di   fusione  per
incorporazione, nonche' variazioni nella loro rappresentanza legale.
Nella  riunione  del 12 aprile 1985, il comitato centrale ha ritenuto
di  poter  utilmente  ampliare  la  ricordata  direttiva  di cui alla
circolare  n. 618, estendendo la semplificazione procedurale anche ai
casi  sopra  indicati,  constatato che il contenuto della delibera da
adottare  al  riguardo  si  esprime  in  una  semplice presa d'atto e
ratifica della intervenuta e documentata variazione.
Ne'  puo'  essere  diversamente,  in  quanto  la  variazione proposta
dipende  da  una  volonta'  dell'impresa,  che  si  e  liberamente  e
legittimamente  formata,  in osservanza delle vigenti norme di legge,
ne'  si  e'  mai  verificato  il  caso che il comitato centrale abbia
adottato un provvedimento di rigetto di richieste di questo specifico
contenuto,  una  volta  accertata la regolarita' della documentazione
esibita.
Nei  casi  sopra indicati, che tuttavia hanno determinato difficolta'
per  l'ammissione  alle gare delle imprese ed effetti negativi per le
amministrazioni  appaltanti  a  causa  del restringersi del confronto
concorrenziale,   il   comitato   centrale,   in  considerazione  del
preminente  interesse pubblico, ha ritenuto opportuno adottare misure
idonee,  affinche'  le relative procedure si concludano con la dovuta
sollecitudine,  per  evitare  che  remore di carattere essenzialmente
formale  possano  pregiudicare  l'afflusso dei partecipanti alle gare
per l'appalto di opere pubbliche.
Nella  ipotesi  che  per  le sue esigenze di variazione di fisionomia
giuridica,  l'impresa  non  abbia  potuto  utilizzare  gli  strumenti
giuridici  previsti  dalla  legge, come per il particolare caso della
ditta  individuale,  il  titolare  della  quale  abbia  appositamente
costituito  una  societa' commerciale nelle forme previste dal codice
civile,  e  chieda  il  trasferimento  a  questo nuovo soggetto della
iscrizione   conseguita  dalla  ditta  individuale,  occorrera'  fare
riferimento   ad   elementi   presuntivi   diversi   che  si  debbono
concretizzare nelle seguenti condizioni:
identita'   fra  il  titolare  della  impresa  individuale  e  legale
rappresentante  della  impresa  costituita nella forma della societa'
commerciale;
identita'  fra  il  direttore  tecnico  o  i  direttori tecnici della
impresa  individuale  ed  il  direttore tecnico o i direttori tecnici
della impresa costituita nella forma della societa' commerciale;
espressa   richiesta   di   cancellazione   dell'albo  nazionale  dei
costruttori della impresa individuale;
espressa  dichiarazione  che le maestranze ed i mezzi d'opera vengono
trasferiti  dalla  impresa  individuale alla impresa costituita nella
forma della societa' commerciale;
ogni  altro  significativo elemento che sia in grado di assicurare la
sostanziale continuita' fra il vecchio ed il nuovo soggetto.
Pertanto, nelle ipotesi di:
semplice  variazione  intervenuta nella ragione o nella denominazione
sociale dell'impresa;
variazione nella rappresentanza legale;
trasformazione  della  forma  giuridica  dell'impresa per intervenuta
variazione dell'atto costitutivo;
conferimento di azienda;
fusione per incorporazione;
societa'  commerciale da inscrivere al posto della ditta individuale,
contestualmente  alla  sua  cancellazione,  attuate  ai  sensi  delle
corrispondenti  norme  del  codice  civile,  le  imprese  interessate
debbono  formulare  la  relativa  istanza  e  formare il fascicolo di
iscrizione  -  completo della specifica documentazione comprovante le
modifiche intervenute, nonche' tutti i requisiti di ordine generale e
di  carattere  specifico,  previsti dalle norme m vigore - da inviare
direttamente al:
Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale per l'albo
nazionale dei costruttori e per i contratti - Segreteria del comitato
centrale - Via Nomentana n. 2 - 00161 - ROMA
Per  ogni  opportuna  conoscenza, copia della completa documentazione
dovra'  essere  inviata,  a  cura  del soggetto interessato, anche al
comitato regionale territorialmente competente.
Appare  opportuno con l'occasione precisare, anche per completezza di
esposizione,  che  le richieste concernenti le variazioni delle quali
si  e' discusso che siano pero' formulate contestualmente a richieste
di  modifica  sostanziale  della  iscrizione  (aumenti  di  importo -
estensione  ad  altre  categorie  di  specializzazione  -  variazioni
concernenti   la   direzione   tecnica)   impongono  senza  eccezione
l'acquisizione  del  parere  del  comitato regionale territorialmente
competente, al quale dovranno essere presentate le relative istanze.

AMMISSIONE ALLE GARE PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Per  quanto  riguarda l'ammissione alle gare nel periodo compreso fra
la   variazione  intervenuta  ed  opportunamente  formalizzata  e  la
successiva delibera del comitato centrale, occorre considerare che la
modifica  dell'atto  costitutivo  dell'impresa costituita in forma di
societa'  commerciale,  per  effetto  della  quale  la medesima abbia
trasformato  la  sua fisionomia giuridica non deve essere considerata
come creazione di un soggetto nuovo, diverso da quello originario.
Tale  principio,  che  si  desume  dalla  interpretazione della norma
contenuta  nell'art. 2498 del codice civile, e valido anche quando la
societa'    acquisti    la   personalita'   giuridica   (Societa'   a
responsabilita'  limitata  - Societa' per azioni) che non aveva nella
forma  precedente  la  sua  trasformazione  (Societa'  in accomandita
semplice - Societa' in nome collettivo).
Agli  espressi sensi del citato art. 2498 del codice civile, infatti,
la  societa', nella sua diversa forma giuridica, conserva i diritti e
gli obblighi anteriori alla sua trasformazione.
Per  quanto  riguarda,  invece,  le  altre  ipotesi  sopra richiamate
(conferimento  di  azienda;  fusione  per  incorporazione,  ecc.) per
orientamento  ormai  consolidato,  il  comitato  centrale  formula la
presunzione   che   l'impresa   conferitaria,   incorporante   ovvero
costituita  nella  forma  della  societa' commerciale abbia la stessa
idoneita'  ad  operare nel settore dei pubblici appalti in precedenza
riconosciuta  alla  ditta conferente, incorporata od individuale, con
la  quale  sostanzialmente  si  identifica,  e  sulla  base di questa
presunzione  consente  il  recupero  integrale  della  iscrizione per
categorie ed importi corrispondenti.
Avviene  normalmente che l'impresa, una volta portate a compimento le
operazioni conseguenti alle variazioni attuate, avvii la procedura di
rito,  concernente l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori e
debba quindi attendere, anche se con le procedure semplificate di cui
alla   presente   circolare,  la  conclusiva  ratifica  del  comitato
centrale.
In  questo  periodo,  l'ammissione  alle  gare per l'appalto di opere
pubbliche  e'  consentita  a  condizione  che  l'impresa  concorrente
produca,  oltre  al certificato di iscrizione nell'albo nazionale dei
costruttori   che   necessariamente   indica   la   forma   giuridica
dell'impresa  precedente  alle  trasformazioni  avvenute, la seguente
documentazione,  resa in forma di copia autentica notarile, affinche'
tale   documentazione  abbia  una  sua  precisa  efficacia  giuridica
esterna:
delibera   concernente   la   modifica   dell'atto   costitutivo  per
documentare  le  variazioni  di  forma  societaria  (Societa' in nome
collettivo,    Societa'   in   accomandita   semplice,   Societa'   a
responsabilita'  limitata,  Societa' per azioni) nonche' di ragione o
denominazione sociale;
atto di conferimento di azienda;
atto di fusione per incorporazione.
Nel  caso di ditta individuale che abbia costituito appositamente una
societa'  commerciale, nella ipotesi sopra illustrata, occorre che il
rappresentante  legale  produca  una apposita dichiarazione, resa con
sottoscrizione  autenticata  da notaio, nella quale attesti che nella
societa'  sono  state  conferite  anche  le  iscrizioni  di  cui  era
titolare,  con  contestuale  richiesta  di  cancellazione della ditta
individuale.

                ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Nella  stessa  riunione del 12 aprile 1985, il comitato centrale allo
scopo di dare puntuale applicazione alla vigente normativa antimafia,
ha  ritenuto  necessario che l'accertamento della assenza delle cause
ostative previste dalla legge stessa debba essere esteso, nei casi di
variazione  della  rappresentanza  legale  e  direzione tecnica della
impresa,  indipendentemente  dall'importo  di  iscrizione conseguito,
anche  nei  confronti  della  rappresentanza legale e della direzione
tecnica  dimissionarie,  nei  confronti  delle  quali dovranno essere
parimenti  attivate  le informazioni di cui all'art. 2 della legge 23
dicembre 1982, n. 936.

       DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA: UNICITA' DELLO INCARICO

Il comitato centrale ritiene che non siano piu' valide le motivazioni
contenute  nella  circolare  8  luglio  1964,  n.  4554,  della quale
dichiara la abrogazione per la parte nella quale si consentiva che il
direttore tecnico di una impresa inscritta o richiedente l'iscrizione
nell'albo  nazionale  dei  costruttori  rivesta  analogo  incarico di
direzione  tecnica per conto di altre imprese inscritte o richiedenti
l'iscrizione per importi non superiori a lire 300 milioni.
Non  essendo  consentita la pluralita' di incarico, si dispone che la
direzione  tecnica  dell'impresa  - che puo' essere composta da uno o
piu'  direttori  tecnici  - esibisca una dichiarazione di unicita' di
incarico,  resa  con  sottoscrizione  autenticata  da notaio od altro
pubblico   ufficiale,   il   quale  deve  espressamente  ammonire  il
dichiarante delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro, in
caso  di dichiarazione mendace o contenente dati non piu' rispondenti
a verita'.

                                * * *

Attesa  la  generale rilevanza che assumono le presenti disposizioni,
che  sono poste nello specifico interesse di tutte le amministrazioni
dello Stato ed enti pubblici appaltanti per disciplinare l'ammissione
alle  gare  per l'appalto di opere pubbliche nei casi sopra discussi,
la  presente  circolare, su proposta del comitato centrale per l'albo
nazionale  dei  costruttori,  viene  pubblicata  ai sensi dell'art. 3
della  legge 11 dicembre 1984, n. 839, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica,  affinche'  la  sede  autorevole  ed ampia di' diffusione
assicuri   la   sua   applicazione  da  parte  di  tutti  i  soggetti
destinatari.

                                               Il Ministro: NICOLAZZI