Ai     signori    prefetti    della
                                  Repubblica

                                  Al sig. commissario del Governo per
                                  la provincia di Trento

                                  Al sig. commissario del Governo per
                                  la provincia di Bolzano

                                  Al     sig.     presidente    della
                                  commissione di coordinamento per la
                                  Valle d'Aosta

                                  Al  sig.  commissario  dello  Stato
                                  nella regione Sicilia

                                  Al  sig. rappresentante del Governo
                                  nella regione sarda

                                  Al  sig.  commissario  del  Governo
                                  nella regione Friuli-Venezia Giulia

                                  Ai  signori  commissari del Governo
                                  nelle regioni a statuto ordinario

                                  Al  sig.  comandante  delle  scuole
                                  centrali antincendi

                                  Al  sig. direttore del centro studi
                                  ed esperienze

                                  Ai  signori  ispettori regionali ed
                                  interregionali dei vigili del fuoco

                                  Ai  signori  ispettori  dei servizi
                                  antincendi aeroportuali e portuali

                                  Ai  signori  comandanti provinciali
                                  dei vigili del fuoco

                                  Al  sig.  comandante  della colonna
                                  mobile centrale

Pervengono  a  questo  Ministero  numerose istanze intese ad ottenere
chiarimenti  interpretativi  di  vigenti  disposizioni di prevenzione
incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al  riguardo,  per  uniformita'  di  indirizzo  e  per consentire una
corretta  interpretazione  delle  normative  esistenti, tenendo conto
anche   della   prossima   scadenza  del  31  dicembre  1985  per  la
presentazione   delle   istanze  per  l'ottenimento  del  nulla  osta
provvisorio,  si  forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti
dell'elenco  delle  attivita'  soggette  ai  controlli di prevenzione
incendi  allegato  al  decreto  ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo
conto  delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27
marzo 1985.

Per   alcuni   problemi   specifici   rientranti   nell'ambito  delle
disposizioni  contenute nell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  577/1982  e'  stato  acquisito il parere del Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).
I   comandi   provinciali  dei  vigili  del  fuoco,  sia  nella  fase
provvisoria   prevista  dalla  legge  n.  818/1984,  che  nella  fase
definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si
atterranno  pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati
per l'espletamento della loro attivita'.

                                - 1 -

Decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  punto  1): Stabilimenti ed
impianti  ove  si  producono  e/o  impiegano  gas  combustibili,  gas
comburenti  (compressi,  disciolti, liquefatti) con quantita' globale
in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h.

Decreto   ministeriale   16  febbraio  1982  punto  2):  Impianti  di
compressione  o  di  decompressione dei gas combustibili e comburenti
con potenzialita' superiore a 50 Nm³/h.

Chiarimento:   Gli  impianti  di  compressione  d'aria  per  martelli
pneumatici  o  per  gonfiaggio  gomme  o  simili non rientrano tra le
attivita'  di  cui  ai  punti  1)  e  2)  del decreto ministeriale 16
febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di
prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

                                - 2 -

Decreto  ministeriale  27  marzo  1985  -  art.  1 (punto 15) decreto
ministeriale  16 febbraio 1982): Depositi di liquidi infiammabili e/o
combustibili:

   a)  per  uso  industriale  o  artigianale con capacita' geometrica
complessiva da 0,5 a 25 mc;

   b)  per  uso  industriale  o artigianale o agricolo o privato, per
capacita' geometrica complessiva superiore a 25 mc.

Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

   per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di
produzione industriale;

   per   uso  artigianale  sono  quelli  destinati  all'esercizio  di
attivita' artigianali;

   per  uso  agricolo  sono quelli destinati all'esercizio di aziende
agricole;

   per uso privato sono quelli necessari per:


      riscaldamento di ambienti;
      produzione di acqua calda per edifici civili;
      cucine e lavaggio stoviglie;
      sterilizzazione e disinfezioni mediche;
      lavaggio biancheria;
      distruzione rifiuti;
      forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali
non combustibili né infiammabili.

                                - 3 -

Decreto  ministeriale  16  febbraio 1982 punto 18): Impianti fissi di
distribuzione  di  benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso
pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

Chiarimento:  Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio
o  miscele  per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82
del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

                                - 4 -

Decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  punto  36):  Impianti  per
l'essiccazione  dei  cereali  e di vegetali in genere con depositi di
capacita' superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

Chiarimento:  Tenuto conto che le attivita' indicate al punto 36) del
decreto  ministeriale  16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entita'
unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo
deposito  di  prodotto  essiccato,  sono  soggette  alle visite ed ai
controlli  di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del
fuoco  le attivita' nelle quali l'impianto di essiccazione e' ubicato
nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

                                - 5 -

Decreto  ministeriale  27  marzo  1985  -  art.  2 (punto 46) decreto
ministeriale  16 febbraio 1982): Depositi di legnami da costruzione e
da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di
fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed
altri  prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di
sicurezza  esterne  non  inferiori  a  100  m.  misurate  secondo  le
disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre
1983:

      da 50 a 1.000 q.li;
      superiori a 1.000 q.li.

Chiarimento:   Tenuto   conto   della  equivalenza  delle  condizioni
ambientali  potenzialmente  influenti ai fini del rischio d'incendio,
possono  considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui
al  punto  46)  del  decreto  ministeriale  16  febbraio  1982 aventi
protezioni   orizzontali   e   verticali   dagli  agenti  atmosferici
realizzati con materiali di qualsiasi genere.

Tali  depositi  possono  avere  pareti  perimetrali  continue purche'
almeno  una  di  tali  pareti sia provvista di aperture di aereazione
senza  infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della
parete stessa.

Le  distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del
deposito   ed   il  perimetro  del  piu'  vicino  fabbricato  esterno
all'attivita' o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai
confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983).

Ai  fini  dell'applicazione  delle  vigenti disposizioni di sicurezza
antincendi  per  le  attivita'  di  cui  al  punto  46)  del  decreto
ministeriale  16  febbraio  1982,  si  intendono "fabbricati esterni"
quelli  ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno
una destinazione diversa da quella dell'attivita' in argomento.

Per  prodotti  affini  si  intendono  i  prodotti di cui sopra aventi
caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di
combustione.

                                - 6 -

Decreto  ministeriale 16 febbraio 1982 punto 60): Depositi di concimi
chimici   a   base  di  nitrati  e  fosfati  e  di  fitofarmaci,  con
potenzialita' globale superiore a 500 q.li.

Chiarimento:  I  depositi  indicati  al  punto 60) sono da intendersi
quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.

                                - 7 -

Decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  punto 72): Officine per la
riparazione di autoveicoli con capienza superiore a nove autoveicoli;
officine  meccaniche  per  lavorazioni a freddo con oltre venticinque
addetti.

Chiarimento:  Per  autoveicolo  si  intende un " veicolo o macchina a
combustione interna " (decreto ministeriale 20 novembre 1981).

L'indicazione  circa  il numero massimo di autoveicoli in riparazione
ricade  sotto  la  responsabilita'  del  titolare  dell'attivita'  in
analogia  a quanto gia' previsto dal decreto ministeriale 20 novembre
1981 per le autorimesse.

                                - 8 -

Decreto   ministeriale   16   febbraio   1982  punto  75):  Istituti,
laboratori,  stabilimenti  e  reparti  in  cui  si  effettuano, anche
saltuariamente,  ricerche scientifiche o attivita' industriali per le
quali  si  impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette
sostanze  ed  apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13
della  legge  31  dicembre  1962,  n. 1860 e art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Chiarimento:   Le   attivita'  che  detengono  o  impiegano  macchine
radiogene  a  scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a
norma  dell'art.  96  del  decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attivita' di cui al punto
75)  del  decreto  ministeriale  16 febbraio 1982 e pertanto non sono
soggette  alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei
comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

                                - 9 -

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 83): Locali di spettacolo
e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

Parere  C.C.T.S.:  I  ristoranti,  bar  e simili non rientrano tra le
attivita'  di  cui  al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio
1982  come  gia'  chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e
pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto
previsto  all'art.  15,  punto  5,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi
i  relativi  impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del
decreto ministeriale citato.

                               - 10 -

Decreto  ministeriale 16 febbraio 1982 punto 84): Alberghi, pensioni,
motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto.

Decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  punto  85): Scuole di ogni
ordine,  grado  e  tipo,  collegi, accademie e simili per oltre cento
persone presenti.

Parere  C.C.T.S.:  Le  residenze  turistico-alberghiere,  le  case  e
appartamenti  per vacanze, cosi' come definiti all'art. 6 della legge
17  maggio  1983,  n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del  25  maggio  1983),  le  caserme  e  le  case  di reclusione, non
rientrano  tra  le  attivita'  di  cui ai punti 84) o 85) del decreto
ministeriale  16 febbraio 1982 e pertanto non sono attivita' soggette
alle  visite  ed  ai  controlli  di  prevenzione incendi da parte dei
comandi dei vigili del fuoco.

                               - 11 -

Decreto  ministeriale  16  febbraio 1982 punto 87): Locali adibiti ad
esposizione  e/o  vendita  all'ingrosso o al dettaglio con superficie
lorda superiore a 400 m¹ comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento:  Rientrano  tra  le  attivita'  di  cui al punto 87) del
decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  i musei, gallerie e simili
aperti  al  pubblico  quando le rispettive superfici lorde superano i
400 mq.

                               - 12 -

Decreto  ministeriale  16  febbraio 1982 punto 90): Edifici pregevoli
per  arte  o  storia  e  quelli  destinati  a  contenere biblioteche,
archivi,  musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse
culturale  sottoposti  alla  vigilanza  dello  Stato  di cui al regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da piu' parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i
beni  culturali  ed  ambientali,  viene  richiesto di conoscere quali
effettivamente,  ai  fini  antincendi,  sono  gli edifici compresi al
punto  90)  del  decreto  mmisteriale  16  febbraio  1982  e pertanto
soggetti  ai  controlli  da  parte  dei vigili del fuoco. Al riguardo
considerato  che  le  disposizioni  contenute  nel  regio  decreto  7
novembre  1942,  n.  1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli
edifici  pregevoli  ed  i  loro  contenuti  di  interesse  storico  o
culturale,  tenuto  conto  che  le  norme  di  prevenzione incendi si
prefiggono  come  scopo  primario  quello  della  salvaguardia  della
incolumita'  delle  persone,  si  ritiene  che,  in linea di massima,
possono  formularsi  le seguenti considerazioni in merito all'obbligo
di  assoggettabilita'  degli  edifici  pregevoli per arte o storia ai
controlli  di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del
fuoco:

   a)  non  sono  compresi  al  punto 90) del decreto ministeriale 16
febbraio  1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi
da  parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per
arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attivita' elencate
nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, pero', restano
soggette  ai  controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali
gli  impianti  di  produzione  di calore, le autorimesse, i depositi,
ecc.;

   b)  sono  invece compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16
febbraio  1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi
da  parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per
arte o storia nei quali si svolge una o piu' delle attivita' elencate
nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli
alberghi,  gli  ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.;
per  tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono
osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre
1942,  numero 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per
le attivita' in essi svolte.

Restano  salve  le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 577/82.

                               - 13 -

Decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  punto 91): Impianti per la
produzione  del  calore  alimentati  a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialita' superiore a 100.000 Kcal/h.

Parere C.C.T.S.: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali
avvenga  la  variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad
esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati " esistenti
" ai fini dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel  caso  di sostituzione del generatore di calore il certificato di
prevenzione incendi mantiene la propria validita' a condizione che la
potenza  termica  resa  al  focolare  non  superi  il  20%  di quella
preesistente  e  che  risultino osservate le relative disposizioni di
sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilita' ai controlli
dei vigili del fuoco.

Chiarimento:  Le  disposizioni  contenute  nella lettera-circolare n.
8419/4183  dell'11  agosto  1975 relative ai generatori di aria calda
per  impianti  di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano
anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti
funzionanti  con  combustibile  liquido  o  solido, ferme restando le
condizioni e le limitazioni ivi previste.

                               - 14 -

Protezione   contro   le   scariche  atmosferiche:  Parere  C.C.T.S.:
L'obbligo  della  protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini
del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei comandi dei
vigili  del fuolo, sussiste per le attivita' indicate nelle tabelle A
e  B  allegate  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1951,  n. 689, e nei casi ove e' espressamente previsto da specifiche
norme antincendio.

                               - 15 -

Applicazione  art. 4 legge n. 818/84: Parere C.C.T.S.: Al rinnovo del
certificato  di  prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della
legge  7 dicembre 1984, n. 818, puo' farsi luogo, per quanto riguarda
l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante
effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

   A) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti,
espressamente   finalizzati  alla  prevenzione  incendi  direttamente
inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attivita';

   B)  controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti
non   inseriti  nell'ordinario  ciclo  funzionale  dell'attivita',  e
finalizzati alla protezione attiva antincendi.

L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce
presunzione  di  efficienza  dei  dispositivi,  sistemi  ed  impianti
controllati    e   puo'   essere   attestata   anche   dal   titolare
dell'attivita'.

I   controlli   di  cui  al  punto  B)  debbono  formare  oggetto  di
accertamenti  in loco eseguiti dal comando provinciale dei vigili del
fuoco ovvero di perizia giurata.

                                -16-

Punto 2.2 allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985:

Chiarimento:  La  direttiva  contenuta  nel primo comma del punto 2.2
dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 e' da applicarsi
alle  attivita'  che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro
in  analogia  a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello
stesso allegato A.

                                * * *
Si  prega  di  dare  alla presente circolare la piu' ampia diffusione
presso  le  amministrazioni  locali,  gli  ordini  professionali,  le
categorie interessate, ecc.

                                                Il Ministro: SCALFARO