Ai signori prefetti della
Repubblica
Al sig. commissario del Governo per
la provincia di Trento
Al sig. commissario del Governo per
la provincia di Bolzano
Al sig. presidente della
commissione di coordinamento per la
Valle d'Aosta
Al sig. commissario dello Stato
nella regione Sicilia
Al sig. rappresentante del Governo
nella regione sarda
Al sig. commissario del Governo
nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai signori commissari del Governo
nelle regioni a statuto ordinario
Al sig. comandante delle scuole
centrali antincendi
Al sig. direttore del centro studi
ed esperienze
Ai signori ispettori regionali ed
interregionali dei vigili del fuoco
Ai signori ispettori dei servizi
antincendi aeroportuali e portuali
Ai signori comandanti provinciali
dei vigili del fuoco
Al sig. comandante della colonna
mobile centrale
Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere
chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione
incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.
Al riguardo, per uniformita' di indirizzo e per consentire una
corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto
anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la
presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta
provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti
dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo
conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27
marzo 1985.
Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle
disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 577/1982 e' stato acquisito il parere del Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase
provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase
definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si
atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati
per l'espletamento della loro attivita'.
- 1 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 1): Stabilimenti ed
impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas
comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globale
in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h.
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 2): Impianti di
compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti
con potenzialita' superiore a 50 Nm³/h.
Chiarimento: Gli impianti di compressione d'aria per martelli
pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le
attivita' di cui ai punti 1) e 2) del decreto ministeriale 16
febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di
prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.
- 2 -
Decreto ministeriale 27 marzo 1985 - art. 1 (punto 15) decreto
ministeriale 16 febbraio 1982): Depositi di liquidi infiammabili e/o
combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacita' geometrica
complessiva da 0,5 a 25 mc;
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per
capacita' geometrica complessiva superiore a 25 mc.
Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di
produzione industriale;
per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di
attivita' artigianali;
per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende
agricole;
per uso privato sono quelli necessari per:
riscaldamento di ambienti;
produzione di acqua calda per edifici civili;
cucine e lavaggio stoviglie;
sterilizzazione e disinfezioni mediche;
lavaggio biancheria;
distruzione rifiuti;
forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali
non combustibili né infiammabili.
- 3 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 18): Impianti fissi di
distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso
pubblico e privato con o senza stazione di servizio.
Chiarimento: Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio
o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82
del decreto ministeriale 31 luglio 1934.
- 4 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 36): Impianti per
l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di
capacita' superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.
Chiarimento: Tenuto conto che le attivita' indicate al punto 36) del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entita'
unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo
deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del
fuoco le attivita' nelle quali l'impianto di essiccazione e' ubicato
nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.
- 5 -
Decreto ministeriale 27 marzo 1985 - art. 2 (punto 46) decreto
ministeriale 16 febbraio 1982): Depositi di legnami da costruzione e
da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di
fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed
altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di
sicurezza esterne non inferiori a 100 m. misurate secondo le
disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre
1983:
da 50 a 1.000 q.li;
superiori a 1.000 q.li.
Chiarimento: Tenuto conto della equivalenza delle condizioni
ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio,
possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui
al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 aventi
protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici
realizzati con materiali di qualsiasi genere.
Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purche'
almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aereazione
senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della
parete stessa.
Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del
deposito ed il perimetro del piu' vicino fabbricato esterno
all'attivita' o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai
confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983).
Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza
antincendi per le attivita' di cui al punto 46) del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni"
quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno
una destinazione diversa da quella dell'attivita' in argomento.
Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi
caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di
combustione.
- 6 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 60): Depositi di concimi
chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con
potenzialita' globale superiore a 500 q.li.
Chiarimento: I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi
quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.
- 7 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 72): Officine per la
riparazione di autoveicoli con capienza superiore a nove autoveicoli;
officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque
addetti.
Chiarimento: Per autoveicolo si intende un " veicolo o macchina a
combustione interna " (decreto ministeriale 20 novembre 1981).
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione
ricade sotto la responsabilita' del titolare dell'attivita' in
analogia a quanto gia' previsto dal decreto ministeriale 20 novembre
1981 per le autorimesse.
- 8 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 75): Istituti,
laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attivita' industriali per le
quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette
sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).
Chiarimento: Le attivita' che detengono o impiegano macchine
radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a
norma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attivita' di cui al punto
75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono
soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei
comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.
- 9 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 83): Locali di spettacolo
e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
Parere C.C.T.S.: I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le
attivita' di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio
1982 come gia' chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e
pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto
previsto all'art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi
i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del
decreto ministeriale citato.
- 10 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 84): Alberghi, pensioni,
motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto.
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 85): Scuole di ogni
ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento
persone presenti.
Parere C.C.T.S.: Le residenze turistico-alberghiere, le case e
appartamenti per vacanze, cosi' come definiti all'art. 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non
rientrano tra le attivita' di cui ai punti 84) o 85) del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attivita' soggette
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei
comandi dei vigili del fuoco.
- 11 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 87): Locali adibiti ad
esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie
lorda superiore a 400 m¹ comprensiva dei servizi e depositi.
Chiarimento: Rientrano tra le attivita' di cui al punto 87) del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili
aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i
400 mq.
- 12 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 90): Edifici pregevoli
per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche,
archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse
culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564.
Chiarimento: Da piu' parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i
beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali
effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al
punto 90) del decreto mmisteriale 16 febbraio 1982 e pertanto
soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco. Al riguardo
considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7
novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli
edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o
culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si
prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della
incolumita' delle persone, si ritiene che, in linea di massima,
possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo
di assoggettabilita' degli edifici pregevoli per arte o storia ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del
fuoco:
a) non sono compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi
da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per
arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attivita' elencate
nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, pero', restano
soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali
gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi,
ecc.;
b) sono invece compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi
da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per
arte o storia nei quali si svolge una o piu' delle attivita' elencate
nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli
alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.;
per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono
osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre
1942, numero 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per
le attivita' in essi svolte.
Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 577/82.
- 13 -
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 91): Impianti per la
produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialita' superiore a 100.000 Kcal/h.
Parere C.C.T.S.: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali
avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad
esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati " esistenti
" ai fini dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di
prevenzione incendi mantiene la propria validita' a condizione che la
potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella
preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di
sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilita' ai controlli
dei vigili del fuoco.
Chiarimento: Le disposizioni contenute nella lettera-circolare n.
8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda
per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano
anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti
funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le
condizioni e le limitazioni ivi previste.
- 14 -
Protezione contro le scariche atmosferiche: Parere C.C.T.S.:
L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini
del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei comandi dei
vigili del fuolo, sussiste per le attivita' indicate nelle tabelle A
e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1951, n. 689, e nei casi ove e' espressamente previsto da specifiche
norme antincendio.
- 15 -
Applicazione art. 4 legge n. 818/84: Parere C.C.T.S.: Al rinnovo del
certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, puo' farsi luogo, per quanto riguarda
l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante
effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:
A) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti,
espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente
inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attivita';
B) controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti
non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attivita', e
finalizzati alla protezione attiva antincendi.
L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce
presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti
controllati e puo' essere attestata anche dal titolare
dell'attivita'.
I controlli di cui al punto B) debbono formare oggetto di
accertamenti in loco eseguiti dal comando provinciale dei vigili del
fuoco ovvero di perizia giurata.
-16-
Punto 2.2 allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985:
Chiarimento: La direttiva contenuta nel primo comma del punto 2.2
dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 e' da applicarsi
alle attivita' che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro
in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello
stesso allegato A.
* * *
Si prega di dare alla presente circolare la piu' ampia diffusione
presso le amministrazioni locali, gli ordini professionali, le
categorie interessate, ecc.
Il Ministro: SCALFARO