La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella   presente  legge  ogni  menzione  di  articoli  senza  altra
indicazione  si  intende  riferita  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.