IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Camerino, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
vista la necessita' di discostarsi dal parere stesso per la parte
riguardante la presenza dei ricercatori nella scuola di
specializzazione di "diritto civile", in quanto la normativa sopra
citata non prevede l'utilizzazione dei ricercatori nelle scuole di
specializzazione e per la parte relativa al comitato scientifico non
previsto dalle norme vigenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato
come appresso:
Articolo unico
Gli articoli da 47 a 57, relativi alla scuola di perfezionamento in
diritto civile, che muta la denominazione in scuola di
specializzazione in diritto civile, afferente alla facolta' di
giurisprudenza, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con lo
spostamento della numerazione successiva:
Scuola di specializzazione in diritto civile
Art. 47. - e' istituita presso l'Universita' di Camerino la scuola
di specializzazione in diritto civile che conferisce il diploma di
specialista in diritto civile.
Art. 48. - La direzione della scuola ha sede presso la sede della
scuola, sita in Camerino.
Art. 49. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti in "diritto
civile" con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili,
nonche' alle funzioni giudiziarie, al fine comunque di promuovere ed
elevare la professionalita' degli specializzandi. In connessione con
l'attivita' didattica ed al fine di elevare la professionalita' degli
specializzandi, promuove ricerche scientifiche sugli istituti del
diritto civile, organizza convegni di studi, seminari, conferenze,
discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini
l'Universita' di Camerino puo' stipulare convenzioni con scuole,
centri, istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici, anche
stranieri.
Art. 50. - La durata del corso e di tre anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni.
Art. 51. - Il numero massimo degli iscritti e di cento per ogni
anno e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi.
Art. 52. - Possono partecipare all'ammissione coloro che sono in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e
commercio, in scienze politiche, in economia marittima e in scienze
economiche e bancarie. I corsi di studio sono corsi ufficiali
universitari e sono pubblici. Possono essere iscritti alla scuola
coloro i quali sono in possesso di titoli di studio conseguiti
all'estero equivalenti a quelli sopra indicati.
Art. 53. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento
di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi, in
attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, mediante domande a risposte multiple,
integrata eventualmente da un colloquio o da una valutazione in
misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione
della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e quello stabilito dal decreto
ministeriale del 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in
relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in
posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che
seguono nella graduatoria.
Art. 54. - Le materie di insegnamento fanno parte degli studi
giuridici afferenti alla facolta' di giurisprudenza e sono le
seguenti:
1° Anno.
diritto di famiglia;
diritto delle persone;
diritto delle successioni;
teoria dei rapporti patrimoniali;
teoria dell'interpretazione.
2° Anno.
diritto civile comparato;
diritto dei contratti;
elementi di diritto commerciale;
responsabilita' civile e sicurezza sociale;
tutela dei diritti e processo.
A) Per il raggruppamento di diritto delle obbligazioni e dei
contratti:
analisi della disciplina dei contratti tipici;
autonomia privata e forme contrattuali;
contratti bancari e assicurativi;
diritto delle obbligazioni e dei contratti nei Paesi europei;
diritto delle locazioni urbane;
esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei
contratti;
normativa dei rapporti agrari;
regime fiscale italiano e comparato dei contratti;
regimi di pubblicita' degli atti;
tecniche della redazione contrattuale;
teoria della circolazione dei beni.
B) Per il raggruppamento di diritto delle persone e della famiglia:
diritto delle formazioni sociali;
diritto matrimoniale;
diritto per i minori;
esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia;
giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia;
ordinamento statuale e diritti delle persone;
rapporti patrimoniali nella famiglia;
rapporti personali nella famiglia.
C) Per il raggruppamento di diritto dell'impresa:
diritto cartolare;
diritto commerciale comunitario;
diritto delle societa' per azioni nella CEE;
diritto delle assicurazioni private e pubbliche;
diritto industriale;
diritto d'autore;
diritto privato dell'economia;
diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
diritto agrario comparato;
diritto agrario regionale;
diritto agrario;
diritto dell'impresa a partecipazione statale;
disciplina delle societa' cooperative;
esercitazioni pratiche di diritto dell'impresa;
fallimento e procedure concorsuali;
giurisdizione volontaria in materia commerciale;
legislazione sul credito e sul risparmio;
legislazione della banca e della borsa;
legislazione sui crediti speciali;
legislazione dell'artigianato.
D) Per il raggruppamento di diritto del lavoro:
contratto individuale di lavoro e contrattazione collettiva;
diritto comparato del lavoro;
diritto comunitario del lavoro;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del rapporto di lavoro privato e pubblico;
diritto processuale del lavoro;
diritto sindacale;
tecniche della contrattazione collettiva.
E) Corsi comuni ai precedenti raggruppamenti:
diritto privato comunitario;
diritto internazionale privato;
elementi di diritto civile dei Paesi socialisti;
elementi di diritto civile dei Paesi dell'Europa occidentale;
elementi di diritto civile dei Paesi anglo-americani;
elementi di diritto civile dei Paesi latino-americani;
informatica giuridica;
legislazione notarile;
ordinamento giudiziario;
ordinamento forense.
Nei termini previsti dalla vigente normativa e' particolarmente in
attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, ai fini della frequenza del terzo anno, lo
studente dovra' iscriversi scegliendo cinque materie opzionali, di
cui tre in uno dei raggruppamenti A), B), C), D) e due tra quelle dei
corsi comuni (raggruppamento E).
Art. 55. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria e comunque non
puo' essere inferiore ai due terzi della complessiva attivita' di
formazione professionale organizzata dalla scuola.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere
un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso
successivo. La commissione d'esame composta a norma di legge, esprime
un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle
singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per
l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno
ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la
frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.
Art. 56. - Lo svolgimento dell'attivita' didattica terra' conto
anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il
consiglio della scuola stabilira', sentiti i docenti interessati, le
attivita' che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione
con ordini e organizzazioni professionali, con l'autorita'
giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici o privati, e con
chiunque altro riterra' utile ai fini della formazione professionale.
Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e
come esperienza applicativa delle attivita' didattiche, potranno
partecipare a tutte le attivita' della scuola. Il consiglio programma
anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati
e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti
universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il
piu' alto possibile il livello culturale e di preparazione
professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di
tale collaborazione si provvedera' con contratti di diritto privato a
norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, o con apposite convenzioni tra universita' ed
enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento
universitario. Il consiglio decide altresi' le forme di internato e
le relative modalita' di svolgimento, in conformita' alla legge
vigente.
Art. 57. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un
esame finale consistente nella discussione di una dissertazione
scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista in diritto civile.
Art. 58. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio
d'amministrazione dell'Universita' anche su indicazione del consiglio
di scuola. La scuola e' finanziata, oltre che da contributi ordinari
e straordinari dell'Universita', da lasciti e donazioni di enti e di
privati comunque iscritti nel bilancio dell'Universita'. Potranno
essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le
modalita' stabilite dal consiglio di scuola con fondi iscritti nel
bilancio dell'Universita'.
Art. 59. - Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore ed
e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a
contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Il consiglio, qualora i docenti dell'Universita' di Camerino non
abbiano competenze specifiche in relazione a talune materie di
insegnamento oppure non siano disponibili ad insegnare presso la
scuola, si avvarra', nell'ambito delle normative vigenti e
nell'ambito di convenzioni con altri Atenei, della competenza di
docenti provenienti da altre sedi universitarie.
Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far
fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i
requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i
professori da nominare.
Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attivita' di cui
all'art. 56, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.
Art. 60. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata a professore associato che pure insegni nella scuola
medesima.
Art. 61. - Coloro i quali risultano iscritti alla scuola di
perfezionamento in diritto civile al momento dell'entrata in vigore
del presente statuto hanno diritto a conseguire il titolo in base al
precedente ordinamento entro due anni; per lo stesso periodo sara'
possibile mantenere attivati i corsi relativi alle materie per il
conseguimento del diploma. Gli stessi hanno altresi' la facolta' di
chiedere l'iscrizione alla scuola di specializzazione in diritto
civile con la convalida da parte del consiglio degli esami superati.
Il consiglio determina, approvando gli esami superati nel precedente
ordinamento, le modalita' di verifica della preparazione degli
specializzandi sulle materie fondamentali previste in questo statuto
e non ancora sostenute.
Coloro i quali effettuano tale passaggio potranno conseguire il
diploma dopo un anno di iscrizione alla scuola di specializzazione in
diritto civile purche' siano stati iscritti alla scuola di
perfezionamento in diritto civile per almeno due anni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1986
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 70