IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo  statuto  dell'Universita'  di  Camerino,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959,  n.  1388  e
modificato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  agosto
1962, n. 1392, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  vista la necessita' di discostarsi dal parere stesso per  la  parte
riguardante   la   presenza   dei   ricercatori   nella   scuola   di
specializzazione di "diritto civile", in quanto  la  normativa  sopra
citata non prevede l'utilizzazione dei ricercatori  nelle  scuole  di
specializzazione e per la parte relativa al comitato scientifico  non
previsto dalle norme vigenti; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Camerino  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati,  e  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
                           Articolo unico 
 
  Gli articoli da 47 a 57, relativi alla scuola di perfezionamento in
diritto  civile,   che   muta   la   denominazione   in   scuola   di
specializzazione  in  diritto  civile,  afferente  alla  facolta'  di
giurisprudenza, sono soppressi  e  sostituiti  dai  seguenti  con  lo
spostamento della numerazione successiva: 
 
    Scuola di specializzazione in diritto civile 
 
  Art. 47. - e' istituita presso l'Universita' di Camerino la  scuola
di specializzazione in diritto civile che conferisce  il  diploma  di
specialista in diritto civile. 
  Art. 48. - La direzione della scuola ha sede presso la  sede  della
scuola, sita in Camerino. 
  Art. 49. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti in "diritto
civile" con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili,
nonche' alle funzioni giudiziarie, al fine comunque di promuovere  ed
elevare la professionalita' degli specializzandi. In connessione  con
l'attivita' didattica ed al fine di elevare la professionalita' degli
specializzandi, promuove ricerche  scientifiche  sugli  istituti  del
diritto civile, organizza convegni di  studi,  seminari,  conferenze,
discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di  tali  fini
l'Universita' di Camerino  puo'  stipulare  convenzioni  con  scuole,
centri,  istituti,  dipartimenti,  enti  privati  o  pubblici,  anche
stranieri. 
  Art. 50. - La durata del corso e di tre anni e non e'  suscettibile
di abbreviazioni. 
  Art. 51. - Il numero massimo degli iscritti e  di  cento  per  ogni
anno e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi. 
  Art. 52. - Possono partecipare all'ammissione coloro  che  sono  in
possesso del diploma di  laurea  in  giurisprudenza,  in  economia  e
commercio, in scienze politiche, in economia marittima e  in  scienze
economiche e  bancarie.  I  corsi  di  studio  sono  corsi  ufficiali
universitari e sono pubblici. Possono  essere  iscritti  alla  scuola
coloro i quali sono  in  possesso  di  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero equivalenti a quelli sopra indicati. 
  Art. 53. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento
di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi, in
attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10  marzo  1982,  n.  162,  mediante  domande  a  risposte  multiple,
integrata eventualmente da un  colloquio  o  da  una  valutazione  in
misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a  disposizione
della commissione, dei seguenti titoli: 
    a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; 
    b) il voto di laurea; 
    c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di  laurea
nelle materie concernenti la specializzazione; 
    d) le pubblicazioni nelle predette materie. 
  Il punteggio dei predetti titoli e  quello  stabilito  dal  decreto
ministeriale del 16 settembre 1982. 
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che   in
relazione  al  numero  dei  posti  disponibili,  siano  collocati  in
posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del  punteggio
complessivo riportato. In caso di rinunzia sono  ammessi  coloro  che
seguono nella graduatoria. 
  Art. 54. - Le materie  di  insegnamento  fanno  parte  degli  studi
giuridici  afferenti  alla  facolta'  di  giurisprudenza  e  sono  le
seguenti: 
    1° Anno. 
  diritto di famiglia; 
  diritto delle persone; 
  diritto delle successioni; 
  teoria dei rapporti patrimoniali; 
  teoria dell'interpretazione. 
  2° Anno. 
  diritto civile comparato; 
  diritto dei contratti; 
  elementi di diritto commerciale; 
  responsabilita' civile e sicurezza sociale; 
  tutela dei diritti e processo. 
  A) Per il  raggruppamento  di  diritto  delle  obbligazioni  e  dei
contratti: 
    analisi della disciplina dei contratti tipici; 
    autonomia privata e forme contrattuali; 
    contratti bancari e assicurativi; 
    diritto delle obbligazioni e dei contratti nei Paesi europei; 
    diritto delle locazioni urbane; 
    esercitazioni  pratiche  di  diritto  delle  obbligazioni  e  dei
contratti; 
    normativa dei rapporti agrari; 
    regime fiscale italiano e comparato dei contratti; 
    regimi di pubblicita' degli atti; 
    tecniche della redazione contrattuale; 
    teoria della circolazione dei beni. 
  B) Per il raggruppamento di diritto delle persone e della famiglia: 
    diritto delle formazioni sociali; 
    diritto matrimoniale; 
    diritto per i minori; 
    esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia;
    giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia; 
    ordinamento statuale e diritti delle persone; 
    rapporti patrimoniali nella famiglia; 
    rapporti personali nella famiglia. 
  C) Per il raggruppamento di diritto dell'impresa: 
    diritto cartolare; 
    diritto commerciale comunitario; 
    diritto delle societa' per azioni nella CEE; 
    diritto delle assicurazioni private e pubbliche; 
    diritto industriale; 
    diritto d'autore; 
    diritto privato dell'economia; 
    diritto dell'arbitrato interno ed internazionale; 
    diritto agrario comparato; 
    diritto agrario regionale; 
    diritto agrario; 
    diritto dell'impresa a partecipazione statale; 
    disciplina delle societa' cooperative; 
    esercitazioni pratiche di diritto dell'impresa; 
    fallimento e procedure concorsuali; 
    giurisdizione volontaria in materia commerciale; 
    legislazione sul credito e sul risparmio; 
    legislazione della banca e della borsa; 
    legislazione sui crediti speciali; 
    legislazione dell'artigianato. 
  D) Per il raggruppamento di diritto del lavoro: 
    contratto individuale di lavoro e contrattazione collettiva; 
    diritto comparato del lavoro; 
    diritto comunitario del lavoro; 
    diritto della sicurezza sociale; 
    diritto del rapporto di lavoro privato e pubblico; 
    diritto processuale del lavoro; 
    diritto sindacale; 
    tecniche della contrattazione collettiva. 
  E) Corsi comuni ai precedenti raggruppamenti: 
    diritto privato comunitario; 
    diritto internazionale privato; 
    elementi di diritto civile dei Paesi socialisti; 
    elementi di diritto civile dei Paesi dell'Europa occidentale; 
    elementi di diritto civile dei Paesi anglo-americani; 
    elementi di diritto civile dei Paesi latino-americani; 
    informatica giuridica; 
    legislazione notarile; 
    ordinamento giudiziario; 
    ordinamento forense. 
  Nei termini previsti dalla vigente normativa e' particolarmente  in
attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, ai fini della frequenza  del  terzo  anno,  lo
studente dovra' iscriversi scegliendo cinque  materie  opzionali,  di
cui tre in uno dei raggruppamenti A), B), C), D) e due tra quelle dei
corsi comuni (raggruppamento E). 
  Art. 55. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria  e  comunque  non
puo' essere inferiore ai due terzi  della  complessiva  attivita'  di
formazione professionale organizzata dalla scuola. 
  Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve  sostenere
un  esame  teorico-pratico  per  il  passaggio  all'anno   di   corso
successivo. La commissione d'esame composta a norma di legge, esprime
un giudizio globale sul livello di preparazione del  candidato  nelle
singole discipline  e  relative  attivita'  pratiche  prescritte  per
l'anno di  corso.  Coloro  che  non  superano  detto  esame  potranno
ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di  studio  per  la
frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa. 
  Art. 56. - Lo svolgimento  dell'attivita'  didattica  terra'  conto
anche del  carattere  pratico  delle  discipline.  A  tale  scopo  il
consiglio della scuola stabilira', sentiti i docenti interessati,  le
attivita' che gli specializzandi dovranno svolgere in  collaborazione
con  ordini   e   organizzazioni   professionali,   con   l'autorita'
giudiziaria, con enti locali, con enti  pubblici  o  privati,  e  con
chiunque altro riterra' utile ai fini della formazione professionale. 
Gli specializzandi, ai fini della  loro  formazione  professionale  e
come esperienza  applicativa  delle  attivita'  didattiche,  potranno
partecipare a tutte le attivita' della scuola. Il consiglio programma
anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti  raggruppati
e  coordinati.  A  questi  saranno  chiamati  a  collaborare  docenti
universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere  il
piu'  alto  possibile  il  livello  culturale   e   di   preparazione
professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di
tale collaborazione si provvedera' con contratti di diritto privato a
norma dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1982, n. 162, o con apposite  convenzioni  tra  universita'  ed
enti  nel   rispetto   della   vigente   normativa   dell'ordinamento
universitario. Il consiglio decide altresi' le forme di  internato  e
le relative modalita'  di  svolgimento,  in  conformita'  alla  legge
vigente. 
  Art. 57. - Superato l'esame teorico-pratico  dell'ultimo  anno,  il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude  con  un
esame finale  consistente  nella  discussione  di  una  dissertazione
scritta su una o piu' materie del corso. 
  A coloro che abbiano superato l'esame finale  viene  rilasciato  il
diploma di specialista in diritto civile. 
  Art. 58.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute  dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge; i contributi  sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio
d'amministrazione dell'Universita' anche su indicazione del consiglio
di scuola. La scuola e' finanziata, oltre che da contributi  ordinari
e straordinari dell'Universita', da lasciti e donazioni di enti e  di
privati comunque iscritti  nel  bilancio  dell'Universita'.  Potranno
essere assegnati premi scientifici  a  seguito  di  concorso  con  le
modalita' stabilite dal consiglio di scuola con  fondi  iscritti  nel
bilancio dell'Universita'. 
  Art. 59. - Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore ed
e' composto dai docenti universitari di  ruolo  e  dai  professori  a
contratto previsti dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
  Il consiglio, qualora i docenti dell'Universita'  di  Camerino  non
abbiano competenze  specifiche  in  relazione  a  talune  materie  di
insegnamento oppure non siano  disponibili  ad  insegnare  presso  la
scuola,  si  avvarra',  nell'ambito   delle   normative   vigenti   e
nell'ambito di convenzioni con  altri  Atenei,  della  competenza  di
docenti provenienti da altre sedi universitarie. 
  Il consiglio individua le  esigenze  didattiche  cui  si  deve  far
fronte mediante contratto  e  provvede  alla  proposta,  indicando  i
requisiti  scientifici  e  professionali  che  debbono  possedere   i
professori da nominare. 
  Il consiglio, oltre  a  decidere  su  tutte  le  attivita'  di  cui
all'art. 56, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa. 
  Art. 60. - La direzione della scuola e' affidata ad  un  professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola  e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. 
  Art. 61. -  Coloro  i  quali  risultano  iscritti  alla  scuola  di
perfezionamento in diritto civile al momento dell'entrata  in  vigore
del presente statuto hanno diritto a conseguire il titolo in base  al
precedente ordinamento entro due anni; per lo  stesso  periodo  sara'
possibile mantenere attivati i corsi relativi  alle  materie  per  il
conseguimento del diploma. Gli stessi hanno altresi' la  facolta'  di
chiedere l'iscrizione alla  scuola  di  specializzazione  in  diritto
civile con la convalida da parte del consiglio degli esami  superati.
Il consiglio determina, approvando gli esami superati nel  precedente
ordinamento,  le  modalita'  di  verifica  della  preparazione  degli
specializzandi sulle materie fondamentali previste in questo  statuto
e non ancora sostenute. 
  Coloro i quali effettuano tale  passaggio  potranno  conseguire  il
diploma dopo un anno di iscrizione alla scuola di specializzazione in
diritto  civile  purche'  siano  stati  iscritti   alla   scuola   di
perfezionamento in diritto civile per almeno due anni. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                                    FALCUCCI, Ministro della pubblica 
                                istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1986 
  Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 70