IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1985 che stabilisce anche i particolari requisiti che debbono avere gli autobus a due piani della categoria interurbana per essere ammessi a circolare; Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge soprachiamata anche per l'acquisto di autobus a due piani destinati al pubblico trasporto di linea interurbano; Considerata la necessita' di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e l'opportunita' di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento anche degli autobus di liena interurbani a due piani; Considerata, altresi', l'opportunita' di prorogare ulteriormente le precedenti disposizioni, di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1981, n. 504 (53) 10, limitatamente agli autobus in corso di costruzione su telai gia' prodotti; Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee; Decreta: Art. 1. Gli autobus a due piani di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, destinati al servizio di linea interurbano debbono, oltreche' rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 1° febbraio 1982, sulle caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi unificati di autobus interurbani sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982, integrate dalle seguenti prescrizioni aggiuntive: a) le scale di accesso al piano superiore, rispondenti alle norme di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1985, citato nelle premesse, debbono comunque essere almeno due; b) l'altezza minima interna in corrispondenza del corridoio deve essere rispondente a quanto indicato all'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 giugno 1985; c) non sono obbligatorie le cappelliere; d) le bagagliere possono essere comunque disposte ed avere un volume tale che sia disponibile uno spazio per i bagagli non inferiore a 15 dm3 per ogni posto a sedere dei passeggeri.