IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Visti gli articoli 11 e 12 della  legge  10  aprile  1981,  n.  151
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981; 
  Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1985 che stabilisce anche i
particolari requisiti che debbono avere gli autobus a due piani della
categoria interurbana per essere ammessi a circolare; 
  Ritenuto che occorre mettere in grado  le  regioni  di  programmare
l'erogazione dei contributi previsti dalla legge soprachiamata  anche
per l'acquisto di autobus a due piani destinati al pubblico trasporto
di linea interurbano; 
  Considerata la necessita' di dare applicazione  alla  citata  legge
per quanto concerne il fondo per gli  investimenti  nel  settore  dei
trasporti pubblici locali e l'opportunita' di agevolare, nel rispetto
delle esigenze della produzione,  la  predisposizione  dei  piani  di
approvvigionamento anche degli autobus di  liena  interurbani  a  due
piani; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di prorogare ulteriormente le
precedenti disposizioni, di cui al  decreto  ministeriale  25  maggio
1981, n.  504  (53)  10,  limitatamente  agli  autobus  in  corso  di
costruzione su telai gia' prodotti; 
  Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di
esercizio delle linee; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli autobus a due piani di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10
aprile 1981, n. 151,  destinati  al  servizio  di  linea  interurbano
debbono, oltreche' rispondere alle norme in vigore per essere ammessi
alla  circolazione   stradale,   uniformarsi   alle   caratteristiche
funzionali precisate nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 1°
febbraio 1982, sulle caratteristiche funzionali ed  approvazione  dei
tipi unificati di autobus interurbani sovvenzionabili con  contributo
statale dal 1° gennaio 1982, integrate  dalle  seguenti  prescrizioni
aggiuntive: 
    a) le scale di accesso al piano superiore, rispondenti alle norme
di cui all'art. 5 del decreto ministeriale  13  giugno  1985,  citato
nelle premesse, debbono comunque essere almeno due; 
    b) l'altezza minima interna in corrispondenza del corridoio  deve
essere rispondente a quanto indicato all'art. 3  del  citato  decreto
ministeriale 13 giugno 1985; 
    c) non sono obbligatorie le cappelliere; 
    d) le bagagliere possono essere comunque  disposte  ed  avere  un
volume tale  che  sia  disponibile  uno  spazio  per  i  bagagli  non
inferiore a 15 dm3 per ogni posto a sedere dei passeggeri.