IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616; Viste le proposte formulate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi nelle sedute del 29 gennaio 1985, 10 gennaio 1984 e 13 dicembre 1983; Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Decreta: 1) I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo II, art. 13, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di: L. 14.000 ogni ora per il professionista incaricato; L. 8.500 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo; L. 5.000 ogni ora per l'aiuto di concetto. 2) Gli onorari a qualita' di cui al capo III (articoli 15, 16 e 17) del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguati con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982 vengono ulteriormente aumentati del 13 per cento per ogni singola voce. 3) Gli onorari e percentuale previsti dal capo IV, tabella III, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguato con decreto ministeriale 31 ottobre 1982, vengono ulteriormente aumentati del 13 per cento. 4) Gli importi di analisi e prove di cui al capo IV, art. 29, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, e adeguati con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982 vengono ulteriormente aumentati del 13 per cento. 5) Le prestazioni inerenti alle cave e miniere (capo VII del decreto ministeriale 18 novembre 1971) per quanto riguarda i rilievi a quantita' previsti dagli articoli 32 e 33, adeguate con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982 vengono ulteriormente aumentate del 13 per cento. Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi vengono aumentati del 13 per cento. 6) Le tariffe per indagini e fotogeologia previste al capo IX del decreto ministeriale 18 novembre 1971, indicate per le categorie da A ad H dell'art. 40, adeguate con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982, vengono ulteriormente aumentate del 13 per cento. Roma, addi' 31 dicembre 1985 Il Ministro di grazia e giustizia Martinazzoli Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Altissimo
NOTE Note alle premesse: -- L'art. 17 della legge n. 616/1966 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo), prescrive che la tariffa professionale degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese siano stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi. -- L'art. 14, comma ventesimo, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi. Note al dispositivo: -- Il D.M. 18 novembre 1971, relativo all'approvazione della tariffa per le prestazioni professionali dei geologi, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971. -- Il D.M. 22 luglio 1977 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 12 settembre 1977. -- Il D.M. 31 ottobre 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 18 novembre 1982.